Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.9 atti amministrativi |
Data: | 25/10/2016 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11) |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23) |
Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 33) |
Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2) |
Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2015, n. 3) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14) |
Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4) |
Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3) |
Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29) |
Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2015, n. 9) |
Art. 11. (Disposizioni in merito alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 'Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR - Piemonte spa). Soppressione dell'Agenzia regionale delle [...] |
Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43) |
Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50) |
Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1983, n. 16) |
Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22) |
Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 16) |
Art. 17. (Ufficio di supporto di direzione politica) |
Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2016, n.1) |
Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n.1) |
Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37) |
Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9) |
Art. 22. (Abrogazioni) |
Art. 23. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 2.9.28 - L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.
Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale.
(B.U. 27 ottobre 2016, n. 43 - suppl. n. 1)
Capo I.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Art. 1. (Modifiche alla
1. Al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 15 della
Art. 2. (Modifiche alla
1. L'articolo 15 della
Capo II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO
Art. 3. (Modifiche alla
1. Al comma 6 bis dell'articolo 3
Art. 4. (Modifiche alla
1. Il comma 3 dell'articolo 24 della
a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 50 metri in zone non delimitate;
b) piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 100 metri in zone non delimitate e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento;
c) piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza longitudinale massima supera i valori massimi delle piste rosse e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento. ".
2. Dopo il comma 3 della
Art. 5. (Modifiche alla
1. Il comma 3 dell'articolo 5 della
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della
3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della
4. Il comma 2 dell'articolo 21 della
a) l'articolo 3 della
b) la
c) l'articolo 11 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18). ".
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della
Art. 6. (Modifiche all'articolo 18 della
1. Il comma 2 dell'articolo 18 della
2. Il comma 3 dell'articolo 18 della
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 della
Capo III.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MONTAGNA E FORESTE
Art. 7. (Modifiche alla
1. Alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 19 della
2. Alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 19 della
3. Dopo la lettera d) del comma 7 dell'articolo 19 della
Art. 8. (Modifiche alla
1. Dopo il capo III della
Salvaguardia del territorio e sviluppo socio-economico delle zone montane
Art. 11 bis. (Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunità montane)
1. A partire dall'anno 2004 gli impianti funicolari aerei, i palorci, i fili a sbalzo, i telefori, comunque denominati, esistenti in zone ricadenti nel territorio di un comune montano, sono esentati dal pagamento di canoni di concessione in relazione all'attraversamento o utilizzo di aree o altri beni demaniali regionali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli impianti destinati al trasporto di cose, funzionanti con la forza di gravità ovvero muniti di forza motrice.
Art. 11 ter. (Compendio unico agricolo di montagna)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 bis della
a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;
b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui all'articolo 11 quater, per un periodo di quindici anni dall'acquisto.
Art. 11 quater (Superficie minima indivisibile)
1. La superficie minima indivisibile di cui all'articolo 5 bis, commi 1 e 6, della
2. Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura di cinque ettari. ".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della
Capo IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI
Art. 9. (Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della
Capo V.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO
Art. 10. (Modifiche alla
1. Al fine di procedere all'alienazione degli immobili siti rispettivamente in Alessandria, via Amendola n. 1 e Torino, via Maria Vittoria n. 35 non più strumentali a fini istituzionali, l'allegato D, di cui all'articolo 6, comma 1 della
2. Al termine del comma 2 dell'articolo 6 della
Capo VI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI ISTITUITI O PARTECIPATI DALLA REGIONE
Art. 11. (Disposizioni in merito alla
1. Nelle more dell'individuazione di un apposito soggetto a cui affidare la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e la redazione di studi di fattibilità delle opere di interesse, la medesima funzione rimane in capo alla Società di committenza Regione Piemonte s.p.a. (SCR - Piemonte).
Art. 12. (Modifiche alla
1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 della
2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 21 della
Capo VII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA CIVICA
Art. 13. (Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 6 bis della
(Assistenza e tutela a favore dei soggetti in condizione di particolare disagio)
1. La costituzione di parte civile nei giudizi penali relativi a reati, di cui all'articolo 36 della
2. L'Avvocatura regionale assiste il Difensore civico in giudizio. ".
Capo VIII.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1983, N. 16 E ALLA LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2010, N. 22
Art. 14. (Modifiche alla
1. Al primo comma dell'articolo 7 della
2. Al secondo comma dell'articolo 7 della
3. Il quarto comma dell'articolo 7 della 1.r. 16/1983 è abrogato.
Art. 15. (Modifiche alla
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della
Capo IX.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 16. (Modifiche alla
1. Il comma 4 dell'articolo 29 della
Capo X.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UFFICI DI SUPPORTO DI DIREZIONE POLITICA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2016, N. 1
Art. 17. (Ufficio di supporto di direzione politica)
1. La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale di cui alle leggi regionali 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e di cui agli articoli 14 e 15 comma 3 della
Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2016, n.1)
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della
Capo XI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n.1) [2]
1. L'articolo 18 della
1. La Regione esercita compiti di controllo, di monitoraggio e di vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale.
2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1, tramite proprio personale appositamente incaricato. I criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni stesse sono disciplinati con provvedimento di Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.
3. Le funzioni relative al controllo, monitoraggio ed alla vigilanza sui servizi di trasporto pubblico locale sono esercitate dagli enti competenti che possono anche avvalersi di soggetti esternalizzati da loro appositamente incaricati.
4. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale hanno l'obbligo di consentire al personale incaricato ai sensi dei commi 2 e 3 il libero accesso ai veicoli, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile.
5. Il personale di cui al comma 3 accerta e contesta le violazioni a carico dei soggetti secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di servizio.
6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione acquisisce, dall'Agenzia della mobilità piemontese e dai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le informazioni tecnico-economiche necessarie ad accertare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, dei programmi settoriali di investimento finanziati dalla Regione ed il corretto utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico.
7. La Regione, al fine di costituire e mantenere le basi dati necessarie a supportare le proprie funzioni istituzionali, cura la realizzazione e la gestione del Sistema Informativo Regionale dei Trasporti (SIRT), identificando con atto di Giunta regionale le specifiche tecniche per la predisposizione dei singoli flussi di alimentazione e le tempistiche dei relativi invii, nonché la tipologia dei dati da rendere accessibili al pubblico. L'osservatorio regionale della mobilità di cui all'articolo 13 è inserito nell'ambito del SIRT.
8. La Regione istituisce e mantiene, anche in chiave evolutiva, un sistema di monitoraggio regionale dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale, identificando gli indicatori e le reportistiche utili all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
9. L'Agenzia della mobilità piemontese ed i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale forniscono i dati e le informazioni sui servizi di trasporto, necessari alla realizzazione del SIRT, di cui al comma 7 nei termini e con le modalità stabiliti con provvedimento di Giunta regionale.
10. L'accesso ai dati del sistema informativo SIRT è pubblico fatta eccezione per i dati sensibili, come definito dal quadro legislativo nazionale, o non divulgabili.
11. Previa diffida ad adempiere e previa fissazione di un congruo termine per ottemperare, è sospesa, in tutto o in parte con una percentuale minima del 5 per cento in relazione alla gravità dell'inadempimento per tutta la durata dell'inadempimento stesso, l'erogazione dei corrispettivi, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto della Giunta regionale nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale che:
a) non rispondono nei termini alle richieste di informazioni o di dati;
b) forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti;
c) non consentono il libero accesso ai veicoli o agli impianti o alla documentazione amministrativa contabile di cui al comma 4;
d) non consentono l'espletamento delle verifiche volte all'acquisizione delle informazioni tecnico-economiche di cui al comma 6.
12. Nei contratti di servizio sono richiamati gli obblighi informativi di cui ai commi 6 e 9 e le previsioni di cui al comma 11. ".
Capo XII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA
Art. 20. (Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 29 della
1. Le disposizioni contenute rispettivamente al paragrafo 6 'Immissioni ' del capitolo 10 ed il paragrafo 4 'Immissioni ' del capitolo 4 del Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 29 settembre 2015, n. 101-33331 (
Capo XIII.
DISPOSIZIONI DI SANITÀ
Art. 21. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della
Capo XIV.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 22 della
b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della
c) l'articolo 8 della
Art. 23. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Allegato A
Sostituzione dell'allegato D della
[1] Articolo abrogato dall'art. 34 della
[2] Articolo così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 2 marzo 2017, n. 9.
[3] Articolo abrogato dall'art. 34 della