Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 22/09/1960 |
Numero: | 1031 |
Sommario |
Art. 1. L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio di commissariato dell'Esercito - ruolo ufficiali di Sussistenza - è aumentato di una unità per [...] |
Art. 2. All'art. 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il penultimo alinea è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 3. L'ultimo alinea dell'art. 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è abrogato |
Art. 4. Al quadro XIII della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 5. Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro determina l'aliquota di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per formare la graduatoria di merito e per [...] |
§ 46.8.278 - Legge 22 settembre 1960, n. 1031. [1]
Revisione dell'organico del Servizio di commissariato dell'Esercito (ruolo ufficiali di Sussistenza).
(G.U. 4 ottobre 1960, n. 243)
L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio di commissariato dell'Esercito - ruolo ufficiali di Sussistenza - è aumentato di una unità per il grado di maggiore generale e di due unità per il grado di colonnello ed è diminuito di tre unità nel grado di capitano e quattro nel grado di tenente.
Il limite di età per il maggior generale è stabilito ad anni 63.
All'art. 59 della
L'ultimo alinea dell'art. 59 della
Al quadro XIII della tabella n. 1, annessa alla
Nella colonna 1, prima del grado di colonnello, è inserito il grado di maggior generale.
Nella colonna 4, in corrispondenza del grado di maggior generale, è aggiunta la cifra (Omissis).
In corrispondenza del grado di colonnello:
nella colonna 2 è aggiunta la locazione (Omissis);
nella colonna 4, la cifra "1" è sostituita dalla cifra (Omissis);
nella colonna 5, è aggiunta la locuzione (Omissis);
nella colonna 6, è aggiunta la parola (Omissis).
In corrispondenza del grado di tenente colonnello:
nella colonna 5, la locuzione "1 ogni quattro anni (g)", è sostituita dalla locuzione (Omissis).
In corrispondenza del grado di capitano, nella colonna 4, la cifra "92" è sostituita dalla cifra (Omissis).
In corrispondenza dei gradi di tenente e sottotenente nella colonna 4, la cifra "97" è sostituita dalla cifra (Omissis).
Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro determina l'aliquota di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per formare la graduatoria di merito e per effettuare le promozioni a colonnello a raggiungimento dell'organico previsto nell'art. 1, comprendendo nell'aliquota stessa, oltre i tenenti colonnelli già valutati, i due quinti dei tenenti colonnelli non ancora valutati.
La graduatoria di merito di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti quella in precedenza eventualmente formata in applicazione delle norme contenute nella
[1] Abrogata dall'art. 2268 del