Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.6 ambiente |
Data: | 16/02/2021 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1/2018) |
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 1/2018) |
Art. 4. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 1/2018) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 1/2018) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 1/2018) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 1/2018) |
Art. 8. (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 1/2018) |
Art. 9. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 1/2018) |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 1/2018) |
Art. 11. (Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge regionale 1/2018) |
Art. 12. (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 1/2018) |
Art. 13. (Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 1/2018) |
Art. 14. (Disposizioni in merito all'articolo 18 della legge regionale 1/2018) |
Art. 15. (Clausola di invarianza finanziaria) |
§ 5.6.111 - L.R. 16 febbraio 2021, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7).
(B.U. 16 febbraio 2021, n. 6 - S.O. n. 5)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della
3. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della
d ter) una solida pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche attraverso fondi nazionali e comunitari;
d quater) la promozione di campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, e l'integrazione di tali aspetti nell'educazione e nella formazione;
d quinquies) la promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti.".
4. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della
5. Il comma 5 dell'articolo 2 della
6. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della
Art. 2. (Modifiche all'articolo 6 della
1. All'articolo 6, comma 2, della
2. All'articolo 6, comma 3, lettera a), della
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
1. Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani l'ambito territoriale ottimale è il territorio regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta, come delimitati nella cartografia di cui all'allegato A bis e costituiti dai comuni di cui all'allegato A ter.
2. La Regione può approvare il riconoscimento di sub-ambiti territoriali di diversa dimensione, provinciale, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, anche ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del
3. Eventuali variazioni della delimitazione dei sub-ambiti di area vasta sono disposte, anche su proposta motivata degli enti locali interessati, dalla Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con proprio provvedimento.
4. A livello dell'ambito regionale sono organizzate le funzioni inerenti:
a) all'individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani quali:
1) gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti;
2) gli impianti di trattamento del rifiuto organico;
3) gli impianti di trattamento del rifiuto ingombrante;
4) gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
5) le discariche autorizzate ai sensi del
b) all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico;
c) all'affidamento delle attività di gestione delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del
5. A livello dei sub-ambiti di area vasta, come delimitati ai sensi del comma 1, sono organizzate le funzioni inerenti:
a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata.".
Art. 4. (Modifica all'articolo 8 della
1. All'articolo 8, comma 1, della
Art. 5. (Modifiche all'articolo 9 della
1. Nella rubrica dell'articolo 9 della
2. Il comma 1 dell'articolo 9 della
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della
4. All'articolo 9, comma 2, lettera c), della
5. All'articolo 9, comma 2, lettera d), della
6. All'articolo 9, comma 2, lettera e), della
7. All'articolo 9, comma 2, lettera g), della
8. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della
9. I commi 3 e 5 dell'articolo 9 della
10. All'articolo 9, comma 7, della
Art. 6. (Modifiche all'articolo 10 della
1. All'articolo 10, comma 1, della
2. Il comma 3 dell'articolo 10 della
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della
4. All'articolo 10, comma 4, della
5. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 10 della
6. Dopo la lettera e) del comma 5 dell'articolo 10 della
e ter) fornisce indicazioni o linee guida per l'espletamento della funzione di controllo da parte dei consorzi di area vasta che detengono partecipazioni in società in house.".
7. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della
5 ter. La conferenza d'ambito persegue il mantenimento delle esperienze virtuose del territorio e, nella verifica della sostenibilità economica del parco impiantistico presente o atteso, valuta con particolare attenzione tali esperienze anche in funzione del principio di prossimità e delle garanzie che le stesse sono in grado di fornire in situazioni emergenziali.".
8. Dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 10 della
d ter) svolgimento delle attività operative, tecniche e gestionali, per l'effettivo esercizio della funzione di ente di governo d'ambito come prevista dall'ARERA, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente;
d quater) svolgimento, su richiesta dei consorzi d'area vasta, delle funzioni di centrale di committenza per la gestione degli appalti;".
Art. 7. (Modifiche all'articolo 11 della
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della
2. All'articolo 11, comma 2, della
3. All'articolo 11, comma 3, della
Art. 8. (Modifica all'articolo 16 della
1. All'articolo 16, comma 1, lettera a), della
Art. 9. (Modifiche all'articolo 18 della
1. All'articolo 18, comma 1, della
2. All'articolo 18, comma 2, della
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della
a) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a 159 chilogrammi;
b) 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;
c) 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.
2 ter. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis) e nello stesso sub-ambito il numero di abitanti calcolati in termini di abitanti equivalenti, come stabiliti da apposita deliberazione della Giunta regionale, supera di almeno il 5 per cento il numero di abitanti residenti dello stesso sub-ambito, si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:
a) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 139 a 159 chilogrammi;
b) 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;
c) 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.".
Art. 10. (Modifiche all'articolo 33 della
1. Il comma 1 dell'articolo 33 della
a) i consorzi di bacino di cui alla
b) la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge.".
2. L'allegato A (Schema di convenzione e statuto tipo del consorzio di area vasta) di cui all'articolo 33, comma 2, della
3. All'articolo 33, comma 4, della
4. All'articolo 33, comma 5, della
5. All'articolo 33, comma 6, della
6. Dopo il comma 8 dell'articolo 33 della
7. Il comma 10 dell'articolo 33 della
Art. 11. (Inserimento dell'articolo 33 bis nella
1. Dopo l'articolo 33 della
1. Ai fini della valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'organizzazione delle funzioni di sub-ambito di area vasta, anche in riferimento alla funzionale delimitazione dei medesimi ambiti, è stabilito un periodo di tempo di osservazione fino alla pubblicazione dei dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla percentuale di raccolta differenziata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera i), della
2. Al termine del periodo di cui al comma 1, con riferimento ai dati relativi agli anni 2021 e 2022, la Giunta regionale provvede a individuare i consorzi di area vasta che non raggiungono gli obiettivi stabiliti dalla presente legge, dalla norma nazionale di riferimento e a stabilire le azioni di riorganizzazione o di efficientamento, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
3. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, al termine del periodo di cui al comma 1 e avendo riguardo agli obiettivi raggiunti e alle performance conseguite, provvede alla eventuale nuova delimitazione dei sub-ambiti di area vasta secondo le modalità stabilite dall'articolo 7, sulla base dei seguenti criteri:
a) gli abitanti serviti;
b) la contiguità geografica;
c) le caratteristiche morfologiche del territorio;
d) i costi del servizio;
e) l'adeguamento alle indicazioni della conferenza d'ambito regionale.
4. In esito al nuovo assetto territoriale dei sub-ambiti di area vasta, i consorzi insistenti sul medesimo territorio provvedono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale che ridelimita i sub-ambiti, all'accorpamento, secondo le modalità stabilite da apposito provvedimento della Giunta regionale, adottando a tal fine la convenzione e lo statuto di cui all'articolo 33, comma 2.
5. I consorzi di area vasta di cui al comma 4 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio e si predispongono all'accorpamento.
6. Nell'ipotesi di accertata inerzia dei consorzi di area vasta nell'approvazione dell'atto di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con nomina di un commissario ad acta.".
Art. 12. (Modifica all'articolo 36 della
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 36 della
Art. 13. (Modifiche all'articolo 38 della
1. All'alinea dell'articolo 38, comma 1, della
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 38 della
3. All'articolo 38, comma 4, della
Art. 14. (Disposizioni in merito all'articolo 18 della
1. Le sanzioni amministrative, di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della
Art. 15. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Allegati
(Omissis)