§ 5.5.77 - L.R. 27 febbraio 2008, n. 8.
Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 trasporti
Data:27/02/2008
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Pianificazione e programmazione regionale
Art. 3.  (Strumenti di pianificazione e programmazione)
Art. 4.  (Sviluppo integrato del sistema logistico interregionale)
Art. 5.  (Attuazione della programmazione regionale)
Art. 6.  (Attuazione degli interventi)
Art. 7.  (Interventi finanziari per lo sviluppo della logistica)
Art. 8.  (Disposizioni transitorie)
Art. 9.  (Abrogazioni)
Art. 10.  (Norma finanziaria)


§ 5.5.77 - L.R. 27 febbraio 2008, n. 8.

Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale.

(B.U. 29 febbraio 2008, n. 9 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la crescita socioeconomica del territorio nel rispetto dei sistemi ambientali, provvede alla programmazione degli interventi volti a favorire l'integrazione dei sistemi di trasporto e lo sviluppo della logistica regionale, anche a sostegno delle attività produttive, perseguendo la creazione e la valorizzazione di nuove forme di lavoro qualificato e stabile.

2. La Regione riconosce carattere di strategicità e di priorità alle infrastrutture di trasporto delle merci, alle piattaforme logistiche, alle opere ad esse connesse ed alle attività al servizio del settore logistico, in considerazione delle possibilità di sviluppo socioeconomico, nonché di servizi ai cittadini ed alle imprese che possono derivare dalla presenza sul territorio regionale di reti di comunicazione di interesse europeo, di infrastrutture intermodali di rilevanza internazionale e di servizi innovativi in esse insediati.

 

     Art. 2. (Pianificazione e programmazione regionale [1])

1. Coerentemente alle indicazioni dell'Unione europea in materia di trasporti e di inserimento funzionale nelle reti transeuropee di trasporto, delle infrastrutture di trasporto delle merci e delle connesse attività di servizio, nonché coerentemente alle previsioni della pianificazione nazionale e regionale, in materia di mobilità e trasporti, la Regione provvede alla pianificazione, programmazione e realizzazione degli interventi relativi agli interporti ed alla logistica secondo i seguenti criteri e principi generali:

a) promozione e valorizzazione delle potenzialità territoriali e delle sinergie con i territori contermini, anche a scala sovraregionale;

b) potenziamento del trasporto delle merci su rotaia, con priorità alla valorizzazione delle infrastrutture già esistenti anche al fine di diminuire il congestionamento stradale e l'inquinamento atmosferico, nonché al fine di aumentare la sicurezza stradale, riducendo l'incidentalità;

c) sviluppo di iniziative di marketing territoriale, di promozione e di sostegno a favore del settore della logistica;

d) promozione delle iniziative di sostegno a favore di una mobilità eco-sostenibile delle merci;

e) sostegno allo sviluppo di iniziative di logistica per la distribuzione urbana delle merci;

f) miglioramento e razionalizzazione delle strutture di interscambio tra le diverse modalità di trasporto delle merci e valorizzazione e promozione degli interporti regionali;

g) integrazione ed ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture per il trasporto merci e per il trasporto passeggeri, dando priorità alle infrastrutture già esistenti anche attraverso lo sviluppo delle applicazioni di tecnologie innovative per l'incremento dei livelli di efficacia, di sicurezza e di efficienza [2].

2. Nel rispetto dei criteri e principi di cui al comma 1, la Regione:

a) ricorre ad intese ed accordi di programma;

b) partecipa ad associazioni e società;

c) intraprende iniziative di concerto con altri enti, amministrazioni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorità portuali ed aeroportuali, organismi, associazioni portatrici di interessi diffusi, nonché con gestori e realizzatori di centri logistici, di infrastrutture di trasporto e di telecomunicazione.

3. La Regione promuove l'interscambio, tra le amministrazioni pubbliche ed i gestori delle infrastrutture di trasporto e di intermodalità, dei dati e delle informazioni relative al trasporto delle merci ed ai flussi di traffico correlati.

 

     Art. 3. (Strumenti di pianificazione e programmazione) [3]

1. La pianificazione e la programmazione regionale di cui all'articolo 2 è svolta, sentite le associazioni e le organizzazioni sindacali del trasporto e della logistica, attraverso l'elaborazione del piano regionale della logistica e dei programmi di attuazione, pluriennali e annuali.

2. Il piano regionale della logistica, in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti, è lo strumento che delinea il quadro sistemico delle azioni della politica di settore e che:

a) fornisce un'analisi territoriale e settoriale della domanda, dell'offerta e del flusso merci, per le diverse modalità di trasporto;

b) definisce scenari, criteri e l'assetto strategico per la politica regionale in materia di trasporto merci e di logistica, anche in relazione alle realtà portuali, alle aree logistiche contermini, nonché ai principali corridoi infrastrutturali sovraregionali;

c) individua il sistema delle infrastrutture di trasporto delle merci esistenti, nonché gli interventi necessari a sviluppare l'intermodalità, il trattamento delle merci e l'accessibilità al sistema.

3. Il piano regionale della logistica ed i relativi programmi di attuazione, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, sono approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere preventivo della Conferenza Regioni-Autonomie locali e della commissione consiliare competente.

4. In applicazione degli indirizzi contenuti nel piano regionale della logistica, i programmi di attuazione definiscono criteri e modalità per:

a) il completamento o potenziamento di infrastrutture interportuali già esistenti;

b) la realizzazione di nuovi interporti, piattaforme logistiche e centri merci;

c) la realizzazione di nuove dotazioni infrastrutturali a servizio di aree interportuali e piattaforme logistiche;

d) gli interventi a favore degli operatori della logistica, del settore produttivo e trasportistico, nonché dei fornitori di servizi ad essi connessi, con iniziative mirate a favorire la competitività del sistema logistico compatibilmente con gli indirizzi comunitari;

e) l'individuazione dei beneficiari, compresi gli enti locali, la definizione della commisurazione e delle modalità per la concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'articolo 7;

f) gli interventi sulle tecnologie.

 

     Art. 4. (Sviluppo integrato del sistema logistico interregionale)

1. Per assicurare lo sviluppo di interporti, piattaforme logistiche e centri merci connessi e coordinati con le attività dei porti liguri e dei territori contermini, la Regione, anche d'intesa con altre regioni, può partecipare ad uno o più enti od organismi preposti allo studio ed alla promozione delle infrastrutture indispensabili per la realizzazione di un sistema logistico integrato interregionale.

2. La Regione partecipa agli enti od organismi di cui al comma 1 tramite Finpiemonte Partecipazioni s.p.a..

3. La Regione riconosce la funzione degli organismi cui partecipa direttamente o con le modalità di cui al comma 2 sia con il sistema degli enti locali sia con le regioni contermini.

 

     Art. 5. (Attuazione della programmazione regionale)

1. Per quanto di propria competenza, la Regione individua in Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. il soggetto per attuare la programmazione regionale nel settore delle infrastrutture di trasporto e di interscambio delle merci relativamente alla realizzazione di centri logistici intermodali plurifunzionali e piattaforme logistiche, in conformità ai programmi di attuazione, di cui all'articolo 3, comma 4 [4].

2. Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. concorre all'attuazione dei documenti e delle direttive di programmazione settoriale secondo le finalità e le indicazioni in essi contenute, operando con criteri di economicità e di efficacia, nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'articolo 2.

3. Per le iniziative di cui al comma 1, l'attività di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. si uniforma alle linee di indirizzo espresse dalla Giunta regionale in apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, entro il termine di cui all' articolo 8, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.), trasferisce a Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., sotto forma di conferimento in aumento di capitale o in conto futuro di aumento di capitale o, in via transitoria, mediante intestazione fiduciaria, la proprietà delle partecipazioni attualmente detenute nelle società operanti nei settori di cui al comma 1.

5. Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. acquisisce le partecipazioni attualmente detenute dalla Regione e da Finpiemonte s.p.a. in società operanti nei settori di cui al comma 1; può altresì acquisire partecipazioni in società che svolgono attività di interesse regionale nei settori di cui al comma 1, nonché connesse all'impiego di tecnologie applicative del sistema integrato merci e passeggeri.

 

     Art. 6. (Attuazione degli interventi)

1. I progetti inseriti nei programmi di attuazione di cui all'articolo 3 sono approvati dalla Regione con le procedure ordinarie o mediante conferenze di servizi ai sensi della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), fatte salve le procedure di verifica o valutazione dell'impatto ambientale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) [5].

2. Qualora siano necessarie variazioni, anche integrative, agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonché relative ad immobili di natura demaniale civica o soggetti a diritti di uso civico, le variazioni sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta approvato il progetto, sempre che siano stati acquisiti gli assensi e le intese da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del territorio e degli enti locali interessati. La proposta di variazione urbanistica è pubblicata per almeno trenta giorni all'albo pretorio dei comuni interessati e nei successivi quindici giorni possono essere presentate osservazioni che sono esaminate in conferenza di servizi.

3. L'approvazione del progetto definitivo delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

4. Ai fini dell'acquisizione delle aree necessarie, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), la Regione provvede tramite il soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, mediante acquisto diretto o espropriazione.

 

     Art. 7. (Interventi finanziari per lo sviluppo della logistica)

1. La Regione, in conformità ai programmi di attuazione, concede contributi e finanziamenti per [6]:

a) il sostegno al settore logistico per studi, progettazioni ed attività di marketing territoriale atti ad avviare nuove iniziative per il potenziamento del sistema logistico regionale;

b) la realizzazione di interventi infrastrutturali atti a garantire e migliorare l'accessibilità e la funzionalità plurimodale degli esistenti e dei futuri poli logistici territoriali;

c) l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e in arrivo dai nodi logistici siti nel territorio regionale e sulle direttrici di transito nazionale e internazionale per compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria rispetto a quella stradale, nonché per abbattere gli extracosti derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali;

d) l'incentivazione al settore produttivo organizzato per promuovere la terziarizzazione delle attività di logistica e di trasporto, secondo criteri di economicità e razionalizzazione del sistema;

e) il sostegno alle imprese di trasporto e di logistica per l'implementazione delle nuove tecnologie informatiche e di comunicazione, anche al fine di creare nuove forme di lavoro qualificato e stabile;

f) il sostegno allo sviluppo di iniziative di logistica per la distribuzione urbana delle merci, anche attraverso l'innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto urbano, finalizzate alla razionalizzazione di trasporto delle merci nelle aree urbane e suburbane più congestionate;

g) la promozione e l'incentivazione delle iniziative a supporto di una mobilità eco-sostenibile delle merci e dell'utilizzo di tecnologie che riducano la emissione di inquinanti ambientali.

2. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

 

     Art. 8. (Disposizioni transitorie)

1. Fino all'approvazione del piano regionale della logistica, gli indirizzi, le azioni e gli interventi di cui alla presente legge si applicano agli ambiti di cui all'allegato A. Gli interventi sono attuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.

2. Il completamento dell'infrastruttura interportuale S.I.TO. Orbassano di cui all'allegato A costituisce ambito prioritario e urgente di intervento, a stralcio dei programmi di attuazione di cui all'articolo 3, comma 4. Le attività ed i procedimenti necessari al completamento sono comunque disciplinati ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino-S.I.T.O-S.p.A.), come sostituito dalla legge regionale 11 aprile 2001, n. 8 ed ai sensi della legge regionale 25 marzo 1985, n. 26 (Attuazione articolo 5 della l.r. 18 marzo 1982, n. 8 e provvedimenti integrativi), nonché dei relativi provvedimenti attuativi [7].

 

     Art. 9. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 6 marzo 1980, n. 11 (Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interscambio fra sistemi di trasporto) fatto salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2;

b) legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino-S.I.T.O-S.p.A.), fatto salvo l'articolo 5 della l.r. 8/1982 per quanto disposto all'articolo 8, comma 2;

c) legge regionale 25 marzo 1985, n. 26 (Attuazione articolo 5 della l.r. 18 marzo 1982, n. 8 e provvedimenti integrativi) fatto salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2;

d) legge regionale 29 aprile 1985, n. 55 (Partecipazione azionaria della Regione Piemonte alla Rivalta Scrivia S.p.A.);

e) legge regionale 17 novembre 1986, n. 50 (Integrazione della l.r. 29 aprile 1985, n. 55, recante partecipazione azionaria della Regione alla Rivalta Scrivia S.p.A.);

f) legge regionale 31 luglio 1986, n. 32 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 18 marzo 1982, n. 8);

g) legge regionale 11 aprile 2001, n. 8 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1982, n. 8) fatto salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), quantificati in euro 10.000.000,00 e iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA12041 (Trasporti Navigazione interna merci Titolo I spese correnti) e agli oneri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), quantificati in euro 3.000.000,00 e iscritti nell'UPB DA12042 (Trasporti Navigazione interna merci Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale si fa fronte, per il triennio 2008-2010, con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

 

 

Allegato A

Ambiti di cui all'articolo 8, comma 1

I SITO Orbassano

II CIM Novara

III Interporto di Rivalta Scrivia

IV Alessandria Smistamento

V Alessandria PLA

VI Domo 2 Beura-Cardezza

 


[1] Rubrica così sostituita dall'art. 24 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[2] Comma già modificato dall'art. 43 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[4] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[5] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[6] Alinea così modificato dall'art. 24 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[7] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.