Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 06/05/1994 |
Numero: | 271 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei princìpi indicati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, al personale della Polizia di Stato con la qualifica di vice ispettore, [...] |
Art. 2. 1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita [...] |
Art. 3. 1. All'art. 45 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma (Omissis) |
Art. 4. 1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato ammessi ai corsi di formazione per la promozione a vice sovrintendente, ovvero ai corsi di formazione per la nomina a vice [...] |
Art. 5. [3]. |
Art. 6. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutati in lire 21.250 milioni nell'anno 1994, in lire 41.705 milioni nell'anno 1995 ed [...] |
Art. 7. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 46.9.158 - D.L. 6 maggio 1994, n. 271 [1].
Disposizioni urgenti per le Forze di polizia.
(G.U. 7 maggio 1994, n. 105)
1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei princìpi indicati dalla
a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;
b) uno scatto all'ispettore collocato al VI livello retributivo, in aggiunta allo scatto già in godimento;
c) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ovvero a quelli del disciolto Corpo della polizia femminile, collocato al VII livello retributivo.
2. Resta fermo per il personale di cui al comma 1, se più favorevole, il trattamento economico previsto dall'art. 4, comma 1, del
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano, con le stesse decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente misura:
a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;
b) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia, collocato al VII livello retributivo.
4. Limitatamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi previsti dal presente articolo non trova applicazione la disposizione dell'art. 43, sedicesimo comma, della
4 bis. Le disposizioni della
1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 3 della
2. Al personale di cui al comma 1 la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed il relativo trattamento economico previsto dall'art. 3, comma 4, della
3. La disposizione dell'art. 3, comma 4, della
1. All'art. 45 della
2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 55 della
3. All'art. 24 del
4. All'art. 13, comma 1, della
5. All'art. 13 della
1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato ammessi ai corsi di formazione per la promozione a vice sovrintendente, ovvero ai corsi di formazione per la nomina a vice ispettore in prova e a vice commissario, nonchè quelli ammessi ai corsi per la promozione o nomina alle qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato, dimessi dai corsi per assenza protratta oltre i limiti temporali previsti dai rispettivi ordinamenti, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, qualora l'assenza si sia verificata per malattia contratta per motivi di servizio.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ammessi ai corsi di formazione per la promozione o la nomina a vice sovrintendente o a vice ispettore in prova.
1. Il comma 5 dell'art. 2 della
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutati in lire 21.250 milioni nell'anno 1994, in lire 41.705 milioni nell'anno 1995 ed in lire 50.530 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Presidenza del Consiglio dei Ministri" [4].
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[3] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[4] Comma così sostituito dalla legge di conversione.