Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 30/05/2003 |
Numero: | 193 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Sistema dei parametri stipendiali |
Art. 3. Effetti del sistema dei parametri stipendiali |
Art. 4. Effetti sulla retribuzione individuale di anzianità |
Art. 5. Anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali |
Art. 6. Effetti sui trattamenti economici |
Art. 7. Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti |
Art. 8. Disposizioni per il personale della Polizia di Stato |
Art. 9. Disposizioni per il personale dell'Arma dei carabinieri |
Art. 10. Disposizioni per il personale del Corpo della Guardia di finanza |
Art. 11. Disposizioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria |
Art. 12. Disposizioni per il personale del Corpo forestale dello Stato |
Art. 13. Disposizioni per il personale delle Forze armate |
Art. 14. Disposizioni particolari sul trattamento economico del personale militare |
Art. 15. Abrogazioni |
Art. 16. Clausola finanziaria |
§ 46.8.512 - D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86.
(G.U. 28 luglio 2003, n. 173, S.O.)
CAPO I
Introduzione del sistema dei parametri stipendiali
per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle disposizioni di cui al
Art. 2. Sistema dei parametri stipendiali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.
1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 è sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017 [1].
TABELLA 2
(ART. 2, COMMA 1-bis)
1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, è attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente [2].
1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni è attribuito il parametro stipendiale 154,00 [3].
2. I parametri correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro è fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.
5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.
Art. 3. Effetti del sistema dei parametri stipendiali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.
2. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennità integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7.
4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità maturata al 1° gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla
7. La corresponsione degli stipendi, nonché delle anticipazioni stipendiali di cui all'articolo 5, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della
8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale già collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.
Art. 4. Effetti sulla retribuzione individuale di anzianità
1. La quota parte del valore degli scatti gerarchici e aggiuntivi, eventualmente in godimento al 1° gennaio 2005, calcolata sulla retribuzione individuale di anzianità, confluisce alla stessa data nella medesima retribuzione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la retribuzione individuale di anzianità, compresa anche quella eventualmente rideterminata ai sensi del comma 1, non è soggetta ad alcun ulteriore incremento o rivalutazione.
CAPO II
Disposizioni transitorie e finali
Art. 5. Anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali
1. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio 2003, è corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti e da attribuire, l'anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle A1, A2 e A3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data.
2. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio 2004, è corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti o da attribuire, l'anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle B1, B2 e B3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data.
3. Le anticipazioni stipendiali di cui al presente articolo sono utili nei limiti degli importi percepiti ai fini del calcolo della base pensionabile di cui alla
4. Le anticipazioni di cui al presente articolo non producono effetti ai fini della determinazione della paga degli allievi vice ispettori, vice periti tecnici, vice revisori tecnici e qualifiche corrispondenti.
Art. 6. Effetti sui trattamenti economici
1. I benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto non hanno effetto sui trattamenti accessori che continuano ad essere corrisposti in relazione al grado o alla qualifica di appartenenza e, comunque, negli importi vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e fino a quando non interverranno i miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, il parametro attribuito al personale con qualifica di agente e gradi corrispondenti, indicato nelle tabelle 1 e 2, non modifica il trattamento stipendiale, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, in godimento per il medesimo personale alla data di entrata in vigore del presente decreto e riportato nelle tabelle 3, 4 e 5.
Art. 7. Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, agli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia e delle Forze armate che maturano dieci anni di anzianità nella qualifica o grado, è attribuito, dal giorno successivo al compimento del suddetto requisito, il trattamento economico previsto per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di anzianità nella medesima qualifica o grado.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è riassorbito all'atto dell'acquisizione della qualifica o del grado superiore.
Art. 8. Disposizioni per il personale della Polizia di Stato
1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della disciplina transitoria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 16 del
3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione al parametro previsto per la medesima qualifica con otto anni di anzianità è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19, comma 3, del
4. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di «sostituto commissario», di cui all'articolo 31-quater del
5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario, di cui all'articolo 31-quater del
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche al personale che riveste una qualifica corrispondente dei ruoli tecnici e dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato, nei limiti dei rispettivi ordinamenti.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 1 dell'articolo 31-quater del
«1. Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.»;
b) il comma 1 dell'articolo 31-quinquies del
«1. I periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto direttore tecnico" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.»;
c) il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del
«1. Gli orchestrali periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "primo livello" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.».
Art. 9. Disposizioni per il personale dell'Arma dei carabinieri
1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all'articolo 30, commi 10 e 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 30, commi 10 e 11, del
3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 38-ter del
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 3 dell'articolo 38-ter del
«3. I marescialli aiutanti che abbiano maturato ovvero maturino, nel corso dell'anno, quindici anni di anzianità di grado e che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente.»;
b) il comma 3 dell'articolo 30 del
«3. I marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38-ter del
c) il comma 4 dell'art. 30 del
«4. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 3 dell'articolo 38-ter, del
d) il comma 6 dell'articolo 30, del
«6. Per i marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'articolo 38-ter del
e) al
Art. 10. Disposizioni per il personale del Corpo della Guardia di finanza
1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 11, del
3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 58-ter del
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 58-quater, del
b) il comma 2 dell'articolo 12 del
«2. Ai marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui è stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, i quali, alla medesima data del 1° gennaio 2005, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-quater, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, la qualifica di luogotenente è conferita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento, ferme restando le condizioni indicate alla lettera d) dello stesso articolo.»;
c) il comma 4 dell'articolo 12 del
«4. Per le procedure di conferimento della qualifica di luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente, ai marescialli aiutanti è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;
d) il comma 5 dell'articolo 12 del
«5. Ai marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 10 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente è richiesta una permanenza minima nel grado come indicata nella tabella B allegata al presente decreto.»;
e) il periodo in calce alla tabella «F» allegata al
f) la tabella B allegata al
Art. 11. Disposizioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria
1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della disciplina transitoria prevista all'articolo 18 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto rispettivamente per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 18, del
3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per tale qualifica con otto anni di anzianità nella medesima qualifica è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 21, comma 3, del
4. Agli ispettori superiori destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di sostituto commissario, di cui all'articolo 30-quater del
5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario di cui all'articolo 30-quater del
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il comma 1 dell'articolo 30-quater del
«1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.».
Art. 12. Disposizioni per il personale del Corpo forestale dello Stato
1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate destinatari della disciplina transitoria prevista al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo, e qualifiche equiparate, con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 30, comma 1, del
3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica, utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per la medesima qualifica con otto anni di anzianità è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori ed ai periti superiori che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30, comma 7, del
4. Agli ispettori superiori ed ai periti superiori destinatari della disciplina transitoria prevista ai commi 8 e 9 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di «scelto», di cui agli articoli 21-ter e 47-ter del
5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore e perito superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di «scelto» di cui agli articoli 21-ter e 47-ter del
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 1 dell'articolo 21-ter del
«1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.»;
b) il comma 1 dell'articolo 47-ter del
«1. I periti superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.».
7. Al comma 10 dell'articolo 30 del
Art. 13. Disposizioni per il personale delle Forze armate
1. Per il personale che acquisisce il grado di primo maresciallo entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile, ai fini dell'accesso al parametro previsto per tale grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai primi marescialli che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 6-bis del
2. Il trattamento di cui all'articolo 34-bis, del
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 2 dell'articolo 6-bis, del
«2. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi quattordici anni di permanenza nel grado di primo maresciallo sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 della
b) il comma 1 dell'articolo 6-ter del
«1. Per i primi marescialli con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione di cui all'articolo 6-bis per il conferimento della qualifica di luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel grado di primo maresciallo di cui alla tabella B4, allegata al presente decreto.»;
c) al
d) le disposizioni di cui al presente decreto si applicano in quanto compatibili al personale del ruolo dei musicisti.
Art. 14. Disposizioni particolari sul trattamento economico del personale militare [4]
[1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai sottotenenti ed ai tenenti e gradi corrispondenti appartenenti al complemento o in ferma prefissata e rafferma è attribuito uno stipendio rispettivamente pari all'80,74 per cento e all'88,55 per cento dello stipendio parametrale dei pari grado in servizio permanente.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, ai volontari di truppa in ferma breve o prefissata nonché agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli ed agli allievi delle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.]
Art. 15. Abrogazioni
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono abrogati:
a) gli articoli 138 e 140 della
b) gli articoli 12-bis, 24-quinquies.1, 24-octies, 27-quinquies, 28-bis, 31.1, 31-ter, 31-quater, comma 4, e 31-quinquies del
c) gli articoli 11-bis, 20-quinquies.1, 20-octies, 25-quinquies, 28-bis, 31.1, 31-quater e 31-quinquies, comma 4, del
d) gli articoli 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, comma 4, del
e) gli articoli 11-bis, 19-bis, 21-bis, 28-bis, 29-bis, 30.1, 30-ter, 30-quater, comma 4, e 30-quinquies del
f) gli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis, commi 1 e 3, 31-bis, 31-ter, 31-quater, 31-quinquies e 39-bis del
g) gli articoli 37-bis, 37-ter, 38-ter, commi 1 e 7, 54-bis, 54-ter, 54-quater, 54-quinquies, 54-sexies e 54-septies del
h) gli articoli 58-ter, 73-bis, 73-ter, 73-quater e 73-quinquies del
i) gli articoli 21-bis, 21-ter, comma 4, 21-quater, 47-bis, 47-ter, comma 4, 47-quater e 49, commi da 1-bis a 1-decies, del
l) l'articolo 3, commi 1 e 2, della
m) l'articolo 32, comma 3-bis, del
n) gli articoli 1 e 2 della
o) l'articolo 19, comma 3, e l'articolo 21 del
p) l'articolo 12, comma 3, del
q) l'articolo 21, comma 3, e l'articolo 23 del
r) l'articolo 30, commi 7, 8 e 9, del
s) l'articolo 30, comma 7, del
Art. 16. Clausola finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a 189 milioni di euro per l'anno 2003, a 288 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 638 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede: quanto a 139 milioni di euro per l'anno 2003 e 138 milioni di euro a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 4, terzo periodo, della
2. La spesa derivante dal presente decreto è soggetta a monitoraggio ai sensi del
[1] Comma inserito dall'art. 10 del
[2] Comma inserito dall'art. 10 del
[3] Comma inserito dall'art. 10 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[5] La tabella 1 è sostituita dalla tabella D allegata al