Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.3 sviluppo economico |
Data: | 23/11/2020 |
Numero: | 154 |
Sommario |
Art. 1. Rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 |
Art. 2. Misure urgenti di solidarietà alimentare |
Art. 3. Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 |
Art. 4. Disposizioni finanziarie |
Art. 5. Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 55.3.124 - D.L. 23 novembre 2020, n. 154. [1]
Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(G.U. 23 novembre 2020, n. 291)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Il Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del
2. L'allegato 2 del citato
47.72.10 |
Commercio al dettaglio di calzature e accessori |
200% |
3. All'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 1, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 8 del medesimo
Art. 2. Misure urgenti di solidarietà alimentare
1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.
3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.
Art. 3. Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19
1. Al fine di procedere all'acquisto e alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il fondo di cui all'articolo 44 del
Art. 4. Disposizioni finanziarie
1. È abrogato il comma 5 dell'articolo 8, del
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della
3. Agli oneri di cui agli articoli 1, 2 e 3 e del comma 2 del presente articolo, pari a 1.950 milioni di euro per l'anno 2020, 220,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro per l'anno 2025 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 295,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1;
b) quanto a 1.240 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del
c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della
d) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della
e) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della
f) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del
g) quanto a 75,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
h) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli effetti dell'articolo 1.
4. Al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo 17, comma 13 della
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 5. Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche
1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in quanto unità che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al
2. All'articolo 11, comma 6, lettera b), del codice di giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Elenco 1
(articolo 5, comma 1)
Elenco di enti per i quali la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata ai sensi del SEC 2010 per l'anno 2019:
1. Acquirente unico Spa
2. Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest
3. Trentino Sviluppo Spa
4. Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia società per azioni - Finlombarda Spa
5. Garanzia partecipazioni e finanziamenti Spa - GEPAFIN Spa
6. Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni - Finaosta Spa
7. Fondazione Teatro alla Scala di Milano
8. Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia
[1] Abrogato dall'art. 1 della
[2] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 30 novembre 2020, n. 297.
[3] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 30 novembre 2020, n. 297.