§ 98.1.26982 - Legge 30 giugno 1995, n. 265.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/06/1995
Numero:265


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 98.1.26982 - Legge 30 giugno 1995, n. 265.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994

(G.U. 1 luglio 1995, n. 152)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154

     All'articolo 2:

     dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

     "1-bis. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte con le disponibilità di cui allo stesso articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471.

     1-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. I relitti degli immobili distrutti o danneggiati per i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a fondo perduto di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, per la ricostruzione in altro sito o per l'acquisto di un altro alloggio, sono demoliti ed acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni".

     1-quater. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "propietari di immobili" sono inserite le seguenti: "anche ad uso non abitativo".

     1-quinquies. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "proprietari di beni immobili" sono inserite le seguenti: "anche ad uso non abitativo, danneggiati anche limitatamente all'unica via di accesso".

     1-sexies. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è inserito il seguente:

     "3-bis. I contributi previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono erogati dietro presentazione delle fatture relative ai lavori di riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione dell'importo".

     1-septies. Per le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è stanziata la somma ulteriore di lire 5 miliardi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in lire 10 miliardi si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1995 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza".

     Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis. - 1. E' assegnato un contributo straordinario alla regione Campania di lire 5 miliardi per l'anno 1995 per provvedere al ristoro dei danni subiti dalle imprese industriali che abbiano avuto impianti o beni mobili danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre-dicembre 1993.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro".

     All'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

     "1-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero dei lavori pubblici provvede inoltre ad utilizzare le disponibilità residue per il finanziamento di interventi strategici approvati nell'ambito del piano stralcio di cui al comma 5 del presente articolo, e per interventi di manutenzione ordinaria".

     1-ter. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è sostituito dal seguente:

     "4. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle giunte regionali interessate, per i tratti di loro competenza, individuano, sentita l'Autorità di bacino del Po, i tratti nei quali è necessario procedere alla rimozione dei materiali litoidi e provvedono con prescrizioni progettuali, in ordine alle caratteristiche idrauliche delle sezioni d'alveo da ripristinare, limitatamente alle situazioni di effettivo pericolo, ad affidare i lavori di escavazione e di stoccaggio a ditte specializzate del settore, anche mediante procedure concorsuali d'urgenza; gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 1995. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle giunte regionali, rispettivamente secondo le proprie competenze territoriali, laddove necessario con propria ordinanza, resa pubblica nelle forme di legge, individuano le aree idonee al deposito dei materiali rimossi, e ne dispongono a tal fine l'occupazione, previa adozione delle opportune misure di tutela ambientale, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, appena cessata l'occupazione degli stessi. I materiali litoidi rimossi o da rimuovere ai corsi d'acqua, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 per ripristinarne l'officiosità, sono posti in vendita, anche contestualmente alle operazioni di affidamento dei lavori, mediante procedura concorsuale di urgenza, resa pubblica presso gli albi pretori dei comuni interessati agli interventi. Il materiale estratto o da estrarre avrà come valore base di riferimento il canone demaniale determinato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. I proventi derivanti dalla vendita di materiali litoidi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 9087 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35".

     1-quater. Le procedure di affidamento dei lavori di escavazione e di stoccaggio di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 1-ter del presente articolo, devono essere effettuate entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     All'articolo 5:

     il comma 2 è soppresso;

     al comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

     "b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

     "3-bis. Gli interventi agevolati possono riguardare anche la quota dei danni relativi ad eventuali attività commerciali svolte dalle imprese artigiane danneggiate, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443"";

     dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

     "3-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è sostituito dal seguente:

     "7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e può essere accordata con un massimale pari al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto".

     3-ter. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. La concessione della garanzia sostitutiva è deliberata dai comitati tecnici regionali unitamente al contributo in conto interessi di cui al comma 2"";

     dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

     "4-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è inserito il seguente:

     "1-bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono opere danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere viarie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente di cui al comma 6 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22".

     4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis la spesa complessiva e la previsione di spesa per l'anno 1996 previste dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono aumentate di lire 130 miliardi.

     4-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è inserito il seguente:

     "1-bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono strutture danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere viarie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente di cui al comma 6 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22"";

     al comma 5, nell'articolo 9, comma 4, richiamato, le parole: "entro il 31 agosto 1995" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 1995" e le parole: "secondo la ripartizione effettuata con decreto del Ministero dell'interno" sono sostituite dalle seguenti: "ripartendole in parti uguali tra le due finalizzazioni di spesa";

     dopo il comma 6, è inserito il seguente:

     "6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. La Conferenza di cui al comma 1 è autorizzata, nel rispetto di un limite di spesa non superiore a 40 miliardi di lire, ad estendere alle imprese industriali, artigianali e commerciali della regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre e novembre 1992 e a quelle delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993 e del maggio-luglio 1994, i benefici previsti dall'articolo 3-bis, alle medesime condizioni e con le medesime modalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1995 dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza"";

     dopo il comma 7, è inserito il seguente:

     "7-bis. Al comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: "100 miliardi" sono sostituite con le altre: "120 miliardi". Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: "200 miliardi" sono sostituite con le altre: "180 miliardi"";

     al comma 8, l'ultimo periodo è soppresso;

     dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

     "8-bis. Agli oneri di cui ai commi 7 e 8, fissati rispettivamente in lire 5 miliardi e in lire 1 miliardo, si fa fronte, per il 1995, con le disponibilità e nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, il cui stanziamento di competenza si intende corrispondentemente ridotto.

     8-ter. All'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: "sei mesi, nè comunque protrarsi oltre il 30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi, nè comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1995"".

     Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 5-bis. 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: "a carico dei lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti parole: "ancorché mensilmente trattenute agli stessi lavoratori dipendenti".

     Art. 5-ter. 1. Ai fini del completamento della ricostruzione in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili distrutti o danneggiati, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ai soggetti danneggiati è concesso, fino al 31 dicembre 1996, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA. La distruzione o il danneggiamento devono risultare da attestazioni rilasciate dal comune competente.

     2. Il contributo, da erogarsi a partire dal 1° gennaio 1996, che in ogni caso non può essere superiore alla somma corrisposta a titolo di IVA, non compete nell'ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le disposizioni per l'erogazione dei contributi.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la somma di lire 150 miliardi. - 4. In relazione a quanto previsto dal comma 4-ter dell'articolo 5 e dal comma 3 del presente articolo, al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: "1000 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "720 miliardi"".