§ 46.8.512 - D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:30/05/2003
Numero:193


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Sistema dei parametri stipendiali
Art. 3.  Effetti del sistema dei parametri stipendiali
Art. 4.  Effetti sulla retribuzione individuale di anzianità
Art. 5.  Anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali
Art. 6.  Effetti sui trattamenti economici
Art. 7.  Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti
Art. 8.  Disposizioni per il personale della Polizia di Stato
Art. 9.  Disposizioni per il personale dell'Arma dei carabinieri
Art. 10.  Disposizioni per il personale del Corpo della Guardia di finanza
Art. 11.  Disposizioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria
Art. 12.  Disposizioni per il personale del Corpo forestale dello Stato
Art. 13.  Disposizioni per il personale delle Forze armate
Art. 14.  Disposizioni particolari sul trattamento economico del personale militare
Art. 15.  Abrogazioni
Art. 16.  Clausola finanziaria


§ 46.8.512 - D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

(G.U. 28 luglio 2003, n. 173, S.O.)

 

CAPO I

Introduzione del sistema dei parametri stipendiali

per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, escluso quello destinatario del trattamento stipendiale od economico dirigenziale.

 

          Art. 2. Sistema dei parametri stipendiali

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.

     1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 è sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017 [1].

 

     TABELLA 2

     (ART. 2, COMMA 1-bis)

 

 

 

     1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, è attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente [2].

     1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni è attribuito il parametro stipendiale 154,00 [3].

     2. I parametri correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.

     4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro è fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.

     5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.

 

          Art. 3. Effetti del sistema dei parametri stipendiali

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

     2. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

     3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennità integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7.

     4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità maturata al 1° gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

     5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto.

     6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.

     7. La corresponsione degli stipendi, nonché delle anticipazioni stipendiali di cui all'articolo 5, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale già collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.

 

          Art. 4. Effetti sulla retribuzione individuale di anzianità

     1. La quota parte del valore degli scatti gerarchici e aggiuntivi, eventualmente in godimento al 1° gennaio 2005, calcolata sulla retribuzione individuale di anzianità, confluisce alla stessa data nella medesima retribuzione.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la retribuzione individuale di anzianità, compresa anche quella eventualmente rideterminata ai sensi del comma 1, non è soggetta ad alcun ulteriore incremento o rivalutazione.

 

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 5. Anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali

     1. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio 2003, è corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti e da attribuire, l'anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle A1, A2 e A3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data.

     2. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio 2004, è corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti o da attribuire, l'anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle B1, B2 e B3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data.

     3. Le anticipazioni stipendiali di cui al presente articolo sono utili nei limiti degli importi percepiti ai fini del calcolo della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'indennità di buonuscita a favore del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel biennio 2003 e 2004.

     4. Le anticipazioni di cui al presente articolo non producono effetti ai fini della determinazione della paga degli allievi vice ispettori, vice periti tecnici, vice revisori tecnici e qualifiche corrispondenti.

 

          Art. 6. Effetti sui trattamenti economici

     1. I benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto non hanno effetto sui trattamenti accessori che continuano ad essere corrisposti in relazione al grado o alla qualifica di appartenenza e, comunque, negli importi vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione.

     2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e fino a quando non interverranno i miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, il parametro attribuito al personale con qualifica di agente e gradi corrispondenti, indicato nelle tabelle 1 e 2, non modifica il trattamento stipendiale, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, in godimento per il medesimo personale alla data di entrata in vigore del presente decreto e riportato nelle tabelle 3, 4 e 5.

 

          Art. 7. Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, agli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia e delle Forze armate che maturano dieci anni di anzianità nella qualifica o grado, è attribuito, dal giorno successivo al compimento del suddetto requisito, il trattamento economico previsto per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di anzianità nella medesima qualifica o grado.

     2. Il trattamento di cui al comma 1 è riassorbito all'atto dell'acquisizione della qualifica o del grado superiore.

 

          Art. 8. Disposizioni per il personale della Polizia di Stato

     1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della disciplina transitoria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.

     2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.

     3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione al parametro previsto per la medesima qualifica con otto anni di anzianità è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53.

     4. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di «sostituto commissario», di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al presente decreto.

     5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario, di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53.

     6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche al personale che riveste una qualifica corrispondente dei ruoli tecnici e dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato, nei limiti dei rispettivi ordinamenti.

     7. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

     a) il comma 1 dell'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     «1. Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.»;

     b) il comma 1 dell'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

     «1. I periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto direttore tecnico" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.»;

     c) il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, è sostituito dal seguente:

     «1. Gli orchestrali periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "primo livello" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.».

 

          Art. 9. Disposizioni per il personale dell'Arma dei carabinieri

     1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all'articolo 30, commi 10 e 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.

     2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 30, commi 10 e 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.

     3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

     a) il comma 3 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     «3. I marescialli aiutanti che abbiano maturato ovvero maturino, nel corso dell'anno, quindici anni di anzianità di grado e che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente.»;

     b) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, è sostituito dal seguente:

     «3. I marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, conseguono la qualifica di "luogotenente", con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso comma 3 dell'articolo 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.»;

     c) il comma 4 dell'art. 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, è sostituito dal seguente:

     «4. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 3 dell'articolo 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto.»;

     d) il comma 6 dell'articolo 30, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, è sostituito dal seguente:

     «6. Per i marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel grado di maresciallo aiutante di cui alla tabella C3, allegata al presente decreto.»;

     e) al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, è aggiunta la tabella C allegata al presente decreto.

 

          Art. 10. Disposizioni per il personale del Corpo della Guardia di finanza

     1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.

     2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.

     3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 58-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

     a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 58-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «a) nell'anno per il quale viene effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata qualifica, abbiano maturato ovvero maturino quindici anni di anzianità nel grado di maresciallo aiutante;»;

     b) il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, è sostituito dal seguente:

     «2. Ai marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui è stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, i quali, alla medesima data del 1° gennaio 2005, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-quater, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, la qualifica di luogotenente è conferita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento, ferme restando le condizioni indicate alla lettera d) dello stesso articolo.»;

     c) il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, è sostituito dal seguente:

     «4. Per le procedure di conferimento della qualifica di luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente, ai marescialli aiutanti è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

     d) il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, è sostituito dal seguente:

     «5. Ai marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 10 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente è richiesta una permanenza minima nel grado come indicata nella tabella B allegata al presente decreto.»;

     e) il periodo in calce alla tabella «F» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, concernente il «Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza», è sostituito dal seguente: «Il personale appartenente al Ruolo "Esecutori", fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-quater, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, consegue la qualifica di luogotenente, a ruolo aperto, previo giudizio di idoneità espresso dalla competente commissione di avanzamento.»;

     f) la tabella B allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, è sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto.

 

          Art. 11. Disposizioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria

     1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della disciplina transitoria prevista all'articolo 18 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto rispettivamente per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.

     2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 18, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.

     3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per tale qualifica con otto anni di anzianità nella medesima qualifica è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76.

     4. Agli ispettori superiori destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di sostituto commissario, di cui all'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1 allegata al presente decreto.

     5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario di cui all'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76.

     6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il comma 1 dell'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     «1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.».

 

          Art. 12. Disposizioni per il personale del Corpo forestale dello Stato

     1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate destinatari della disciplina transitoria prevista al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.

     2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo, e qualifiche equiparate, con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.

     3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica, utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per la medesima qualifica con otto anni di anzianità è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori ed ai periti superiori che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.

     4. Agli ispettori superiori ed ai periti superiori destinatari della disciplina transitoria prevista ai commi 8 e 9 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di «scelto», di cui agli articoli 21-ter e 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, è attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al presente decreto.

     5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore e perito superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di «scelto» di cui agli articoli 21-ter e 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, è, rispettivamente, di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore e perito superiore nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.

     6. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

     a) il comma 1 dell'articolo 21-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     «1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.»;

     b) il comma 1 dell'articolo 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     «1. I periti superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.».

     7. Al comma 10 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, le parole: «di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, 47-bis, 47-ter» sono sostituite dalle seguenti: «relative alle condizioni soggettive di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 21-ter e 47-ter e quelle di cui agli articoli 21-bis, 21-quater, 47-bis.».

 

          Art. 13. Disposizioni per il personale delle Forze armate

     1. Per il personale che acquisisce il grado di primo maresciallo entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile, ai fini dell'accesso al parametro previsto per tale grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai primi marescialli che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

     2. Il trattamento di cui all'articolo 34-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, così come integrato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, utile ai fini di pensione e di buonuscita, viene mantenuto nella misura in godimento alla data del 31 dicembre 2004 e viene riassorbito all'atto del passaggio al parametro successivo.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

     a) il comma 2 dell'articolo 6-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     «2. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi quattordici anni di permanenza nel grado di primo maresciallo sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di "luogotenente" secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento del quindicesimo anno di permanenza nel grado.»;

     b) il comma 1 dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     «1. Per i primi marescialli con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione di cui all'articolo 6-bis per il conferimento della qualifica di luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel grado di primo maresciallo di cui alla tabella B4, allegata al presente decreto.»;

     c) al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è aggiunta la tabella E allegata al presente decreto;

     d) le disposizioni di cui al presente decreto si applicano in quanto compatibili al personale del ruolo dei musicisti.

 

          Art. 14. Disposizioni particolari sul trattamento economico del personale militare [4]

     [1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai sottotenenti ed ai tenenti e gradi corrispondenti appartenenti al complemento o in ferma prefissata e rafferma è attribuito uno stipendio rispettivamente pari all'80,74 per cento e all'88,55 per cento dello stipendio parametrale dei pari grado in servizio permanente.

     2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, ai volontari di truppa in ferma breve o prefissata nonché agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli ed agli allievi delle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.]

 

          Art. 15. Abrogazioni

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono abrogati:

     a) gli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

     b) gli articoli 12-bis, 24-quinquies.1, 24-octies, 27-quinquies, 28-bis, 31.1, 31-ter, 31-quater, comma 4, e 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;

     c) gli articoli 11-bis, 20-quinquies.1, 20-octies, 25-quinquies, 28-bis, 31.1, 31-quater e 31-quinquies, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni;

     d) gli articoli 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e successive modificazioni;

     e) gli articoli 11-bis, 19-bis, 21-bis, 28-bis, 29-bis, 30.1, 30-ter, 30-quater, comma 4, e 30-quinquies del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;

     f) gli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis, commi 1 e 3, 31-bis, 31-ter, 31-quater, 31-quinquies e 39-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;

     g) gli articoli 37-bis, 37-ter, 38-ter, commi 1 e 7, 54-bis, 54-ter, 54-quater, 54-quinquies, 54-sexies e 54-septies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;

     h) gli articoli 58-ter, 73-bis, 73-ter, 73-quater e 73-quinquies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;

     i) gli articoli 21-bis, 21-ter, comma 4, 21-quater, 47-bis, 47-ter, comma 4, 47-quater e 49, commi da 1-bis a 1-decies, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni;

     l) l'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive modificazioni;

     m) l'articolo 32, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298;

     n) gli articoli 1 e 2 della legge 30 novembre 2000, n. 356;

     o) l'articolo 19, comma 3, e l'articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53;

     p) l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67;

     q) l'articolo 21, comma 3, e l'articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;

     r) l'articolo 30, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;

     s) l'articolo 30, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.

 

          Art. 16. Clausola finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a 189 milioni di euro per l'anno 2003, a 288 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 638 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede: quanto a 139 milioni di euro per l'anno 2003 e 138 milioni di euro a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 4, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2003, 150 milioni di euro per l'anno 2004, 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33, comma 2, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

     2. La spesa derivante dal presente decreto è soggetta a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento di livelli effettivi di spesa superiori a quelli indicati nel comma 1, lo scostamento è recuperato a valere, quale finalizzazione prioritaria, sulle risorse destinate ai rinnovi degli accordi sindacali ed alle procedure di concertazione relative alle categorie di personale interessato.

 

 

TABELLE [5]


[1] Comma inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94.

[2] Comma inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94.

[3] Comma inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[5] La tabella 1 è sostituita dalla tabella D allegata al D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 45.