Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.3 sviluppo economico |
Data: | 09/11/2020 |
Numero: | 149 |
Sommario |
Art. 1. Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali |
Art. 2. Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre [...] |
Art. 3. Controlli antimafia |
Art. 4. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio [...] |
Art. 5. Cancellazione della seconda rata IMU |
Art. 6. Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale |
Art. 7. Sospensione dei versamenti tributari |
Art. 8. Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee |
Art. 9. Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati |
Art. 10. Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari |
Art. 11. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive |
Art. 12. Misure in materia di integrazione salariale |
Art. 13. Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado |
Art. 14. Bonus baby-sitting |
Art. 15. Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore |
Art. 16. Rifinanziamento Caf |
Art. 17. Modifica decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 |
Art. 18. Modifiche all'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 |
Art. 19. Proroga articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di potenziamento risorse umane dell'INAIL |
Art. 20. Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'art. 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno ordinario Covid-19 |
Art. 21. Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura |
Art. 22. Quarta gamma |
Art. 23. Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 |
Art. 24. Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonchè sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei [...] |
Art. 25. Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonchè in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali [...] |
Art. 26. Differimento entrata in vigore class-action |
Art. 27. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale |
Art. 28. Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi |
Art. 29. Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche |
Art. 30. Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19 |
Art. 31. Disposizioni finanziarie |
Art. 32. Entrata in vigore |
§ 55.3.123 - D.L. 9 novembre 2020, n. 149. [1]
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(G.U. 9 novembre 2020, n. 279)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Titolo I
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA
Art. 1. Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del
1. L'Allegato 1 al
2. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del
3. È abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del
4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato
5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 4, per i soggetti di cui al predetto comma 4 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al comma 4 è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto n. 137 del 2020. Per i soggetti di cui al comma 4 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto-legge, il contributo di cui al comma 4 spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 508 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede, per 458 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 31 e per 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.
Art. 2. Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020
1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del
2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1 del
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.
Art. 3. Controlli antimafia
1. Le previsioni del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del
Art. 4. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020
1. Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, nonchè alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.
Art. 5. Cancellazione della seconda rata IMU
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del
2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.
Art. 6. Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale
1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati dall'articolo 98, comma 1, del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.
Art. 7. Sospensione dei versamenti tributari
1. Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nonchè per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del
b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.
2. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.
Art. 8. Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee
1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Le risorse del fondo sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 5, 11, 13 e 14, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 1 le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 1 anche negli esercizi successivi.
5. Ai fini degli articoli 1 e 2, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e 2 al presente decreto, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, del
6. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 31.
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, LAVORO E FAMIGLIA
Art. 9. Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati
1. All'articolo 4 del
a) al comma 5, le parole: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le» sono sostituite dalle seguenti: «Le»;
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi: «5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del
5-ter. La disposizione prevista al comma 5-bis si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.».
Art. 10. Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari
1. Per le finalità di cui all'articolo 7 del
a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;
b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.
2. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi 20 giorni.
3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.
4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 19, comma 3-bis, del
5. All'articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a), del
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 31.
Art. 11. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive
1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all'articolo 13, del
2. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.
3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
5. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.
Art. 12. Misure in materia di integrazione salariale
1. Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del
2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 del
3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 31 e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 13. Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado
1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.
6. All'onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.
Art. 14. Bonus baby-sitting
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
4. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
5. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del
6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
7. All'onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.
Art. 15. Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.
3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3 del
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 31.
Art. 16. Rifinanziamento Caf
1. Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale - CAF, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 31.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono altresì utilizzate le risorse residue di cui al comma 10, dell'articolo 82 del
Art. 17. Modifica
1. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al
"ALLEGATO XLVII
INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO
Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.
Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
(1) HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)
(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.".
ALLEGATO XLVIII
CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI
Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
Agenti biologici del gruppo 1
Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.
(1) HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)
(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.".
Art. 18. Modifiche all'articolo 42-bis, del
1. All'articolo 42-bis, del
a) al comma 1, dopo le parole «21 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «o scaduti nelle annualità 2018 e 2019,» e dopo le parole «sono effettuati» sono inserite le seguenti: «, nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.),»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.
Art. 19. Proroga articolo 10 del
1. La disposizione di cui all'articolo 10 del
2. Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 31.
Art. 20. Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'art. 27 del
1. I Fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del
Titolo III
ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI
Art. 21. Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura
1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del
2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
3. È abrogato l'articolo 7 del
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 31 e per 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.
Art. 22. Quarta gamma
1. L'articolo 58-bis del
«Art. 58 bis. (Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta). - 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla
2. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonchè la procedura revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.
4. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 23. Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del
2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del
3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9, del
4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 24. Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonchè sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del
2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.
3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.
4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del
Art. 25. Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonchè in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali
1. All'articolo 254, comma 3, del
2. Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.
3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.
4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla medesima data.
5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo ed in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della
Art. 26. Differimento entrata in vigore class-action
1. All'articolo 7, comma 1, della
Art. 27. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
1. All'articolo 200, comma 1, del
2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall'articolo 200, comma 1, del
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 31.
Art. 28. Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
1. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 17 del
2. Il limite di spesa di cui all'articolo 17 del
Art. 29. Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
1. Le risorse di cui all'articolo 218-bis del
Art. 30. Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19
1. All'articolo 1 del
«16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai Presidenti di Camera e Senato, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresì sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31. Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 27, determinati complessivamente in 2.568,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.006,99 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 1.021,79 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del
b) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del
c) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del
d) quanto a 830 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del
e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della
f) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;
g) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del
h) quanto a 230 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
i) quanto a 790,8 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare, e a 793,17 milioni di euro, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per l'anno 2021, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 6, 7, 10 e 11.
2. Al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13 della
3. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 32. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Abrogato dall'art. 1 della