Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.2 agevolazioni |
Data: | 30/11/2020 |
Numero: | 157 |
Sommario |
Art. 1. Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP |
Art. 2. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre |
Art. 3. Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap |
Art. 4. Proroga termini definizioni agevolate |
Art. 5. Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 |
Art. 6. Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche |
Art. 7. Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione |
Art. 8. Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU |
Art. 9. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite |
Art. 10. Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche |
Art. 11. Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi |
Art. 12. Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione |
Art. 13. Misure in materia di integrazione salariale |
Art. 14. Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020 |
Art. 15. Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale |
Art. 16. Rinvio del federalismo fiscale |
Art. 17. Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa |
Art. 18. Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234 e risoluzione controversie internazionali |
Art. 19. Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati |
Art. 20. Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, nonchè per l'emersione del lavoro irregolare |
Art. 21. Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 |
Art. 22. Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario |
Art. 23. Fondo perequativo |
Art. 24. Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale |
Art. 25. Disposizioni in materia di infrastrutture stradali |
Art. 26. Disposizioni finanziarie |
Art. 27. Entrata in vigore |
§ 95.2.326 - D.L. 30 novembre 2020, n. 157. [1]
Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(G.U. 30 novembre 2020, n. 297)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Titolo I
Disposizioni in materia fiscale e contributiva
Art. 1. Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP
1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 98 del
3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al
5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
6. All'articolo 42-bis, comma 5, del
7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 valutati in 1.759 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26.
Art. 2. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre
1. Per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del
b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del
4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 3.925 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26.
Art. 3. Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap
1. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del
Art. 4. Proroga termini definizioni agevolate
1. All'articolo 68, comma 3, del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.
Art. 5. Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al
1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 559 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26.
Art. 6. Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 del
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 338 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 26.
Art. 7. Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione
1. All'articolo 19 del
a) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive»;
b) dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti: «1-quater 1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.
1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del citato
4. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al comma 3, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del
5. I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del
6. All'articolo 68, comma 3-bis, del
Art. 8. Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU
1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del
Titolo II
Sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro
Art. 9. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite
1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 1, del
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del
b) titolari di pensione.
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del
7. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del
8. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
9. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del
10. Le indennità di cui all'articolo 9 del
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 466,5 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di saldo netto da finanziare, 26,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 26.
Art. 10. Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
1. La dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche istituito ai sensi dell'articolo 3 del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 92 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26.
Art. 11. Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
1. Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del
2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate, entro il 7 dicembre 2020 e tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute S.p.A. che, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, del
3. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 96 del
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A. per l'anno 2020 sono incrementate di 170 milioni di euro. Per le stesse finalità di cui ai commi da 1 a 3, Sport e Salute S.p.A. impiega, ove necessario in considerazione del numero delle domande pervenute, gli eventuali avanzi di spesa verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del
5. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi da 1 a 3, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.
6. Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute S.p.A. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 170 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26.
Art. 12. Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione
1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del
2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del
3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del
4. I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89 del
5. Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 4, i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.
6. Per il sostegno dell'internazionalizzazione le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 26.
Art. 13. Misure in materia di integrazione salariale
1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 35,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 26.
Titolo III
Ulteriori misure urgenti
Art. 14. Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020
1. In considerazione della grave recrudescenza della situazione epidemiologica da COVID-19 e al fine di contenere il carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 15. Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale
1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del
2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42, comma 4, del
Art. 16. Rinvio del federalismo fiscale
1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al
a) all'articolo 2, comma 1, la parola «2021», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2023»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole «Per gli anni dal 2011 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2022» e le parole «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023»;
2) al comma 3, le parole «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023»;
2) al comma 2, le parole «entro il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2022»;
d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola «2021» è sostituita dalla seguente: «2023».
Art. 17. Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa
1. All'articolo 4, comma 3-bis, del
Art. 18. Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7,
1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della
2. Al fine di definire modalità semplificate per l'inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa, e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e all'articolo 52, comma 7, della
3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del
a) le parole «vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e» sono sostituite dalle seguenti: «vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi,»;
b) dopo le parole «
4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.».
Art. 19. Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati
1. I gestori di fondi di investimento alternativi che, ai sensi delle previsioni di legge e del regolamento del fondo, gestiscono fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro il 31 dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo secondo le procedure di cui al presente articolo, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (la «Proroga Straordinaria»). Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, anche nel caso in cui: (i) il relativo regolamento di gestione già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015 n. 30, (il «Periodo di Grazia»), ma tale facoltà non sia stata ancora esercitata alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, fermo restando che in tal caso i gestori dovranno eventualmente avvalersi prima della Proroga Straordinaria e, solo in seguito, della proroga di cui al Periodo di Grazia; (ii) sia già stata deliberata la proroga della durata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 («Periodo di Grazia») ovvero i fondi immobiliari anzidetti si trovino nel Periodo di Grazia; (iii) il relativo regolamento di gestione già preveda la possibilità di avvalersi della proroga straordinaria di cui all'articolo 22, comma 5-bis, del
2. I gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga Straordinaria di cui al comma 1, previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere la riunione ed il voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei termini e delle condizioni, quanto alle modalità di svolgimento, di cui all'articolo 106, comma 2, del
Durante il periodo di Proroga Straordinaria e, ove il gestore vi faccia ricorso, nel successivo Periodo di Grazia, la misura della commissione di gestione su base annuale è ridotta di due terzi rispetto alla commissione di gestione originariamente indicata nel relativo regolamento al momento dell'istituzione del fondo gestito ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.
3. In quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, dal comma 5-quater al comma 5-novies, del
4. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità al presente articolo si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio.
Art. 20. Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, nonchè per l'emersione del lavoro irregolare
1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonchè dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 62.296.824, di cui euro 48.522.984 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
2. Al fine di garantire la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 5.325.302 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020 ed euro 2.169.162 per l'anno 2021. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della
4. All'articolo 103 del
a) al comma 23, primo periodo, le parole: «24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30.000.000 di euro per il 2021»;
b) al comma 25, primo periodo, le parole: «di euro 24.615.384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «30.000.000 di euro per il 2021».
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 71,96 milioni di euro per l'anno 2020 e a 26,78 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 26.
Art. 21. Modifiche all'articolo 58 del
1. All'articolo 58 del
a) al comma 1 le parole: «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa.» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonchè al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure di cui al comma 6 del presente articolo e al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020. Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 27 ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro.»;
b) al comma 2, le parole da «con codice ATECO prevalente» fino a «materia prima di territorio.» sono sostituite dalle seguenti «con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonchè con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittiturismi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12.»
2. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020, è conseguentemente adeguato a quanto previsto al comma 1, lettera a).
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 26.
Art. 22. Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario
1. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 841, lettera b), della
Tabella A
Regioni |
Percentuale di riparto |
Riparto del contributo per la riduzione del debito |
Abruzzo |
3,16% |
7.906.447,37 |
Basilicata |
2,50% |
6.246.447,37 |
Calabria |
4,46% |
11.151.447,37 |
Campania |
10,54% |
26.349.605,26 |
Emilia-Romagna |
8,51% |
21.266.447,37 |
Lazio |
11,70% |
29.258.289,47 |
Liguria |
3,10% |
7.751.973,68 |
Lombardia |
17,48% |
43.706.315,79 |
Marche |
3,48% |
8.705.921,05 |
Molise |
0,96% |
2.393.026,32 |
Piemonte |
8,23% |
20.568.026,32 |
Puglia |
8,15% |
20.381.710,53 |
Toscana |
7,82% |
19.543.289,47 |
Umbria |
1,96% |
4.905.131,58 |
Veneto |
7,95% |
19.865.921,05 |
TOTALE |
100,00% |
250.000.000,00 |
Art. 23. Fondo perequativo
1. Per l'anno 2021 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente decreto, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi del
Art. 24. Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale
1. All'articolo 1 del
Art. 25. Disposizioni in materia di infrastrutture stradali
1. In relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13-bis, comma 1, del
Art. 26. Disposizioni finanziarie
1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dal Parlamento con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 23 e dai commi 2, 4 e 5 del presente articolo, determinati in 8.999,46 milioni di euro per l'anno 2020, 6.301,885 milioni di euro per l'anno 2021, 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 9.529,46 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 7.211,585 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del
b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari.
c) quanto a 24.615.384 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 20, comma 4, lettera b);
d) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 21 comma 1, lettera a);
e) quanto a 6.554,5 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 7.084,5 per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 34,901 milioni di euro per l'anno 2020 e 7.195,552 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 13 e 20;
f) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di cassa, mediante corrispondente riduzione della missione «Fondi da ripartire» - programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
g) quanto a 600.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
h) quanto a 57 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della
i) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
l) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.
4. Il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di accelerare nel 2020 l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
5. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-bis, 229, commi 2-bis e 4-bis, del
6. Ai fini dell'articolo 265, comma 9, del
7. Le somme destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti indicati al medesimo comma 8 dell'articolo 265 del
8. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di spesa delegata per le quali non ricorrono i presupposti di cui al comma 6. I competenti organi di controllo vigilano sulla corretta applicazione del presente comma.
10. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 27. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
Allegato 2
(articolo 26, comma 1)
[1] Abrogato dall'art. 1 della