§ 46.8.38C - Legge 2 maggio 1977, n. 189.
Modifiche all'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:02/05/1977
Numero:189


Sommario
Art. 1.      Nella colonna 3 del quadro I "ruolo unico dei generali provenienti dai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio" della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre [...]
Art. 2.      Nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate, in corrispondenza del grado di colonnello, le seguenti modificazioni:
Art. 3.      Nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate, in corrispondenza del grado di tenente, le seguenti modificazioni:
Art. 4.      La lettera b) del secondo comma dell'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
Art. 5.      Nel quinto comma dell'art. 12 della legge 28 aprile 1976, n. 192, è soppresso il seguente periodo: "Per la valutazione dei colonnelli al termine del comando di reparto compiuto in tale grado, la [...]


§ 46.8.38C - Legge 2 maggio 1977, n. 189. [1]

Modifiche all'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e alla tabella n. 1 annessa alla legge stessa.

(G.U. 16 maggio 1977, n. 131)

 

     Art. 1.

     Nella colonna 3 del quadro I "ruolo unico dei generali provenienti dai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio" della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificata, in corrispondenza del grado di generale di divisione, le parole: "1 anno di comando di divisione o comando equipollente anche se tenuto nel grado di generale di brigata, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata per almeno un anno" sono sostituite dalle seguenti: "1 anno di comando di divisione o di zona militare o comando equipollente anche se tenuto nel grado di generale di brigata, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata o di scuola o istituto militare o di zona militare per almeno un anno".

     Nella colonna 3 del quadro II "ruolo dell'Arma dei carabinieri" della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in corrispondenza del grado di generale di brigata, dopo le parole: "1 anno di comando di brigata" sono inserite le seguenti: "o della Scuola ufficiali carabinieri".

 

          Art. 2.

     Nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate, in corrispondenza del grado di colonnello, le seguenti modificazioni:

     Quadro II - ruolo dell'Arma dei carabinieri: sono soppresse le parole "1 anno di comando di legione o di scuola o comando equipollente";

     Quadro III - ruolo normale dell'Arma di fanteria: sono soppresse le parole "1 anno di comando di reggimento o comando equipollente";

     Quadro IV - ruolo normale dell'Arma di cavalleria: sono soppresse le parole "1 anno di comando di reggimento o comando equipollente";

     Quadro V - ruolo normale dell'Arma di artiglieria: sono soppresse le parole "1 anno di comando di reggimento o comando equipollente";

     Quadro VI  -ruolo normale dell'Arma del genio: sono soppresse le parole "1 anno di comando di reggimento o comando equipollente";

     Quadro VIII - ruolo del servizio tecnico di artiglieria: sono soppresse le parole "2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente";

     Quadro IX - ruolo del servizio tecnico della motorizzazione: sono soppresse le parole "2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente";

     Quadro X - ruolo del servizio tecnico chimico-fisico: sono soppresse le parole "2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente (r)";

     Quadro XI  -ruolo del servizio tecnico del genio: sono soppresse le parole "2 anni di direttore del centro tecnico del genio o di direttore di stabilimento o incarico equipollente (r)";

     Quadro XII - ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni: sono soppresse le parole "2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente (r)";

     Quadro XIII - ruolo del servizio tecnico geografico: sono soppresse le parole "2 anni di capo ufficio studi dell'Istituto geografico militare o incarico equipollente (r)";

     Quadro XIV - ruolo del servizio automobilistico: sono soppresse le parole "2 anni di direttore della motorizzazione o incarico equipollente";

     Quadro XV - ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici): sono soppresse le parole "2 anni di direttore di ospedale militare principale o incarico equipollente";

     Quadro XVII - ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari): sono soppresse le parole "2 anni di direttore di commissariato o incarico equipollente";

     Quadro XIX - ruolo del servizio di amministrazione: sono soppresse le parole "2 anni di direttore di amministrazione o incarico equipollente".

 

          Art. 3.

     Nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate, in corrispondenza del grado di tenente, le seguenti modificazioni:

     Quadro XIV - ruolo del servizio automobilistico: dopo le parole "2 anni di comando di autosezione e 2 anni di addetto alle lavorazioni" sono inserite le seguenti "o 4 anni di comando di plotone o di sezioni recuperi e riparazioni";

     Quadro XIX - ruolo del servizio di amministrazione: dopo le parole "o di capo ufficio amministrazione" o sono inserite le seguenti " incarico equipollente".

 

          Art. 4.

     La lettera b) del secondo comma dell'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

     "b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, e al servizio prestato presso reparti o in imbarco".

 

          Art. 5.

     Nel quinto comma dell'art. 12 della legge 28 aprile 1976, n. 192, è soppresso il seguente periodo: "Per la valutazione dei colonnelli al termine del comando di reparto compiuto in tale grado, la commissione tiene conto del servizio prestato dall'ufficiale dopo la precedente valutazione".

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.