Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 31/08/1982 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 1 bis. (Riconoscimento e vigilanza consorzi di difesa) |
Art. 2. (Riconoscimento e vigilanza consorzi di difesa). |
Art. 3. (Contributi e procedure). |
Art. 4. (Comitato regionale). |
Art. 5. (Disposizioni finali). |
Art. 6. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 7. (Urgenza). |
§ 4.1.22 - Legge regionale 31 agosto 1982, n. 27.
Consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25.5.1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15.10.1981 n. 590.
(B.U. 8 settembre 1982 n. 36).
Art. 1. (Finalità).
La Regione Piemonte con la presente legge in attuazione della
1 - Il riconoscimento e la vigilanza dei consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole;
2 - la concessione ai consorzi di cui al presente punto 1 del contributo regionale previsto all'articolo 10 della
Art. 1 bis. (Riconoscimento e vigilanza consorzi di difesa) [1]
1. I consorzi dei produttori agricoli e gli altri organismi costituiti per la difesa delle produzioni, riconosciuti dalla Giunta regionale.
2. I rappresentanti provinciali nominati, in seno al collegio sindacale degli organismi di difesa, esercitano le funzioni di vigilanza, previste dall'articolo 13 del
Art. 2. (Riconoscimento e vigilanza consorzi di difesa). [2]
I consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole, vengono riconosciuti dalla Giunta Regionale su istruttoria e parere della Provincia dove ricade la sede sociale.
La domanda di riconoscimento viene avanzata tramite le Province corredata dell'atto costitutivo, statuto e l'elenco dei soci nonché dell'eventuale altra documentazione e degli altri dati indicati con le istruzioni per l'applicazione della legge.
La vigilanza sui consorzi è delegata alle Province.
La rappresentanza in seno al consiglio di gestione di cui all'art. 20 della
Art. 3. (Contributi e procedure).
La Regione Piemonte può concedere i contributi di cui all'art. 10 della
Il contributo è contenuto entro la misura dell'1,50% del valore della produzione annua denunciata.
L'esatta misura del contributo viene fissata dalla Giunta, sentita la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale, tenuto conto delle colture interessate, delle zone e del livello dei premi adottati dalle società assicuratrici.
Il contributo è concesso dalla Giunta Regionale su richiesta dei consorzi, avanzata tramite le Province le quali provvedono alla relativa istruttoria ed esprimono il loro motivato parere.
Il contributo è anticipato ai consorzi sulla base dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dall'Intendenza di Finanza competente per territorio, nella misura del 70% salvo conguaglio dopo l'approvazione del conto consuntivo in relazione alle documentate richieste dei consorzi stessi.
Art. 4. (Comitato regionale).
E' istituito presso l'Assessorato Regionale per l'Agricoltura e le Foreste il Comitato Regionale degli organismi riconosciuti di difesa delle produzioni agricoli di cui alla presente legge.
Il Comitato è composto:
1 - da un funzionario regionale designato dall'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste;
2 - da un rappresentante per ogni organismo riconosciuto dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole di cui al 1° e 2° comma dell'art. 10 della
Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta Regionale ed è presieduto da un rappresentante degli organismi eletto a maggioranza assoluta tra i membri di cui al precedente punto 2).
Il Comitato può essere consultato dalla Regione per i problemi relativi all'applicazione della presente legge; inoltre il Comitato presiede al coordinamento degli organismi secondo apposito regolamento che sarà approvato dal Comitato stesso, a maggioranza assoluta, entro tre mesi dalla sua costituzione.
Art. 5. (Disposizioni finali). [3]
Le funzioni amministrative delegate con la presente legge vengono esercitate dalle Province nel rispetto:
1 - della legislazione che disciplina la materia;
2 - delle direttive contenute nella presente legge.
Per tali funzioni le Province possono utilizzare personale regionale d'intesa con la Giunta Regionale.
La Giunta Regionale assicura per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate:
1 - l'indirizzo ed il coordinamento anche attraverso singoli Assessori;
2 - i rapporti con lo Stato, con le altre Regioni, con Enti nazionali, interregionali e regionali.
Le istruzioni per l'applicazione della presente legge vengono adottate dalla Giunta Regionale sentite la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale, le Province e il Comitato Regionale di cui all'articolo 4, per quanto non indicato nella presente legge valgono le disposizioni contenute nella
Art. 6. (Disposizioni finanziarie).
L'entità del contributo di cui al precedente articolo 3 è fissato in L. 1 .000.000 per l'anno 1982; per la concessione dell'acconto è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 700.000.000.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e conseguenti alla concessione dell'acconto valutati in L. 700.000.000 per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione in termini di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo: capitolo 2510 per L. 350.000.000; capitolo 3100 per 200 milioni; capitolo 3750 per L. 150.000 milioni, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione: «Contributi a favore dei Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole, in attuazione della
Il Presidente della Giunta Regionale, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le conseguenti variazioni di bilancio.
E' autorizzata inoltre sul corrispondente capitolo, la spesa di L. 1.140.000.000 per l'esercizio finanziario 1983 e di L. 1.270.000.000 per l'esercizio finanziario 1984.
Art. 7. (Urgenza).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Articolo inserito dall'art. 34 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 34 della