§ 86.9.7 - Legge 24 dicembre 1979, n. 674.
Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.9 sanità militare e penitenziaria
Data:24/12/1979
Numero:674


Sommario
Art. 1.      All'articolo 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 2.      Nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, dopo il primo comma dell'art. 63 sono inseriti i seguenti commi
Art. 3.      A modifica di quanto stabilito dalla legge 14 marzo 1968, n. 273, i giovani ammessi all'Accademia di sanità militare interforze aspiranti alla nomina a ufficiale in [...]
Art. 4.      L'articolo 39 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Nella prima applicazione della presente legge, i capitani, i quali sono stati esclusi dalla valutazione per la promozione al grado superiore perchè non in possesso delle [...]


§ 86.9.7 - Legge 24 dicembre 1979, n. 674. [1]

Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare.

(G.U. 5 gennaio 1980, n. 4).

 

 

     Art. 1.

     All'articolo 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, sono apportate le seguenti modificazioni:

     la lettera b) del primo comma è sostituita dalla seguente:

     "b) diploma di laurea in chimica e tecnologia farmaceutica con l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ovvero diploma di laurea in farmacia con la relativa abilitazione all'esercizio della professione ovvero diploma di laurea in chimica o in chimica industriale con il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, per gli ufficiali chimici farmacisti. In relazione alle esigenze del ruolo, può essere indetto concorso per una o più categorie di laureati di cui sopra in possesso di uno dei predetti diplomi di abilitazione. Nella seconda ipotesi i bandi di concorso indicano la ripartizione dei posti";

     il terzo comma è abrogato.

 

          Art. 2.

     Nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, dopo il primo comma dell'art. 63 sono inseriti i seguenti commi:

     "I tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti) reclutati mediante concorso o provenienti dall'Accademia di sanità militare interforze, superato il corso applicativo, sono ammessi a valutazione per la promozione al grado di capitano dopo il compimento di quattro anni di permanenza nel grado.

     Gli ufficiali promossi in applicazione del precedente comma, qualora siano in possesso di uno dei diplomi di laurea, richiesti dalle norme sul reclutamento, conseguito con un ciclo di studi universitari di durata quinquennale, assumono anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, con decorrenza retroattiva di un anno. Detti ufficiali sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo capitano già promosso avente la loro stessa anzianità assoluta".

 

          Art. 3.

     A modifica di quanto stabilito dalla legge 14 marzo 1968, n. 273, i giovani ammessi all'Accademia di sanità militare interforze aspiranti alla nomina a ufficiale in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito e nel ruolo farmacisti del corpo sanitario della Marina frequentano il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

     La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a partire dai giovani ammessi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     L'articolo 39 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Gli ufficiali farmacisti sono reclutati mediante concorso per esami fra i laureati in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche che non abbiano superato l'età di 32 anni.

     Gli ufficiali così reclutati sono nominati sottotenenti di vascello (FM) in servizio permanente effettivo".

 

          Art. 5.

     Nella prima applicazione della presente legge, i capitani, i quali sono stati esclusi dalla valutazione per la promozione al grado superiore perchè non in possesso delle due lauree richieste al terzo comma, abrogato dalla presente legge, dell'art. 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e che hanno compiuto quattro anni di permanenza nel grado, sono promossi anche in soprannumero al grado superiore con decorrenza di anzianità nel grado dalla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.