Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 06/06/1981 |
Numero: | 283 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. [3] |
Art. 3. L'art. 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, retribuito a presentazione di fattura ed utilizzato per [...] |
Art. 4. La dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fissata in 21.200 unità dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 è ridotta, con effetto dal 1° [...] |
Art. 5. Sono abrogate la tabella VI e le norme contenute nell'art. 101, commi 8, 9 e 10, nell'art. 103, commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12, nell'art. 109, comma 3, della legge 11 luglio 1980, n. 312 |
Art. 6. Il personale in servizio alla data del 1° luglio 1979 è inquadrato, con decorrenza 1° febbraio 1981, nei profili e nelle qualifiche funzionali specificati nella tabella IV di cui al precedente [...] |
Art. 7. In relazione alle esigenze produttive dell'Amministrazione dei monopoli ed avuto riguardo alle nuove norme di organizzazione del lavoro, al contingente di posti di "agente qualificato" stabilito [...] |
Art. 8. La somma fissa ed il contributo variabile assegnati all'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 1° aprile 1971, n. 217, sono elevati [...] |
Art. 9. [6] |
Art. 10. [7] |
Art. 11. [9] |
Art. 11 bis. [10] |
Art. 11 ter. [11] |
Art. 12. [12] |
Art. 13. Ai fini della determinazione del compenso orario per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo continuano a [...] |
Art. 14. [14] |
Art. 15. [15] |
Art. 16. |
Art. 17. |
Art. 18. |
Art. 19. |
Art. 20. |
Art. 21. [26] |
Art. 22. [28] |
Art. 23. All'onere di L. 975.000 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 6856 dello stato di [...] |
Art. 24. Le nuove misure degli stipendi di cui al presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di [...] |
Art. 24 bis. [29] |
Art. 25. Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, la pensione viene liquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dai nuovi stipendi, col riconoscimento [...] |
Art. 26. Il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-1981, decorrente dal 1° gennaio 1979 per il personale dei Ministeri, per quello non docente delle [...] |
Art. 27. La lettera d) dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificato dall'art. 5 della legge 26 luglio 1978, n. 417, è sostituita dalla seguente (Omissis) |
Art. 28. L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dal presente decreto e dal decreto presidenziale di [...] |
Art. 28 bis. [31] |
Art. 28 ter. [32] |
Art. 29. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...] |
§ 46.8.414 - D.L. 6 giugno 1981, n. 283. [1]
Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione.
(G.U. 9 giugno 1981, n. 156)
Titolo I
AUTORIZZAZIONE COMPLESSIVA DI SPESA
E' autorizzata la spesa di lire 975.000 milioni per l'anno finanziario 1981 relativa:
a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi, intervenuti il 24 gennaio 1981 tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL nonchè della CISNAL, CISAL, CISAS, CONFAIL e CONFEDIR-DIRSTAT, per la corresponsione al personale civile dello Stato previsto dal titolo I della
b) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo, intervenuto il 18 marzo 1981, tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL nonchè della Confederazione CIDA-ANDAM, per la corresponsione al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei miglioramenti economici indicati nel decreto medesimo;
c) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli del presente decreto.
Titolo II
PERSONALE DEI MINISTERI
L'art. 31 della
Nei confronti del personale di cui all'art. 33 della
Titolo III
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO
La dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fissata in 21.200 unità dalla
Qualifica |
Posti numero |
I |
300 |
II-III |
3.200 |
IV |
5.500 |
V |
5.300 |
VI |
2.000 |
VII |
1.000 |
VIII |
700 |
Alla determinazione e alle successive modificazioni in ciascuna qualifica funzionale dei contingenti dei profili professionali sarà provveduto con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il consiglio di amministrazione e la commissione nazionale paritetica di cui all'art. 104 della
In prima applicazione del presente decreto i dipendenti che, con riferimento alla posizione dai medesimi occupata negli ex ruoli di provenienza, dovessero non rientrare nei limiti dei nuovi posti in organico stabiliti per ogni qualifica funzionale, verranno collocati in soprannumero con riassorbimento delle posizioni soprannumerarie in relazione alle successive vacanze.
I computisti ed i capi tecnici del precedente ordinamento, man mano che maturano l'anzianità prescritta in tale ordinamento per l'accesso alle qualifiche di computista principale e di capo tecnico principale, saranno inquadrati nella qualifica funzionale di operatore amministrativo-contabile o di operatore tecnico, previo corso di formazione, con esame finale, da organizzarsi a cura dell'Amministrazione.
Con le stesse modalità di cui al comma precedente saranno inquadrati nella qualifica superiore di collaboratore amministrativo, contabile, commerciale o di collaboratore tecnico i computisti principali e superiori, i capi tecnici principali e superiori del precedente ordinamento, man mano che maturano una anzianità complessiva di carriera di 13 anni, sempre che i predetti già non svolgano funzioni che a termini della tabella III, richiamata dall'art. 101 della
Gli inquadramenti che in base al presente articolo determinino l'attribuzione di una qualifica funzionale superiore a quella rivestita al 31 gennaio 1981, saranno effettuati applicando, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante, il disposto dell'art. 116, primo comma, della
Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche ai dipendenti assunti in servizio successivamente al 1° luglio 1979, o che dopo tale data abbiano conseguito posizioni superiori in base al vecchio ordinamento.
Sono abrogate la tabella VI e le norme contenute nell'art. 101, commi 8, 9 e 10, nell'art. 103, commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12, nell'art. 109, comma 3, della
Le disposizioni dell'art. 107 della
Nell'art. 108, primo comma, della
Le tabelle IV e V di cui al titolo IV della
Il personale in servizio alla data del 1° luglio 1979 è inquadrato, con decorrenza 1° febbraio 1981, nei profili e nelle qualifiche funzionali specificati nella tabella IV di cui al precedente art. 5, in base al quadro di equiparazione e alla tabella III dell'art. 101 della
Al fine di realizzare parità funzionale e retributiva, anche in relazione al personale di altri settori del pubblico impiego di pari valenza professionale, conseguono, con la decorrenza del 1° febbraio 1981, l'inquadramento nella corrispondente qualifica funzionale con il profilo professionale:
di "assistente", gli agenti di collaborazione provenienti dagli operai addetti a mansioni di scrittura o a mansioni di centralinista telefonico;
di "agente qualificato", gli agenti di produzione provenienti dalla ex categoria degli operai qualificati, nonchè gli agenti di produzione che alla data di entrata in vigore della
di "operatore specializzato manutentore o di lavorazione", gli agenti specializzati, nonchè gli agenti di produzione che alla data di entrata in vigore della
di "agente capo coordinatore", gli agenti capo, nonchè gli agenti specializzati che alla data di entrata in vigore della
di "collaboratore amministrativo-contabile", di "collaboratore interprete bilingue", di "collaboratore tecnico", gli operatori amministrativo-contabili e gli operatori tecnici di cui all'art. 101 della
di "collaboratore capo settore amministrativo, contabile, commerciale, d'informatica", di "interprete traduttore bilingue", di "collaboratore capo settore tecnico", i capo settore amministrativo-contabile e i capo settore tecnici;
di "coordinatore capo dei servizi amministrativi, contabili, commerciali, d'informatica", di "coordinatore capo dei servizi lavorazioni" e di "coordinatore capo dei servizi manutenzione", i capo servizi amministrativi-contabili, i capo servizi lavorazioni e i capo servizi manutenzione;
di "vice dirigente coordinatore tecnico o amministrativo", i vice dirigenti assunti per pubblico concorso in base a bandi che richiedevano il possesso di diploma di laurea in corsi universitari di durata superiore a quattro anni e/o di abilitazione all'esercizio professionale. Gli altri vice dirigenti conseguiranno l'inquadramento nella VIII qualifica funzionale previo superamento di apposito corso di qualificazione professionale, con tesi finale, tenuto direttamente dalla Amministrazione secondo modalità e programmi da definirsi con decreto del Ministro delle finanze.
In relazione alle esigenze produttive dell'Amministrazione dei monopoli ed avuto riguardo alle nuove norme di organizzazione del lavoro, al contingente di posti di "agente qualificato" stabilito complessivamente e per ciascuna unità periferica, ed alle necessità di turni doppi di lavoro, l'Amministrazione potrà effettuare passaggi di agenti di produzione ad agenti qualificati, mediante corsi di addestramento della durata non inferiore ad un mese.
Delle commissioni esaminatrici locali farà parte un rappresentante del personale, scelto dall'Amministrazione sulla base di una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Il passaggio alla qualifica superiore avrà decorrenza a tutti gli effetti, dalla data di approvazione della relativa graduatoria.
Il contingente degli agenti qualificati, in attesa di essere determinato con riferimento alla nuova organizzazione del lavoro, è fissato in 4.650 unità comprensive del numero degli agenti di produzione di cui al precedente art. 6, secondo comma, da inquadrare nel profilo di agente qualificato [5] .
In prima applicazione del presente articolo, gli idonei classificatisi oltre il contingente predetto saranno inquadrati anche in soprannumero e potranno essere impiegati in lavori propri del profilo della qualifica di provenienza.
La somma fissa ed il contributo variabile assegnati all'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 8, primo comma, della
Titolo IV
PERSONALE DIRIGENTE
Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le misure degli stipendi e dell'indennità di funzione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, nonchè dei dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, quali risultano dall'applicazione degli articoli 47 del
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, l'indennità di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'art. 47 del
Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti.
Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, ai destinatari del precedente art. 10, esclusi i dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, è attribuito, per ogni mensilità, compresa la tredicesima, a titolo di acconto sui trattamenti che deriveranno dal riassetto normativo ed economico della categoria, un assegno personale pensionabile non rivalutabile e non riassorbibile, in misura pari al 15% dello stipendio e dell'indennità di funzione mensili lordi spettanti al 31 gennaio 1981, comprensivi dei relativi aumenti periodici. Detto assegno è considerato a tutti gli effetti alla stregua dello stipendio, con esclusione della progressione per aumenti periodici e del riflesso sul compenso per il lavoro straordinario.
Il trattamento economico previsto dagli articoli 10 e 11 compete anche i segretari generali di cui alla tabella D allegata al
L'inquadramento agli effetti giuridici alla data di entrata in vigore del
Gli effetti economici previsti dal settimo comma dell'art. 36 del
L'assegno ad personam pensionabile e riassorbibile previsto dall'ottavo comma dell'art. 36 del
Ai fini dell'individuazione del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale appartenente alla prima fascia dei professori universitari, che alla data del collocamento a riposo godono dell'assegno di cui al comma precedente, la base pensionabile e la base contributiva sono determinate con le modalità e i criteri indicati, rispettivamente, nell'art. 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
Il personale di cui al precedente comma può optare, se più favorevole, per il trattamento di quiescenza e quello di previdenza previsti dall'art. 40 del
Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del precedente art. 10 hanno effetto, con la stessa decorrenza, sulla classe di stipendio attribuita ai professori universitari appartenenti alle fasce previste dall'art. 36 del
L'assegno e le indennità previste, rispettivamente, dagli articoli 36, ottavo comma, e 39 del
A decorrere dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'art. 61 del
(Omissis) [13].
Ai fini della determinazione del compenso orario per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo continuano a considerarsi le retribuzioni previste dall'art. 47 del
Titolo V
PERSONALE MILITARE
A decorrere dal 1° febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue:
a) quarto livello L. 3.320.000; carabiniere, appuntato e sergente;
b) quinto livello L. 3.660.000; sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo;
c) sesto livello L. 4.120.000; maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia o sottotenente;
d) sesto livello-bis L. 4.580.000; maresciallo maggiore aiutante o scelto con 5 o più anni di anzianità di qualifica;
e) settimo livello L. 5.040.000; tenente e capitano;
f) ottavo livello L. 6.000.000; maggiore e tenente colonnello. [17]
Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianità di grado o ventiquattro anni di anzianità di servizio è attribuito il livello di stipendio di L. 6.600.000.
La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio dell'8%, computato sullo stipendio iniziale di livello, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50% computati sull'ultima classe di stipendio.
Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50% sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.
L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente art. 16 è effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio militare comunque prestato anche anteriormente alla nomina ad ufficiale o a sottufficiale o a carabiniere, ivi compreso quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 30 del
Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:
a) per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, l'attribuzione dello stipendio spettante avviene con il riconoscimento dell'intera anzianità di carriera nel livello di inquadramento. La eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio viene valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio [19] ;
b) per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel 2° livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si determina lo stipendio relativo al periodo prestato nel livello inferiore nei modi di cui alla precedente lettera a). Si riporta detto stipendio nel livello di inquadramento dell'interessato attribuendo la classe o lo scatto immediatamente superiore e ai fini dell'ulteriore progressione economica si tiene conto dell'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio non utilizzata nel livello di provenienza e del servizio prestato nel livello di inquadramento. La residua frazione di anzianità inferiore al biennio viene valutata ai fini del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio. Con gli stessi sopra indicati criteri si determina lo stipendio del personale militare inquadrato in livelli retributivi superiori a quello iniziale [20] ;
c) per il personale militare che abbia prestato servizio anche in carriere militari diverse da quella di appartenenza, detto servizio viene valutato con i criteri di cui al punto b).
Ai fini della determinazione dello stipendio di cui al precedente comma per il personale non proveniente da carriere militari inferiori, che alla data del 31 gennaio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo o in altri a questo successivi tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si considera livello iniziale il 5° per i sottufficiali ed il 7° per gli ufficiali [21] .
A decorrere dal 1° febbraio 1981 gli scatti biennali di stipendio del 2,50% di cui al terzo e quarto comma dell'art. 140 della
A decorrere dal 1° febbraio 1981 il primo comma dell'art. 138 della
Con effetto dalla data indicata al precedente primo comma è soppresso il terzo comma dell'art. 138 della
Ai sottotenenti, provenienti dalle Accademie, all'atto della promozione al grado superiore viene riconosciuta l'anticipazione di un anno ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio spettante nel nuovo livello.
Con effetto dalla data di entrata in vigore dei nuovi trattamenti economici previsti per il personale della polizia di Stato, dalla
L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1° febbraio 1981 in applicazione del precedente art. 17 e quello in godimento al 31 gennaio 1981, sarà corrisposto per il 75% a partire dal 1° febbraio 1981 e per l'ulteriore venticinque per cento dal 1° febbraio 1982, fatto salvo il beneficio derivante dalla differenza tra lo stipendio iniziale previsto dal precedente art. 16 e quello iniziale fissato dall'art. 137 della
I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° febbraio 1981 sono corrisposti per l'intero ammontare anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.
Qualora il trattamento in godimento per stipendio e beneficio di L. 40.000 mensili di cui all'art. 5 della
Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le misure degli stipendi e dell'indennità di funzione previste per gli ufficiali generali e per i colonnelli, quali risultano dall'applicazione degli articoli 8 della
[Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, la indennità di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'art. 8 della
Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti.
Agli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello e gradi corrispondenti, è attribuito con la stessa decorrenza e disciplina l'assegno personale pensionabile di cui al precedente art. 11.
Titolo VI
DISPOSIZIONI VARIE
All'onere di L. 975.000 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le nuove misure degli stipendi di cui al presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del
Con effetto dalle decorrenze previste dal presente decreto e dal
Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, la pensione viene liquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dai nuovi stipendi, col riconoscimento delle anzianità, in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1 ed all'art. 17 del presente decreto.
Il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-1981, decorrente dal 1° gennaio 1979 per il personale dei Ministeri, per quello non docente delle Università, compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati esterni, nonchè per il personale militare inferiore a colonnello, dal 1° aprile 1979 per il personale della scuola e dal 1° luglio 1979 per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità maturata fino alla data di cessazione dal servizio.
Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1° febbraio 1981, è effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile.
I benefici previsti dal comma precedente sono estesi con le stesse modalità al personale contemplato negli articoli 10 e 21 del presente decreto nonchè al personale docente dell'università cessato dal servizio dalle decorrenze determinate nel primo comma per le categorie cui esso appartiene [30].
La lettera d) dell'art. 3 della
La decorrenza 1° dicembre 1977, prevista dall'art. 1 della
Il limite percentuale per la rideterminazione annuale delle misure delle indennità di trasferta stabilite dall'art. 1 della
L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dal presente decreto e dal decreto presidenziale di cui al precedente art. 1 per il personale contemplato dal titolo I della
Fino alla data di entrata in vigore del contratto con cui sarà determinato il trattamento economico e giuridico, ai fini della corresponsione dei miglioramenti economici connessi all'applicazione della
La misura dell'indennità prevista dall'art. 4, ultimo comma, del
L'indennità sarà riassorbita nei tempi e con le modalità stabilite nei futuri contratti.
Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dal primo comma dell'art. 5 della
Per la determinazione dei posti disponibili si fa riferimento alle dotazioni organiche previste per i diversi ruoli e carriere dall'ordinamento preesistente ed, esclusivamente a tali fini, gli inquadramenti di cui all'art. 4 della
Ai suddetti concorsi si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della
Sono fatte salve le riserve di cui all'art. 26-quinquies del
Il personale assunto in applicazione del presente articolo viene inquadrato secondo le disposizioni dettate dall'art. 11, primo comma, della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della
[2] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[3] Articolo modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 72 del
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[6] Articolo abrogato dall'art. 6 del
[7] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[8] Per una proroga del trattamento economico di cui al presente comma, vedi l'art. 1 del
[9] Articolo così sostituito dalla legge di conversione. Il trattamento economico di cui al presente articolo è prorogato fino al 30 giugno 1983 dall’art. 1 del
[10] Articolo aggiunto dalla legge di conversione. Per una proroga del trattamento economico di cui al presente articolo vedi l'art. 1 del
[11] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[12] Articolo sostituito dalla legge di conversione. Il trattamento economico del personale di cui al presente articolo è prorogato fino al 30 giugno 1983 dall’art. 1 del
[13] Comma soppresso dall'art. 1 del
[14] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[15] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[16] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[17] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[18] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[19] La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo 1992, n. 105, ha dichiarato la illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede - ai fini dell'inquadramento ivi contemplato - l'attribuzione dello stipendio dell'ufficiale in servizio permanente effettivo, che segue nel ruolo al militare pari grado che abbia conseguito un trattamento stipendiale inferiore.
[20] Lettera così sostituita dalla legge di conversione.
[21] Per l’interpretazione autentica della locuzione "personale non proveniente da carriere militari inferiori" contenuta nel presente comma, vedi l’art. 5 del
[22] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[23] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[24] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[25] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[26] Articolo così sostituito dalla legge di conversione. Per una proroga del trattamento economico di cui al presente articolo, vedi l'art. 1 del
[27] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[28] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[29] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[30] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[31] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[32] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.