§ 46.9.158 - D.L. 6 maggio 1994, n. 271 .
Disposizioni urgenti per le Forze di polizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:06/05/1994
Numero:271


Sommario
Art. 1.      1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei princìpi indicati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, al personale della Polizia di Stato con la qualifica di vice ispettore, [...]
Art. 2.      1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita [...]
Art. 3.      1. All'art. 45 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma (Omissis)
Art. 4.      1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato ammessi ai corsi di formazione per la promozione a vice sovrintendente, ovvero ai corsi di formazione per la nomina a vice [...]
Art. 5.  [3].
Art. 6.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutati in lire 21.250 milioni nell'anno 1994, in lire 41.705 milioni nell'anno 1995 ed [...]
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 46.9.158 - D.L. 6 maggio 1994, n. 271 [1].

Disposizioni urgenti per le Forze di polizia.

(G.U. 7 maggio 1994, n. 105)

 

 

     Art. 1.

     1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei princìpi indicati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, al personale della Polizia di Stato con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo o corrispondenti sono attribuiti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, scatti aggiuntivi pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento, nella seguente misura:

     a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;

     b) uno scatto all'ispettore collocato al VI livello retributivo, in aggiunta allo scatto già in godimento;

     c) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ovvero a quelli del disciolto Corpo della polizia femminile, collocato al VII livello retributivo.

     2. Resta fermo per il personale di cui al comma 1, se più favorevole, il trattamento economico previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216.

     3. Le disposizioni del comma 1 si applicano, con le stesse decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente misura:

     a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;

     b) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia, collocato al VII livello retributivo.

     4. Limitatamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi previsti dal presente articolo non trova applicazione la disposizione dell'art. 43, sedicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     4 bis. Le disposizioni della legge 24 gennaio 1986, n. 17, si applicano anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato [2].

 

          Art. 2.

     1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita agli assistenti capo della Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria, nonchè agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, previo superamento del corso previsto dai rispettivi ordinamenti, indipendentemente dall'anzianità di grado o di qualifica rivestita.

     2. Al personale di cui al comma 1 la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed il relativo trattamento economico previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono attribuiti a decorrere dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui gli interessati hanno utilmente frequentato il corso prescritto. Per i trattamenti economici da attribuire a decorrere dal 1° gennaio 1994, lo scatto gerarchico previsto dall'art. 138, penultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, connesso alla qualifica o grado di provenienza è contestualmente riassorbito con il passaggio al VI livello retributivo. Nei confronti degli assistenti capo U.P.G. e degli appuntati scelti U.P.G., ai quali è stato attribuito il VI livello retributivo anteriormente al 1° gennaio 1994, lo scatto tabellare in tale livello confluisce nella retribuzione individuale di anzianità. Limitatamente all'attribuzione del trattamento stipendiale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, non trovano ulteriore applicazione le disposizioni dell'art. 13, comma 8, dell'art. 22, comma 8, e dell'art. 23, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 12 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

     3. La disposizione dell'art. 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, è interpretata, ai soli effetti pensionistici, nel senso che l'attribuzione del VI livello retributivo agli assistenti capo U.P.G. ed agli appuntati scelti U.P.G., in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 216 del 1992, decorre dal 1° gennaio 1993, indipendentemente dalla collocazione degli interessati in posizione transitoria.

 

          Art. 3.

     1. All'art. 45 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma (Omissis).

     2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è abrogato.

     3. All'art. 24 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo il comma 2, è inserito il seguente (Omissis).

     4. All'art. 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, il primo periodo è sostituito dal seguente (Omissis).

     5. All'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente comma (Omissis).

 

          Art. 4.

     1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato ammessi ai corsi di formazione per la promozione a vice sovrintendente, ovvero ai corsi di formazione per la nomina a vice ispettore in prova e a vice commissario, nonchè quelli ammessi ai corsi per la promozione o nomina alle qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato, dimessi dai corsi per assenza protratta oltre i limiti temporali previsti dai rispettivi ordinamenti, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, qualora l'assenza si sia verificata per malattia contratta per motivi di servizio.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ammessi ai corsi di formazione per la promozione o la nomina a vice sovrintendente o a vice ispettore in prova.

 

          Art. 5. [3].

     1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 85, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 6.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutati in lire 21.250 milioni nell'anno 1994, in lire 41.705 milioni nell'anno 1995 ed in lire 50.530 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Presidenza del Consiglio dei Ministri" [4].

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 6 luglio 1994, n. 433.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.