Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.8 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 27/10/1986 |
Numero: | 701 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 2.8.64 - D.L. 27 ottobre 1986, n. 701 [1].
Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva.
(G.U. 28 ottobre 1986, n. 251).
1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (AGE-Control S.p.a.) svolge i compiti e assolve le pubbliche funzioni di controllo ad essa assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data 4 gennaio 1985.
1-bis. L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:
a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;
b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);
c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al
d) esecuzione dei controlli ex post di cui al
e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del
f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del
g) ogni altra attività di controllo a essa affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della
2. La struttura dell'Agenzia, la sua organizzazione e la sua gestione, comprese la predisposizione e l'approvazione del bilancio e del programma di attività, la selezione e la formazione del personale e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della commissione delle Comunità europee, sono disciplinate dai predetti regolamenti CEE; per gli aspetti da questi non regolati si applicano le norme dell'ordinamento giuridico italiano sulle società per azioni.
3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnati dai predetti regolamenti CEE e, in particolare, nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dall'art. 2, n. 4 del citato
4. Dal 1° gennaio 1987 la partecipazione all'AGE-Control è riservata a soggetti pubblici.
5. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AGE-Control è disciplinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore industriale, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'AGE-Control. Al personale in servizio presso l'AGE-Control è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare attività professionali, commerciali o industriali.
1. Gli ispettori dell'AGE-Control riferiscono sui risultati dei loro controlli al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle regioni e province autonome interessate, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA e, all'occorrenza, alla commissione delle Comunità europee per i provvedimenti, le determinazioni e le valutazioni di rispettiva competenza.
2. Qualora riscontrino la violazione di norme penali, gli ispettori dell'AGE-Control presentano rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 2 del codice di procedura penale, informandone il proprio presidente.
3. Salva restando l'autonomia di azione della polizia tributaria, dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica altresì la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 4 del
1. Entro il 31 dicembre 1986 i soci di minoranza dell'Age Control cedono, al valore nominale, le azioni appartenenti a ciascuno di essi alla data di entrata in vigore del presente decreto all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA ed all'Istituto nazionale di economia agraria.
1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese beneficiarie del sistema di finanziamento previsto a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, che nel corso degli accessi eseguiti dai funzionari incaricati dei controlli previsti dal
1-ter. I funzionari incaricati del controllo diffidano l'impresa beneficiaria e comunque il legale rappresentante se trattasi di soggetto giuridico a fornire la documentazione giustificativa di cui al comma 1-bis che ritengono necessaria per il controllo, dando un termine non inferiore a quindici giorni [6].
1-quater. Qualora vengano effettuati, ai sensi dell'articolo 3 del citato
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1,
[2] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Comma inserito dall'art. 30 del
[4] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[5] Comma inserito dall'art. 1 del
[6] Comma inserito dall'art. 1 del
[7] Comma inserito dall'art. 1 del