§ 94.1.922 - Legge 9 agosto 1993, n. 328.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:09/08/1993
Numero:328


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Confisca
Art. 3.  Indagini e misure provvisorie
Art. 4.  Speciali poteri e tecniche di investigazione
Art. 5.  Mezzi giuridici di tutela
Art. 6.  Reati di riciclaggio
Art. 7.  Princìpi generali e misure per la cooperazione internazionale
Art. 8.  Obbligo di prestare assistenza
Art. 9.  Esecuzione dell'assistenza
Art. 10.  Informazioni spontanee
Art. 11.  Obbligo di adottare misure provvisorie
Art. 12.  Esecuzione delle misure provvisorie
Art. 13.  Obbligo di confisca
Art. 14.  Esecuzione della confisca
Art. 15.  Beni confiscati
Art. 16.  Diritto di esecuzione e ammontare massimo della confisca
Art. 17.  Pene detentive in caso di inadempienza
Art. 18.  Motivi di rifiuto
Art. 19.  Rinvio
Art. 20.  Accoglimento parziale o condizionato della richiesta
Art. 21.  Notificazione di documenti
Art. 22.  Riconoscimento delle decisioni straniere
Art. 23.  Autorità centrale
Art. 24.  Comunicazione diretta
Art. 25.  Forma della richiesta e lingua
Art. 26.  Legalizzazione
Art. 27.  Contenuto della richiesta
Art. 28.  Richieste irregolari
Art. 29.  Pluralità di richieste
Art. 30.  Obbligo di motivare
Art. 31.  Informazioni
Art. 32.  Limitazione dell'uso
Art. 33.  Riservatezza
Art. 34.  Spese
Art. 35.  Danni
Art. 36.  Firme ed entrata in vigore
Art. 37.  Adesione alla Convenzione
Art. 38.  Applicazione territoriale
Art. 39.  Relazione con altre convenzioni e accordi
Art. 40.  Riserve
Art. 41.  Emendamenti
Art. 42.  Risoluzione delle vertenze
Art. 43.  Denuncia
Art. 44.  Comunicazioni


§ 94.1.922 - Legge 9 agosto 1993, n. 328.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.

(G.U. 28 agosto 1993, n. 202, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'art. 36 della Convenzione medesima.

 

     Art. 3.

     1. L'ultimo comma dell'art. 648 del codice penale è sostituito dal seguente:

     "Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

 

     Art. 4.

     1. L'art. 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 648 bis (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

     La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

     La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

     Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".

 

     Art. 5.

     1. L'art. 648 ter del codice penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

     La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

     La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

     Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".

 

     Art. 6.

     1. All'art. 724 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "5 bis. L'esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato".

 

     Art. 7.

     1. Dopo il comma 1 dell'art. 731 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     "1 bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall'autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna".

 

     Art. 8.

     1. All'art. 733 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1 bis. Salvo quanto previsto nell'art. 735-bis, la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato".

 

     Art. 9.

     1. Dopo l'art. 735 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     "Art. 735 bis (Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro). - 1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'art. 735, comma 2".

 

     Art. 10.

     1. Il comma 3 dell'art. 737 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     "3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo".

 

     Art. 11.

     1. Dopo l'art. 737 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     "Art. 737 bis1. — (Indagini e sequestro a fini di confisca). - 1. Nei casi previsti da accordi internazionali, il Ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla richiesta di un'autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro.

     2. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore generale presso la Corte d'appello competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca. Il procuratore generale fa richiesta alla Corte d'appello, che decide con ordinanza osservate le forme previste dall'art. 724.

     3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:

     a) se gli atti richiesti sono contrari a princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;

     b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.

     4. Per l'esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell'art. 725.

     5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell'art. 737, commi 2 e 3.

     6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e la Corte d'appello ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di due anni; sulla richiesta decide la corte d'appello che ha ordinato il sequestro".

 

     Art. 12.

     1. All'art. 745 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2 bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro".

 

     Art. 13.

     1. La cooperazione richiesta da uno Stato estero ai sensi del capitolo III della Convenzione è rifiutata, oltre che nei casi previsti dal codice di procedura penale, nei casi previsti dall'art. 18, paragrafo 1, lettera d), con riguardo al reato politico, e paragrafo 4, lettere c) e d), della Convenzione medesima. Il Ministro di grazia e giustizia può rifiutare la cooperazione nei casi previsti dal paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso art. 18.

 

     Art. 14.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato

 

(Traduzione non ufficiale)

 

Capitolo I

 

DEFINIZIONI

 

     Art. 1. Definizioni

     Ai fini della presente Convenzione:

     a) "provento" significa ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può consistere in qualsiasi bene, come definito nel sottoparagrafo b) del presente articolo;

     b) "beni" comprende beni in qualsiasi modo descritti, materiali o immateriali, mobili o immobili, nonché documenti legali o strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti beni;

     c) "strumenti" significa qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;

     d) "confisca" significa una sanzione o misura, ordinata da una autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene;

     e) "reato presupposto" significa qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano dei proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti all'art. 6 di questa Convenzione.

 

Capitolo II

 

MISURE DA ADOTTARE IN AMBITO NAZIONALE

 

          Art. 2. Confisca

     1. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di procedere alla confisca di strumenti e di proventi, o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi.

     2. Ciascuna Parte, al momento della firma o dell'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, può, con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati o alle categorie di reati specificati nella predetta dichiarazione.

 

          Art. 3. Indagini e misure provvisorie

     Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di identificare e rintracciare beni che possano formare oggetto di confisca a norma dell'art. 2, paragrafo 1, nonché di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o disposizione di tali beni.

 

          Art. 4. Speciali poteri e tecniche di investigazione

     1. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per conferire alle proprie autorità giudiziarie o alle altre competenti autorità il potere di ordinare che documenti bancari, finanziari o commerciali siano messi a disposizione o siano sottoposti a sequestro al fine di porre in essere gli atti di cui agli articoli 2 e 3. Ciascuna Parte non potrà rifiutarsi di agire a norma delle disposizioni del presente articolo opponendo il segreto bancario.

     2. Ciascuna Parte studia l'adozione di tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di impiegare speciali tecniche investigative che facilitino l'identificazione e il rintraccio di proventi, nonché la raccolta delle relative prove. Le predette tecniche possono comprendere provvedimenti di monitoraggio, osservazioni, intercettazioni di telecomunicazioni, accesso a sistemi computerizzati ed ordini di produrre determinati documenti.

 

          Art. 5. Mezzi giuridici di tutela

     Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie ad assicurare che coloro che siano interessati dalle misure di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti.

 

          Art. 6. Reati di riciclaggio

     1. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente.

     a) la conversione o il trasferimento di beni, sapendo che essi sono proventi, allo scopo di occultare o dissimulare l'illecita provenienza dei beni stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato presupposto a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti;

     b) l'occultamente o la dissimulazione della natura, dell'origine, dell'ubicazione, di atti di disposizione o del movimento di beni, nonché dei diritti di proprietà e degli altri diritti ad essi relativi, sapendo che detti beni sono proventi;

     e, salvi i suoi princìpi costituzionali ed i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico:

     c) l'acquisizione, il possesso o l'uso di beni sapendo, nel momento in cui sono ricevuti, che essi sono proventi;

     d) la partecipazione nella commissione di reati che sono stati previsti a norma del presente articolo, l'associazione o la cospirazione allo scopo di commettere tali reati, il tentativo di commetterli, nonché l'assistenza, la facilitazione, il favoreggiamento e la prestazione di consigli per la loro commissione.

     2. Al fine dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente articolo:

     a) è irrilevante il fatto che la Parte abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione al reato presupposto;

     b) può prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il reato presupposto;

     c) la consapevolezza, il dolo ed il fine, richiesti come elementi dei reati di cui al predetto paragrafo, possono essere dedotti da circostanze obiettive e di fatto.

     3. Ciascuna Parte può adottare tutte le misure che ritiene necessarie per prevedere come reati, secondo la propria legge interna, i fatti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in uno o in tutti i seguenti casi:

     a) quando l'autore avrebbe dovuto ritenere che i beni costituivano proventi;

     b) quando l'autore ha agito al fine di profitto;

     c) quando l'autore ha agito allo scopo di promuovere lo svolgimento di ulteriori attività criminali.

     4. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può, con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati presupposti o alle categorie di tali reati specificati nella dichiarazione.

 

Capitolo III

 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

 

Sezione 1

 

PRINCIPI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

 

          Art. 7. Princìpi generali e misure per la cooperazione internazionale

     1. Le Parti cooperano fra di loro nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e dei procedimenti per la confisca di strumenti e di proventi.

     2. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di eseguire, alle condizioni previste dal presente capitolo, le richieste:

     a) di confisca di beni specifici costituenti provento o strumento, nonché di confisca di proventi consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro pari al valore dei proventi;

     b) di assistenza nelle indagini e di adozione di misure provvisorie ai fini dell'una o dell'altra forma di confisca di cui alla lettera a) che precede.

 

Sezione 2

 

ASSISTENZA NELLE INDAGINI

 

          Art. 8. Obbligo di prestare assistenza

     Le Parti, a richiesta, si prestano la più ampia assistenza possibile nella identificazione e nel rintraccio degli strumenti, dei proventi e degli altri beni suscettibili di confisca.

     Rientrano nell'assistenza tutte le misure per acquisire e assicurare la prova dell'esistenza, della ubicazione, del movimento, della natura, dello stato giuridico e del valore dei beni sopra indicati.

 

          Art. 9. Esecuzione dell'assistenza

     L'assistenza a norma dell'art. 8 viene prestata nei modi consentiti dalla legge interna della Parte richiesta e in conformità con tale legge, e, nella misura con essa non incompatibile, secondo le procedure specificate nella richiesta.

 

          Art. 10. Informazioni spontanee

     Senza con ciò pregiudicare le proprie indagini o i propri procedimenti, ciascuna Parte, senza esserne stata preventivamente richiesta, può trasmettere ad un'altra Parte informazione su strumenti o su proventi se ritiene che la comunicazione di tali informazioni potrebbe aiutare la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere indagini o procedimento, ovvero potrebbe portare ad una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del presente capitolo.

 

Sezione 3

 

MISURE PROVVISORIE

 

          Art. 11. Obbligo di adottare misure provvisorie

     1. A richiesta di un'altra Parte che abbia istituito un procedimento penale o un procedimento per fini di confisca, ciascuna Parte adotta le necessarie misure provvisorie, come il congelamento o il sequestro, allo scopo di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o disposizione di beni che, in un momento successivo, potrebbero formare oggetto di richiesta di confisca o potrebbero servire a soddisfare tale richiesta.

     2. La Parte che ha ricevuto una richiesta di confisca a norma dell'art. 13, se richiesta, adotta le misure indicate nel paragrafo 1 del presente articolo relativamente ai beni che formino oggetto della richiesta o che potrebbero soddisfare la stessa.

 

          Art. 12. Esecuzione delle misure provvisorie

     1. Le misure provvisorie di cui all'art. 11 sono eseguite nei modi consentiti dalla legge interna della Parte richiesta e in conformità con tale legge, e, nella misura non incompatibile con essa, secondo le procedure specificate nella richiesta.

     2. Prima di revocare qualsiasi misura provvisoria adottata a norma del presente articolo, in tutti i casi in cui ciò è possibile, la Parte richiesta dà alla Parte richiedente la possibilità di esporre i suoi motivi a favore del mantenimento della misura.

 

Sezione 4

 

CONFISCA

 

          Art. 13. Obbligo di confisca

     1. La Parte che ha ricevuto da un'altra Parte richiesta di confisca di strumenti o di proventi situati sul proprio territorio:

     a) esegue l'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente con riferimento a tali strumenti o proventi; oppure

     b) sottopone la richiesta alle proprie competenti autorità allo scopo di ottenere un ordine di confisca e, se questo è ottenuto, lo esegue.

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1(b) del presente articolo, ciascuna Parte è, quando ciò sia necessario, competente ad istituire procedimenti di confisca in base alla propria legge.

     3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo trovano applicazione anche in caso di confisca consistente nell'imporre l'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi, se i beni che possono essere oggetto dell'esecuzione della confisca si trovano nella Parte richiesta. In tali casi, quando l'esecuzione della confisca avviene a norma del paragrafo 1, la Parte richiesta, qualora non venga ottenuto il pagamento, soddisfa i propri diritti su qualsiasi bene disponibile a tale fine.

     4. Se la richiesta di confisca riguarda un bene specifico, le Parti possono decidere che la Parte richiesta esegua la confisca in forma di imporre l'obbligo di pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del bene.

 

          Art. 14. Esecuzione della confisca

     1. Le procedure per ottenere ed eseguire la confisca prevista dall'art. 13 sono disciplinate dalla legge della Parte richiesta.

     2. La Parte richiesta è vincolata dagli accertamenti relativi ai fatti nei limiti in cui essi siano stabiliti in una sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria della Parte richiedente, o nei limiti in cui questa sentenza o decisione giudiziaria sia fondata su tali fatti.

     3. Ciascuna Parte, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può mediante dichiarazione diretta al Segretario del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 2 del presente articolo trova applicazione soltanto subordinatamente ai propri princìpi costituzionali ed ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

     4. Se la confisca consiste nell'imposizione dell'obbligo da pagare una somma di denaro, la competente autorità della Parte richiesta converte il relativo ammontare nella propria valuta al tasso di cambio in vigore nel momento in cui viene presa la decisione di eseguire la confisca.

     5. Nel caso dell'art. 13, paragrafo 1a), soltanto la Parte richiedente ha diritto di decidere su eventuali richieste di revisione dell'ordine di confisca.

 

          Art. 15. Beni confiscati

     Dei beni confiscati dalla Parte richiesta dispone la stessa Parte richiesta secondo la propria legge interna, salvo contrario accordo delle Parti interessate.

 

          Art. 16. Diritto di esecuzione e ammontare massimo della confisca

     1. La richiesta di confisca fatta a norma dell'art. 13 non fa venir meno il diritto della Parte richiedente di eseguire essa stessa l'ordine di confisca.

     2. Nulla della presente Convenzione può essere interpretato nel senso di consentire che il valore totale dell'oggetto della confisca superi l'ammontare della somma di denaro specificato nell'ordine di confisca. Qualora una delle Parti ritenga che quanto sopra possa verificarsi, le Parti interessate si consultano allo scopo di evitarlo.

 

          Art. 17. Pene detentive in caso di inadempienza

     Se la Parte richiedente lo ha esplicitamente indicato nella richiesta, la Parte richiesta non può imporre pene detentive in caso di inadempienza, né altre misure restrittive della libertà personale, come risultato di una richiesta fatta ai sensi dell'art. 13.

 

Sezione 5

 

RIFIUTO E RINVIO DELLA COOPERAZIONE

 

          Art. 18. Motivi di rifiuto

     1. La cooperazione ai sensi del presente capitolo può essere rifiutata se:

     a) gli atti richiesti sarebbero contrari ai princìpi fondamentali del sistema giuridico della Parte richiesta; o

     b) è probabile che l'esecuzione della richiesta sarebbe di pregiudizio per la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico ed altri interessi essenziali della Parte richiesta; o

     c) a giudizio della Parte richiesta, l'importanza del caso al quale la richiesta si riferisce non giustifica il compimento degli atti richiesti; o

     d) il reato al quale si riferisce la richiesta è un reato di natura politica o fiscale; o

     e) la Parte richiesta ritiene che il compimento degli atti richiesti sarebbe contrario al principio del ne bis in idem; o

     f) il reato al quale la richiesta si riferisce non costituirebbe reato secondo la legge della Parte richiesta se esso fosse stato commesso nell'ambito della sua giurisdizione. Tuttavia, tale motivo di rifiuto è applicabile alla cooperazione prevista dalla Sezione 2 soltanto nei limiti in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive.

     2. La cooperazione ai sensi della Sezione 2, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive, e ai sensi della Sezione 3 del presente capitolo può inoltre essere rifiutata se, qualora si trattasse di un caso nazionale simile, la legge interna della Parte richiesta non consentirebbe l'adozione delle misure richieste a fini di indagini o di procedimenti.

     3. Quando la legge della Parte richiesta lo prevede, la cooperazione ai sensi della Sezione 2, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive, e ai sensi della Sezione 3 del presente capitolo può essere rifiutata, inoltre, se le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti non sarebbero consentite dalla legge della Parte richiedente, oppure, per quanto riguarda le competenti autorità della Parte richiedente, se la richiesta non è autorizzata né da un giudice, né da altra autorità giudiziaria, compreso il pubblico ministero, che agisca in relazione ad un reato.

     4. La cooperazione ai sensi della Sezione 4 del presente capitolo può inoltre essere rifiutata se:

     a) la legge della Parte richiesta non prevede la confisca per il tipo di reato al quale la richiesta stessa si riferisce; o

     b) senza pregiudizio per l'obbligo stabilito dall'art. 13, paragrafo 3, essa sarebbe contraria ai princìpi dell'ordinamento interno della Parte richiesta relativi ai limiti della confisca determinati con riguardo al rapporto fra il reato e

     i) il vantaggio economico che potrebbe essere considerato come suo provento; oppure

     ii) i beni che potrebbero essere considerati come strumenti; o

     c) secondo la legge della Parte richiesta, la confisca non può più essere ordinata o eseguita per scadenza di termini; o

     d) la richiesta non si riferisce a una precedente sentenza di condanna o a una decisione di natura giudiziaria, o a una dichiarazione, contenuta in una tale decisione, che sono stati commessi uno o più reati, sulla base delle quali la confisca è stata ordinata o è richiesta; o

     e) la confisca non è eseguibile nella Parte richiesta, o è ancora soggetta a mezzi ordinari di impugnazione; o

     f) la richiesta si riferisce ad un ordine di confisca avente origine da una decisione presa in assenza della persona contro la quale il provvedimento stesso è stato emesso e, a giudizio della Parte richiesta, il procedimento condotto dalla Parte richiedente e che ha portato a tale decisione non ha rispettato i diritti minimi di difesa garantiti a favore di tutti coloro nei confronti dei quali una imputazione di reato è formulata.

     5. Ai fini del paragrafo 4 (f) del presente articolo, la decisione non si considera presa in assenza se:

     a) essa è stata confermata o presa dopo l'opposizione da parte della persona interessata; o

     b) essa è stata presa in sede di appello e l'appello è stato interposto dalla persona interessata.

     6. Nel valutare, ai fini del paragrafo 4 (f) del presente articolo, se i diritti minimi di difesa sono stati rispettati, la Parte richiesta tiene conto del fatto che la persona interessata abbia deliberatamente cercato di sottrarsi alla giustizia ovvero, che tale persona, avendo avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione presa in sua assenza, ha scelto di non farlo. Lo stesso vale quando la persona interessata, avendo ritualmente ricevuto la notifica della citazione a comparire, abbia deciso di non comparire e di non chiedere un rinvio.

     7. Una Parte non può invocare il segreto bancario quale motivo per rifiutarsi di cooperare a norma del presente capitolo. Se la propria legge interna così dispone, ciascuna Parte può richiedere che le richieste di cooperazione le quali comportino la rivelazione di segreti bancari venga autorizzata o da un giudice o da altra autorità giudiziaria, compreso il pubblico ministero, che agisca in relazione ad un reato.

     8. Senza pregiudizio per il motivo di rifiuto previsto dal paragrafo 1 a) del presente articolo:

     a) il fatto che il soggetto nei confronti del quale si indaga o è stato emesso un ordine di confisca dalle autorità della Parte richiedente, sia una persona giuridica, non può essere invocato dalla Parte richiesta come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente capitolo;

     b) il fatto che una persona fisica contro la quale sia stato emesso ordine di confisca di proventi sia successivamente deceduta, o il fatto che una persona giuridica contro la quale sia stato emesso ordine di confisca di proventi sia stata successivamente sciolta, non può essere invocato come impedimento a rendere assistenza a norma dell'art. 13, paragrafo 1 a).

 

          Art. 19. Rinvio

     La Parte richiesta può rinviare l'esecuzione della richiesta se i relativi atti pregiudicherebbero indagini o procedimenti in corso da parte delle proprie autorità.

 

          Art. 20. Accoglimento parziale o condizionato della richiesta

     Prima di rifiutare o di rinviare la cooperazione ai sensi del presente capitolo, la Parte richiesta, valuta, se del caso dopo essersi consultata con la Parte richiedente, se la richiesta possa essere accolta parzialmente o a determinate condizioni da essa ritenute necessarie.

 

Sezione 6

 

NOTIFICAZIONI E TUTELA DEI DIRITTI DEI TERZI

 

          Art. 21. Notificazione di documenti

     1. Le Parti si prestano assistenza nella misura più ampia possibile per quanto riguarda la notificazione di documenti giudiziari a persone interessate da misure provvisorie e da confisca.

     2. Nulla del presente articolo può essere interpretato nel senso di interferire con:

     a) la possibilità di trasmettere documenti giudiziari per posta, direttamente a persone all'estero;

     b) la possibilità, per i funzionari giudiziari, i pubblici ufficiali e le altre competenti autorità della Parte di origine, di procedere alla notificazione di documenti giudiziari direttamente attraverso le autorità consolari della predetta Parte o attraverso i funzionari giudiziari, i pubblici ufficiali e le altre competenti autorità della Parte di destinazione;

     a meno che la Parte di destinazione non renda una dichiarazione in contrario al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della sottoscrizione o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

     3. In caso di notifica di documenti giudiziari a persone all'estero, interessate da misure provvisorie o da ordini di confisca decisi nella Parte di origine, quest'ultima deve indicare i mezzi di impugnazione di cui, secondo la propria legge, le persone interessate possono avvalersi.

 

          Art. 22. Riconoscimento delle decisioni straniere

     1. Nell'esaminare le richieste di cooperazione ai sensi delle Sezioni 3 e 4, la Parte richiesta riconosce qualsiasi decisione giudiziaria presa nella Parte richiedente per quanto riguarda i diritti rivendicati dai terzi.

     2. Il riconoscimento può essere rifiutato se:

     a) il terzo non ha avuto sufficiente possibilità di far valere i propri diritti; o

     b) la decisione è incompatibile con altra decisione già presa nella Parte richiesta sullo stesso oggetto; o

     c) essa è contraria all'ordine pubblico della Parte richiesta; o

     d) la decisione è stata presa in violazione delle disposizioni della legge della Parte richiesta in materia di giurisdizione esclusiva.

 

Sezione 7

 

NORME PROCEDURALI ED ALTRE NORME GENERALI

 

          Art. 23. Autorità centrale

     1. Le Parti designano una autorità centrale o, se necessario, più autorità centrali, competenti a trasmettere le richieste formulate ai sensi del presente capitolo, a rispondervi e a eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione.

     2. Ciascuna Parte, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo delle autorità designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

 

          Art. 24. Comunicazione diretta

     1. Le autorità centrali comunicano direttamente tra di loro.

     2. In caso di urgenza, le richieste o le comunicazioni di cui al presente capitolo possono essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie, compresi i pubblici ministeri, della Parte richiedente alle autorità giudiziarie della Parte richiesta. In tali casi copia dell'atto deve essere contemporaneamente trasmessa all'autorità centrale della Parte richiesta attraverso l'autorità centrale della Parte richiedente.

     3. Le richieste e le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere trasmesse attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (Interpol).

     4. Se la richiesta viene fatta a norma del paragrafo 2 del presente articolo, e l'autorità non è competente a conoscerne, detta autorità la trasmette alla competente autorità nazionale dando di ciò notizia direttamente alla Parte richiedente.

     5. Le richieste e le comunicazioni di cui alla Sezione 2 del presente capitolo, che non comportano misure coercitive, possono essere trasmesse dalle autorità competenti della Parte richiedente direttamente alle autorità competenti della Parte richiesta.

 

          Art. 25. Forma della richiesta e lingua

     1. Tutte le richieste di cui al presente capitolo devono essere fatte per iscritto. Possono essere impiegati i moderni mezzi di telecomunicazione, come il telefax.

     2. Salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, non è prevista la traduzione delle richieste e dei documenti a sostegno.

     3. All'atto della sottoscrizione o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna Parte può trasmettere al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione dalla quale risulti che essa si riserva il diritto di richiedere che le richieste ad essa trasmesse e i documenti a sostegno delle stesse siano accompagnati da una traduzione nella propria lingua, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella di tali lingue, da essa eventualmente indicata. La Parte in questione può, nella stessa occasione, dichiararsi pronta ad accettare traduzioni in qualsiasi altra lingua da essa eventualmente specificata. Le altre Parti possono applicare la regola della reciprocità.

 

          Art. 26. Legalizzazione

     I documenti trasmessi a norma del presente capitolo sono esenti da ogni formalità di legalizzazione.

 

          Art. 27. Contenuto della richiesta

     1. Ogni richiesta di cooperazione a norma del presente capitolo deve indicare specificatamente:

     a) l'autorità che fa la richiesta e quella che conduce le indagini o il procedimento;

     b) l'oggetto e i motivi della richiesta;

     c) l'oggetto, compresi i fatti rilevanti (come date, luoghi e circostanze del reato), delle indagini o del procedimento, fatta eccezione per il caso di richiesta di notifica;

     d) nella misura in cui la cooperazione comporta misure coercitive:

     i) il testo delle disposizioni di legge oppure, se ciò non è possibile, una dichiarazione in merito alle disposizioni di legge applicabili; e

     ii) l'indicazione che le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, potrebbero essere adottate nel territorio della Parte richiedente, secondo la legge di tale Parte;

     e) se necessario, e per quanto possibile,

     i) particolari della persona o delle persone interessate, compresi nomi, date e luoghi di nascita, nazionalità, luoghi in cui si trovano e, nel caso di persone giuridiche, le loro sedi; e

     ii) i beni con riferimento ai quali viene richiesta la cooperazione, la loro ubicazione, il loro rapporto con la persona o con le persone interessate, le eventuali relazioni con il reato, nonché tutte le informazioni disponibili in merito ad altre persone interessate ai beni stessi; e

     f) tutte le particolari procedure che la Parte richiedente desidera vengano seguite.

     2. La richiesta di misure provvisorie ai sensi della Sezione 3, in relazione al sequestro di beni che potrebbero formare oggetto di ordine di confisca consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro, deve inoltre indicare l'ammontare massimo che si intende realizzare attraverso i beni in questione.

     3. Oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, le richieste ai sensi della Sezione 4 devono contenere:

     a) nel caso dell'art. 13, paragrafo 1 a):

     i) copia autentica dell'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente ed una dichiarazione dei motivi sulla base dei quali il provvedimento è stato emesso, se tali motivi non sono indicati nell'ordine stesso;

     ii) una dichiarazione delle competenti autorità della Parte richiedente dalla quale risulti che l'ordine di confisca è eseguibile e non soggetto a mezzi ordinari di impugnazione;

     iii) indicazione della misura nella quale l'esecuzione del provvedimento è richiesta; e

     vi) informazioni sulla necessità di adottare misure provvisorie,

     b) nel caso dell'art. 13, paragrafo 1 b), una esposizione dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente, tale da consentire alla Parte richiesta di chiedere il provvedimento secondo la propria legge interna;

     c) se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, documenti che comprovino questa circostanza.

 

          Art. 28. Richieste irregolari

     1. Se la richiesta non è conforme alle disposizioni del presente capitolo, ovvero le informazioni fornite non sono sufficienti a consentire alla Parte richiesta di trattare la richiesta medesima, detta Parte può chiedere alla Parte richiedente di modificare la domanda o di completarla con ulteriori informazioni.

     2. La Parte richiesta può fissare un termine per la ricezione di tali modifiche o informazioni.

     3. In attesa di ricevere le richieste modifiche o informazioni relative ad una richiesta presentata ai sensi della Sezione 4 del presente capitolo, la Parte richiesta può adottare tutte le misure di cui alle Sezioni 2 e 3 del presente capitolo.

 

          Art. 29. Pluralità di richieste

     1. Se la Parte richiesta riceve più di una richiesta ai sensi della Sezione 3 o 4 del presente capitolo con riferimento alla stessa persona o agli stessi beni, la pluralità di domande non impedisce a detta Parte di trattare le domande che comportino l'adozione di misure provvisorie.

     2. In caso di pluralità di domande a norma della Sezione 4 del presente capitolo, la Parte richiesta considera l'opportunità di consultarsi con le Parti richiedenti.

 

          Art. 30. Obbligo di motivare

     La Parte richiesta deve fornire i motivi della propria decisione di rifiutare, rinviare o sottoporre a condizioni qualsiasi cooperazione prevista dal presente capitolo.

 

          Art. 31. Informazioni

     1. La Parte richiesta informa prontamente la Parte richiedente:

     a) dall'attività avviata a seguito di una richiesta presentata ai sensi del presente capitolo;

     b) del risultato finale degli atti compiuti sulla base della richiesta;

     c) della decisione di rifiutare, rinviare o sottoporre a condizioni, in tutto o in parte, qualsiasi cooperazione ai sensi del presente capitolo;

     d) di qualsiasi circostanza che renda impossibile il compimento degli atti richiesti o che verosimilmente li ritarderà in modo sostanziale; e

     e) nel caso di misure provvisorie adottate a seguito di richiesta presentata ai sensi della Sezione 2 o 3 del presente capitolo, delle disposizioni della propria legge interna che porterebbero automaticamente alla revoca della misura provvisoria.

     2. La Parte richiedente informa prontamente la Parte richiesta:

     a) di qualsiasi revisione, decisione o qualsiasi altro fatto in forza del quale l'ordine di confisca cessa di essere in tutto o in parte eseguibile; e

     b) di qualsiasi accadimento di fatto o di diritto, a seguito del quale gli atti da compiersi a norma del presente capitolo non risultino più giustificati.

     3. Se una Parte, sulla base di uno stesso ordine di confisca, richiede la confisca a più di una Parte, essa deve dare comunicazione della richiesta a tutte le Parti interessate all'esecuzione.

 

          Art. 32. Limitazione dell'uso

     1. La Parte richiesta può subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o le prove ottenute non vengano, senza il suo preventivo consenso, usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.

     2. Ciascuna Parte può, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che, senza il proprio preventivo consenso, le informazioni o le prove da essa fornite a norma del presente capitolo non possono essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente, per fini di indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.

 

          Art. 33. Riservatezza

     1. La Parte richiedente può esigere che la Parte richiesta mantenga riservati i fatti e la sostanza della richiesta, tranne che nella misura necessaria alla esecuzione della domanda stessa. Se la Parte richiesta non può soddisfare il requisito della riservatezza, essa deve darne pronta comunicazione alla Parte richiedente.

     2. La Parte richiedente, se ciò non è contrario, ai princìpi fondamentali della propria legge nazionale, e se gliene viene fatta richiesta, mantiene riservate tutte le prove e le informazioni fornite dalla Parte richiesta, tranne che nella misura in cui la rivelazione sia necessaria ai fini delle indagini o dei procedimenti indicati nella richiesta.

     3. Salve le disposizioni della propria legge interna, la Parte che ha ricevuto informazioni spontanee ai sensi dell'art. 10, deve uniformarsi a tutti i requisiti di riservatezza richiesti dalla Parte che ha fornito le informazioni. Se la Parte non può soddisfare tali requisiti, deve darne prontamente notizia alla Parte trasmittente.

 

          Art. 34. Spese

     Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico della Parte richiesta. Qualora siano necessarie spese notevoli o di natura straordinaria ai fini della esecuzione della richiesta, le Parti si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione dei costi.

 

          Art. 35. Danni

     1. Qualora venga promossa azione legale per il riconoscimento della responsabilità per danni derivanti da azioni od omissioni relative alla cooperazione ai sensi del presente capitolo, le Parti interessate considerano se consultarsi, nei casi in cui ciò sia opportuno, per stabilire il criterio di suddivisione delle somme da pagarsi a titolo di risarcimento.

     2. La Parte che sia stata chiamata in causa per danni deve provvedere ad informare l'altra Parte se detta altra Parte possa avere interesse nella causa stessa.

 

Capitolo IV

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 36. Firme ed entrata in vigore

     1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione. Gli Stati possono esprimere il proprio consenso ad esservi vincolati mediante:

     a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;

     b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

     2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

     3. La presente Convenzione entra in vigore nel primo giorno del mese successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data nella quale tre Stati, dei quali almeno due devono essere membri del Consiglio d'Europa, abbiano espresso il proprio consenso ad essere vincolati alla Convenzione secondo le disposizioni del paragrafo 1.

     4. Nei confronti degli Stati firmatari che esprimono successivamente il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, questa entra in vigore nel primo giorno del mese successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data nella quale essi hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione secondo le disposizioni del paragrafo 1.

 

          Art. 37. Adesione alla Convenzione

     1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato gli Stati Contraenti della Convenzione, possono invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio, che non abbia partecipato alla sua elaborazione, ad accedere alla Convenzione, in virtù di decisione presa con maggioranza prevista dall'art. 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati Contraenti aventi diritto di far parte del Comitato.

     2. Rispetto agli Stati che hanno aderito la Convenzione entra in vigore nel primo giorno del mese successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

 

          Art. 38. Applicazione territoriale

     1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il territorio o i territori ai quali la Convenzione deve applicarsi.

     2. Ogni Stato può in data successiva, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Rispetto a tale territorio la Convenzione entra in vigore nel primo giorno del mese successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della predetta dichiarazione da parte del Segretario Generale.

     3. Ogni dichiarazione fatta secondo i precedenti due paragrafi può, relativamente ai territori specificati nella dichiarazione stessa, essere ritirata mediante comunicazione diretta al Segretario Generale. Il ritiro ha effetto nel primo giorno del mese successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale.

 

          Art. 39. Relazione con altre convenzioni e accordi

     1. La presente Convenzione non fa venir meno i diritti e gli impegni derivanti da convenzioni internazionali multilaterali su materie specifiche ("special matters").

     2. Le Parti della Convenzione possono concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto della presente Convenzione, allo scopo di integrare o rafforzare le sue disposizioni o di facilitare l'applicazione dei princìpi in essa contenuti.

     3. Se due o più Parti hanno già concluso un accordo o un trattato su di una materia che forma oggetto della Convenzione, o hanno altrimenti stabilito i loro rapporti per quanto riguarda tale materia, dette Parti hanno diritto di applicare l'accordo o il trattato, ovvero di regolare i predetti rapporti secondo quanto concordato invece che secondo la presente Convenzione, se ciò facilita la cooperazione internazionale.

 

          Art. 40. Riserve

     1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare di volere avvalersi di una o più delle riserve previste dall'art. 2, paragrafo 2, dall'art. 6, paragrafo 4, dall'art. 14, paragrafo 3, dall'art. 21, paragrafo 2, dall'art. 25, paragrafo 3 e dall'art. 32, paragrafo 2. Nessun'altra riserva è ammessa.

     2. Lo Stato che abbia apposto una riserva a norma del paragrafo precedente può ritirarla in tutto o in parte dandone comunicazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale.

     3. La Parte che abbia espresso una riserva relativamente ad una disposizione della presente Convenzione non può richiedere l'applicazione di tale disposizione ad un'altra Parte; essa può, tuttavia, se la riserva è parziale o condizionata, richiedere l'applicazione della disposizione nei limiti in cui essa stessa l'ha accettata.

 

          Art. 41. Emendamenti

     1. Emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da qualsiasi Parte e devono essere comunicati dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri dello stesso Consiglio e ad ogni Stato non membro che abbia aderito, o sia stato invitato ad aderire, alla presente Convenzione a norma dell'art. 37.

     2. Ogni emendamento proposto da una Parte è comunicato al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, che sottopone il proprio parere sull'emendamento proposto al Comitato dei Ministri.

     3. Il Comitato dei Ministri prende in esame l'emendamento proposto ed il parere fornito dal Comitato Europeo per i Problemi Criminali e può adottare l'emendamento.

     4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri a norma del paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per la sua accettazione.

     5. Ogni emendamento adottato a norma del paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore nel trentesimo giorno successivo alla data nella quale tutte le Parti abbiano comunicato al Segretario Generale la propria accettazione dello stesso.

 

          Art. 42. Risoluzione delle vertenze

     1. Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali del Consiglio d'Europa deve essere tenuto informato circa l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione.

     2. In caso di vertenza fra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, esse devono cercare di risolvere la vertenza attraverso negoziati o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta, compreso il riferimento della vertenza al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, ad un Collegio arbitrale la cui decisione sarà vincolante per le Parti, o alla Corte Internazionale di Giustizia, a seconda di quanto le Parti interessate decideranno di comune accordo.

 

          Art. 43. Denuncia

     1. Ciascuna Parte può in qualsiasi momento denunciare la presente Convenzione mediante atto diretto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

     2. La denuncia ha effetto nel primo giorno del mese successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale.

     3. La presente Convenzione, in ogni caso, rimane in vigore per quanto riguarda l'esecuzione ai sensi dell'art. 14 delle confische delle quali sia stata fatta richiesta in conformità alle disposizioni della presente Convenzione prima della data nella quale la denuncia ha effetto.

 

          Art. 44. Comunicazioni

     Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa provvede a comunicare agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che abbiano aderito alla presente Convenzione:

     a) ogni firma;

     b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

     c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione a norma degli articoli 36 e 37;

     d) ogni riserva apposta in base all'art. 40, paragrafo 1;

     e) ogni altro atto, notificazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.