§ 46.3.96 - Legge 5 agosto 1978, n. 505.
Adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:05/08/1978
Numero:505


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° aprile 1978, le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, [...]
Art. 2.      Per il personale di cui all'art. 1 della presente legge, che cesserà dal servizio a decorrere dal 1° aprile 1978, la quota pensionabile dell'indennità mensile per [...]
Art. 3.      A decorrere dalla data indicata nell'art. 1, sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in [...]
Art. 4.      A decorrere dal 1° aprile 1978 l'indennità mensile di servizio penitenziario prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, e [...]
Art. 5.      L'indennità oraria di cui all'art. 11 della legge 27 maggio 1977, n. 284, spettante alle vigilatrici penitenziarie e alle altre categorie di operai degli istituti di [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in lire 203 miliardi e 61 milioni, si provvede mediante corrispondente [...]


§ 46.3.96 - Legge 5 agosto 1978, n. 505.

Adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia.

(G.U. 4 settembre 1978, n. 247)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° aprile 1978, le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, spettante ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo di polizia femminile, all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia, nonchè agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale, sono aumentate di lire 50 mila.

     A decorrere dalla stessa data e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale del corpi di polizia, le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento.

 

          Art. 2.

     Per il personale di cui all'art. 1 della presente legge, che cesserà dal servizio a decorrere dal 1° aprile 1978, la quota pensionabile dell'indennità mensile per servizio di istituto è elevata, a partire dalla predetta data e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni, da L. 80.000 mensili a L. 110.000 mensili.

     A decorrere dal 1° aprile 1978 le pensioni spettanti al personale delle categorie indicate nell'art. 1, cessato dal servizio fino al 31 marzo 1978, sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 20.000 a titolo di anticipazione sugli eventuali aumenti dei trattamenti di quiescenza conseguenti alla ristrutturazione delle retribuzioni, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità.

     Con la stessa decorrenza, le pensioni spettanti ai congiunti delle categorie indicate nel precedente comma, ad eccezione di quelle corrisposte ai titolari del trattamento speciale di cui all'art. 93, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, relative a cessazioni dal servizio fino al 31 marzo 1978, sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 16.000, a titolo di anticipazione sugli eventuali aumenti dei trattamenti di quiescenza conseguenti alla ristrutturazione delle retribuzioni, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità.

     All'attribuzione delle maggiorazioni previste dal secondo e terzo comma provvedono direttamente le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le singole partite di pensione.

 

          Art. 3.

     A decorrere dalla data indicata nell'art. 1, sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284.

 

          Art. 4.

     A decorrere dal 1° aprile 1978 l'indennità mensile di servizio penitenziario prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, in favore del personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, è aumentata di L. 50.000.

     Per le categorie di persone indicate nel precedente comma, l'indennità mensile di servizio penitenziario è pensionabile, a decorrere dal 1° aprile 1978, per un importo massimo di L. 110.000 mensili.

     A favore dello stesso personale cessato dal servizio fino al 31 marzo 1978 e dei congiunti del medesimo, si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 2.

     Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10% al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato - anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge - sia nella carriera di appartenenza sia in altre carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena sia nel Corpo degli agenti di custodia e del 20% dopo il compimento del quarto sessennio.

     Sono abrogati dalla stessa data del 1° aprile 1978 il secondo comma dell'art. 1 della legge 20 maggio 1975, n. 155, ed il secondo comma dell'art. 9 della legge 27 maggio 1977, n. 284.

 

          Art. 5.

     L'indennità oraria di cui all'art. 11 della legge 27 maggio 1977, n. 284, spettante alle vigilatrici penitenziarie e alle altre categorie di operai degli istituti di prevenzione e di pena, adibiti ai servizi notturni di vigilanza, custodia e assistenza ai detenuti, internati e minori disadattati, è aumentata a L. 700.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in lire 203 miliardi e 61 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.