§ 46.8.414 - D.L. 6 giugno 1981, n. 283.
Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:06/06/1981
Numero:283


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [3]
Art. 3.      L'art. 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, retribuito a presentazione di fattura ed utilizzato per [...]
Art. 4.      La dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fissata in 21.200 unità dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 è ridotta, con effetto dal 1° [...]
Art. 5.      Sono abrogate la tabella VI e le norme contenute nell'art. 101, commi 8, 9 e 10, nell'art. 103, commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12, nell'art. 109, comma 3, della legge 11 luglio 1980, n. 312
Art. 6.      Il personale in servizio alla data del 1° luglio 1979 è inquadrato, con decorrenza 1° febbraio 1981, nei profili e nelle qualifiche funzionali specificati nella tabella IV di cui al precedente [...]
Art. 7.      In relazione alle esigenze produttive dell'Amministrazione dei monopoli ed avuto riguardo alle nuove norme di organizzazione del lavoro, al contingente di posti di "agente qualificato" stabilito [...]
Art. 8.      La somma fissa ed il contributo variabile assegnati all'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 1° aprile 1971, n. 217, sono elevati [...]
Art. 9.  [6]
Art. 10.  [7]
Art. 11.  [9]
Art. 11 bis.  [10]
Art. 11 ter.  [11]
Art. 12.  [12]
Art. 13.      Ai fini della determinazione del compenso orario per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo continuano a [...]
Art. 14.  [14]
Art. 15.  [15]
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21.  [26]
Art. 22.  [28]
Art. 23.      All'onere di L. 975.000 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 6856 dello stato di [...]
Art. 24.      Le nuove misure degli stipendi di cui al presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di [...]
Art. 24 bis.  [29]
Art. 25.      Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, la pensione viene liquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dai nuovi stipendi, col riconoscimento [...]
Art. 26.      Il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-1981, decorrente dal 1° gennaio 1979 per il personale dei Ministeri, per quello non docente delle [...]
Art. 27.      La lettera d) dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificato dall'art. 5 della legge 26 luglio 1978, n. 417, è sostituita dalla seguente (Omissis)
Art. 28.      L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dal presente decreto e dal decreto presidenziale di [...]
Art. 28 bis.  [31]
Art. 28 ter.  [32]
Art. 29.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 46.8.414 - D.L. 6 giugno 1981, n. 283. [1]

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione.

(G.U. 9 giugno 1981, n. 156)

 

Titolo I

AUTORIZZAZIONE COMPLESSIVA DI SPESA

 

     Art. 1. [2]

     E' autorizzata la spesa di lire 975.000 milioni per l'anno finanziario 1981 relativa:

     a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi, intervenuti il 24 gennaio 1981 tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL nonchè della CISNAL, CISAL, CISAS, CONFAIL e CONFEDIR-DIRSTAT, per la corresponsione al personale civile dello Stato previsto dal titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, dei miglioramenti economici indicati nel decreto medesimo; all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi per la corresponsione dello stesso miglioramento economico al personale di ricerca e di sperimentazione di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, con trattamento rapportato a quello degli assistenti universitari;

     b) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo, intervenuto il 18 marzo 1981, tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL nonchè della Confederazione CIDA-ANDAM, per la corresponsione al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei miglioramenti economici indicati nel decreto medesimo;

     c) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli del presente decreto.

 

Titolo II

PERSONALE DEI MINISTERI

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3.

     L'art. 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, retribuito a presentazione di fattura ed utilizzato per l'espletamento di mansioni di tipo direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario dall'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in servizio alla data del 31 ottobre 1980.

     Nei confronti del personale di cui all'art. 33 della legge 11 luglio 1980, n. 312, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.

 

Titolo III

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

 

          Art. 4.

     La dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fissata in 21.200 unità dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 è ridotta, con effetto dal 1° febbraio 1981, a n. 18.000 unità e così ripartita tra le qualifiche funzionali:

 

Qualifica

Posti numero

I

300

II-III

3.200

IV

5.500

V

5.300

VI

2.000

VII

1.000

VIII

700

 

     Alla determinazione e alle successive modificazioni in ciascuna qualifica funzionale dei contingenti dei profili professionali sarà provveduto con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il consiglio di amministrazione e la commissione nazionale paritetica di cui all'art. 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312. La medesima procedura sarà seguita per le modificazioni da apportare alle dotazioni organiche delle singole qualifiche funzionali, sempre che le modificazioni stesse non comportino, nel loro insieme, ulteriori oneri finanziari nè aumento del numero complessivo dei posti in organico.

     In prima applicazione del presente decreto i dipendenti che, con riferimento alla posizione dai medesimi occupata negli ex ruoli di provenienza, dovessero non rientrare nei limiti dei nuovi posti in organico stabiliti per ogni qualifica funzionale, verranno collocati in soprannumero con riassorbimento delle posizioni soprannumerarie in relazione alle successive vacanze.

     I computisti ed i capi tecnici del precedente ordinamento, man mano che maturano l'anzianità prescritta in tale ordinamento per l'accesso alle qualifiche di computista principale e di capo tecnico principale, saranno inquadrati nella qualifica funzionale di operatore amministrativo-contabile o di operatore tecnico, previo corso di formazione, con esame finale, da organizzarsi a cura dell'Amministrazione.

     Con le stesse modalità di cui al comma precedente saranno inquadrati nella qualifica superiore di collaboratore amministrativo, contabile, commerciale o di collaboratore tecnico i computisti principali e superiori, i capi tecnici principali e superiori del precedente ordinamento, man mano che maturano una anzianità complessiva di carriera di 13 anni, sempre che i predetti già non svolgano funzioni che a termini della tabella III, richiamata dall'art. 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312, comportino detto inquadramento.

     Gli inquadramenti che in base al presente articolo determinino l'attribuzione di una qualifica funzionale superiore a quella rivestita al 31 gennaio 1981, saranno effettuati applicando, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante, il disposto dell'art. 116, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche ai dipendenti assunti in servizio successivamente al 1° luglio 1979, o che dopo tale data abbiano conseguito posizioni superiori in base al vecchio ordinamento.

 

          Art. 5.

     Sono abrogate la tabella VI e le norme contenute nell'art. 101, commi 8, 9 e 10, nell'art. 103, commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12, nell'art. 109, comma 3, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     Le disposizioni dell'art. 107 della legge 11 luglio 1980, n. 312, relative alla VI, VII e VIII qualifica, ad eccezione dell'ultimo comma dell'VIII qualifica, sono così sostituite (Omissis).

     Nell'art. 108, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, la dizione "IV qualifica" è sostituita con (Omissis). Nello stesso art. 108, primo comma, le disposizioni relative alla V e VI qualifica sono così sostituite:

     Le tabelle IV e V di cui al titolo IV della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

          Art. 6.

     Il personale in servizio alla data del 1° luglio 1979 è inquadrato, con decorrenza 1° febbraio 1981, nei profili e nelle qualifiche funzionali specificati nella tabella IV di cui al precedente art. 5, in base al quadro di equiparazione e alla tabella III dell'art. 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312 [4] .

     Al fine di realizzare parità funzionale e retributiva, anche in relazione al personale di altri settori del pubblico impiego di pari valenza professionale, conseguono, con la decorrenza del 1° febbraio 1981, l'inquadramento nella corrispondente qualifica funzionale con il profilo professionale:

     di "assistente", gli agenti di collaborazione provenienti dagli operai addetti a mansioni di scrittura o a mansioni di centralinista telefonico;

     di "agente qualificato", gli agenti di produzione provenienti dalla ex categoria degli operai qualificati, nonchè gli agenti di produzione che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, svolgevano in modo oggettivamente riscontrabile, a seguito di formale autorizzazione dell'Amministrazione, le mansioni di cui alla tabella I allegata alla precitata legge n. 312;

     di "operatore specializzato manutentore o di lavorazione", gli agenti specializzati, nonchè gli agenti di produzione che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, svolgevano in modo oggettivamente riscontrabile, a seguito di formale autorizzazione dell'Amministrazione, mansioni di cui alla tabella II allegata alla precitata legge n. 312;

     di "agente capo coordinatore", gli agenti capo, nonchè gli agenti specializzati che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, svolgevano, in modo oggettivamente riscontrabile in base a formale autorizzazione dell'Amministrazione, mansioni proprie dell'agente capo. L'inquadramento è subordinato al superamento di un corso di accertamento di idoneità con esame finale, da effettuarsi a cura dell'Amministrazione;

     di "collaboratore amministrativo-contabile", di "collaboratore interprete bilingue", di "collaboratore tecnico", gli operatori amministrativo-contabili e gli operatori tecnici di cui all'art. 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312 - con esclusione del personale appartenente alla ex carriera esecutiva - nonchè gli operatori amministrativo-contabili e gli operatori tecnici, inquadrati tali in base alla tabella III di cui al citato art. 101;

     di "collaboratore capo settore amministrativo, contabile, commerciale, d'informatica", di "interprete traduttore bilingue", di "collaboratore capo settore tecnico", i capo settore amministrativo-contabile e i capo settore tecnici;

     di "coordinatore capo dei servizi amministrativi, contabili, commerciali, d'informatica", di "coordinatore capo dei servizi lavorazioni" e di "coordinatore capo dei servizi manutenzione", i capo servizi amministrativi-contabili, i capo servizi lavorazioni e i capo servizi manutenzione;

     di "vice dirigente coordinatore tecnico o amministrativo", i vice dirigenti assunti per pubblico concorso in base a bandi che richiedevano il possesso di diploma di laurea in corsi universitari di durata superiore a quattro anni e/o di abilitazione all'esercizio professionale. Gli altri vice dirigenti conseguiranno l'inquadramento nella VIII qualifica funzionale previo superamento di apposito corso di qualificazione professionale, con tesi finale, tenuto direttamente dalla Amministrazione secondo modalità e programmi da definirsi con decreto del Ministro delle finanze.

 

          Art. 7.

     In relazione alle esigenze produttive dell'Amministrazione dei monopoli ed avuto riguardo alle nuove norme di organizzazione del lavoro, al contingente di posti di "agente qualificato" stabilito complessivamente e per ciascuna unità periferica, ed alle necessità di turni doppi di lavoro, l'Amministrazione potrà effettuare passaggi di agenti di produzione ad agenti qualificati, mediante corsi di addestramento della durata non inferiore ad un mese.

     Delle commissioni esaminatrici locali farà parte un rappresentante del personale, scelto dall'Amministrazione sulla base di una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     Il passaggio alla qualifica superiore avrà decorrenza a tutti gli effetti, dalla data di approvazione della relativa graduatoria.

     Il contingente degli agenti qualificati, in attesa di essere determinato con riferimento alla nuova organizzazione del lavoro, è fissato in 4.650 unità comprensive del numero degli agenti di produzione di cui al precedente art. 6, secondo comma, da inquadrare nel profilo di agente qualificato [5] .

     In prima applicazione del presente articolo, gli idonei classificatisi oltre il contingente predetto saranno inquadrati anche in soprannumero e potranno essere impiegati in lavori propri del profilo della qualifica di provenienza.

 

          Art. 8.

     La somma fissa ed il contributo variabile assegnati all'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 1° aprile 1971, n. 217, sono elevati rispettivamente a L. 120 milioni e lire 5.950 annui per ogni dipendente risultante iscritto al dopolavoro all'ultimo giorno dell'anno precedente a quello nel quale sono determinati i fondi da stanziare.

 

          Art. 9. [6]

 

Titolo IV

PERSONALE DIRIGENTE

 

          Art. 10. [7]

     Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le misure degli stipendi e dell'indennità di funzione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, nonchè dei dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, quali risultano dall'applicazione degli articoli 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del 23% [8].

     Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, l'indennità di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conglobata nello stipendio.

     Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti.

 

          Art. 11. [9]

     Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, ai destinatari del precedente art. 10, esclusi i dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, è attribuito, per ogni mensilità, compresa la tredicesima, a titolo di acconto sui trattamenti che deriveranno dal riassetto normativo ed economico della categoria, un assegno personale pensionabile non rivalutabile e non riassorbibile, in misura pari al 15% dello stipendio e dell'indennità di funzione mensili lordi spettanti al 31 gennaio 1981, comprensivi dei relativi aumenti periodici. Detto assegno è considerato a tutti gli effetti alla stregua dello stipendio, con esclusione della progressione per aumenti periodici e del riflesso sul compenso per il lavoro straordinario.

 

          Art. 11 bis. [10]

     Il trattamento economico previsto dagli articoli 10 e 11 compete anche i segretari generali di cui alla tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e successive modificazioni, e ai direttori generali di cui all'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

 

          Art. 11 ter. [11]

     L'inquadramento agli effetti giuridici alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e quello agli effetti economici previsti dall'art. 36 dello stesso decreto vanno intesi nel senso che fino al 31 ottobre 1980 ai professori ordinari e straordinari continua ad applicarsi la preesistente normativa che disciplina la progressione economica nella carriera dei professori universitari, fermo restando l'effetto giuridico dell'inquadramento nel nuovo ruolo a decorrere dal 1° agosto 1980.

     Gli effetti economici previsti dal settimo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che decorrono dal 1° novembre 1980, per il periodo intercorrente tra la predetta data e il 31 ottobre 1981 sono quelli previsti dai primi cinque commi dello stesso articolo, fatta salva, per il professore ordinario che alla data di inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio, ovvero che consegua la stessa entro il 31 ottobre 1980, la conservazione del diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali, durante il medesimo periodo.

     L'assegno ad personam pensionabile e riassorbibile previsto dall'ottavo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è determinato e fissato, in quanto alla misura, alla data del 1° novembre 1981. Dopo tale data l'assegno è ridotto gradualmente mediante riassorbimento fino alla concorrenza dell'intera misura per effetto dei miglioramenti economici e di carriera.

     Ai fini dell'individuazione del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale appartenente alla prima fascia dei professori universitari, che alla data del collocamento a riposo godono dell'assegno di cui al comma precedente, la base pensionabile e la base contributiva sono determinate con le modalità e i criteri indicati, rispettivamente, nell'art. 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e nell'art. 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

     Il personale di cui al precedente comma può optare, se più favorevole, per il trattamento di quiescenza e quello di previdenza previsti dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In tal caso l'assegno ad personam non è computabile ai fini della determinazione della base pensionabile e di quella contributiva.

     Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del precedente art. 10 hanno effetto, con la stessa decorrenza, sulla classe di stipendio attribuita ai professori universitari appartenenti alle fasce previste dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, mantenendo i rapporti percentuali stabiliti nella stessa disposizione.

     L'assegno e le indennità previste, rispettivamente, dagli articoli 36, ottavo comma, e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono riassorbibili fino alla concorrenza prevista dalle norme stesse, con i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del precedente comma.

 

          Art. 12. [12]

     A decorrere dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95% ed all'85% dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianità.

     (Omissis) [13].

 

          Art. 13.

     Ai fini della determinazione del compenso orario per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo continuano a considerarsi le retribuzioni previste dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

          Art. 14. [14]

 

          Art. 15. [15]

 

Titolo V

PERSONALE MILITARE

 

          Art. 16. [16]

     A decorrere dal 1° febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue:

     a) quarto livello L. 3.320.000; carabiniere, appuntato e sergente;

     b) quinto livello L. 3.660.000; sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo;

     c) sesto livello L. 4.120.000; maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia o sottotenente;

     d) sesto livello-bis L. 4.580.000; maresciallo maggiore aiutante o scelto con 5 o più anni di anzianità di qualifica;

     e) settimo livello L. 5.040.000; tenente e capitano;

     f) ottavo livello L. 6.000.000; maggiore e tenente colonnello. [17]

     Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianità di grado o ventiquattro anni di anzianità di servizio è attribuito il livello di stipendio di L. 6.600.000.

     La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio dell'8%, computato sullo stipendio iniziale di livello, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50% computati sull'ultima classe di stipendio.

     Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50% sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

 

          Art. 17. [18]

     L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente art. 16 è effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio militare comunque prestato anche anteriormente alla nomina ad ufficiale o a sottufficiale o a carabiniere, ivi compreso quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, alla data del 31 gennaio 1981.

     Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:

     a) per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, l'attribuzione dello stipendio spettante avviene con il riconoscimento dell'intera anzianità di carriera nel livello di inquadramento. La eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio viene valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio [19] ;

     b) per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel 2° livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si determina lo stipendio relativo al periodo prestato nel livello inferiore nei modi di cui alla precedente lettera a). Si riporta detto stipendio nel livello di inquadramento dell'interessato attribuendo la classe o lo scatto immediatamente superiore e ai fini dell'ulteriore progressione economica si tiene conto dell'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio non utilizzata nel livello di provenienza e del servizio prestato nel livello di inquadramento. La residua frazione di anzianità inferiore al biennio viene valutata ai fini del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio. Con gli stessi sopra indicati criteri si determina lo stipendio del personale militare inquadrato in livelli retributivi superiori a quello iniziale [20] ;

     c) per il personale militare che abbia prestato servizio anche in carriere militari diverse da quella di appartenenza, detto servizio viene valutato con i criteri di cui al punto b).

     Ai fini della determinazione dello stipendio di cui al precedente comma per il personale non proveniente da carriere militari inferiori, che alla data del 31 gennaio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo o in altri a questo successivi tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si considera livello iniziale il 5° per i sottufficiali ed il 7° per gli ufficiali [21] .

     A decorrere dal 1° febbraio 1981 gli scatti biennali di stipendio del 2,50% di cui al terzo e quarto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono assorbiti.

 

          Art. 18. [22]

     A decorrere dal 1° febbraio 1981 il primo comma dell'art. 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è modificato come segue (Omissis).

     Con effetto dalla data indicata al precedente primo comma è soppresso il terzo comma dell'art. 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     Ai sottotenenti, provenienti dalle Accademie, all'atto della promozione al grado superiore viene riconosciuta l'anticipazione di un anno ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio spettante nel nuovo livello.

 

          Art. 19. [23]

     Con effetto dalla data di entrata in vigore dei nuovi trattamenti economici previsti per il personale della polizia di Stato, dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, il personale militare delle Forze armate che rivestiva a quella stessa data o rivestirà successivamente i gradi di di appuntato e di sergente, nonchè la qualifica di maresciallo maggiore carica speciale, all'atto della promozione ai predetti gradi e comunque da data non anteriore a quella suindicata è inquadrato, rispettivamente nei livelli V e VI-bis, con l'osservanza dell'art. 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Dalla stessa data gli stipendi dei sergenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali e assistenziali stabilite dalle norme vigenti [24] .

 

          Art. 20. [25]

     L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1° febbraio 1981 in applicazione del precedente art. 17 e quello in godimento al 31 gennaio 1981, sarà corrisposto per il 75% a partire dal 1° febbraio 1981 e per l'ulteriore venticinque per cento dal 1° febbraio 1982, fatto salvo il beneficio derivante dalla differenza tra lo stipendio iniziale previsto dal precedente art. 16 e quello iniziale fissato dall'art. 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° febbraio 1981 sono corrisposti per l'intero ammontare anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.

     Qualora il trattamento in godimento per stipendio e beneficio di L. 40.000 mensili di cui all'art. 5 della legge 3 novembre 1980, n. 707, risulti superiore allo stipendio derivante dall'applicazione dell'art. 17, ferma restando la conservazione ad personam del più elevato trattamento, l'inquadramento nel livello retributivo è effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico di importo immediatamente inferiore al trattamento stesso. La differenza tra lo stipendio ad personam e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata per l'ulteriore progressione economica, mediante temporizzazione che si determina in misura pari a 24 volte la differenza predetta divisa per l'importo della classe o scatto in corso di maturazione.

 

          Art. 21. [26]

     Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le misure degli stipendi e dell'indennità di funzione previste per gli ufficiali generali e per i colonnelli, quali risultano dall'applicazione degli articoli 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e 142 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del 23%.

     [Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, la indennità di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'art. 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è conglobata nello stipendio] [27].

     Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti.

 

          Art. 22. [28]

     Agli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello e gradi corrispondenti, è attribuito con la stessa decorrenza e disciplina l'assegno personale pensionabile di cui al precedente art. 11.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 23.

     All'onere di L. 975.000 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 24.

     Le nuove misure degli stipendi di cui al presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

 

          Art. 24 bis. [29]

     Con effetto dalle decorrenze previste dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, al personale al quale compete dalle stesse date uno stipendio o paga o retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alle date medesime si fosse trovato nella qualifica o grado immediatamente inferiore a quello rivestito, sono attribuite le classi stipendiali o gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione pari o immediatamente superiore a questi ultimi.

 

          Art. 25.

     Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, la pensione viene liquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dai nuovi stipendi, col riconoscimento delle anzianità, in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1 ed all'art. 17 del presente decreto.

 

          Art. 26.

     Il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-1981, decorrente dal 1° gennaio 1979 per il personale dei Ministeri, per quello non docente delle Università, compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati esterni, nonchè per il personale militare inferiore a colonnello, dal 1° aprile 1979 per il personale della scuola e dal 1° luglio 1979 per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità maturata fino alla data di cessazione dal servizio.

     Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1° febbraio 1981, è effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile.

     I benefici previsti dal comma precedente sono estesi con le stesse modalità al personale contemplato negli articoli 10 e 21 del presente decreto nonchè al personale docente dell'università cessato dal servizio dalle decorrenze determinate nel primo comma per le categorie cui esso appartiene [30].

 

          Art. 27.

     La lettera d) dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificato dall'art. 5 della legge 26 luglio 1978, n. 417, è sostituita dalla seguente (Omissis).

     La decorrenza 1° dicembre 1977, prevista dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, per l'aumento delle misure delle indennità di trasferta deve intendersi riferita a tutte le disposizioni introdotte con gli stessi provvedimenti, con esclusione della disposizione di cui all'art. 18 della stessa legge n. 417.

     Il limite percentuale per la rideterminazione annuale delle misure delle indennità di trasferta stabilite dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, dall'art. 8 della legge 11 gennaio 1979, n. 13, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, è elevato dal 10 al dodici per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1982.

 

          Art. 28.

     L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dal presente decreto e dal decreto presidenziale di cui al precedente art. 1 per il personale contemplato dal titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

          Art. 28 bis. [31]

     Fino alla data di entrata in vigore del contratto con cui sarà determinato il trattamento economico e giuridico, ai fini della corresponsione dei miglioramenti economici connessi all'applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonchè del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, il personale dell'Aeronautica militare trasferito nei ruoli transitori del commissariato per l'assistenza al volo per effetto del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, è equiparato al personale non smilitarizzato.

     La misura dell'indennità prevista dall'art. 4, ultimo comma, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, viene elevata a L. 230.000 sino alla data di entrata in vigore del contratto con cui sarà determinato il trattamento economico e giuridico.

     L'indennità sarà riassorbita nei tempi e con le modalità stabilite nei futuri contratti.

 

          Art. 28 ter. [32]

     Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dal primo comma dell'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, le amministrazioni dello Stato, ai cui dipendenti si applicano le disposizioni dettate dalla stessa legge, sono autorizzate, in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 7 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e degli operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.

     Per la determinazione dei posti disponibili si fa riferimento alle dotazioni organiche previste per i diversi ruoli e carriere dall'ordinamento preesistente ed, esclusivamente a tali fini, gli inquadramenti di cui all'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si considerano come non effettuati.

     Ai suddetti concorsi si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     Sono fatte salve le riserve di cui all'art. 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonchè quelle contemplate da altre leggi speciali.

     Il personale assunto in applicazione del presente articolo viene inquadrato secondo le disposizioni dettate dall'art. 11, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 29.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 6 agosto 1981, n. 432. Per una proroga del trattamento economico provvisorio di cui agli articoli 10, 11, 11 bis, 12, 13, 21 e 22 del presente decreto, vedi la L. 22 gennaio 1982, n. 6.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[3] Articolo modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.

[7] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[8] Per una proroga del trattamento economico di cui al presente comma, vedi l'art. 1 del D.L. 28 febbraio 1986, n. 49.

[9] Articolo così sostituito dalla legge di conversione. Il trattamento economico di cui al presente articolo è prorogato fino al 30 giugno 1983 dall’art. 1 del D.L. 27 settembre 1982, n 681. L'assegno personale pensionabile di cui al presente articolo è soppresso dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’art. 1 del D.L. 27 settembre 1982, n. 681.

[10] Articolo aggiunto dalla legge di conversione. Per una proroga del trattamento economico di cui al presente articolo vedi l'art. 1 del D.L. 28 febbraio 1986, n. 49.

[11] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[12] Articolo sostituito dalla legge di conversione. Il trattamento economico del personale di cui al presente articolo è prorogato fino al 30 giugno 1983 dall’art. 1 del D.L. 27 settembre 1982, n. 681.

[13] Comma soppresso dall'art. 1 del D.L. 27 settembre 1982, n. 681.

[14] Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[15] Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[16] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[17] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[18] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[19] La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo 1992, n. 105, ha dichiarato la illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede - ai fini dell'inquadramento ivi contemplato - l'attribuzione dello stipendio dell'ufficiale in servizio permanente effettivo, che segue nel ruolo al militare pari grado che abbia conseguito un trattamento stipendiale inferiore.

[20] Lettera così sostituita dalla legge di conversione.

[21] Per l’interpretazione autentica della locuzione "personale non proveniente da carriere militari inferiori" contenuta nel presente comma, vedi l’art. 5 del D.L. 28 febbraio 1986, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 18 maggio 1989, n. 248, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui non considera, anche per gli ufficiali provenienti dalle carriere militari inferiori, ai fini della determinazione del trattamento economico, il settimo livello retributivo come base iniziale per la valutazione dell'anzianità pregressa.

[22] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[23] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[24] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[25] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[26] Articolo così sostituito dalla legge di conversione. Per una proroga del trattamento economico di cui al presente articolo, vedi l'art. 1 del D.L. 28 febbraio 1986, n. 49.

[27] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[28] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il trattamento economico del personale di cui al presente articolo è prorogato fino al 30 giugno 1983 dall’art. 1 del D.L. 27 settembre 1982, n. 681. L'assegno personale pensionabile di cui al presente articolo è soppresso dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’art. 1 del D.L. 27 settembre 1982, n. 681.

[29] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[30] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[31] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[32] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.