§ 46.8.384 - Legge 18 giugno 1974, n. 257.
Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/06/1974
Numero:257


Sommario
Art. 1.      Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate la [...]
Art. 2.      Sono abrogati gli articoli 66 e 67
Art. 3.      Dopo l'art. 69 è aggiunto il seguente (Omissis)
Art. 4.      Sono abrogati l'art. 70, quale risulta modificato dall'art. 3 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e l'articolo unico della legge 2 febbraio 1968, n. 63
Art. 5.      Dopo l'art. 116 è aggiunto il seguente (Omissis)
Art. 6.      Il quadro XIX - Ruolo del servizio di amministrazione - della tabella n. 1 annessa alla legge è sostituito da quello riportato nell'allegato A alla presente legge
Art. 7.      Nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge sono apportate, in corrispondenza del grado di capitano, le seguenti modificazioni
Art. 8.      Nella colonna 3 del quadro XI - Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto - della tabella n. 2 annessa alla legge sono apportate le seguenti integrazioni
Art. 9.      Nella colonna 3 del quadro I - Ruolo naviganti normale - della tabella n. 3 annessa alla legge, in corrispondenza del grado di colonnello sono soppresse le parole: "1 [...]
Art. 10.      Nei quadri III - Ruolo servizi - e VIII - Ruolo assistenti tecnici - della tabella n. 3 annessa alla legg, e le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza del [...]
Art. 11.      Alla tabella n. 4 annessa alla legge sono apportate le seguenti modificazioni (Omissis)
Art. 12.      Non può essere attribuito altro vantaggio di carriera per titolo di libera docenza, conseguito in base alle disposizioni preesistenti alla legge 30 novembre 1970, n. [...]
Art. 13.      Il quinto comma dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, deve intendersi nel senso che l'ufficiale del servizio sanitario dell'Esercito, in possesso di più [...]
Art. 14.      I corsi di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore e i corsi superiori dei servizi, soppressi dal precedente art. 11, che siano già iniziati alla data di [...]
Art. 15.      Per i colonnelli non ancora valutati e per i tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di amministrazione dell'Esercito, il periodo di attribuzioni [...]
Art. 16.      A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, per la determinazione dell'aliquota dei maggiori generali del genio aeronautico - ruolo ingegneri, da [...]


§ 46.8.384 - Legge 18 giugno 1974, n. 257. [1]

Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 9 luglio 1974, n. 178)

 

 

     Art. 1.

     Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate la varianti di cui ai seguenti articoli dal 2 all'11.

 

          Art. 2.

     Sono abrogati gli articoli 66 e 67.

     E' altresì abrogato l'art. 12 dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479.

 

          Art. 3.

     Dopo l'art. 69 è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 4.

     Sono abrogati l'art. 70, quale risulta modificato dall'art. 3 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e l'articolo unico della legge 2 febbraio 1968, n. 63.

     Le disposizioni dei predetti articoli continuano, tuttavia, ad applicarsi per l'attribuzione del primo vantaggio di carriera o del vantaggio immediatamente successivo a quello già acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge agli ufficiali che portino a compimento i periodi di volo prescritti entro i seguenti termini dalla suddetta data: un anno, per il vantaggio di cui alla lettera a) o alla lettera b) del quadro II della tabella n. 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni; tre anni, per il vantaggio di cui alla lettera c) dello stesso quadro.

 

          Art. 5.

     Dopo l'art. 116 è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 6.

     Il quadro XIX - Ruolo del servizio di amministrazione - della tabella n. 1 annessa alla legge è sostituito da quello riportato nell'allegato A alla presente legge.

 

          Art. 7.

     Nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge sono apportate, in corrispondenza del grado di capitano, le seguenti modificazioni:

     a) Quadro III - Ruolo normale dell'Arma di fanteria: sono soppresse le parole "superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (h)";

     b) Quadro IV - Ruolo normale dell'Arma di cavalleria: sono soppresse le parole "superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (h)";

     c) Quadro V - Ruolo normale dell'Arma di artiglieria: sono soppresse le parole "superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (h)";

     d) Quadro VI - Ruolo normale dell'Arma del genio: sono soppresse le parole "superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (h)";

     e) Quadro XIV - Ruolo del servizio automobilistico: sono soppresse le parole "superare il corso superiore automobilistico";

     f) Quadro XV - Ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici): sono soppresse le parole "superare il corso di sanità";

     g) Quadro XVI - Ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti): sono soppresse le parole "superare il corso chimico-farmaceutico";

     h) Quadro XVII - Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari): sono soppresse le parole "superare il corso superiore di commissariato";

     i) Quadro XVIII - Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza): sono soppresse le parole "superare il corso superiore di sussistenza";

     l) Quadro XX - Ruolo del servizio veterinario: sono soppresse le parole "superare il corso superiore di veterinaria";

     In calce alla tabella n. 1 è soppressa la nota (h).

 

          Art. 8.

     Nella colonna 3 del quadro XI - Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto - della tabella n. 2 annessa alla legge sono apportate le seguenti integrazioni:

     in corrispondenza del grado di colonnello dopo le parole "12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo" sono aggiunte le seguenti (Omissis).

     in corrispondenza del grado di tenente colonnello dopo le parole "12 mesi come comandante di un compartimento marittimo, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore" sono aggiunte le seguenti (Omissis).

 

          Art. 9.

     Nella colonna 3 del quadro I - Ruolo naviganti normale - della tabella n. 3 annessa alla legge, in corrispondenza del grado di colonnello sono soppresse le parole: "1 anno presso un comando di grande unità o comando equipollente".

 

          Art. 10.

     Nei quadri III - Ruolo servizi - e VIII - Ruolo assistenti tecnici - della tabella n. 3 annessa alla legg, e le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza del grado di tenente sono sostituite rispettivamente dalle seguenti (Omissis).

 

          Art. 11.

     Alla tabella n. 4 annessa alla legge sono apportate le seguenti modificazioni (Omissis).

 

Disposizioni finali e transitorie.

 

          Art. 12.

     Non può essere attribuito altro vantaggio di carriera per titolo di libera docenza, conseguito in base alle disposizioni preesistenti alla legge 30 novembre 1970, n. 924, all'ufficiale del servizio sanitario dell'Esercito che abbia già fruito di vantaggio in qualsiasi misura per tale titolo.

     L'ufficiale che abbia fruito di un vantaggio per titolo di specializzazione, ove abbia conseguito la libera docenza in base alle disposizioni citate nel precedente comma, ha diritto alla sola differenza tra l'ammontare dei due vantaggi calcolata, ai sensi delle norme preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel grado in cui ha conseguito la libera docenza stessa. Se la libera docenza sia stata conseguita nel grado di tenente colonnello, lo spostamento è pari a 1/100 dell'organico del grado.

     L'ufficiale in possesso di libera docenza non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale già di lui più anziano, che abbia le condizioni previste dalle disposizioni preesistenti alla legge 30 novembre 1970, n. 924, per conseguire la libera docenza.

 

          Art. 13.

     Il quinto comma dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, deve intendersi nel senso che l'ufficiale del servizio sanitario dell'Esercito, in possesso di più titoli di specializzazione o di libera docenza, non può oltrepassare altro ufficiale già di lui più anziano in possesso di un solo titolo di specializzazione o di libera docenza.

     L'ufficiale che abbia conseguito titolo di specializzazione prima della data di entrata in vigore della presente legge o di libera docenza in base alle disposizioni preesistenti alla legge 30 novembre 1970, n. 924, deve presentare, a pena di decadenza, il relativo titolo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore suddetta. Per la valutazione di tali titoli si applicano le norme precedentemente in vigore.

 

          Art. 14.

     I corsi di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore e i corsi superiori dei servizi, soppressi dal precedente art. 11, che siano già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento e agli ufficiali che li frequentano continuano ad applicarsi i vantaggi di carriera di cui alla tabella n. 4 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

 

          Art. 15.

     Per i colonnelli non ancora valutati e per i tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di amministrazione dell'Esercito, il periodo di attribuzioni specifiche previsto ai fini dell'avanzamento nell'allegato A alla presente legge viene richiesto a decorrere dal 31 ottobre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 16.

     A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, per la determinazione dell'aliquota dei maggiori generali del genio aeronautico - ruolo ingegneri, da ammettere a valutazione, non si applica il disposto di cui all'art. 27 della legge 26 gennaio 1963, n. 52.

 

     Allegato A - Tabella n. 1

     XIX. - RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE.

 

Grado

Forme di avanzamento al grado superiore

Periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento

Organico del grado

Promozioni annuali al grado superiore

Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)

Tenente generale

--

--

1

--

--

Maggiore generale

scelta

--

2

1 ogni 4 anni (n)

tutti

Colonnello

scelta

2 anni di direttore di amministrazione o incarico equipollente

16

1 ogni 2 anni (n)

1/4 dei colonnelli non ancora valutati

Tenente colonnello

scelta

4 anni di relatore o di vice relatore o di capo sezione di una direzione di amministrazione, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore

160

4

1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo

Maggiore

anzianità

--

100

--

--

Capitano

scelta

2 anni di direttore dei conti o di capo ufficio amministrazione o incarico equipollente

266

20

1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

Tenente

anzianità

2 anni di ufficiale pagatore o di direttore dei conti o di capo ufficio amministrazione anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente

238

 

 

Sottotenente

anzianità

-

 

 

 

     (a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

     (n) Salvo il disposto dell'art. 31.

 

     Allegato B - Tabella n. 4

     IV. - RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO - (Ufficiali medici)

 

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera

Aliquote di organici per i gradi di

 

Capitano

Maggiore

«Specializzazione» conseguita presso una università italiana in una branca della medicina, chirurgia, biologia attinente all'attività medica militare, riconosciuta tale con decreto del Presidente della Repubblica

1/50 dell'organico dei gradi di capitano e tenente per ogni anno accademico necessario al conseguimento della specializzazione

1/30 dell'organico del grado per ogni anno accademico necessario al conseguimento della specializzazione

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.