Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 03/02/1957 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. unico. Nell'art. 10 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il quinto comma è sostituito dal [...] |
§ 46.8.24a - Legge 3 febbraio 1957, n. 34. [1]
Modifica all'art. 10 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica.
(G.U. 9 marzo 1957, n. 63).
Nell'art. 10 della
"I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente si pronuncia per ultimo".
[1] Abrogata dall'art. 2268 del