Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 01/12/2014 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Variazioni) |
Art. 2. (Slittamenti agli anni 2015-2016) |
Art. 3. (Disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2013) |
Art. 4. (Gestione del palazzo del Ghiaccio di Torre Pellice) |
Art. 5. (Termini per l'assunzione degli impegni di spesa per l'esercizio finanziario 2014) |
Art. 6. (Registrazioni contabili relative alla mobilità sanitaria extraregionale e internazionale) |
Art. 7. (Sperimentazione appalti pre-commerciali) |
Art. 8. (Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative e spin off della ricerca pubblica) |
Art. 9. (Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3) |
Art. 10. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 6.1.270 - L.R. 1 dicembre 2014, n. 19.
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie.
(B.U. 1 dicembre 2014, n. 48 - suppl. n. 4)
1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 sono introdotti, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 23 della
Art. 2. (Slittamenti agli anni 2015-2016)
1. Nel bilancio pluriennale per la parte relativa agli anni finanziari 2015 e 2016 sono introdotti, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 23 della
Art. 3. (Disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2013)
1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, pari a 364.983.307,72 euro, come indicato all'articolo 4, comma 2, della
2. Il disavanzo sostanziale di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 di cui all'articolo 5, comma 2, della
3. La voce "Debiti latenti a fronte di perenzione di residui passivi" elencata all'allegato C deve consentire la reiscrizione dei debiti fuori bilancio, riferiti principalmente al settore sanitario, come definiti in sede di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013.
Art. 4. (Gestione del palazzo del Ghiaccio di Torre Pellice) [2]
1. Al fine di garantire la gestione e il funzionamento dell'impianto sportivo di proprietà della Regione Piemonte sito in Torre Pellice e denominato Palazzo del Ghiaccio, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, si prevede di corrispondere al concessionario del servizio, individuato ai sensi dell'articolo 30 del
1 bis. Per le annualità 2015-2016 e 2016-2017 al concessionario del servizio come individuato ai sensi del comma 1 viene erogato un corrispettivo annuo pari a euro 265.500,00 oltre IVA a valere sull'UPB A2005A1 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 5. (Termini per l'assunzione degli impegni di spesa per l'esercizio finanziario 2014)
1. Per l'esercizio finanziario 2014, il termine del 30 novembre per l'assunzione degli impegni di spesa, previsto dall'articolo 31, comma 8, della
Art. 6. (Registrazioni contabili relative alla mobilità sanitaria extraregionale e internazionale)
1. Si autorizza la Giunta regionale a disporre le variazioni compensative al bilancio della Regione che derivano dalle rilevazioni contabili in materia di mobilità sanitaria extraregionale e internazionale.
Art. 7. (Sperimentazione appalti pre-commerciali)
1. La Regione Piemonte avvia un'azione di sperimentazione di appalti pre-commerciali di cui al
2. La selezione degli operatori avviene tra le start-up di cui all'articolo 25 del
3. La copertura finanziaria deriva dall'accantonamento di una percentuale pari al 3% delle attuali spese per forniture e dai fondi Ue.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati complessivamente in 300.000,00 euro, in termini di competenza, per la spesa di parte corrente si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della
Art. 8. (Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative e spin off della ricerca pubblica)
1. Con il presente articolo è costituito presso Finpiemonte S.p.A. un Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative e spin off della ricerca pubblica.
2. Ai fini del presente articolo, Finpiemonte S.p.A. è organismo intermedio tra le imprese di cui al precedente comma e i soggetti che svolgono consulenza di comunicazione e marketing.
3. Con il Fondo, di cui al comma 1, sono coperte le spese sostenute dalle imprese nei tre anni successivi all'iscrizione in apposito registro regionale.
4. La Giunta regionale, sentita la commissione competente, stabilisce tempi, modalità e criteri per l'accesso al Fondo.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati per il biennio 2015-2016 complessivamente in 500.000,00 euro, in termini di competenza, per la spesa di parte corrente si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della
Art. 9. (Modifica alla
1. Al comma 4 dell'articolo 12 della
Art. 10. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Allegati
(Omissis)
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 29 gennaio 2016, n. 10, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, in combinato disposto con l’Allegato A, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla
[2] Articolo così modificato dall'art. 6 della