Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.5 comunità montane |
Data: | 15/12/2014 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Deroga all'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3) |
Art. 2. (Modifica dell'articolo 15 della l.r. 3/2014) |
Art. 3. (Disposizioni di coordinamento) |
Art. 3 bis. (Disposizioni transitorie) |
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 2.5.30 - L.R. 15 dicembre 2014, n. 20.
Norme in materia di conferimento alle unioni montane delle funzioni amministrative già attribuite dalla Regione alle comunità montane e modifica alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna).
(B.U. 18 dicembre 2014, n. 51 - suppl. n. 2)
Art. 1. (Deroga all'applicazione dell'articolo 3 della
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera c) della
2. Relativamente alle funzioni di cui al comma 1, resta ferma la possibilità, per la Giunta regionale, di intervenire in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 14 della
Art. 2. (Modifica dell'articolo 15 della
1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 15 della
Art. 3. (Disposizioni di coordinamento)
1. Nelle leggi regionali specificate nel provvedimento di ricognizione previsto dall'articolo 10 della
Art. 3 bis. (Disposizioni transitorie) [2]
1. Nelle more del riordino complessivo delle funzioni amministrative conseguente alla
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[2] Articolo inserito dall'art. 48 della