§ 20.6.53 - Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3287.
Regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio relativo alle ispezioni pre- imbarco per le esportazioni dalla Comunità.


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:22/12/1994
Numero:3287


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento si applica alle attività svolte, al di fuori del territorio doganale della Comunità europea, da un ente per le ispezioni pre-imbarco che effettua, per conto di governi o [...]
Art. 2.      1. Le attività degli enti per le ispezioni pre-imbarco definite ai sensi dell'articolo 1 sono assoggettate a una procedura di notifica preventiva a carattere generale secondo le condizioni [...]
Art. 3.      La notifica di cui all'articolo 2 riguarda le seguenti attività:
Art. 4.      Nello svolgimento della loro attività gli enti per le ispezioni pre- imbarco devono soddisfare le seguenti condizioni:
Art. 5.      Nello svolgimento delle loro attività per quanto riguarda la verifica dei prezzi, gli enti per le ispezioni pre-imbarco devono soddisfare le seguenti condizioni:
Art. 6.      Qualora, a seguito dei suoi impegni nei confronti del governo o di un organismo pubblico di un paese terzo, un ente per le ispezioni pre-imbarco non rispetti le condizioni di cui agli articoli 4 [...]
Art. 7.      Qualora gli enti per le ispezioni pre-imbarco e gli esportatori non riescano a risolvere in altro modo le loro controversie, e almeno due giorni lavorativi dopo la presentazione del reclamo in [...]
Art. 8.      Ciascuno Stato membro:
Art. 9.      La Commissione informa il segretariato dell'OMC del presente regolamento e di ogni sua eventuale modifica.
Art. 10.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


§ 20.6.53 - Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3287.

Regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio relativo alle ispezioni pre- imbarco per le esportazioni dalla Comunità.

(G.U.C.E. 31 dicembre 1994, n. L 349).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento si applica alle attività svolte, al di fuori del territorio doganale della Comunità europea, da un ente per le ispezioni pre-imbarco che effettua, per conto di governi o di organismi governativi di paesi terzi, controlli della qualità, della quantità o del prezzo, ivi compresi il tasso di cambio e le condizioni finanziarie, delle merci destinate ad essere esportate nel territorio di detti paesi terzi («programmi di ispezione pre-imbarco»).

 

     Art. 2.

     1. Le attività degli enti per le ispezioni pre-imbarco definite ai sensi dell'articolo 1 sono assoggettate a una procedura di notifica preventiva a carattere generale secondo le condizioni stabilite nel presente regolamento.

     2. Nella loro notifica, gli enti per le ispezioni pre-imbarco comunicano alla Commissione le disposizioni, esclusa la remunerazione, del contratto stipulato con i governi o con gli organismi governativi dei paesi terzi per conto dei quali sono stati avviati i programmi di ispezione pre- imbarco. Successivamente, detti enti notificano alla Commissione tutte le modifiche delle modalità di controllo. Essi indicano inoltre le misure adottate per ottemperare alle condizioni esposte nel presente regolamento.

     3. La Commissione trasmette agli Stati membri copia di tutte le suddette notifiche.

 

     Art. 3.

     La notifica di cui all'articolo 2 riguarda le seguenti attività:

     a) controllo fisico della merce prima che sia esportata onde verificare la conformità della spedizione (qualità, quantità) con le specifiche del contratto, nonché il rispetto delle norme e degli standard del paese importatore o riconosciuti a livello internazionale;

     b) verifica del prezzo e, se del caso, del tasso di cambio, in base al contratto tra esportatore e importatore, alla fattura pro forma e, se del caso, alla domanda di autorizzazione d'importazione.

 

     Art. 4.

     Nello svolgimento della loro attività gli enti per le ispezioni pre- imbarco devono soddisfare le seguenti condizioni:

     a) Prima di qualsiasi controllo, l'ente per le ispezioni pre-imbarco informa l'esportatore delle modalità e dei criteri che intende applicare. Gli enti per le ispezioni pre-imbarco effettuano gli opportuni controlli in modo da evitare ritardi eccessivi. Una volta ricevuti i documenti finali e terminata l'ispezione, inoltre, essi emettono, entro cinque giorni lavorativi una relazione fattuale che consenta il nullaosta all'imbarco o una nota esplicativa scritta che specifichi i motivi della mancata emissione. In quest'ultimo caso, si dà agli esportatori l'opportunità di presentare in forma scritta le loro osservazioni nonché, su richiesta degli esportatori, di predisporre una nuova ispezione alla data più vicina gradita ad entrambe le parti.

Gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedono inoltre, ogniqualvolta sia richiesto dagli esportatori, ad effettuare, prima della data dell'ispezione fisica, una verifica preliminare del prezzo e, se del caso, del tasso di cambio, sulla base del contratto stipulato tra esportatore e importatore, della fattura pro forma e, se del caso, della domanda di autorizzazione d'importazione. Dopo la verifica preliminare, essi informano immediatamente gli esportatori, per iscritto, in merito all'accettazione del prezzo e/o del tasso di cambio o comunicano in dettaglio i motivi della mancata accettazione degli stessi.

Al fine di evitare ritardi nei pagamenti, gli enti per le ispezioni pre- imbarco inviano appena possibile agli esportatori o ai loro rappresentanti designati la suddetta relazione fattuale. Nel caso di un errore di trascrizione, essi provvedono a correggerlo e a far pervenire l'informazione corretta alle parti interessate il più rapidamente possibile.

     b) Le ispezioni pre-imbarco vengono effettuate in maniera non discriminatoria; le procedure e i criteri seguiti nello svolgimento di queste attività sono obiettivi e applicati allo stesso modo a tutti gli esportatori interessati.

     c) Gli enti per le ispezioni pre-imbarco non chiedono agli esportatori di fornire informazioni in merito a:

     i) dati di fabbricazione relativi a processi brevettati, protetti da licenza o non divulgati, o a processi con brevetto in corso di registrazione;

     ii) dati tecnici non pubblicati, diversi dai dati necessari a dimostrare la conformità con regolamenti o norme tecniche;

     iii) prezzi interni, inclusi i costi di fabbricazione;

     iv) livelli di profitto;

     v) condizioni di contratti stipulati tra gli esportatori e i loro fornitori, a meno che l'ente non possa procedere altrimenti per effettuare l'ispezione in questione. (In questi casi, l'ente si limita a chiedere l'informazione necessaria a tale scopo).

Gli enti per le ispezioni pre-imbarco trattano tutte le informazioni fornite dagli esportatori come informazioni commerciali confidenziali, nella misura in cui tali informazioni non siano già pubblicate, in generale disponibili a terzi o comunque di dominio pubblico. Dette informazioni commerciali confidenziali sono comunicate ai governi che hanno incaricato gli enti in questione esclusivamente nella misura in cui le stesse siano consuetudinariamente richieste per lettere di credito o altre forme di pagamento o ai fini doganali, di concessione di licenze di importazione o di controllo sui cambi.

     d) Gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedono a stabilire procedure per il ricevimento, l'esame e l'emissione di decisioni in merito a reclami presentati dagli esportatori. Le procedure sono formulate ed eseguite in conformità con le indicazioni che seguono:

     i) gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedono a designare uno o più funzionari che si tengono a disposizione, durante il normale orario d'ufficio, in ogni città o porto in cui è ubicato un ufficio amministrativo per le ispezioni pre-imbarco, per ricevere, esaminare e emettere decisioni su appelli o reclami presentati dagli esportatori;

     ii) gli esportatori comunicano in forma scritta al funzionario(i) designato(i) i fatti concernenti la specifica operazione in questione, la natura del reclamo e una proposta di soluzione;

     iii) il funzionario designato esamina con comprensione le rimostranze degli esportatori ed emette una decisione al più presto, successivamente al ricevimento della documentazione di cui al punto ii).

 

     Art. 5.

     Nello svolgimento delle loro attività per quanto riguarda la verifica dei prezzi, gli enti per le ispezioni pre-imbarco devono soddisfare le seguenti condizioni:

     a) gli enti per le ispezioni pre-imbarco respingono un prezzo concordato in un contratto stipulato tra un esportatore e un importatore soltanto qualora siano in grado di dimostrare che il prezzo può essere ritenuto insoddisfacente sulla base di un processo di verifica conforme ai criteri esposti alle lettere da b) ad e);

     b) l'ente per le ispezioni pre-imbarco basa il confronto dei prezzi ai fini della verifica del prezzo di esportazione sul prezzo (o sui prezzi) di merci identiche o simili offerte per l'esportazione dallo stesso paese esportatore esattamente o pressappoco nello stesso momento, in condizioni di vendita competitive e confrontabili, conformemente alle normali prassi commerciali e al netto di eventuali sconti standard. Il confronto si basa sui seguenti elementi:

     i) saranno considerati soltanto i prezzi che forniscono una valida base di confronto, tenendo conto dei fattori economici pertinenti relativi al paese di importazione e al paese o ai paesi ai quali si fa riferimento per il confronto dei prezzi;

     ii) l'ente per le ispezioni pre-imbarco non si dovrà basare sul prezzo di merci offerte per l'esportazione a paesi importatori diversi al fine di imporre arbitrariamente il prezzo più basso alla spedizione;

     iii) l'ente per le ispezioni pre-imbarco dovrà tenere conto degli elementi specifici elencati alla lettera c);

     iv) in qualsiasi fase del processo sopra descritto, l'ente per le ispezioni pre-imbarco dovrà concedere all'esportatore la possibilità di fornire spiegazioni sul prezzo;

     c) nell'effettuare la verifica del prezzo, gli enti per le ispezioni pre-imbarco terranno in debito conto i termini del contratto di vendita e di fattori di rettifica di norma applicabili in relazione all'operazione; tali fattori includono, a titolo illustrativo ma non limitativo, il livello commerciale e la quantità della vendita, i periodi e le condizioni di consegna, le clausole di adeguamento dei prezzi, le specifiche di qualità, speciali caratteristiche di progettazione, particolari specifiche di spedizione o di imballaggio, le dimensioni dell'ordine, le vendite a contanti, le influenze stagionali, i corrispettivi di licenza o altri diritti di proprietà intellettuale, nonché i servizi resi nell'ambito del contratto, ove per consuetudine non siano stati fatturati a parte; e ancora, determinati elementi relativi al prezzo dell'esportatore, quali il rapporto contrattuale tra esportatore e importatore;

     d) la verifica dei costi di trasporto si riferirà esclusivamente al prezzo convenuto del modo di trasporto nel paese di esportazione, come indicato nel contratto di vendita;

     e) ai fini della verifica del prezzo non si dovrà tener conto delle seguenti voci:

     i) prezzo di vendita nel paese d'importazione di merci prodotte in quel paese;

     ii) prezzo delle merci per l'esportazione da un paese diverso dal paese esportatore;

     iii) costi di produzione;

     iv) prezzi o valori arbitrari o fittizi.

 

     Art. 6.

     Qualora, a seguito dei suoi impegni nei confronti del governo o di un organismo pubblico di un paese terzo, un ente per le ispezioni pre-imbarco non rispetti le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, o non si attenga alle procedure di cui all'articolo 7, oppure vi sia motivo di ritenere che non sia rispettato l'accordo OMC, si può fare ricorso ad ogni procedura appropriata, compresa la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2641/84, alle condizioni ivi specificate.

 

     Art. 7.

     Qualora gli enti per le ispezioni pre-imbarco e gli esportatori non riescano a risolvere in altro modo le loro controversie, e almeno due giorni lavorativi dopo la presentazione del reclamo in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, lettera d), si applica di norma la seguente procedura:

     a) un esportatore o un ente per le ispezioni pre-imbarco che desideri sollevare una controversia dovrà contattare l'ente indipendente di cui all'articolo 4 dell'accordo sulle ispezioni pre-imbarco dell'OMC e richiedere l'istituzione di un gruppo speciale (panel). L'ente indipendente sarà responsabile della formazione del gruppo speciale, che dovrà comprendere tre membri, scelti in modo da evitare inutili costi e ritardi. Il primo membro dovrà essere selezionato nel gruppo i) dell'elenco che figura nell'accordo OMC dall'ente per le ispezioni pre-imbarco interessato, fermo restando che non deve esistere alcun rapporto tra tale membro e l'ente. Il secondo membro dovrà essere selezionato nel gruppo ii) dell'elenco che figura nell'accordo OMC dall'esportatore interessato, fermo restando che non devono esistere collegamenti tra tale membro e l'esportatore. Il terzo membro dovrà essere scelto nel gruppo iii) dell'elenco che figura nell'accordo OMC dall'ente indipendente precedentemente richiamato. Un esperto indipendente in materia commerciale scelto nel gruppo iii) dell'elenco dell'accordo OMC non può essere contestato;

     b) l'esperto indipendente in materia commerciale scelto dal gruppo iii) dell'elenco che figura nell'accordo OMC svolgerà le funzioni di presidente del gruppo speciale e prenderà tutte le decisioni necessarie per garantire la rapida composizione della controversia da parte del gruppo speciale: ad esempio, se i fatti in questione impongono di riunire i membri del panel e, in tal caso, la sede della riunione, tenendo conto del sito dell'ispezione in questione;

     c) ove concordato dalle parti, un esperto indipendente in materia commerciale potrebbe essere scelto nel gruppo iii) dell'elenco che figura nell'accordo OMC sulle ispezioni pre-imbarco dall'ente indipendente di cui alla lettera a) per un esame della controversia in questione. L'esperto penderà le decisioni necessarie per garantire la rapida composizione della controversia, ad esempio tenendo conto del sito dell'ispezione in questione;

     d) l'oggetto dell'esame consisterà nello stabilire se, nel corso dell'ispezione oggetto della controversia, le parti interessate abbiano agito nel rispetto delle disposizioni dell'accordo sulle ispezioni pre- imbarco dell'OMC e quindi con le disposizioni del presente regolamento. La procedura dovrà essere rapida e fornire ad entrambe le parti la possibilità di presentare le loro osservazioni di persona o per iscritto;

     e) le decisioni del gruppo speciale di tre membri saranno prese con voto di maggioranza. La decisione in merito alla controversia sarà emessa entro otto giorni lavorativi dalla richiesta di esame indipendente e comunicata alle parti. Detto termine può essere allungato previo accordo delle parti. Il gruppo speciale o l'esperto indipendente in materia commerciale effettueranno la ripartizione dei costi in base al merito del caso;

     f) la decisione del gruppo speciale sarà vincolante per l'ente per le ispezioni pre-imbarco e per l'esportatore parti della controversia.

 

     Art. 8.

     Ciascuno Stato membro:

     - adotta le opportune misure a livello nazionale per l'applicazione del presente regolamento, in particolare per agevolare il corretto funzionamento della procedura di esame indipendente di cui all'articolo 7;

     - designa un funzionario responsabile delle questioni attinenti alle ispezioni pre-imbarco, e ne comunica il nome e le funzioni alla Commissione.

La Comunità e gli Stati membri, a richiesta, possono fornire assistenza tecnica per quanto riguarda le ispezioni pre-imbarco ai paesi utilizzatori; di norma tale assistenza dovrebbe puntare ad eliminare le circostanze che hanno indotto i suddetti paesi a ricorrere alle ispezioni pre-imbarco.

 

     Art. 9.

     La Commissione informa il segretariato dell'OMC del presente regolamento e di ogni sua eventuale modifica.

 

     Art. 10.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.