Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 26/07/1996 |
Numero: | 393 |
Sommario |
Art. 1. Interventi di carattere idrogeologico d'emergenza nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise, di prevenzione a fini di protezione civile e per opere dipendenti da calamità del 1995. |
Art. 2. Interventi per la ricostruzione della Basilica di Noto |
Art. 3. Interventi urgenti sui beni architettonici della Val di Noto e sul patrimonio di edilizia abitativa pubblica di Augusta |
Art. 4. Interventi urgenti nella città di Firenze |
Art. 5. Differimento di termini relativi alla realizzazione di impianti di monitoraggio |
Art. 6. Ordinanze per l'alluvione calabrese del dicembre 1972-gennaio 1973 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 |
Art. 7 bis. Disposizioni in favore delle zone alluvionate nel novembre 1994 |
Art. 7 ter. Modifica all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265 |
Art. 8. Rifinanziamento Fondo anticipazioni dello Stato e aumento limite di spesa |
Art. 9. Riordino e finanziamenti all'Istituto nazionale di geofisica |
Art. 10. Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1996 |
Art. 11. Volontariato di protezione civile |
Art. 12. Modifiche agli articoli 6, 8 e 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e fissazione del termine per l'erogazione del [...] |
Art. 13. Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e proroga del termine di cui all'articolo 9 del [...] |
Art. 14. Entrata in vigore |
§ 79.2.7 - D.L. 26 luglio 1996, n. 393 [1] .
Interventi urgenti di protezione civile
(G.U. 27 luglio 1996, n. 175)
Art. 1. Interventi di carattere idrogeologico d'emergenza nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise, di prevenzione a fini di protezione civile e per opere dipendenti da calamità del 1995.
1. Per fronteggiare interventi urgenti di emergenza idrogeologica nella regione siciliana è autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.
2. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la regione, definisce il programma degli interventi anche sulla base degli accertamenti effettuati dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche.
3. All'attuazione degli interventi si provvede, avvalendosi delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali, con ordinanze di cui all'articolo 5 della
4. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della
5. Per fronteggiare situazioni di emergenza e di risanamento del suolo connesse a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Calabria, Molise e Sicilia sulla base di un programma all'uopo predisposto dal Dipartimento della protezione civile, si provvede a ricomprendere prioritariamente tali interventi nella programmazione delle risorse comunitarie, provenienti dall'utilizzo del deflattore o da eventuali riprogrammazioni di interventi già finanziati nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1 e in ritardo di attuazione, affidandone l'attuazione medesima allo stesso Dipartimento, che si avvale delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali. Nella programmazione delle risorse comunitarie si dovranno altresì ricomprendere prioritariamente, nell'ambito del medesimo quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1, gli interventi necessari per la bonifica dei siti degradati per l'emergenza rifiuti e per l'inquinamento dei sistemi idrici predisposti dal Ministero dell'ambiente [3] .
6. Per l'attuazione degli interventi del comma 5 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, nel rispetto della disciplina comunitaria, ad adottare ordinanze finalizzate all'accelerazione delle procedure.
I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione dei singoli interventi ai competenti uffici dell'Unione europea e della Corte dei conti, dando conto, in particolare, dell'efficacia delle deroghe relative all'accelerazione delle procedure [4] .
7. Le regioni colpite dagli eventi calamitosi del 1993, del 1994 e del 1995 possono utilizzare le economie derivanti da fondi già loro assegnati con il
Art. 2. Interventi per la ricostruzione della Basilica di Noto
1. Per gli interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito del crollo della Basilica di Noto, nonché per le operazioni di ricostruzione e restauro della Basilica stessa, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.
2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede, tramite il prefetto di Siracusa, con ordinanze di cui all'articolo 5 della
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della
Art. 3. Interventi urgenti sui beni architettonici della Val di Noto e sul patrimonio di edilizia abitativa pubblica di Augusta
1. Allo scopo di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, si provvede, d'intesa con la regione siciliana, ad emanare ordinanze di cui all'articolo 5 della
2. La valutazione in merito alla rispondenza dei progetti relativi al recupero del patrimonio culturale della Val di Noto con particolare riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 e agli aspetti di restauro e della sicurezza sismica è effettuata da una commissione presieduta dall'assessore regionale alla pubblica istruzione e ai beni culturali ed ambientali e composta dai soprintendenti per i beni culturali e ambientali competenti, dai direttori degli uffici del genio civile competenti nonché dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro del Ministero per i beni culturali e ambientali e dal presidente del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
I predetti componenti possono delegare un qualificato rappresentante delle strutture di appartenenza in caso di impedimento e partecipano alle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti degli interventi, convocate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della
3. Le spese per il trattamento economico di missione dei componenti della commissione di cui al comma 2 fanno carico alle disponibilità ordinarie degli appositi capitoli di bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.
Art. 4. Interventi urgenti nella città di Firenze
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del
"2-bis. Per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla sicurezza idraulica dell'Arno nel tratto urbano della città di Firenze, nonché per la costituzione di una struttura operativa per il controllo e la gestione delle emergenze, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di lire 1.800 milioni, con le disponibilità del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996." [7].
Art. 5. Differimento di termini relativi alla realizzazione di impianti di monitoraggio
1. All'articolo 5, comma 1, del
Art. 6. Ordinanze per l'alluvione calabrese del dicembre 1972-gennaio 1973
1. Al fine di favorire il superamento della situazione di emergenza verificatasi nella ricostruzione delle abitazioni distrutte o abbandonate, perché in aree dichiarate inagibili, nonché il trasferimento, anche in altri comuni, degli abitati colpiti o abbandonati, o di parte di essi, nella regione Calabria a seguito delle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad emanare ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della
I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione degli interventi con separate relazioni al competente ufficio della Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti [8] .
Art. 7. Modifiche all'articolo 8 del
1. Al comma 4-bis dell'articolo 8 del
2. Al comma 4-quater dell'articolo 8 del
Art. 7 bis. Disposizioni in favore delle zone alluvionate nel novembre 1994 [9]
1. Per le finalità di cui all'articolo 3-bis del
2. La regione Piemonte è autorizzata a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a termine per l'assunzione del personale tecnico laureato di cui all'articolo 7, comma 3-ter, del
Art. 7 ter. Modifica all'articolo 5-ter del
1. Al comma 1 dell'articolo 5-ter del
Art. 8. Rifinanziamento Fondo anticipazioni dello Stato e aumento limite di spesa
1. Il Fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della
2. Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della
3. Il limite di spesa di lire 16,230 miliardi previsto dall'articolo 12, comma 4, del
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 27 miliardi per l'anno 1996 e a lire 32 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Art. 9. Riordino e finanziamenti all'Istituto nazionale di geofisica
1. In attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica (ING) di cui all'articolo 26 del
2. Per l'attività da svolgersi nell'anno 1996 dall'Istituto nazionale di geofisica per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sulla base dei programmi triennali di collaborazione scientifica approvati dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 9 della
3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al
Art. 10. Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1996
1. Per far fronte con la massima urgenza all'emergenza connessa con gli incendi boschivi sul territorio nazionale e per assicurare la necessaria continuità degli interventi con mezzi aerei anche nella imminenza della prossima stagione estiva, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, a far data dalla scadenza delle precedenti convenzioni, a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 1996, della società SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL 215 con verifica della congruità dei prezzi.
2. Per la definizione dei rapporti con la società SISAM inerenti l'intera gestione degli aerei Canadair CL 415, di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, si provvede tenendo conto, con i necessari adeguamenti, delle condizioni previste nelle convenzioni indicate al comma 1, nonché dei minori costi conseguenti al potenziamento della flotta aerea ed alla razionalizzazione del servizio.
3. Per la copertura della spesa di gestione degli aerei Canadair CL 215 e per la gestione operativa e logistica degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 40 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. All'onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione per l'anno 1996 del Ministero del tesoro.
Art. 11. Volontariato di protezione civile
1. All'articolo 18 della
a) al comma 1 le parole "delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono" sono sostituite dalle seguenti: "delle organizzazioni di volontariato di protezione civile";
b) al comma 3, nel capoverso e nelle lettere a) e b) la parola: "associazioni" è sostituita dalla seguente: "organizzazioni";
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il
2. All'articolo 1, comma 2, del
Art. 12. Modifiche agli articoli 6, 8 e 12 del
1. Al
a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Viene, altresì, concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4 un contributo pari al settanta per cento di quanto effettivamente corrisposto a titolo di imposta sul valore aggiunto per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto delle unità immobiliari.", e dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1, ai soggetti proprietari degli immobili o, comunque, ivi residenti, è concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4 un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di beni mobili di arredo nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.";
b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: "venti miliardi" sono inserite le seguenti: "da ripartire dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";
c) all'articolo 8, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche ricomprendendovi eventualmente nuove aree.";
d) all'articolo 12, comma 5-ter, il capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1 del
e) all'articolo 12, comma 5-octies, le parole: "30 giugno 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1997" [11] .
2. Il termine entro il quale deve essere erogato il contributo di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del
Art. 13. Interpretazione autentica dell'articolo 24 del
1. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 24 del
2. Il termine di cui al predetto articolo 9 del
Art. 14. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[8] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[9] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[10] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[11] Lettera così modificata dalla legge di conversione.