Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 06/04/1965 |
Numero: | 235 |
Sommario |
Art. unico. Il primo comma dell'art. 143 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è così modificato |
§ 46.8.32c - Legge 6 aprile 1965, n. 235. [1]
Modifica all'art. 143 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(G.U. 14 aprile 1965, n. 94).
Il primo comma dell'art. 143 della
"I periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti fino al 31 dicembre 1957, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, appartenenti a gradi per i quali dalla
[1] Abrogata dall'art. 2268 del