Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/06/1995 |
Numero: | 265 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994, è convertito in legge con le modificazioni [...] |
§ 98.1.26982 - Legge 30 giugno 1995, n. 265.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994
(G.U. 1 luglio 1995, n. 152)
1. Il
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 2:
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte con le disponibilità di cui allo stesso articolo 8, comma 1, del
1-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del
"1-bis. I relitti degli immobili distrutti o danneggiati per i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a fondo perduto di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, per la ricostruzione in altro sito o per l'acquisto di un altro alloggio, sono demoliti ed acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni".
1-quater. Al comma 1 dell'articolo 1 del
1-quinquies. Al comma 2 dell'articolo 1 del
1-sexies. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 del
"3-bis. I contributi previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono erogati dietro presentazione delle fatture relative ai lavori di riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della
1-septies. Per le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 6 del
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. E' assegnato un contributo straordinario alla regione Campania di lire 5 miliardi per l'anno 1995 per provvedere al ristoro dei danni subiti dalle imprese industriali che abbiano avuto impianti o beni mobili danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre-dicembre 1993.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro".
All'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. All'articolo 4, comma 3, del
1-ter. Il comma 4 dell'articolo 4 del
"4. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle giunte regionali interessate, per i tratti di loro competenza, individuano, sentita l'Autorità di bacino del Po, i tratti nei quali è necessario procedere alla rimozione dei materiali litoidi e provvedono con prescrizioni progettuali, in ordine alle caratteristiche idrauliche delle sezioni d'alveo da ripristinare, limitatamente alle situazioni di effettivo pericolo, ad affidare i lavori di escavazione e di stoccaggio a ditte specializzate del settore, anche mediante procedure concorsuali d'urgenza; gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 1995. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle giunte regionali, rispettivamente secondo le proprie competenze territoriali, laddove necessario con propria ordinanza, resa pubblica nelle forme di legge, individuano le aree idonee al deposito dei materiali rimossi, e ne dispongono a tal fine l'occupazione, previa adozione delle opportune misure di tutela ambientale, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, appena cessata l'occupazione degli stessi. I materiali litoidi rimossi o da rimuovere ai corsi d'acqua, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 per ripristinarne l'officiosità, sono posti in vendita, anche contestualmente alle operazioni di affidamento dei lavori, mediante procedura concorsuale di urgenza, resa pubblica presso gli albi pretori dei comuni interessati agli interventi. Il materiale estratto o da estrarre avrà come valore base di riferimento il canone demaniale determinato ai sensi dell'articolo 13 del
1-quater. Le procedure di affidamento dei lavori di escavazione e di stoccaggio di cui al comma 4 dell'articolo 4 del
All'articolo 5:
il comma 2 è soppresso;
al comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
"b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
"3-bis. Gli interventi agevolati possono riguardare anche la quota dei danni relativi ad eventuali attività commerciali svolte dalle imprese artigiane danneggiate, nel rispetto di quanto previsto dalla
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 del
"7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e può essere accordata con un massimale pari al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto".
3-ter. Al comma 6 dell'articolo 3 del
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del
"1-bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono opere danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere viarie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente di cui al comma 6 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4 del
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis la spesa complessiva e la previsione di spesa per l'anno 1996 previste dal comma 1 dell'articolo 7 del
4-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del
"1-bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono strutture danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere viarie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente di cui al comma 6 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4 del
al comma 5, nell'articolo 9, comma 4, richiamato, le parole: "entro il 31 agosto 1995" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 1995" e le parole: "secondo la ripartizione effettuata con decreto del Ministero dell'interno" sono sostituite dalle seguenti: "ripartendole in parti uguali tra le due finalizzazioni di spesa";
dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. All'articolo 5 del
"1-bis. La Conferenza di cui al comma 1 è autorizzata, nel rispetto di un limite di spesa non superiore a 40 miliardi di lire, ad estendere alle imprese industriali, artigianali e commerciali della regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre e novembre 1992 e a quelle delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993 e del maggio-luglio 1994, i benefici previsti dall'articolo 3-bis, alle medesime condizioni e con le medesime modalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1995 dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza"";
dopo il comma 7, è inserito il seguente:
"7-bis. Al comma 3 dell'articolo 3-bis del
al comma 8, l'ultimo periodo è soppresso;
dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
"8-bis. Agli oneri di cui ai commi 7 e 8, fissati rispettivamente in lire 5 miliardi e in lire 1 miliardo, si fa fronte, per il 1995, con le disponibilità e nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, del
8-ter. All'articolo 4, comma 7, del
Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
"Art. 5-bis. 1. All'articolo 7, comma 1, del
Art. 5-ter. 1. Ai fini del completamento della ricostruzione in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili distrutti o danneggiati, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, previste dal
2. Il contributo, da erogarsi a partire dal 1° gennaio 1996, che in ogni caso non può essere superiore alla somma corrisposta a titolo di IVA, non compete nell'ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazioni ai sensi dell'articolo 19 del
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la somma di lire 150 miliardi. - 4. In relazione a quanto previsto dal comma 4-ter dell'articolo 5 e dal comma 3 del presente articolo, al comma 4 dell'articolo 1 del