§ 46.9.126 - Legge 19 aprile 1985, n. 150.
Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:19/04/1985
Numero:150


Sommario
Art. 1.      Gli organici dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori e dei commissari della Polizia di Stato sono stabiliti nella tabella A allegata [...]
Art. 2.      1. Salve le disposizioni dei successivi commi 2 e 3, l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni per la nomina ad allievo agente della Polizia di [...]
Art. 3.      1. Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei ruoli dei selettori e dei dirigenti selettori del Centro psicotecnico della Polizia di Stato, per [...]
Art. 4.      Il capoverso dell'art. 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, come convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19, è autenticamente interpretato nel senso che [...]
Art. 5.      1. Le spese occorrenti per il funzionamento, rispettivamente, degli uffici e dei posti di polizia ferroviaria e di polizia postale, nonchè quelle per l'effettuazione dei [...]
Art. 6.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 220 miliardi per l'anno finanziario 1985, in lire 248 miliardi per l'anno finanziario [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 46.9.126 - Legge 19 aprile 1985, n. 150.

Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato.

(G.U. 27 aprile 1985, n. 99)

 

 

     Art. 1.

     Gli organici dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori e dei commissari della Polizia di Stato sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge, in parziale sostituzione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, già modificata dalla tabella A allegata alla legge 12 agosto 1982, n. 569.

 

          Art. 2.

     1. Salve le disposizioni dei successivi commi 2 e 3, l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni per la nomina ad allievo agente della Polizia di Stato secondo le norme della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

     2. All'assunzione di 2.000 allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede per l'anno 1985 utilizzando, secondo le norme di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, le domande già prodotte da aspiranti allievi agenti entro il 31 dicembre 1983.

     3. All'assunzione fino al limite di 3.000 allievi agenti della Polizia di Stato l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a procedere secondo le norme di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629. Con tale procedura, da avviarsi con apposito avviso pubblico, sono assunti i cittadini di ambo i sessi mediante accertamento selettivo in ordine al possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904.

     4. Per le assunzioni ai sensi del precedente comma 3 le modalità per l'accertamento dell'idoneità culturale sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato più rappresentative sul piano nazionale.

     5. Agli allievi agenti assunti ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, si applicano, ai fini della nomina ad agente di polizia, le disposizioni degli articoli 48 e 49 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     6. In relazione al concorso pubblico per esami a 1.000 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il decreto del Ministro dell'interno 1° giugno 1984, l'Amministrazione ha facoltà di conferire, per non più di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso anche quelli che risultano disponibili.

     7. Per la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui all'art. 1, le assunzioni avverranno:

     1) quanto a 4.500 unità, per contingenti rispettivamente non superiori a 2.000 unità per il 1985, secondo quanto stabilito dal precedente secondo comma; a 1.500 unità per il 1986; a 1.000 unità per il 1987;

     2) quanto alle restanti 706 unità, utilizzando gli aspiranti allievi agenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, dopo avere proceduto all'assunzione dei 2.000 allievi indicati al precedente comma 2, e gli altri nel medesimo triennio, per contingenti non superiori per ognuno degli anni 1985 e 1986 a un terzo delle dotazioni organiche residue [1].

 

          Art. 3.

     1. Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei ruoli dei selettori e dei dirigenti selettori del Centro psicotecnico della Polizia di Stato, per consentire il tempestivo accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali degli aspiranti allievi agenti di cui al precedente art. 2, possono essere affidati, nei limiti del 50 per cento dei posti previsti in organico, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza.

     2. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, emanato di concerto col Ministro del tesoro, e non possono superare la durata di un anno nè essere rinnovati.

     3. Con lo stesso decreto è determinato il compenso globale da corrispondere all'incaricato.

     4. Si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni del quarto e del quinto comma dell'art. 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     5. Per soddisfare le esigenze di cui al comma 1, è consentito, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 1985, che gli accertamenti psicofisici di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, siano effettuati da commissioni mediche presiedute da medici del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato e composte da medici di ambedue i ruoli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

 

          Art. 4.

     Il capoverso dell'art. 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, come convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19, è autenticamente interpretato nel senso che il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio è elevato al sessantesimo anno di età anche per il personale contemplato al secondo comma, ultima parte, dopo il punto e virgola, dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

 

          Art. 5.

     1. Le spese occorrenti per il funzionamento, rispettivamente, degli uffici e dei posti di polizia ferroviaria e di polizia postale, nonchè quelle per l'effettuazione dei servizi resi nell'interesse dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono iscritte nei bilanci delle Aziende medesime [2].

     2. Per il triennio 1985-1987 le dette spese sono valutare in annue lire sei miliardi per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed in annue lire diciannove miliardi per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 6.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 220 miliardi per l'anno finanziario 1985, in lire 248 miliardi per l'anno finanziario 1986 ed in lire 267 miliardi per l'anno finanziario 1987 - ivi comprese lire 46 miliardi per l'anno 1985 e lire 26,5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 relativi alle spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento e da effettuarsi a cura del Ministero dell'interno, nonchè a quelle indicate nel precedente art. 5 - si provvede: quanto a lire 200 miliardi, 180 miliardi e 180 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a lire 20 miliardi, 68 miliardi e 87 miliardi, rispettivamente, per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 del predetto stato di previsione del Ministero del tesoro, per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Tabella A

     (Omissis) [3].


[1]  Numero così modificato dall'art. 62 della L. 10 ottobre 1986, n. 668.

[2]  Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 28 della L. 25 ottobre 1989, n. 355.

[3]  Tabella modificata dall'art.3 del D.L. 21 settembre 1987, n.387.