Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 37. Dogane |
Capitolo: | 37.1 disciplina generale |
Data: | 29/12/2021 |
Numero: | 235 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Sportello unico doganale e dei controlli |
Art. 3. Portale dello sportello unico doganale e dei controlli |
Art. 4. Elenco dei procedimenti e dei controlli |
Art. 5. Trattamento dei dati personali |
Art. 6. Procedimenti prodromici all'assolvimento delle formalità doganali |
Art. 7. Controlli contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali |
Art. 8. Controlli disposti da altre amministrazioni o organi dello Stato |
Art. 9. Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente |
Art. 10. Zone Economiche Speciali e Zone Logistiche Semplificate |
Art. 11. Supporto logistico all'attività dello Sportello unico doganale e dei controlli |
Art. 12. Disposizioni transitorie per il coordinamento operativo |
Art. 13. Disposizioni di coordinamento normativo |
Art. 14. Disposizioni di attuazione della Riforma 2.1 della componente M3C2 PNRR |
Art. 15. Disposizioni finanziarie |
§ 37.1.366 - D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235.
Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.)
(G.U. 31 dicembre 2021, n. 310)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Vista la
Visto l'articolo 4, commi da 57 a 60, della
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 20, comma 1, del
Visto l'articolo 20, comma 3, del medesimo
Visto l'articolo 4 del
Visto l'articolo 1, comma 65, della
Visto il
Vista la missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa all'interoperabilità e logistica integrata nell'abito della quale è previsto, tra l'altro, al punto 2.1 la semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli, finalizzato all'interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse amministrazioni interessate e al coordinamento delle attività di controllo da parte degli uffici doganali;
Ritenuta la necessità di adottare un regolamento di esecuzione per disciplinare in modo compiuto il funzionamento dello sportello unico doganale, di cui all'articolo 4, comma 57, della citata
Ritenuta la necessità di assicurare livelli di sicurezza dei controlli dell'Agenzia, specialmente con riferimento alle merci in ingresso, non inferiori, anche sotto i profili sanitari e ambientali, a quelli attualmente garantiti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2021;
Acquisito, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 dicembre 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2021;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della cultura, della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e per il sud e la coesione territoriale;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Finalità
1. In esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 57, 58, 59 e 60 della
Art. 2. Sportello unico doganale e dei controlli
1. I controlli di cui all'articolo 20, commi 1 e 3, del
2. Ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
3. In caso di indisponibilità dei sistemi informativi, sono assicurate procedure di soccorso sostitutive da individuare in sede di definizione dei sistemi negli accordi di cooperazione, di cui al comma 2.
Art. 3. Portale dello sportello unico doganale e dei controlli
1. Presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito il Portale dello sportello unico doganale e dei controlli («Portale SUDOCO»).
2. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 131 a 134 del
Art. 4. Elenco dei procedimenti e dei controlli
1. I procedimenti e i controlli connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale e finalizzati all'assolvimento delle formalità doganali sono elencati all'interno delle tabelle A e B, allegate al
2. Al fine di garantire l'efficace sviluppo dell'interoperabilità e il perseguimento dei principi generali di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, le amministrazioni e gli organi dello Stato competenti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente, di cui all'articolo 9, per la successiva pubblicazione sul Portale SUDOCO:
a) le modifiche, intervenute ai sensi dell'articolo 2 della
b) le modifiche normative e regolamentari con riferimento ai procedimenti e ai controlli connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale.
Art. 5. Trattamento dei dati personali
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 135 e 136 del
2. Titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 7), del
3. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati. Le misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 32 del
Art. 6. Procedimenti prodromici all'assolvimento delle formalità doganali
1. Gli operatori utilizzano il portale SUDOCO per l'attivazione in modalità telematica dei procedimenti prodromici di cui alla tabella A allegata al
2. Il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e i sistemi informativi delle amministrazioni e organi dello Stato competenti attivano, subito dopo l'adempimento di cui al comma 1, i processi di interoperabilità necessari al rilascio delle certificazioni, delle autorizzazioni, delle licenze e dei nulla-osta prodromici all'assolvimento delle formalità doganali.
3. All'atto della presentazione della dichiarazione doganale di cui al capo II del Titolo V del
Art. 7. Controlli contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali
1. Gli operatori forniscono, attraverso il Portale SUDOCO, le informazioni necessarie, per avvalersi dell'esecuzione contemporanea e nello stesso luogo degli eventuali controlli contestuali alla presentazione della merce.
2. Nel caso di controlli di animali e merci disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli da 44 a 72 del
3. All'atto della presentazione delle merci in dogana di cui al capo II del Titolo IV del
4. I sistemi informativi delle amministrazioni e organi dello Stato competenti attivano, subito dopo l'adempimento di cui al comma 3, i processi di interoperabilità necessari al coordinamento dei procedimenti e dei controlli e alla conclusione degli stessi.
Art. 8. Controlli disposti da altre amministrazioni o organi dello Stato
1. Le amministrazioni e gli organi dello Stato, che effettuano controlli ulteriori rispetto a quelli elencati nelle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio del ministri 4 novembre 2010, n. 242, ma che comunque concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, utilizzano il Portale SUDOCO per darne comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. I controlli disposti dall'Autorità giudiziaria e quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle Forze di polizia sono esclusi dalla comunicazione prevista al comma 1.
3. Al fine di prevenire e contrastare l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto nell'ambito delle operazioni doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pone in essere ogni necessaria forma di coordinamento con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza.
Art. 9. Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, comma 58, della
2. Il Comitato è presieduto dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, o da un dirigente di vertice suo delegato.
3. Il Comitato è composto da:
a) il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
b) il presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
c) i presidenti delle Autorità di Sistema portuale;
d) un dirigente generale di ogni amministrazione titolare dei procedimenti e dei controlli di cui all'articolo 2 nonchè il direttore dell'Autorità nazionale-UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali;
e) i dirigenti di vertice responsabili dei sistemi informativi, dei controlli e delle procedure dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
f) i presidenti delle Società di gestione aeroportuali;
g) tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome;
h) il comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;
i) un dirigente generale dell'Agenzia delle entrate.
4. In caso di impossibilità a partecipare, i componenti del Comitato di cui al comma 3 nominano in sostituzione un delegato con poteri decisionali.
5. Al Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate secondo la specifica competenza in ordine alle materie di volta in volta all'ordine del giorno.
6. Il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane delle amministrazioni che lo compongono disponibili a legislazione vigente e può avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico-scientifico di esperti indicati dalle amministrazioni che lo compongono. Si ricorre all'avvalimento di cui al precedente periodo nei limiti delle disponibilità definite dalle predette amministrazioni e per le finalità devolute al Comitato. Ai componenti del Comitato e agli osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Le attività di segreteria del Comitato sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
7. Il Comitato stabilisce le azioni, nonchè le tempistiche, per lo sviluppo dello Sportello unico doganale e dei controlli e ne monitora l'andamento. Qualora emergano delle criticità in relazione alle attività sopra descritte, il Comitato adotta ogni misura idonea ad assicurarne il regolare funzionamento.
8. In esecuzione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, le amministrazioni partecipanti sono tenute ad informare il Comitato circa le modifiche dei regolamenti intervenute sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, della
9. Il Comitato, dopo aver ricevuto dalle amministrazioni e organi dello Stato interessati la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, provvede a dare tempestiva pubblicità delle modifiche e aggiornamenti intervenuti, attraverso la pubblicazione degli atti normativi di modifica e aggiornamento dei termini procedimentali sul Portale SUDOCO.
Art. 10. Zone Economiche Speciali e Zone Logistiche Semplificate
1. Il Comitato di cui all'articolo 9, nell'ambito delle scelte strategiche relative allo sviluppo dell'interoperabilità, si raccorda con il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 del
Art. 11. Supporto logistico all'attività dello Sportello unico doganale e dei controlli
1. Le Autorità di Sistema Portuale:
a) forniscono, in caso di necessità e a titolo gratuito, le infrastrutture adeguate a supportare lo svolgimento dei compiti istituzionali dello Sportello unico doganale e dei controlli;
b) coadiuvano, nell'ambito delle proprie risorse umane e strumentali, lo Sportello unico doganale e dei controlli, al fine dell'esecuzione efficiente dei controlli.
2. Le Società di gestione aeroportuale ed i gestori delle strutture logistiche interessate dallo Sportello unico doganale e dei controlli, nell'ottica dell'ottimale organizzazione delle attività di competenza relative alla gestione delle infrastrutture volte ad assicurare la fluidità del traffico merci, forniscono, a titolo gratuito, con modalità stabilite in apposito accordo, il supporto logistico necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dello Sportello unico doganale e dei controlli e per l'esecuzione efficiente dei controlli.
Art. 12. Disposizioni transitorie per il coordinamento operativo
1. La richiesta di esecuzione dei controlli per i quali non è ancora attiva l'interoperabilità va comunicata attraverso il Portale SUDOCO, affinchè il controllo sia eseguito, di norma, contemporaneamente e nello stesso luogo.
2. Il Comitato di cui all'articolo 9 promuove le iniziative necessarie per attuare il coordinamento dei procedimenti e dei controlli anche nella fase transitoria.
Art. 13. Disposizioni di coordinamento normativo
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 1, 5, 6 e 7 del citato
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Art. 14. Disposizioni di attuazione della Riforma 2.1 della componente M3C2 PNRR
1. Per il perseguimento delle finalità dello Sportello unico doganale e dei controlli si tengono in considerazione le disposizioni del
2. Le modalità tecniche di realizzazione del SUDOCO e il loro aggiornamento sono definite con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenendo anche conto delle specifiche e tempistiche del sistema di interfaccia unica marittima europea («EMSWe»), di cui al
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce gli elementi di competenza per il monitoraggio dell'attuazione della Riforma 2.1 della Missione 3 componente 2 del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), anche ai fini della relazione sullo stato di attuazione del PNRR, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), del
Art. 15. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente regolamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2021 Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne n. 1814