§ 46.8.34D - Legge 10 giugno 1969, n. 309.
Modifica all'art. 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:10/06/1969
Numero:309


Sommario
Art. 1.      L'art. 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
Art. 2.      All'onere di 800 mila lire, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà con i normali stanziamenti del capitolo 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero della [...]


§ 46.8.34D - Legge 10 giugno 1969, n. 309. [1]

Modifica all'art. 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario.

(G.U. 26 giugno 1969, n. 159)

 

     Art. 1.

     L'art. 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

     "Gli ufficiali dell'Esercito già appartenenti al ruolo dei mutilati ed invalidi riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi sino al grado di colonnello e, se in possesso di particolari requisiti, sino al grado di generale di brigata.

     L'avanzamento ha luogo ad anzianità e la valutazione si effettua sulla base dei servizi prestati durante la carriera, senza tener conto delle lesioni o infermità riportate per cause di guerra, accertate all'atto della riassunzione in servizio.

     I colonnelli riassunti, per poter conseguire la promozione a generale di brigata, devono possedere eminenti doti morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali; devono essersi distinti per notevole rendimento in servizio, in guerra e in pace.

     Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto, se tenenti colonnelli, 11 anni di permanenza complessiva nei gradi di tenente colonnello e maggiore; se colonnelli, 5 anni di permanenza in tale grado.

     I tenenti colonnelli, giudicati una prima volta non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati dopo che siano trascorsi due anni dal primo giudizio.

     Restano ferme per gli ufficiali riassunti le norme per essi vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente articolo".

 

          Art. 2.

     All'onere di 800 mila lire, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà con i normali stanziamenti del capitolo 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.