§ 80.11.1 - D.Lgs.Lgt. 1 marzo 1945, n. 82 .
Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.11 presidenza del consiglio dei ministri
Data:01/03/1945
Numero:82


Sommario
Artt. 1. - 5.  [2]
Artt. 6. - 10.  [3]
Art. 11.      Per lo studio di determinate questioni, il presidente ha facoltà di costituire commissioni di studio, la cui durata non può comunque essere superiore ai quattro anni
Artt. 12. - 15.  [4]
Artt. 16. - 17.  [5]
Artt. 18. - 20.  [6]
Artt. 21. - 22.  [7]
Art. 23.  [8]
Artt. 24. - 25.  [9]
Art. 26.      Alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Istituto nazionale di geofisica, sinora dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche, è conferita personalità giuridica, sotto la [...]
Art. 27.      Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste, passeranno alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e [...]
Art. 28.      I ruoli del personale statale, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, ed all'art. 4 della legge 20 novembre 1939, n. 2092, sono soppressi, con effetto dalla data di [...]
Art. 29.      A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, il personale non statale addetto all'Istituto nazionale di geofisica ed agli osservatori da esso dipendenti, resta alle dipendenze [...]
Art. 30.      In conseguenza ed in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 26, 27 e 28, il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni che seguono
Art. 31.  [12]
Art. 32. - 33.  [13]


§ 80.11.1 - D.Lgs.Lgt. 1 marzo 1945, n. 82 [1] .

Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

(G.U. 29 marzo 1945, n. 38)

 

Capo I

ATTRIBUZIONI

 

     Artt. 1. - 5. [2]

 

Capo II

ORGANI

 

          Artt. 6. - 10. [3]

 

          Art. 11.

     Per lo studio di determinate questioni, il presidente ha facoltà di costituire commissioni di studio, la cui durata non può comunque essere superiore ai quattro anni.

     Di tali commissioni possono far parte anche persone estranee agli organi del Consiglio.

 

          Artt. 12. - 15. [4]

 

Capo III

PERSONALE

 

          Artt. 16. - 17. [5]

 

Capo IV

AMMINISTRAZIONE

 

          Artt. 18. - 20. [6]

 

Capo V

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Artt. 21. - 22. [7]

 

          Art. 23. [8]

     [Tutti i tipografi i quali abbiano stampato per proprio conto o per conto di editori, di enti pubblici o privati, pubblicazioni in lingua italiana o straniera, periodiche o non periodiche, e comunque interessanti la scienza, la tecnica o la ricostruzione, debbono entro un mese dall'ultimazione della stampa, farne pervenire una copia completa al Consiglio nazionale delle ricerche.

     Il tipografo che non esegua la consegna della pubblicazione nel termine stabilito, è punito con un'ammenda pari al triplo del prezzo di copertina della pubblicazione ed in ogni caso non inferiore a L. 1000.]

 

Capo VI

NORME TRANSITORIE

 

          Artt. 24. - 25. [9]

 

          Art. 26.

     Alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Istituto nazionale di geofisica, sinora dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche, è conferita personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

     (Omissis) [10]

     Lo statuto dell'Istituto nazionale di geofisica sarà approvato con successivo decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per il tesoro e con il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

     Con apposita convenzione saranno regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'istituto predetto.

 

          Art. 27.

     Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste, passeranno alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'istituto per l'esame delle invenzioni passerà alle dipendenze del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

     Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e le amministrazioni sopraindicate, per quanto concerne il trasferimento degli istituti predetti.

     Alla data indicata nel primo comma, gli istituti di biologia, di chimica, di elettroacustica, dei motori, nonchè l'istituto per le applicazioni del calcolo, l'organo tecnico minerario ed il centro per le applicazioni della psicologia, assumeranno la figura di centri di studio e di ricerca presso le università o presso altri enti od amministrazioni, ai sensi dell'art. 12.

     Con apposite convenzioni, stipulate a norma del predetto art. 12, saranno regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e le amministrazioni o gli enti presso i quali i centri dovranno funzionare.

 

          Art. 28.

     I ruoli del personale statale, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, ed all'art. 4 della legge 20 novembre 1939, n. 2092, sono soppressi, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     A decorrere dalla stessa data, sono istituiti:

     a) presso il Ministero della pubblica istruzione: un ruolo speciale transitorio di gruppo A di personale statale, costituito da sei posti di ricercatore, di grado 6° ;

     b) presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste: un ruolo speciale transitorio di gruppo A di personale statale, costituito da un posto di biologo, di grado 6° .

     Il consigliere, presentemente incaricato delle funzioni di segretario generale a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, passa al posto di segretario generale, di cui all'art. 16 del presente decreto.

     L'altro consigliere, presentemente in servizio, è collocato in disponibilità, a norma dell'art. 87 del regio decreto 30 dicembre 1932, n. 2960.

     Sei relatori-ricercatori tecnici, appartenenti al soppresso ruolo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114 - sopra citato - passano nel ruolo transitorio, di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo.

     Il relatore chimico, proveniente dall'Amministrazione dell'interno, ruolo Istituto superiore di sanità (gruppo A), viene restituito al ruolo di origine.

     Il relatore amministrativo, proveniente dai ruoli del Ministero dell'interno, viene restituito al ruolo della amministrazione civile (gruppo A) del Ministero stesso.

     L'altro relatore amministrativo è trasferito nei ruoli del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno (gruppo A).

     Il biologo, appartenente al soppresso ruolo di cui al terzo comma20dell'art. 4 della sopracitata legge 20 novembre 1939, n. 2092, passa nel ruolo transitorio di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo.

     Il personale trasferito a norma dei precedenti commi, conserva la anzianità di grado e la posizione economica già conseguita.

     I relatori di cui ai commi 6, 7 e 8 sono collocati nel grado 6° dei ruoli ivi indicati, e prendono posto immediatamente dopo l'ultimo dei funzionari del predetto grado, restando eventualmente in soprannumero, salvo riassorbimento nelle nuove successive vacanze.

 

          Art. 29.

     A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, il personale non statale addetto all'Istituto nazionale di geofisica ed agli osservatori da esso dipendenti, resta alle dipendenze dell'istituto stesso che ne regolerà nel proprio statuto, la posizione giuridica ed economica.

     A decorrere dalla data predetta, il personale non statale, addetto agli istituti, trasferiti a norma dell'articolo 27, 1° comma, passerà alle dipendenze delle amministrazioni interessate.

     Il personale non statale addetto agli istituti di cui al 3° comma dell'art. 27 passerà alle dipendenze delle amministrazioni presso le quali i centri saranno istituiti.

     (Omissis) [11]

 

          Art. 30.

     In conseguenza ed in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 26, 27 e 28, il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni che seguono:

     a) i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il pagamento del personale statale che passa alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma del citato art. 28, saranno trasferiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati;

     b) negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, commercio e lavoro, saranno stanziati i fondi occorrenti per il funzionamento rispettivamente dell'Istituto nazionale di geofisica di cui all'art. 26, degli istituti talassografici e dell'istituto per l'esame delle invenzioni, di cui al primo comma dell'art. 27 e per il pagamento del personale non statale con essi trasferito a norma dell'art. 29, 2° comma.

 

          Art. 31. [12]

 

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 32. - 33. [13]


[1] Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30.

[2]  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30.

[3]  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30.

[4]  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30.

[5] Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30.

[6] Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30.

[7] Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30.

[8] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 15 aprile 2004, n. 106, con la decorrenza ivi stabilita e dall'art. 46 del D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.

[9]  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30.

[10]  Comma abrogato dall'art. 2 della L. 30 ottobre 1989, n. 356.

[11]  Comma abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1167.

[12] Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30.

[13] Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30.