§ 46.9.138 - D.P.R. 6 ottobre 1987, n. 490.
Approvazione del regolamento concernente la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici e le modalità di svolgimento delle prove [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:06/10/1987
Numero:490


Sommario
Art. 1.      1. Le commissioni esaminatrici delle prove pratiche sia di inquadramento che di trasferimento di personale, previste dall'art. 50 del decreto del Presidente della [...]
Art. 2.      1. La commissione esaminatrice delle prove pratiche preordinate all'inquadramento nei ruoli dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori tecnici è [...]
Art. 3.      1. La commissione esaminatrice delle prove pratiche preordinate all'inquadramento nei ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici è presieduta da un dirigente generale e [...]
Art. 4.      1. La commissione esaminatrice del concorso ai posti dei ruoli dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori tecnici e quella del concorso ai posti dei [...]
Art. 5.      1. Alle commissioni esaminatrici indicate nell'art. 4 è demandato l'accertamento della corrispondenza tra l'attività tecnica svolta dal personale delle altre [...]
Art. 6.      1. Il bando di concorso per l'accesso ai ruoli tecnici deve contenere
Art. 7.      1. Le prove pratiche di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono preordinate all'accertamento dell'idoneità a svolgere le [...]
Art. 8.      1. Le prove pratiche indicate nel bando di concorso si svolgono di regola presso strutture dell'Amministrazione
Art. 9.      1. Le commissioni esaminatrici procedono all'espletamento delle prove pratiche a partire da quelle per l'accesso alle qualifiche più elevate e dichiarano idonei i [...]
Art. 10.      1. Nei concorsi previsti dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le commissioni esaminatrici esprimono il loro giudizio in [...]
Art. 11.      1. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli tecnici si applicano, per quanto non previsto ed in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della [...]


§ 46.9.138 - D.P.R. 6 ottobre 1987, n. 490. [1]

Approvazione del regolamento concernente la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici e le modalità di svolgimento delle prove pratiche per l'inquadramento nei ruoli di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, del personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia e per il trasferimento di personale proveniente da altre amministrazioni, che svolge attività tecniche.

(G.U. 3 dicembre 1987, n. 283)

 

     Art. 1.

     1. Le commissioni esaminatrici delle prove pratiche sia di inquadramento che di trasferimento di personale, previste dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, la cui composizione è indicata nei successivi articoli, sono costituite con decreto del Ministro dell'interno.

 

          Art. 2.

     1. La commissione esaminatrice delle prove pratiche preordinate all'inquadramento nei ruoli dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori tecnici è presieduta da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata ed è composta da due membri con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

     2. La commissione è integrata da due esperti per ciascuno dei settori tecnici indicati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, scelti, ove possibile, tra il personale appartenente ai ruoli dirigenziali o direttivi della Polizia di Stato.

     3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura o equiparata.

     4. La stessa commissione indicata ai commi 1, 2 e 3 provvede agli adempimenti relativi all'inquadramento del personale proveniente dall'Amministrazione civile dell'interno, di cui all'art. 24 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

 

          Art. 3.

     1. La commissione esaminatrice delle prove pratiche preordinate all'inquadramento nei ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici è presieduta da un dirigente generale e composta da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata.

     2. La commissione è integrata da due esperti per ciascuno dei settori tecnici indicati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, scelti, ove possibile, tra il personale appartenente ai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato.

     3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura o equiparata.

     4. La stessa commissione indicata ai commi 1, 2 e 3 provvede agli adempimenti relativi all'inquadramento del personale proveniente dall'Amministrazione civile dell'interno, di cui all'art. 24 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

 

          Art. 4.

     1. La commissione esaminatrice del concorso ai posti dei ruoli dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori tecnici e quella del concorso ai posti dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi tecnici, riservati al personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato, sono rispettivamente composte in conformità degli articoli 2 e 3.

 

          Art. 5.

     1. Alle commissioni esaminatrici indicate nell'art. 4 è demandato l'accertamento della corrispondenza tra l'attività tecnica svolta dal personale delle altre amministrazioni dello Stato e quella propria dei ruoli tecnici della Polizia di Stato, tenuto conto del titolo di studio posseduto, del contenuto del profilo professionale rivestito nell'amministrazione di provenienza e di quello corrispondente nei ruoli tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

 

          Art. 6.

     1. Il bando di concorso per l'accesso ai ruoli tecnici deve contenere:

     a) il numero dei posti disponibili per ciascun ruolo;

     b) i requisiti richiesti per la partecipazione;

     c) l'oggetto della prova pratica;

     d) i termini per la presentazione della domanda;

     e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

 

          Art. 7.

     1. Le prove pratiche di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono preordinate all'accertamento dell'idoneità a svolgere le mansioni del profilo professionale indicato nella domanda.

 

          Art. 8.

     1. Le prove pratiche indicate nel bando di concorso si svolgono di regola presso strutture dell'Amministrazione.

     2. Se la natura delle prove richiede l'impiego di particolari apparecchiature tecniche o scientifiche potrà farsi ricorso a strutture appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati.

 

          Art. 9.

     1. Le commissioni esaminatrici procedono all'espletamento delle prove pratiche a partire da quelle per l'accesso alle qualifiche più elevate e dichiarano idonei i candidati che hanno superato la prova.

 

          Art. 10.

     1. Nei concorsi previsti dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le commissioni esaminatrici esprimono il loro giudizio in trentesimi; conseguono l'idoneità i candidati che ottengono una valutazione non inferiore a diciotto trentesimi.

     2. Al termine delle prove, le commissioni compilano le graduatorie distinte per settore tecnico, ruolo, qualifica e profilo professionale, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

 

          Art. 11.

     1. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli tecnici si applicano, per quanto non previsto ed in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

 


[1] Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.