§ 46.9.172 - D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:28/02/2001
Numero:53


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 2.      1. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 3.      1. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 4.      1. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 5.      1. All'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 6.      1. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 7.      1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 8.      1. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 9.      1. All'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, dopo il comma 1 è inserito il seguente (Omissis)
Art. 10.      1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono inseriti i seguenti (Omissis)
Art. 11.      1. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, è inserito il seguente (Omissis)
Art. 12.      1. Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2004, le aliquote di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti [...]
Art. 13.      1. Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, le aliquote e modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli [...]
Art. 14.      1. I ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici di cui agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 sono soppressi
Art. 15.      1. All'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 16.      1. Agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 12-bis e 24-octies del decreto del [...]
Art. 17.      1. Ai vice sovrintendenti e agli ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile, rispettivamente previsto dagli articoli 24-quinquies.1 e [...]
Art. 18.      1. Ai vice ispettori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui all'articolo 27-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 [...]
Art. 19.      1. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, [...]
Art. 20.      1. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 19, si applicano anche al personale che riveste una qualifica corrispondente dei ruoli tecnici e dei ruoli del personale della banda musicale [...]
Art. 21.  [12]
Art. 22.      1. I trattamenti economici del personale non dirigente e non direttivo della Polizia di Stato, come determinati dalla tabella allegata all'articolo 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121, [...]
Art. 23.      1. La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto è valutata in lire 17.984 milioni per l'anno 2001, in lire 20.317 milioni per l'anno 2002, in lire 22.605 milioni per l'anno 2003, in [...]


§ 46.9.172 - D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato

(G.U. 16 marzo 2001, n. 63, S.O.)

 

CAPO I

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 197

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 4, è inserito il seguente (Omissis) [1].

     b) dopo il comma 8, è inserito il seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     1. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al terzo capoverso, l'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente (Omissis).

     b) al quarto capoverso, i commi 1, 2 e 6 dell'articolo 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

     c) dopo il quarto capoverso, recante l'articolo 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è inserito il seguente (Omissis).

     d) al quinto capoverso, all'articolo 24-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le parole "mediante scrutinio per merito comparativo” sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     e) dopo il sesto capoverso è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     1. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 5, capoverso, all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:

     1) al comma 1, lettera a), le parole "secondo le modalità stabilite dagli articoli 52 e 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121” sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     2) al comma 1, alla lettera b), le parole "del titolo di studio di cui all'articolo 52, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121”, sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     3) il comma 7 è sostituito dal seguente (Omissis).

     b) al comma 5, dopo il primo capoverso, sono aggiunti i seguenti:

     c) dopo il comma 6 è inserito il seguente (Omissis).

     d) al comma 8, primo capoverso, all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le parole "mediante scrutinio per merito comparativo” sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     e) al comma 8, dopo il primo capoverso, è inserito il seguente (Omissis).

     f) al comma 8, dopo il secondo capoverso, recante l'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono aggiunti i seguenti (Omissis).

 

          Art. 4.

     1. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 3 è inserito il seguente (Omissis).

     b) il comma 6, recante modifiche al primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente (Omissis).

     c) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 5.

     1. All'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) Al terzo capoverso i commi 1 e 2, dell'articolo 20-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

     b) al terzo capoverso, dopo il comma 5 dell'articolo 20-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è aggiunto il seguente (Omissis).

     c) al quarto capoverso, al comma 1 dell'articolo 20-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole "Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o a malattia contratta per motivi di servizio,” sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     d) al quarto capoverso, il comma 6 dell'articolo 20-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente (Omissis).

     e) dopo il quarto capoverso è inserito il seguente (Omissis).

     f) al quinto capoverso, all'articolo 20-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole "mediante scrutinio per merito comparativo” sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     g) dopo il sesto capoverso, recante l'articolo 20-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 6.

     1. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 6, primo capoverso, i commi 1 e 2, dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

     b) al comma 6, primo capoverso, al comma 8 dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole "un corso della durata di almeno dodici mesi” sono sostituite dalla seguenti (Omissis).

     c) al comma 6, primo capoverso, i commi 9 e 10 dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

     d) al comma 6, secondo capoverso, all'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, i commi 1, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

     e) al comma 6, terzo capoverso, all'articolo 25-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole "Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio”, sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     f) al comma 6, dopo il terzo capoverso, è aggiunto il seguente (Omissis).

     g) dopo il comma 8 è inserito il seguente (Omissis).

     h) il comma 10 è sostituito dal seguente (Omissis).

     i) al comma 11:

     1) l'alinea è sostituita dalla seguente (Omissis).

     2) dopo il secondo capoverso, recante l'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono aggiunti i seguenti (Omissis) [2].

 

          Art. 7.

     1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 8.

     1. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 1, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono inseriti i seguenti (Omissis).

     b) dopo il comma 9 è inserito il seguente (Omissis) [3].

 

          Art. 9.

     1. All'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, dopo il comma 1 è inserito il seguente (Omissis).

 

          Art. 10.

     1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono inseriti i seguenti (Omissis).

 

          Art. 11.

     1. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, è inserito il seguente (Omissis).

 

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 12.

     1. Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2004, le aliquote di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti sono fissate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, nel settanta per cento per il concorso di cui al medesimo articolo 24-quater, comma 1, lettera a), e nel trenta per cento per quello di cui alla successiva lettera b).

     2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. Per i concorsi da espletarsi per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, l'Amministrazione è autorizzata ad articolare i corsi di formazione secondo la ricettività degli istituti di istruzione, tenendo conto del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente dalla data di conclusione del primo corso di formazione relativo al concorso per titoli [4].

     2-bis. Per i vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 2.000 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000 [5].

     3. Ai fini dell'espletamento del concorso per titoli di cui all'articolo 24-quater, lettera a), indicato nel comma 1, relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 2000, è ammesso a partecipare al concorso medesimo il personale con la qualifica di assistente capo, secondo l'ordine di anzianità nella qualifica alla stessa data, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso, aumentato del trenta per cento.

     4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

 

          Art. 13.

     1. Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, le aliquote e modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sono determinate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e alla riserva del sesto dei posti ivi indicata, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, come segue:

     a) nel limite del trentacinque per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, secondo le modalità stabilite dagli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-bis e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto;

     b) nel limite del sessantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono», sulla base delle seguenti aliquote:

     1) trentacinque per cento riservato al personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

     2) quindici per cento riservato agli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio;

     3) quindici per cento riservato al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio prescritto.

     2. Per quanto non previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto.

 

          Art. 14.

     1. I ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici di cui agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 sono soppressi.

     2. Il personale dei predetti ruoli è inquadrato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rispettivamente, nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed in quella di perito tecnico capo del ruolo dei periti tecnici di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, collocandosi in ruolo, secondo l'ordine acquisito in quello di provenienza, dopo l'ultimo degli ispettori capo e dei periti tecnici capo che al 31 agosto 1995 appartenevano al ruolo degli ispettori e dei periti tecnici.

     3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, conserva l'anzianità maturata nel ruolo ad esaurimento ai fini della partecipazione allo scrutinio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e all'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e all'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

     4. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, relativamente alla nomina alle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore il giorno precedente alla cessazione dal servizio.

 

          Art. 15.

     1. All'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo comma è sostitituito dal seguente (Omissis).

     b) i commi dal secondo all'ottavo ed il comma tredicesimo sono abrogati;

     c) al nono comma le parole "con la qualifica di agente di polizia ausiliario” sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     d) al comma decimo, le parole "del corso di cui all'articolo 48, comma secondo, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione” sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     2. Gli articoli 48, 49, 50 e il comma ottavo dell'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono abrogati. Conseguentemente all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al primo comma, le parole "di cui all'articolo 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121,” sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     3. Gli articoli 52, 53 e 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121 sono abrogati. Conseguentemente, all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al primo comma, le parole "oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121” sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     4. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge 31 marzo 2000, n. 78, le modalità per il reclutamento degli atleti nei gruppi sportivi della "Polizia di Stato-Fiamme Oro”, limitatamente alle discipline sportive ivi praticate ed agli aspiranti riconosciuti come atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, sono stabilite nel relativo bando, secondo le determinazioni del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

     5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai compiti di esecuzione musicale, può essere destinato, d'ufficio o a domanda, con provvedimento del capo della polizia-direttore generale di pubblica sicurezza, alle attività di supporto della banda musicale o di altri uffici dell'amministrazione ovvero impiegato per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza. Qualora sia utilizzato per esigenze diverse da quelle di esecuzione musicale, il posto resosi disponibile può essere messo a concorso. Contestualmente sono resi indisponibili i posti corrispondenti in altri ruoli della Polizia di Stato.

     6. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 6, commi 1, lettera c) e 7, dall'articolo 24-quater, comma 6, dall'articolo 27-bis, comma 1, lettera c) e dall'articolo 27-ter, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 2, comma 1, lettera a) e dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del presente decreto, e di quelli previsti dall'articolo 5, commi 2 e 8, dall'articolo 20-quater, commi 1, lettera b) e 2, dall'articolo 25-bis, commi 1 e 9 e dell'articolo 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificati dall'articolo 4, comma 1, lettera b), dall'articolo 5, comma 1, lettera a) e dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d) del presente decreto, nonchè del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del predetto decreto n. 335 del 1982, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto [6].

     7. Le disposizioni di cui agli articoli 24-sexies e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e agli articoli 20-sexies e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificati dagli articoli 2, comma 1, lettera d), 3, comma 1, lettera d), 5, comma 1, lettera f) e 6, comma 1, lettera h), del presente decreto, si applicano anche alle promozioni ancora da conferire alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     8. Le disposizioni dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono abrogate.

 

          Art. 16.

     1. Agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 12-bis e 24-octies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuito con le seguenti modalità:

     a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

     2. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12-bis e 2, 3 e 4 dell'articolo 24-octies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

     3. Il personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulta in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 12-bis, commi 2 e 3 e 24-octies, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo è attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti.

 

          Art. 17.

     1. Ai vice sovrintendenti e agli ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile, rispettivamente previsto dagli articoli 24-quinquies.1 e 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuito con le seguenti modalità:

     a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. [7]

     2. Si osservano le disposizioni di cui ai predetti articoli 24-quinquies.1 e 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. [8]

 

          Art. 18.

     1. Ai vice ispettori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui all'articolo 27-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuito con le seguenti modalità:

     a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica.

     2. Si osservano le disposizioni di cui al predetto articolo 27-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

 

          Art. 19.

     1. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti aggiuntivi previsti dagli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I medesimi assumono, con la stessa decorrenza, la denominazione anche di "sostituto commissario”. [9]

     2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuito con la medesima decorrenza.

     3. [In deroga a quanto previsto dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni] [10].

     4. Il personale di cui al comma 2 consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo ed assume anche la denominazione di "sostituto commissario” di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dalla data in cui matura l'anzianità di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, ovvero, di sette anni se ha superato la prima selezione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

     5. Per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di "sostituto commissario” di cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 2 del presente articolo, sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, è aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dallo stesso comma. [11]

     6. Si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti benefici, di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e 31-quater, nonché quelle di cui all'articolo 31-quinquies del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

 

          Art. 20.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 19, si applicano anche al personale che riveste una qualifica corrispondente dei ruoli tecnici e dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato, nei limiti dei rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 21. [12]

     [1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'emolumento di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, fermo restando le condizioni previste dalla medesima norma, è corrisposto agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche equiparate, in misura annua lorda pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.]

 

          Art. 22.

     1. I trattamenti economici del personale non dirigente e non direttivo della Polizia di Stato, come determinati dalla tabella allegata all'articolo 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono ulteriormente determinati dalla tabella A, allegata al presente decreto.

 

          Art. 23.

     1. La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto è valutata in lire 17.984 milioni per l'anno 2001, in lire 20.317 milioni per l'anno 2002, in lire 22.605 milioni per l'anno 2003, in lire 22.616 milioni per l'anno 2004, in lire 24.053 per l'anno 2005 e in lire 26.314 a partire dall'anno 2006. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 50, comma 9, della 23 dicembre 2000, n. 388.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     TABELLA 2 - (richiamata dall'articolo 7).

 

RUOLO DEGLI OPERATORI E DEI COLLABORATORI TECNICI

Operatore Tecnico

 

Operatore Tecnico Scelto

 

Collaboratore Tecnico

n. 4.000 (a)

Collaboratore Tecnico Capo

 

RUOLO DEI REVISORI TECNICI

Vice Revisore Tecnico

 

Revisore Tecnico

n. 3.400 (b)

Revisore Tecnico Capo

 

RUOLO DEI PERITI TECNICI

Vice Perito Tecnico

 

Perito Tecnico

n. 1.109 (c)

Perito Tecnico Capo

 

Perito Tecnico Superiore

n. 350 (d)

(a) La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici è ridotta di 2.308 unità rispetto alle originarie 6.308 unità, per compensare l'aumento delle dotazioni organiche dei seguenti ruoli:

- 1.000 unità nel ruolo dei revisori tecnici;

- 959 unità nel ruolo dei periti tecnici.

(b) Aumento di 1.000 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 2.400 unità.

(c) Aumento di 729 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 380 unità.

(d) Aumento di 230 unità rispetto alla originaria dotazione di 120 unità.

Della nuova dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici, 167 unità sono rese indisponibili per l'istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.

 

     TABELLA A - (richiamata dall'articolo 22).

     TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO DELLA POLIZIA DI STATO E DI QUELLO DEI RUOLI CORRISPONDENTI DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA

 

 

Livelli

Scatti gerarchici

Scatti aggiuntivi

Ruolo Ispettori

 

 

 

Ispettore supereiore S.UPS - "sostituto commissario"

VII-bis

0

2*

Ispettore superiore S.UPS

VII-bis

0

1**

Ispettore superiore S.UPS

VII-bis

0

 

Ispettore capo

VII

0

 

Ispettore

VI-bis

1

 

V. Ispettore

VI

2

 

Ruolo Sovrintendenti

 

 

 

Sovrintendente capo

VI-bis

0

1***

Sovrintendente capo

VI-bis

0

 

Sovrintendente

VI

1

 

Vice Sovrintendente

VI

0

 

Ruolo degli Agenti e Assistenti

 

 

 

Assistente capo

V

3

1****

Assistente capo

V

3

 

Assistente

V

2

 

Agente scelto

V

1

 

Agente

V

0

 

_________

 

 

 

* Articolo 31-quater del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

** Articolo 31-ter del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

*** Articolo 24-octies del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. [1]

**** Articolo 12-bis del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

(1) Lo scatto gerarchico o aggiuntivo è pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo).

Nei casi di passaggio dal V ai livelli retributivi VI e VI-bis, nella RIA confluisce un solo scatto gerarchico o aggiuntivo, qualora risulti attribuito.

Gli scatti aggiuntivi ove previsti non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici.

 


[1]  Lettera così modificata da errata-corrige pubblicata nella G.U. 3 agosto 2001, n. 179.

[2]  Lettera così modificata da errata-corrige pubblicata nella G.U. 3 agosto 2001, n. 179.

[3]  Comma così modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 3 agosto 2001, n. 179.

[4] Comma così modificato dall'art. 36 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.

[5] Comma aggiunto dall'art. 5 ter del D.L. 10 settembre 2004, n. 238, convertito dalla L. 5 novembre 2004, n. 263.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 ter del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 131.

[7]  Comma così modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 3 agosto 2001, n. 179.

[8]  Comma così modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 3 agosto 2001, n. 179.

[9]  Nota così modificata da errata-corrige pubblicata nella G.U. 3 agosto 2001, n. 179.

[10] Comma abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[11]  Nota così modificata da errata-corrige pubblicata nella G.U. 3 agosto 2001, n. 179.

[12] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.