§ 1.3.1 – L.R. 13 ottobre 1972, n. 10.
Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:13/10/1972
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Trattamento economico dei membri del Consiglio e della Giunta)
Art. 1.1.  (Indennità di carica)
Art. 1.2.  (Indennità di funzione)
Art. 1.3.  (Rimborso spese di esercizio del mandato)
Art. 1.4.  (Trattenuta sull'indennità di carica)
Art. 1 bis.  (Assegno in caso di sospensione).
Art. 2.  (Rimborso delle spese).
Art. 3.  (Trattamento di missione).
Art. 4.  (Finanziamento degli oneri).


§ 1.3.1 – L.R. 13 ottobre 1972, n. 10.

Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale.

(B.U. 16 ottobre 1972, n. 22).

 

Art. 1. (Trattamento economico dei membri del Consiglio e della Giunta) [1]

     1. Il trattamento economico mensile spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale si articola in:

a) indennità di carica;

b) indennità di funzione;

c) rimborso spese di esercizio del mandato.

     2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali), il trattamento economico di cui al comma 1 ha carattere di onnicomprensività e, per la partecipazione alle commissioni consiliari permanenti e speciali nonché alle giunte, non spettano ulteriori diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012 [2].

     3. È fatto divieto di cumulo di indennità o emolumenti secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012.

 

     Art. 1.1. (Indennità di carica) [3]

     1. L'indennità di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale è fissata nella misura di 5.000,00 euro lordi mensili.

     2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti fino alla cessazione del mandato.

     3. L'indennità di carica di cui al comma 1 spettante al Presidente della Giunta regionale è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.

     4. L'indennità di carica spettante agli assessori anche esterni è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dal decreto di nomina e fino alla cessazione del loro incarico.

 

     Art. 1.2. (Indennità di funzione) [4]

     1. Oltre all'indennità di carica di cui all'articolo 1.1, l'indennità di funzione mensile lorda spettante:

a) al presidente della Giunta regionale e al presidente del Consiglio regionale è determinata in 1.700,00 euro;

b) al vicepresidente della Giunta regionale, ai vicepresidenti del Consiglio regionale e agli assessori regionali, è determinata in 1.250,00 euro;

c) ai presidenti dei gruppi consiliari è determinata in 1.000,00 euro;

d) ai consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, della Giunta per il Regolamento interno e delle commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto regionale , ove istituite, è determinata in 750,00 euro;

e) ai vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per il regolamento interno, delle commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto regionale , ove istituite e ai vicepresidenti e al Consigliere segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, è determinata in 600,00 euro.

     2. L'indennità di funzione di cui al comma 1 spettante al Presidente della Giunta regionale è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.

     3. Salvo quanto previsto per il Presidente della Giunta regionale, le indennità previste dal comma 1 sono corrisposte in dodici mensilità, con decorrenza dal decreto di nomina o dall'assunzione dell'ufficio o dell'incarico fino alla sua cessazione.

 

     Art. 1.3. (Rimborso spese di esercizio del mandato) [5]

     1. A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è riconosciuto un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato pari a 3.500,00 euro.

     2. Il rimborso di cui al comma 1 è ridotto di un importo massimo pari a 150,00 euro per ogni mancata presenza alle sedute del Consiglio regionale.

     3. La decurtazione di cui al comma 2 non si applica:

a) al Presidente del Consiglio regionale ed ai membri della Giunta regionale;

b) in caso di assenza giustificata dietro presentazione del certificato medico;

c) quando il soggetto, nella giornata di assenza, è in missione o partecipa a viaggi, delegazioni o attività fuori sede, secondo quanto previsto dal comma 4.

     4. L'Ufficio di Presidenza definisce le modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché la relativa graduazione delle decurtazioni.

 

     Art. 1.4. (Trattenuta sull'indennità di carica) [6]

     1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1.1 è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura pari al 5 per cento ai fini della corresponsione dell'indennità di fine mandato.

     2. La trattenuta di cui al comma 1 è devoluta alle entrate del bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

 

     Art. 1 bis. (Assegno in caso di sospensione). [7]

     1. Per la corresponsione dell'assegno, di cui all'art. 4 ter della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, la percentuale di riduzione dell'indennità di carica è fissata nella misura del 50 per cento.

     2. Per il Consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni non si fa luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dall'art. 2.

     3. Al Consigliere, che è stato sospeso, in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del primo comma e l'indennità ad esso spettante.

 

     Art. 2. (Rimborso delle spese). [8]

     [1. Per le spese sostenute in relazione ad ogni giorno di presenza effettiva ad una o più riunioni istituzionali, ai Consiglieri regionali sono corrisposti una sola indennità di presenza nella misura, salvo eventuali riduzioni, di lire 200.000, incrementata ogni anno nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri), ed un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare ad una sola delle stesse riunioni, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del Consigliere e il capoluogo di Regione o la sede della riunione di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra località del territorio regionale per il costo chilometrico medio d'esercizio riferito a un'autovettura a benzina di segmento di tipo "d", definito semestralmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall'A.C.I. I Consiglieri con residenza nel comune sede della riunione di carattere istituzionale, nonché quelli che usufruiscono in via permanente di autovetture di servizio, non ricevono il rimborso chilometrico. Nel caso in cui le riunioni istituzionali si svolgano fuori dal territorio regionale e comportino il rimborso di spese di viaggio e di soggiorno, si procede alla loro liquidazione ai sensi dell'art. 19 legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione), con esclusione del rimborso delle spese per i pasti [9].

     2. Per le spese sostenute in relazione ad altre attività connesse alla espletazione del mandato, ai Consiglieri regionali è altresì corrisposto un rimborso forfettario mensile, costituito da una quota equivalente alla indennità di presenza ed al rimborso chilometrico relativi a 8 giorni di presenza, calcolati moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza e il capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune piemontese più lontano, e da una quota corrispondente alla percorrenza di 3.000 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per il costo chilometrico medio d'esercizio definito ai sensi del comma precedente [10].

     2 bis. Ai consiglieri regionali non spettano l'indennità e il rimborso di cui al comma 1 per la partecipazione alle riunioni convocate da soggetti esterni salvo che partecipino per espressa disposizione di legge. Resta fermo in capo al Presidente del Consiglio regionale oppure all'Ufficio di Presidenza la possibilità di delegare i consiglieri regionali, senza alcun onere in capo all'amministrazione [11].

     2 ter. Il comma 2 bis non si applica ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale [12].

     3. Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto dai commi 2 bis e 2 ter, individua con propria deliberazione quali sono le riunioni e le attività istituzionali per le quali spettano l'indennità e il rimborso di cui al comma 1. L'Ufficio di Presidenza ne definisce, con propria deliberazione, le modalità di attuazione [13].

     3 bis. Nelle giornate nelle quali è convocato il Consiglio regionale o la commissione permanente principale, il Consigliere regionale percepisce l'indennità di presenza e il rimborso chilometrico solamente in relazione alla partecipazione a queste sedute. A tal fine il Presidente del Gruppo consiliare indica la commissione da intendersi quale principale per ciascun consigliere [14].

     3 ter. Nei casi di cui al comma 3 bis, fermo restando il relativo rimborso chilometrico, l'indennità di presenza dei Consiglieri regionali può essere ridotta o non erogata secondo le modalità definite con deliberazione  dell'Ufficio di Presidenza [15].

     3 quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter non si applicano ai componenti dell'Ufficio di presidenza e della Giunta regionale [16].

     3 quinquies. L'Ufficio di Presidenza, definisce, con propria deliberazione, le modalità per la rilevazione e l'accertamento delle presenze e il numero di firme necessarie per maturare l'indennità di presenza ai sensi di quanto previsto dal comma 3 ter [17].]

 

     Art. 3. (Trattamento di missione).

     1. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli assessori regionali, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti che si recano fuori dal territorio della Regione per ragioni del loro ufficio spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nei limiti dei criteri e con le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza [18].

     2. Il rimborso delle spese di viaggio di cui al comma 1 spetta altresì ai consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori dal territorio della Regione [19].

     3. [Oltre ai casi di cui ai commi precedenti, ad ogni Consigliere in relazione alle attività connesse all'esplicazione del mandato consiliare, spetta il pagamento delle spese per viaggi di andata e ritorno effettuati a mezzo aereo, per ferrovia o con altri servizi di linea, dal luogo di residenza in località del territorio nazionale fino ad un limite massimo di sette annuali. Il rimborso delle spese per l'uso del mezzo aereo non può superare il limite massimo annuo costituito dall'equivalente di sette viaggi aerei andata e ritorno Torino- Roma. Il pagamento delle spese per i viaggi effettuati in ferrovia o su altri servizi di linea viene corrisposto nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, nonchè del costo per l'uso di un posto letto in compartimento singolo. Per i viaggi che l'interessato dichiari di aver compiuto con automezzo proprio, spettano altresì l'indennità chilometrica di cui all'articolo 2, come da ultimo modificato dalle leggi 50/2000 e 4/2001, ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse. In relazione a ciascun viaggio, ad ogni Consigliere è riconosciuto inoltre il rimborso delle spese relative all'uso dei taxi necessario sia per il raggiungimento del luogo di destinazione della stazione ferroviaria o dell'aeroporto, sia per raggiungere la stazione ferroviaria o l'aeroporto al ritorno] [20].

     3 bis. [Ai Consiglieri regionali è altresì riconosciuto il rimborso delle spese per ulteriori viaggi in località del territorio nazionale nell'ambito di un budget annuo di 10 viaggi per ogni gruppo consiliare, determinato in conformità con le disposizioni dei commi precedenti e il cui utilizzo è disposto dal Presidente del Gruppo Consiliare] [21].

     3 ter. [Qualora il Consigliere non utilizzi i viaggi a propria disposizione, questi vengono ricompresi nel budget del gruppo di cui al comma 3 bis, nella misura massima di due viaggi in Italia e uno in località dell'Unione Europea per ciascun Consigliere] [22].

     3 quater. [Nel caso di cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza, termine della legislatura, il numero dei viaggi a disposizione di ogni Consigliere è parametrato in base all'effettivo periodo di vigenza del mandato] [23].

     4. [Fino all'approvazione di nuove specifiche norme in materia, la misura dell'indennità di missione e dei rimborsi per spese di trasporto, per i Consiglieri regionali che si rechino in missione per lo svolgimento di compiti attinenti le funzioni pubbliche ad essi assegnate, sono liquidate in base alle tariffe in vigore per il personale dello Stato con qualifica di cui al punto 1) della tabella A) allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417] [24].

     5. [Per le missioni effettuate fuori del territorio nazionale i Consiglieri hanno facoltà di chiedere la liquidazione della diaria sulla base del D.M. 2 marzo 1976, e successive modifiche ed integrazioni. L'indennità di missione ed il rimborso delle spese ai Consiglieri regionali sono corrisposti sulla base dei documenti presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale] [25].

     6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme della legge regionale 17 marzo 1977, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 4. (Finanziamento degli oneri).

     Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in 245 milioni per l'anno 1970, in 530 milioni per l'anno 1971 ed in 530 milioni per l'anno 1972, si fa fronte con fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi degli articoli 7 e 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e con il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, a carico del capitolo 1 del piano di riparto per l'anno 1970, del capitolo del piano di riparto per l'anno 1971, dei capitoli 1 e 2 del piano di riparto per il primo trimestre 1972, dei capitoli 1 e 2 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972.

     A partire dall'anno 1973, agli stessi oneri finanziari, previsti in 530 milioni, si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e con il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, a carico dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione per il funzionamento del Consiglio regionale e per l'espletamento dell'incarico di competente della Giunta regionale.


[1] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 5, modificato dall'art. 1 della L.R. 17 agosto 1995, n. 69 dall'art. 2 della L.R. 24 novembre 1995, n. 84, sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 2000, n. 21 e ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16.

[2] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 18.

[3] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2016, n. 1.

[4] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 21 gennaio 2016, n. 1.

[5] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, già modificato dall'art. 3 della L.R. 21 gennaio 2016, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 31 luglio 2023, n. 15, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 6.

[6] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista all'art. 12 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 21 gennaio 2016, n. 1.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 maggio 1994, n. 14.

[8] Articolo modificato dalle LL.RR. 9.12.1980, n. 77, 23.1.1986, n. 5, 21.1.1991, n. 5, sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 maggio 1994, n. 14 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16. Vedi inoltre l'art. 4 della L.R. 17 giugno 1997, n. 35.

[9] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 17 agosto 1995, n. 69, dall'art. 2 della L.R. 29 agosto 2000, n. 50, dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 2001, n. 4, dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2006, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2010, n. 27.

[10] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 29 agosto 2000, n. 50 e dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 2001, n. 4, così ulteriormente modificato dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2006, n. 6.

[11] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 3 ottobre 2012, n. 12.

[12] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 3 ottobre 2012, n. 12.

[13] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 2001, n. 4 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 ottobre 2012, n. 12.

[14] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2010, n. 27.

[15] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2010, n. 27.

[16] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2010, n. 27.

[17] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2010, n. 27.

[18] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16.

[19] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16.

[20] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 20 giugno 1977, n. 33, sostituito dall'art. 5 della L.R. 17 giugno 1997, n. 35, modificato dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2001, n. 18, ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 3 ottobre 2012, n. 12 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16.

[21] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2001, n. 18 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 3 ottobre 2012, n. 12.

[22] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2001, n. 18 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 3 ottobre 2012, n. 12.

[23] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2001, n. 18 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16.

[24] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16.

[25] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16.