Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 25/09/1996 |
Numero: | 496 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...] |
§ 98.1.27057 - Legge 25 settembre 1996, n. 496.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile.
(G.U. 25 settembre 1996, n. 225)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici e di lavoro sorti sulla base dei decreti-
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 LUGLIO 1996, N. 393.
All'articolo 1:
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. All'attuazione degli interventi si provvede, avvalendosi delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali, con ordinanze di cui all'articolo 5 della
al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: ", che si avvale delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali. Nella programmazione delle risorse comunitarie si dovranno altresì ricomprendere prioritariamente, nell'ambito del medesimo quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1, gli interventi necessari per la bonifica dei siti degradati per l'emergenza rifiuti e per l'inquinamento dei sistemi idrici predisposti dal Ministero dell'ambiente";
al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione dei singoli interventi ai competenti uffici dell'Unione europea e della Corte dei conti, dando conto, in particolare, dell'efficacia delle deroghe relative all'accelerazione delle procedure".
All'articolo 2:
al comma 2, le parole: "con ordinanza" sono sostituite dalle seguenti: "con ordinanze".
All'articolo 3:
al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I predetti componenti possono delegare un qualificato rappresentante delle strutture di appartenenza in caso di impedimento e partecipano alle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti degli interventi, convocate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della
All'articolo 4:
al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: della città di Firenze," sono inserite le seguenti: "nonché per la costituzione di una struttura operativa per il controllo e la gestione delle emergenze,".
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: "il Ministro per la protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento della protezione civile"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione degli interventi con separate relazioni al competente ufficio della Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti".
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
"Art. 7-bis (Disposizioni in favore delle zone alluvionate nel novembre 1994). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 3-bis del
2. La regione Piemonte è autorizzata a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a termine per l'assunzione del personale tecnico laureato di cui all'articolo 7, comma 3-ter, del
Art. 7-ter (Modifica all'articolo 5-ter del
All'articolo 12:
al comma 1, lettera e) le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1997".