§ 46.8.309 - Legge 18 febbraio 1963, n. 165.
Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/02/1963
Numero:165


Sommario
Art. 1.      I quadri I - Ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore, II - Ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, III - Ruolo normale del Corpo del genio navale, IV - Ruolo [...]
Art. 2.      Le note
Art. 3.      L'art. 78 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 4.      Le eccedenze ancora esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel grado di maggiore del ruolo speciale del Corpo del genio navale per effetto della [...]
Art. 5.      Nei casi in cui, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni a scelta, si procede alla integrazione dei quadri [...]
Art. 6.      Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei Corpi della Marina indicati al precedente art. 1 appartenenti ai gradi di capitano di corvetta o maggiore e di [...]
Art. 7.      Fino alla copertura dei rispettivi posti di organico per il grado di colonnello, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, i tenenti colonnelli dei ruoli [...]
Art. 8.      Nei casi in cui per la valutazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare i quadri allegati alla presente legge prescrivano periodi [...]
Art. 9.      Per i capitani di fregata ed i tenenti colonnelli dei ruoli speciali della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano a disposizione non è [...]
Art. 10.      La maggiore spesa di lire 36 milioni derivante dall'attuazione del presente provvedimento per l'esercizio finanziario 1962-63 graverà per lire 31 milioni sullo stato di [...]
Art. 11.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con esse incompatibili


§ 46.8.309 - Legge 18 febbraio 1963, n. 165. [1]

Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare.

(G.U. 11 marzo 1963, n. 68)

 

 

     Art. 1.

     I quadri I - Ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore, II - Ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, III - Ruolo normale del Corpo del genio navale, IV - Ruolo speciale del Corpo del genio navale, VII - Ruolo medici del Corpo sanitario, VIII - Ruolo farmacisti del Corpo sanitario, IX - Ruolo normale del Corpo di commissariato, X - Ruolo speciale del Corpo di commissariato, XI - Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e XII - Ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto riportati nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato A alla presente legge.

     Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei Corpi suindicati, stabiliti dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2386, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna 4 dei quadri allegati alla presente legge.

     La tabella n. 9 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituita da quella riportata nell'allegato B alla presente legge.

     Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del capitano di vascello e del colonnello dei ruoli speciali è fissato in anni 61.

 

          Art. 2.

     Le note [b], [c], [d], [e], [f], [i], [l], [m], [o], [q], [r], [s], [t] in calce alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

          Art. 3.

     L'art. 78 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 4.

     Le eccedenze ancora esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel grado di maggiore del ruolo speciale del Corpo del genio navale per effetto della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nonché quelle ancora esistenti nel grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore e nel grado di tenente colonnello dei ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto per effetto della legge 15 dicembre 1959, n. 1095, sono riassorbite all'atto della prima applicazione dei nuovi organici fissati nei quadri indicati al precedente art. 1.

     I capitani di fregata ed i tenenti colonnelli dei ruoli speciali dei Corpi di Stato Maggiore e del Genio navale i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in soprannumero agli organici ai sensi del quinto comma dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificato, cessano dalla posizione di soprannumero rientrando nell'organico del rispettivo grado al posto precedentemente occupato in base all'anzianità posseduta.

 

          Art. 5.

     Nei casi in cui, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni a scelta, si procede alla integrazione dei quadri formati per lo stesso anno, iscrivendovi gli ufficiali che, nelle graduatorie di merito per detto anno, seguono quelli già iscritti nei quadri stessi.

     Per la determinazione del posto da attribuire agli ufficiali che devono integrare i quadri rispetto ai pari grado iscritti nei quadri, ma non ancora promossi, si osservano le norme del terzo comma dell'art. 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

     Per le promozioni a scelta da effettuare a gradi non previsti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento aventi decorrenza da tale data. Le relative aliquote di valutazione sono determinate con riferimento alla stessa data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6.

     Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei Corpi della Marina indicati al precedente art. 1 appartenenti ai gradi di capitano di corvetta o maggiore e di sottotenente di vascello o tenente, sino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, non potranno essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito la seguente permanenza minima:

Ruoli normali:

capitano di corvetta o maggiore 4 anni

sottotenente di vascello o tenente 3 anni

Ruoli speciali:

capitano di corvetta o maggiore 5 anni

sottotenente di vascello o tenente 5 anni.

 

          Art. 7.

     Fino alla copertura dei rispettivi posti di organico per il grado di colonnello, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, i tenenti colonnelli dei ruoli speciali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, debbono aver compiuto nel grado rivestito la permanenza minima di cinque anni.

 

          Art. 8.

     Nei casi in cui per la valutazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare i quadri allegati alla presente legge prescrivano periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d'imbarco di durata superiore a quella stabilita dalle tabelle allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, o da queste non previsti nonché nei casi in cui detti quadri non contemplino più determinati incarichi, continuano ad essere richieste, fino al 31 ottobre 1964, le condizioni prescritte alla data di entrata in vigore della presente legge.

     La disposizione di cui al comma precedente si applicherà anche oltre il 31 dicembre 1964, nei confronti degli ufficiali appartenenti ai ruoli compresi nei quadri suddetti che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1965.

 

          Art. 9.

     Per i capitani di fregata ed i tenenti colonnelli dei ruoli speciali della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano a disposizione non è richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.

 

          Art. 10.

     La maggiore spesa di lire 36 milioni derivante dall'attuazione del presente provvedimento per l'esercizio finanziario 1962-63 graverà per lire 31 milioni sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 5 milioni sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

     Alla copertura dell'onere di lire 31 milioni sarà provveduto mediante eguale riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63.

     Alla copertura dell'onere di lire 5 milioni sarà provveduto mediante eguale riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1962-63.

     Alla copertura degli oneri derivanti per il Ministero della difesa dalla presente legge negli esercizi successivi e valutabili in lire 103 milioni per l'esercizio 1963-64, 175 milioni per l'esercizio 1964-65 e 247 milioni per l'esercizio 1965-66, sarà provveduto mediante eguali riduzioni del capitolo dello stato di previsione della spesa per il Ministero della difesa corrispondente negli indicati esercizi al capitolo n. 117 dell'esercizio 1962 63.

     Alla copertura degli oneri derivanti per il Ministero della marina mercantile negli esercizi successivi e valutabili in lire 15 milioni per l'esercizio 1963-64, 25 milioni per l'esercizio 1964-65 e 35 milioni per l'esercizio 1965-66, sarà provveduto mediante uguali riduzioni del capitolo dello stato di previsione della spesa per il Ministero della marina mercantile corrispondente negli indicati esercizi al capitolo n. 64 dell'esercizio 1962-63.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con esse incompatibili.

 

     Tabelle [2]

     (Omissis).

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Allegati così modificati dalla L. 1° ottobre 1969, n. 697.