Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 29/07/2021 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Riferimento normativo. |
Art. 2. Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale. |
Art. 3. Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021. |
Art. 4. Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2020. |
Art. 5. Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2020. |
Art. 6. Stato di previsione delle entrate e delle spese. |
Art. 7. Allegati all'assestamento di bilancio. |
Art. 8. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.1.314 - L.R. 29 luglio 2021, n. 21.
Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie.
(B.U. 29 luglio 2021, n. 30 - S.O. n. 4)
Art. 1. Riferimento normativo.
1. La presente legge regionale è approvata ai sensi dell'articolo 50, comma 3-bis, del
Art. 2. Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.
1. I dati dei residui attivi e passivi presunti, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2021, sono rideterminati in conformità ai dati definitivi 2020 di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, di cui al disegno di
Art. 3. Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021.
1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021 è determinato in euro 210.549.553,59 in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, di cui al disegno di
Art. 4. Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2020.
1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 50, comma 3-bis, del
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del disegno di
Art. 5. Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2020.
1. In attuazione dell'articolo 1, commi 897 e seguenti, della
a) in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2020: euro 41.117.639,26;
b) in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020: euro 10.498.178,67 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, euro 39.929.866,05 per vincoli derivanti da trasferimenti, euro 12.396.424,11 per vincoli attribuiti dall'Ente.
2. Ai fini di ottemperare alla previsione di cui all'articolo 1, comma 823 della
3. I fondi vincolati relativi alle quote annuali del Fondo anticipazioni liquidità (FAL), già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ai sensi del
4. Al prelievo di somme inserite nell'allegato B in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2020 di cui al comma 1, lettera a), iscritte nella missione 20 (Fondi ed accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 6. Stato di previsione delle entrate e delle spese.
1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 116.512.594,33, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 1.173.413.837,93, quanto alla previsione di cassa.
2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2022 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 0,00 quanto alla previsione di competenza.
3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 0,00 quanto alla previsione di competenza.
Art. 7. Allegati all'assestamento di bilancio.
1. Sono approvati i seguenti allegati:
a) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);
b) riepilogo generale delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato F);
c) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate e alle spese per titoli e delle entrate per titoli e delle spese per titoli del bilancio assestato (allegato G);
d) prospetto dimostrativo aggiornato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del
e) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);
f) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato L);
g) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato M);
h) nota integrativa all'assestamento del bilancio 2021-2023 (allegato N);
i) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato O);
j) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato P);
k) variazioni del bilancio riportanti i dati d'interesse del Tesoriere (allegato Q).
l) relazione del Collegio dei revisori dei conti della Regione (allegato R).
Art. 8. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Allegato
(Omissis)