Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 28/02/2001 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 2. 1. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 3. 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 4. 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 5. 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 6. 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 7. 1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 8. 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 9. 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, dopo il comma 1 è inserito il seguente (Omissis) |
Art. 10. 1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono inseriti i seguenti (Omissis) |
Art. 11. 1. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, è inserito il seguente (Omissis) |
Art. 12. 1. Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2004, le aliquote di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti [...] |
Art. 13. 1. Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, le aliquote e modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli [...] |
Art. 14. 1. I ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici di cui agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 sono soppressi |
Art. 15. 1. All'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 16. 1. Agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 12-bis e 24-octies del decreto del [...] |
Art. 17. 1. Ai vice sovrintendenti e agli ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile, rispettivamente previsto dagli articoli 24-quinquies.1 e [...] |
Art. 18. 1. Ai vice ispettori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui all'articolo 27-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 [...] |
Art. 19. 1. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, [...] |
Art. 20. 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 19, si applicano anche al personale che riveste una qualifica corrispondente dei ruoli tecnici e dei ruoli del personale della banda musicale [...] |
Art. 21. [12] |
Art. 22. 1. I trattamenti economici del personale non dirigente e non direttivo della Polizia di Stato, come determinati dalla tabella allegata all'articolo 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121, [...] |
Art. 23. 1. La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto è valutata in lire 17.984 milioni per l'anno 2001, in lire 20.317 milioni per l'anno 2002, in lire 22.605 milioni per l'anno 2003, in [...] |
§ 46.9.172 - D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato
(G.U. 16 marzo 2001, n. 63, S.O.)
CAPO I
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 197
1. All'articolo 1 del
a) dopo il comma 4, è inserito il seguente (Omissis) [1].
b) dopo il comma 8, è inserito il seguente (Omissis).
1. All'articolo 2, comma 4, del
a) al terzo capoverso, l'articolo 24-quater del
b) al quarto capoverso, i commi 1, 2 e 6 dell'articolo 24-quinquies del
c) dopo il quarto capoverso, recante l'articolo 24-quinquies del
d) al quinto capoverso, all'articolo 24-sexies del
e) dopo il sesto capoverso è aggiunto il seguente (Omissis).
1. All'articolo 3 del
a) al comma 5, capoverso, all'articolo 27 del
1) al comma 1, lettera a), le parole "secondo le modalità stabilite dagli articoli 52 e 53 della
2) al comma 1, alla lettera b), le parole "del titolo di studio di cui all'articolo 52, primo comma, della
3) il comma 7 è sostituito dal seguente (Omissis).
b) al comma 5, dopo il primo capoverso, sono aggiunti i seguenti:
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente (Omissis).
d) al comma 8, primo capoverso, all'articolo 31 del
e) al comma 8, dopo il primo capoverso, è inserito il seguente (Omissis).
f) al comma 8, dopo il secondo capoverso, recante l'articolo 31-bis del
1. All'articolo 5 del
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente (Omissis).
b) il comma 6, recante modifiche al primo comma dell'articolo 5 del
c) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente (Omissis).
1. All'articolo 6 del
a) Al terzo capoverso i commi 1 e 2, dell'articolo 20-quater, del
b) al terzo capoverso, dopo il comma 5 dell'articolo 20-quater, del
c) al quarto capoverso, al comma 1 dell'articolo 20-quinquies, del
d) al quarto capoverso, il comma 6 dell'articolo 20-quinquies del
e) dopo il quarto capoverso è inserito il seguente (Omissis).
f) al quinto capoverso, all'articolo 20-sexies del
g) dopo il sesto capoverso, recante l'articolo 20-septies del
1. All'articolo 7 del
a) al comma 6, primo capoverso, i commi 1 e 2, dell'articolo 25-bis del
b) al comma 6, primo capoverso, al comma 8 dell'articolo 25-bis del
c) al comma 6, primo capoverso, i commi 9 e 10 dell'articolo 25-bis del
d) al comma 6, secondo capoverso, all'articolo 25-ter del
e) al comma 6, terzo capoverso, all'articolo 25-quater, comma 1, del
f) al comma 6, dopo il terzo capoverso, è aggiunto il seguente (Omissis).
g) dopo il comma 8 è inserito il seguente (Omissis).
h) il comma 10 è sostituito dal seguente (Omissis).
i) al comma 11:
1) l'alinea è sostituita dalla seguente (Omissis).
2) dopo il secondo capoverso, recante l'articolo 31-ter del
1. Il comma 1 dell'articolo 9 del
1. All'articolo 10 del
a) dopo il comma 1, recante modifiche al
b) dopo il comma 9 è inserito il seguente (Omissis) [3].
1. All'articolo 17 del
1. Dopo l'articolo 18 del
1. Dopo l'articolo 20 del
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2004, le aliquote di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti sono fissate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24-quater, comma 1, del
2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. Per i concorsi da espletarsi per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, l'Amministrazione è autorizzata ad articolare i corsi di formazione secondo la ricettività degli istituti di istruzione, tenendo conto del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente dalla data di conclusione del primo corso di formazione relativo al concorso per titoli [4].
2-bis. Per i vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 2.000 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000 [5].
3. Ai fini dell'espletamento del concorso per titoli di cui all'articolo 24-quater, lettera a), indicato nel comma 1, relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 2000, è ammesso a partecipare al concorso medesimo il personale con la qualifica di assistente capo, secondo l'ordine di anzianità nella qualifica alla stessa data, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso, aumentato del trenta per cento.
4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del
1. Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, le aliquote e modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sono determinate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27 del
a) nel limite del trentacinque per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, secondo le modalità stabilite dagli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-bis e 27-ter del
b) nel limite del sessantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono», sulla base delle seguenti aliquote:
1) trentacinque per cento riservato al personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore del
2) quindici per cento riservato agli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio;
3) quindici per cento riservato al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio prescritto.
2. Per quanto non previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater del
1. I ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici di cui agli articoli 15 e 19 del
2. Il personale dei predetti ruoli è inquadrato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rispettivamente, nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori di cui all'articolo 25 del
3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, conserva l'anzianità maturata nel ruolo ad esaurimento ai fini della partecipazione allo scrutinio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del
4. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 7, del
1. All'articolo 47 della
a) il primo comma è sostitituito dal seguente (Omissis).
b) i commi dal secondo all'ottavo ed il comma tredicesimo sono abrogati;
c) al nono comma le parole "con la qualifica di agente di polizia ausiliario” sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
d) al comma decimo, le parole "del corso di cui all'articolo 48, comma secondo, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione” sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
2. Gli articoli 48, 49, 50 e il comma ottavo dell'articolo 60 della
3. Gli articoli 52, 53 e 54 della
4. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del
5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 4, della
6. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 6, commi 1, lettera c) e 7, dall'articolo 24-quater, comma 6, dall'articolo 27-bis, comma 1, lettera c) e dall'articolo 27-ter, comma 7, del
7. Le disposizioni di cui agli articoli 24-sexies e 31 del
8. Le disposizioni dell'articolo 49 del
1. Agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 12-bis e 24-octies del
a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12-bis e 2, 3 e 4 dell'articolo 24-octies del
3. Il personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulta in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 12-bis, commi 2 e 3 e 24-octies, commi 2, 3 e 4, del
1. Ai vice sovrintendenti e agli ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile, rispettivamente previsto dagli articoli 24-quinquies.1 e 28-bis del
a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. [7]
2. Si osservano le disposizioni di cui ai predetti articoli 24-quinquies.1 e 28-bis del
1. Ai vice ispettori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui all'articolo 27-quinquies del
a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica.
2. Si osservano le disposizioni di cui al predetto articolo 27-quinquies del
1. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) del
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 31-ter del
3. [In deroga a quanto previsto dall'articolo 31-ter del
4. Il personale di cui al comma 2 consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo ed assume anche la denominazione di "sostituto commissario” di cui all'articolo 31-quater del
5. Per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e 31-quater del
6. Si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti benefici, di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e 31-quater, nonché quelle di cui all'articolo 31-quinquies del medesimo
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 19, si applicano anche al personale che riveste una qualifica corrispondente dei ruoli tecnici e dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato, nei limiti dei rispettivi ordinamenti.
[1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'emolumento di cui all'articolo 38 del
1. I trattamenti economici del personale non dirigente e non direttivo della Polizia di Stato, come determinati dalla tabella allegata all'articolo 43-bis della
1. La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto è valutata in lire 17.984 milioni per l'anno 2001, in lire 20.317 milioni per l'anno 2002, in lire 22.605 milioni per l'anno 2003, in lire 22.616 milioni per l'anno 2004, in lire 24.053 per l'anno 2005 e in lire 26.314 a partire dall'anno 2006. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 50, comma 9, della 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
TABELLA 2 - (richiamata dall'articolo 7).
RUOLO DEGLI OPERATORI E DEI COLLABORATORI TECNICI |
|
Operatore Tecnico |
|
Operatore Tecnico Scelto |
|
Collaboratore Tecnico |
n. 4.000 (a) |
Collaboratore Tecnico Capo |
|
RUOLO DEI REVISORI TECNICI |
|
Vice Revisore Tecnico |
|
Revisore Tecnico |
n. 3.400 (b) |
Revisore Tecnico Capo |
|
RUOLO DEI PERITI TECNICI |
|
Vice Perito Tecnico |
|
Perito Tecnico |
n. 1.109 (c) |
Perito Tecnico Capo |
|
Perito Tecnico Superiore |
n. 350 (d) |
(a) La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici è ridotta di 2.308 unità rispetto alle originarie 6.308 unità, per compensare l'aumento delle dotazioni organiche dei seguenti ruoli: |
|
- 1.000 unità nel ruolo dei revisori tecnici; |
|
- 959 unità nel ruolo dei periti tecnici. |
|
(b) Aumento di 1.000 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 2.400 unità. |
|
(c) Aumento di 729 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 380 unità. |
|
(d) Aumento di 230 unità rispetto alla originaria dotazione di 120 unità. |
|
Della nuova dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici, 167 unità sono rese indisponibili per l'istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici. |
TABELLA A - (richiamata dall'articolo 22).
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO DELLA POLIZIA DI STATO E DI QUELLO DEI RUOLI CORRISPONDENTI DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA
|
Livelli |
Scatti gerarchici |
Scatti aggiuntivi |
Ruolo Ispettori |
|
|
|
Ispettore supereiore S.UPS - "sostituto commissario" |
VII-bis |
0 |
2* |
Ispettore superiore S.UPS |
VII-bis |
0 |
1** |
Ispettore superiore S.UPS |
VII-bis |
0 |
|
Ispettore capo |
VII |
0 |
|
Ispettore |
VI-bis |
1 |
|
V. Ispettore |
VI |
2 |
|
Ruolo Sovrintendenti |
|
|
|
Sovrintendente capo |
VI-bis |
0 |
1*** |
Sovrintendente capo |
VI-bis |
0 |
|
Sovrintendente |
VI |
1 |
|
Vice Sovrintendente |
VI |
0 |
|
Ruolo degli Agenti e Assistenti |
|
|
|
Assistente capo |
V |
3 |
1**** |
Assistente capo |
V |
3 |
|
Assistente |
V |
2 |
|
Agente scelto |
V |
1 |
|
Agente |
V |
0 |
|
_________ |
|
|
|
* Articolo 31-quater del |
|||
** Articolo 31-ter del |
|||
*** Articolo 24-octies del |
|||
**** Articolo 12-bis del |
|||
(1) Lo scatto gerarchico o aggiuntivo è pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo). |
|||
Nei casi di passaggio dal V ai livelli retributivi VI e VI-bis, nella RIA confluisce un solo scatto gerarchico o aggiuntivo, qualora risulti attribuito. |
|||
Gli scatti aggiuntivi ove previsti non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici. |
[1] Lettera così modificata da errata-corrige pubblicata nella G.U. 3 agosto 2001, n. 179.
[2] Lettera così modificata da errata-corrige pubblicata nella G.U. 3 agosto 2001, n. 179.
[3] Comma così modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 3 agosto 2001, n. 179.
[4] Comma così modificato dall'art. 36 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 5 ter del
[6] Comma così modificato dall'art. 2 ter del
[7] Comma così modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 3 agosto 2001, n. 179.
[8] Comma così modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 3 agosto 2001, n. 179.
[9] Nota così modificata da errata-corrige pubblicata nella G.U. 3 agosto 2001, n. 179.
[10] Comma abrogato dall'art. 15 del
[11] Nota così modificata da errata-corrige pubblicata nella G.U. 3 agosto 2001, n. 179.
[12] Articolo abrogato dall'art. 15 del