§ 4.1.22 - Legge regionale 31 agosto 1982, n. 27.
Consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25.5.1970, n. 364 e della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:31/08/1982
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 1 bis.  (Riconoscimento e vigilanza consorzi di difesa)
Art. 2.  (Riconoscimento e vigilanza consorzi di difesa).
Art. 3.  (Contributi e procedure).
Art. 4.  (Comitato regionale).
Art. 5.  (Disposizioni finali).
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 7.  (Urgenza).


§ 4.1.22 - Legge regionale 31 agosto 1982, n. 27.

Consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25.5.1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15.10.1981 n. 590.

(B.U. 8 settembre 1982 n. 36).

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione Piemonte con la presente legge in attuazione della legge 25.5.1970, n. 364 e della legge di modificazioni ed integrazione 15.10.1981, n. 590, disciplina:

     1 - Il riconoscimento e la vigilanza dei consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole;

     2 - la concessione ai consorzi di cui al presente punto 1 del contributo regionale previsto all'articolo 10 della legge 15.10.1981, n. 590.

 

     Art. 1 bis. (Riconoscimento e vigilanza consorzi di difesa) [1]

     1. I consorzi dei produttori agricoli e gli altri organismi costituiti per la difesa delle produzioni, riconosciuti dalla Giunta regionale.

     2. I rappresentanti provinciali nominati, in seno al collegio sindacale degli organismi di difesa, esercitano le funzioni di vigilanza, previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), in nome e per conto della Regione fino al rinnovo del collegio sindacale o di dimissioni.

 

     Art. 2. (Riconoscimento e vigilanza consorzi di difesa). [2]

     I consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole, vengono riconosciuti dalla Giunta Regionale su istruttoria e parere della Provincia dove ricade la sede sociale.

     La domanda di riconoscimento viene avanzata tramite le Province corredata dell'atto costitutivo, statuto e l'elenco dei soci nonché dell'eventuale altra documentazione e degli altri dati indicati con le istruzioni per l'applicazione della legge.

     La vigilanza sui consorzi è delegata alle Province.

     La rappresentanza in seno al consiglio di gestione di cui all'art. 20 della legge 25.5.1970, n. 364, comma 2° lett. a) e lett. d) è delegata alle Province dove ricade la sede sociale le quali nominano propri membri.

 

     Art. 3. (Contributi e procedure).

     La Regione Piemonte può concedere i contributi di cui all'art. 10 della legge 15.10.1981, n. 590, in favore dei consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole nonché degli altri soggetti previsti dallo stesso articolo 10.

     Il contributo è contenuto entro la misura dell'1,50% del valore della produzione annua denunciata.

     L'esatta misura del contributo viene fissata dalla Giunta, sentita la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale, tenuto conto delle colture interessate, delle zone e del livello dei premi adottati dalle società assicuratrici.

     Il contributo è concesso dalla Giunta Regionale su richiesta dei consorzi, avanzata tramite le Province le quali provvedono alla relativa istruttoria ed esprimono il loro motivato parere.

     Il contributo è anticipato ai consorzi sulla base dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dall'Intendenza di Finanza competente per territorio, nella misura del 70% salvo conguaglio dopo l'approvazione del conto consuntivo in relazione alle documentate richieste dei consorzi stessi.

 

     Art. 4. (Comitato regionale).

     E' istituito presso l'Assessorato Regionale per l'Agricoltura e le Foreste il Comitato Regionale degli organismi riconosciuti di difesa delle produzioni agricoli di cui alla presente legge.

     Il Comitato è composto:

     1 - da un funzionario regionale designato dall'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste;

     2 - da un rappresentante per ogni organismo riconosciuto dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole di cui al 1° e 2° comma dell'art. 10 della legge 15.10.1981, n. 590.

     Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta Regionale ed è presieduto da un rappresentante degli organismi eletto a maggioranza assoluta tra i membri di cui al precedente punto 2).

     Il Comitato può essere consultato dalla Regione per i problemi relativi all'applicazione della presente legge; inoltre il Comitato presiede al coordinamento degli organismi secondo apposito regolamento che sarà approvato dal Comitato stesso, a maggioranza assoluta, entro tre mesi dalla sua costituzione.

 

     Art. 5. (Disposizioni finali). [3]

     Le funzioni amministrative delegate con la presente legge vengono esercitate dalle Province nel rispetto:

     1 - della legislazione che disciplina la materia;

     2 - delle direttive contenute nella presente legge.

     Per tali funzioni le Province possono utilizzare personale regionale d'intesa con la Giunta Regionale.

     La Giunta Regionale assicura per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate:

     1 - l'indirizzo ed il coordinamento anche attraverso singoli Assessori;

     2 - i rapporti con lo Stato, con le altre Regioni, con Enti nazionali, interregionali e regionali.

     Le istruzioni per l'applicazione della presente legge vengono adottate dalla Giunta Regionale sentite la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale, le Province e il Comitato Regionale di cui all'articolo 4, per quanto non indicato nella presente legge valgono le disposizioni contenute nella legge 25.5.1970, n. 364 e nella legge di modificazione ed integrazione 15.10.1981, n. 590.

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie).

     L'entità del contributo di cui al precedente articolo 3 è fissato in L. 1 .000.000 per l'anno 1982; per la concessione dell'acconto è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 700.000.000.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e conseguenti alla concessione dell'acconto valutati in L. 700.000.000 per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione in termini di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo: capitolo 2510 per L. 350.000.000; capitolo 3100 per 200 milioni; capitolo 3750 per L. 150.000 milioni, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione: «Contributi a favore dei Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole, in attuazione della legge 25.5.1970, n. 364, modificata ed integrata dalla legge 15.10.1981, n. 590» e con lo stanziamento di 700.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta Regionale, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le conseguenti variazioni di bilancio.

     E' autorizzata inoltre sul corrispondente capitolo, la spesa di L. 1.140.000.000 per l'esercizio finanziario 1983 e di L. 1.270.000.000 per l'esercizio finanziario 1984.

 

     Art. 7. (Urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

 


[1] Articolo inserito dall'art. 34 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[2] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

[3] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.