Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 02/05/2016 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Definizioni) |
Art. 3. (Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico) |
Art. 4. (Ulteriori interventi di prevenzione e contrasto alla diffusione del GAP) |
Art. 5. (Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito) |
Art. 6. (Limitazioni all'esercizio del gioco) |
Art. 7. (Divieto di pubblicità) |
Art. 8. (Divieto di utilizzo da parte dei minori) |
Art. 9. (Attuazione degli interventi) |
Art. 10. (Funzioni di vigilanza e controllo e obblighi dei comuni) |
Art. 11. (Sanzioni) |
Art. 12. (Clausola valutativa) |
Art. 13. (Norme transitorie) |
Art. 14. (Abrogazioni) |
Art. 15. (Disposizione finanziaria) |
§ 3.1.163 - L.R. 2 maggio 2016, n. 9. [1]
Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico.
(B.U. 5 maggio 2016, n. 18)
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il gioco d'azzardo patologico (GAP) e a tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché a contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica.
2. La Regione promuove interventi finalizzati:
a) alla prevenzione ed al contrasto del gioco d'azzardo in forma problematica o patologica, nonché al trattamento terapeutico ed al recupero dei soggetti che ne sono affetti ed al supporto delle loro famiglie, nell'ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;
b) alla diffusione ed alla divulgazione dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione anche in relazione ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza;
c) al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, e al contrasto, alla prevenzione ed alla riduzione del rischio della dipendenza dal gioco;
d) a stabilire misure volte al contenimento dell'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco sul tessuto sociale, sull'educazione e formazione delle nuove generazioni.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "gioco d'azzardo patologico (GAP)": la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;
b) "sale da gioco": i locali nei quali si svolgono i giochi a rischio di sviluppare dipendenza, ai sensi dell'articolo 86 del
c) "sale scommesse": gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse, ai sensi dell'articolo 88 del
d) "spazi per il gioco": gli spazi riservati ai giochi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
e) "apparecchi per il gioco": gli apparecchi ed i congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
Art. 3. (Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico)
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:
a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare:
1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute;
2) a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco;
3) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;
4) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;
5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "Slot no grazie" di cui all'articolo 4, comma 2 ;
b) interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
c) la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;
e) l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco;
f) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 , la Regione può stipulare convenzioni ed accordi con i comuni, in forma singola od associata, le aziende sanitarie locali (ASL), i soggetti del terzo settore e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori di settore.
Art. 4. (Ulteriori interventi di prevenzione e contrasto alla diffusione del GAP)
1. La Regione sostiene e promuove le iniziative delle:
a) associazioni dei consumatori e degli utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco, anche in collaborazione con enti locali, ASL, istituti scolastici e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;
b) associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e degli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "Slot no grazie" rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
3. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera come requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
4. La Regione, tramite le ASL, rende disponibili ai gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e agli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
5. La Regione, tramite le ASL, rende disponibile ai soggetti di cui al comma 4 un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile ed i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza.
6. Il materiale fornito ai sensi dei commi 4 e 5 è esposto in luogo visibile ed accessibile al pubblico.
Art. 5. (Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito)
1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
b) centri di formazione per giovani e adulti;
c) luoghi di culto;
d) impianti sportivi;
e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
g) istituti di credito e sportelli bancomat;
h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
i) movicentro e stazioni ferroviarie.
2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 , tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.
3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
Art. 6. (Limitazioni all'esercizio del gioco)
1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
Art. 7. (Divieto di pubblicità)
1. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
2. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto.
Art. 8. (Divieto di utilizzo da parte dei minori)
1. E' vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c bis) del
Art. 9. (Attuazione degli interventi)
1. La Regione attua gli interventi previsti dal piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 3 e gli ulteriori interventi di prevenzione e di contrasto alla diffusione del GAP di cui all'articolo 4 nell'ambito delle risorse regionali disponibili in materia di prevenzione sanitaria, nonché delle risorse statali ripartite ai sensi dell'articolo 1, comma 133 della
2. Gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi obbligatori di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) sono a carico dei gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
Art. 10. (Funzioni di vigilanza e controllo e obblighi dei comuni)
1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune.
2. I comuni trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione della stessa.
Art. 11. (Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 5 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
2. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'articolo 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
3. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all'articolo 7, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
4. La violazione del divieto di cui all'articolo 8 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio utilizzato.
5. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
6. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 5 , il comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
7. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
8. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.
9. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della
10. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella
11. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata secondo le modalità di cui all'articolo 64 della
Art. 12. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.
2. Per le finalità di cui al comma 1 , la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle ASL, dai comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima della scadenza di ciascun piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 3 , una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) un quadro generale dell'andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza in Piemonte, anche in confronto alla situazione nazionale, con particolare riferimento alla diffusione sul territorio regionale degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
b) un quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento delle iniziative e degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7, comma 2;
c) una descrizione degli interventi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 3 , nonché una sintesi delle informazioni quantitative sulla partecipazione ai diversi interventi, con particolare riferimento a quelli obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) ;
d) una sintesi delle attività svolte dal servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) ;
e) una descrizione delle iniziative sostenute e promosse dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) e una sintesi delle informazioni quantitative del censimento inerente all'albo previsto dall'articolo 4, comma 2 ;
f) i finanziamenti, i benefici e i vantaggi economici per i quali la Regione abbia considerato, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 , requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
g) una relazione sugli atti adottati dai comuni e trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 2 , con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 e all'articolo 6, comma 1 ;
h) le modalità specifiche di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge.
3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di prevenzione e contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:
a) una stima del contributo alla prevenzione e al contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte attribuibile al complesso delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge;
b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori dei servizi dedicati e delle organizzazioni del terzo settore competenti, nonché tra i portatori di interesse.
4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi piani integrati per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 3 .
5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 9 .
Art. 13. (Norme transitorie)
1. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
2. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 entro i tre anni successivi a tale data ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014 [3].
2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai titolari di licenza per l'esercizio delle scommesse, di cui all'articolo 88 del
2 ter. Gli esercenti di cui al comma 1, in regola con le disposizioni di cui all'articolo 5, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro i quattro anni successivi al verificarsi di tale situazione [5].
2 quater. I titolari di cui al comma 2, in regola con le disposizioni di cui all'articolo 5, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione [6].
2 quinquies. I titolari di cui al comma 2 bis, in regola con le disposizioni di cui all'articolo 5, che successivamente alla data del 27 ottobre 2016, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione [7].
3. I comuni possono prorogare fino a cinque anni la rimozione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
Art. 14. (Abrogazioni)
1. I commi 1, 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 7 della
2. Al comma 5 dell'articolo 7 della
Art. 15. (Disposizione finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
[1] Abrogata dall'art. 25 della
[2] Alinea così modificato dall'art. 20 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 32 della
[4] Comma inserito dall'art. 32 della
[5] Comma inserito dall'art. 134 della
[6] Comma inserito dall'art. 134 della
[7] Comma inserito dall'art. 134 della