§ 46.8.278 - Legge 22 settembre 1960, n. 1031.
Revisione dell'organico del Servizio di commissariato dell'Esercito (ruolo ufficiali di Sussistenza).


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:22/09/1960
Numero:1031


Sommario
Art. 1.      L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio di commissariato dell'Esercito - ruolo ufficiali di Sussistenza - è aumentato di una unità per [...]
Art. 2.      All'art. 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il penultimo alinea è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 3.      L'ultimo alinea dell'art. 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è abrogato
Art. 4.      Al quadro XIII della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 5.      Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro determina l'aliquota di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per formare la graduatoria di merito e per [...]


§ 46.8.278 - Legge 22 settembre 1960, n. 1031. [1]

Revisione dell'organico del Servizio di commissariato dell'Esercito (ruolo ufficiali di Sussistenza).

(G.U. 4 ottobre 1960, n. 243)

 

 

     Art. 1.

     L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio di commissariato dell'Esercito - ruolo ufficiali di Sussistenza - è aumentato di una unità per il grado di maggiore generale e di due unità per il grado di colonnello ed è diminuito di tre unità nel grado di capitano e quattro nel grado di tenente.

     Il limite di età per il maggior generale è stabilito ad anni 63.

 

          Art. 2.

     All'art. 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il penultimo alinea è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     L'ultimo alinea dell'art. 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è abrogato.

 

          Art. 4.

     Al quadro XIII della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le seguenti modifiche:

     Nella colonna 1, prima del grado di colonnello, è inserito il grado di maggior generale.

     Nella colonna 4, in corrispondenza del grado di maggior generale, è aggiunta la cifra (Omissis).

     In corrispondenza del grado di colonnello:

     nella colonna 2 è aggiunta la locazione (Omissis);

     nella colonna 4, la cifra "1" è sostituita dalla cifra (Omissis);

     nella colonna 5, è aggiunta la locuzione (Omissis);

     nella colonna 6, è aggiunta la parola (Omissis).

     In corrispondenza del grado di tenente colonnello:

     nella colonna 5, la locuzione "1 ogni quattro anni (g)", è sostituita dalla locuzione (Omissis).

     In corrispondenza del grado di capitano, nella colonna 4, la cifra "92" è sostituita dalla cifra (Omissis).

     In corrispondenza dei gradi di tenente e sottotenente nella colonna 4, la cifra "97" è sostituita dalla cifra (Omissis).

 

          Art. 5.

     Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro determina l'aliquota di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per formare la graduatoria di merito e per effettuare le promozioni a colonnello a raggiungimento dell'organico previsto nell'art. 1, comprendendo nell'aliquota stessa, oltre i tenenti colonnelli già valutati, i due quinti dei tenenti colonnelli non ancora valutati.

     La graduatoria di merito di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti quella in precedenza eventualmente formata in applicazione delle norme contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.