Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica |
Data: | 03/04/1989 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità della legge). |
Art. 2. (Strumenti ed azioni di tutela). |
Art. 3. (Piani territoriali). |
Art. 4. (Pianificazione paesistica). |
Art. 5. (Contenuto dei Piani Paesistici). |
Art. 6. (Elaborati del Piano Paesistico). |
Art. 7. (Formazione ed approvazione del Piano Paesistico). |
Art. 8. (Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali). |
Art. 9. (Compiti del Comitato Urbanistico Regionale e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali in seduta congiunta). |
Art. 10. (Autorizzazioni). |
Art. 11. (Ambiti territoriali non sottoposti a vincolo dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431). |
Art. 12. (Interventi che non richiedono autorizzazione). |
Art. 13. (Subdelega ai Comuni). |
Art. 13 bis. Subdelega territoriale. |
Art. 14. (Adempimenti comunali). |
Art. 15. (Poteri cautelari). |
Art. 16. (Vigilanza e sanzioni). |
Art. 17. (Norma di coordinamento). |
Art. 18. (Norma finanziaria). |
Art. 19. (Norme transitorie). |
Art. 20. (Dichiarazione di urgenza). |
§ 5.1.14 - Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20.
Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici.
(B.U. 12 aprile 1989, n. 15).
Art. 1. (Finalità della legge).
1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto regionale e dei principi affermati all'art. 1 della
Art. 2. (Strumenti ed azioni di tutela).
1. La tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesistici è promossa a livello regionale, provinciale, comunale e si attua attraverso:
a) la promozione di studi e ricerche tendenti alla ricognizione sistematica dei beni presenti sul territorio;
b) l'istituzione di Parchi e Riserve naturali e la relativa formazione dei Piani dell'area a norma della
c) la formazione dei Piani Territoriali e loro eventuali articolazioni con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali a norma della
d) la formazione dei Piani Paesistici, a norma [1] della
e) la formazione dei Piani di Assestamento Forestale e dei Piani Naturalistici a norma della
f) la gestione del regime disciplinato dalla
g) l'adozione di provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio di cui all'art. 9 della
h) la emanazione da parte della Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 8, di criteri ed indirizzi per l'attuazione dei provvedimenti di cui alla presente legge.
Art. 3. (Piani territoriali).
(Omissis) [2].
Art. 4. (Pianificazione paesistica). [3]
1. Laddove siano presenti beni ambientali, la cui valorizzazione e tutela esigano uno specifico ed organico intervento di livello regionale, la Regione, nell'esercizio della podestà trasferita dallo Stato con il
a) nelle località incluse negli elenchi di cui all'articolo 1, numeri 3 e 4, della
b) nelle aree e località comprese nelle categorie di cui all'articolo 82, quinto comma del
c) nelle aree individuate dal Piano Territoriale Regionale, dai Piani Territoriali Provinciali e dal Piano Territoriale Metropolitano come parti del territorio nelle quali la tutela e la valorizzazione dei beni storici, artistici ed ambientali esigono un'approfondita e specifica analisi e disciplina.
Art. 5. (Contenuto dei Piani Paesistici). [4]
1. Il Piano Paesistico individua, analizza e definisce le caratteristiche strutturali delle località oggetto del Piano, gli elementi naturali e culturali in esse presenti, nonché i rapporti tra gli elementi componenti e gli aspetti formali quali storicamente determinati, al fine della tutela e valorizzazione dei beni naturali e culturali presenti sul territorio, anche attraverso:
a) la motivata delimitazione del perimetro del territorio interessato;
b) l'analisi delle caratteristiche strutturali delle località oggetto del piano sotto il profilo naturale ed antropico;
c) le prescrizioni di cautela e di prevenzione dai rischi di danno ambientale, definendo i vincoli che si rendano necessari, stabilendo le destinazioni d'uso incompatibili e la disciplina degli interventi di trasformazione ammissibili;
d) le indicazioni territoriali e le normative cogenti nei confronti della formazione della strumentazione urbanistica locale e la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati.
2. Per le aree ricadenti nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale adottati ai sensi dell'art. 15 della
Art. 6. (Elaborati del Piano Paesistico). [5]
1. Il Piano Paesistico è costituito dai seguenti elaborati:
a) Relazione, contenente l'illustrazione delle analisi svolte, dei criteri di valutazione assunti e delle scelte normative effettuate in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui all'art. 5.
b) Tavole di analisi, in scala idonea a definire gli elementi propri delle località al fine di individuare i caratteri del paesaggio e le emergenze culturali ed ambientali quali:
- l'ambiente naturale nei suoi aspetti strutturali e d'uso;
- l'ambiente antropico attraverso le testimonianze storiche e documentarie;
- i vincoli territoriali esistenti, sovracomunali o comunali e relativi ambiti di influenza.
c) Tavole di Piano, in scala non inferiore a 1/25.000, e comunque in scala adeguata agli effetti prescrittivi contenuti nel Piano. Per le parti contenenti prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati, le tavole devono essere in scala 1/10.000 e, per gli interventi puntuali finalizzati alla tutela, in scala 1/2.000 o catastale. Le tavole definiscono:
- la delimitazione territoriale del Piano con l'indicazione delle porzioni dei Comuni interessati;
- il quadro delle compatibilità d'uso del territorio considerato;
- i vincoli territoriali;
- i sistemi infrastrutturali.
d) Norme di attuazione, contenenti i criteri, gli indirizzi e le direttive per la predisposizione e l'adeguamento dei P.R.G. comunali o intercomunali, con la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale, cogenti e vincolanti anche nei confronti dei privati, con indicazioni di dettaglio rispetto alle caratteristiche degli interventi ammessi.
Art. 7. (Formazione ed approvazione del Piano Paesistico).
(Omissis) [6].
Art. 8. (Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali). [7]
1. L'art. 91 bis della
(Omissis).
Art. 9. (Compiti del Comitato Urbanistico Regionale e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali in seduta congiunta). [8]
1. Nella
(Omissis).
Art. 10. (Autorizzazioni).
1. Al fine della tutela dei beni ambientali, chiunque voglia intraprendere nei territori o sui beni immobili dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi della
2. Fatti salvi i disposti dei successivi artt. 11, 12 e 13, quando l'esecuzione dell'opera richieda concessione o autorizzazione edilizia, il Sindaco può rilasciare i provvedimenti di competenza comunale solo in presenza di autorizzazione della Giunta Regionale.
3. L'autorizzazione prevista dal presente articolo è richiesta anche nel caso che i lavori debbano essere realizzati a cura dei Comuni o di altri Enti e soggetti pubblici.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
Art. 11. (Ambiti territoriali non sottoposti a vincolo dall'art. 1 della
1. Il vincolo disposto ex legge sulle categorie di beni indicati al comma 5 dell'art. 82,
a) nel perimetro del centro abitato nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico o dotati di strumento approvato prima dell'entrata in vigore del
b) alle altre zone o aree di Piano Regolatore Generale, limitatamente alle parti ricomprese nei Programmi Pluriennali di Attuazione, vigenti alla data di entrata in vigore della
Art. 12. (Interventi che non richiedono autorizzazione). [10]
[1. Non è richiesta l'autorizzazione, di cui all'art. 7 della
a) la manutenzione ordinaria, straordinaria, il consolidamento statico, il restauro ed il risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) le seguenti operazioni silvo-colturali previste nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, da far valere anche nei territori non sottoposti al vincolo di cui al
- rimboschimenti, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attività agricole;
- opere antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco;
- lavori di difesa forestale e quelli connessi di regimazione dei corsi d'acqua;
- interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, di conservazione del suolo e di drenaggio delle acque sotterranee e relativa bonifica;
c) le attività agricole e pastorali che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
d) la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino il taglio o il danneggiamento di alberature o il taglio di boschi, la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra;
e) gli interventi previsti nei Piani di Assestamento forestale e nei Piani Naturalistici dei Parchi e Riserve naturali, diretti alla conservazione, alla tutela e al ripristino della flora e della fauna.]
Art. 13. (Subdelega ai Comuni). [11]
[1. Nelle zone comprese negli elenchi di cui alla
a) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ivi comprese quelle relative a impianti tecnologici esistenti e connesse strutture e volumi tecnici;
b) opere di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni edilizie anche con demolizioni di strutture edilizie e loro pertinenze quando non comportino l'abbattimento totale del manufatto;
c) impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;
d) interventi ed opere costituenti lotti esecutivi di progetti generali già autorizzati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, salvo esplicita riserva in contrario contenuta nell'autorizzazione regionale;
e) occupazione temporanea di suolo pubblico o privato con depositi, serre, relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, coperture pressostatiche per attrezzature sportive, baracche e tettoie temporanee destinate ad usi diversi dall'abitazione purché ciò non comporti movimenti di terra;
f) trivellamento di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere escluse quelle minerali e termali nonché la ristrutturazione ed ammodernamento dei canali irrigui;
g) monumenti ed edicole funerarie nei limiti delle zone cimiteriali;
h) ogni altro tipo di intervento normato dai Piani Paesistici, dai Piani dell'Area e dai Piani di Intervento di Parchi e Riserve Naturali istituiti ai sensi della
h bis) ogni altro tipo di intervento relativo ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua inseriti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
h ter) rilascio, limitatamente ad una sola volta, di autorizzazione per attività estrattiva di pietre ornamentali ai fini della realizzazione di un progetto di coltivazione in precedenza autorizzato ai sensi dell'articolo 82 del
2. Ai Comuni dotati di Piano Regolatore Generale adottato o approvato ai sensi della
a) posa in opera di cartelli, insegne e di altri mezzi di pubblicità nei limiti di cui all'art. 14, 1° comma,
b) le opere complementari quali cancellate, muri di recinzione, muri di contenimento del verde privato, opere di arredo e di illuminazione urbane;
c) tinteggiature e ritinteggiature delle fronti degli immobili esistenti o di parti di essi.
3. I Comuni, nei quali esistono aree urbane comprese negli elenchi di cui alla
Art. 13 bis. Subdelega territoriale. [14]
[1. Nelle categorie di beni di cui all'articolo 1 primo comma, della
2. Nei casi in cui le zone di cui al comma 1 possiedano requisiti di interesse ambientale, storico, culturale individuati ai sensi dell'articolo 24 della
Art. 14. (Adempimenti comunali). [15]
[1. I Comuni nei cui territori esistono località incluse, con atti amministrativi statali o regionali, negli elenchi previsti dalla
2. L'autorizzazione per gli interventi previsti all'articolo 13 ed all'articolo 13 bis deve essere rilasciata o negata dal Sindaco entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda con l'osservanza delle norme contenute nella
3. In conformità ai disposti del 5° comma dell'art. 1 della
Art. 15. (Poteri cautelari).
1. La Giunta regionale vigila sul corretto esercizio delle competenze in materia di paesaggio da parte dei comuni, attraverso la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dagli articoli 146, comma 6 e 148, comma 2, del
1 bis. Ai sensi dell'articolo 146, comma 11, del
1 ter. Con proprio provvedimento la Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento e implementazione della banca dati regionale delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate [19].
2. [Fatta salva la possibilità di annullamento da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali di cui all'art. 14, la Giunta Regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, ove riscontri che le autorizzazioni comunali siano suscettibili di determinare gravi ed irreversibili alterazioni o deturpazioni ambientali, può assumere, sulla base delle vigenti leggi, propri provvedimenti a salvaguardia dei beni ambientali tutelati dalla presente legge e ne informa la competente Commissione consiliare] [20].
3. La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione della subdelega da parte dei comuni e propone al Consiglio regionale di revocare la subdelega in caso di inadempimento o violazione, nel rispetto della
4. Qualora la Giunta Regionale venga a conoscenza che un bene di interesse ambientale o paesistico, non compreso negli elenchi o non sottoposto a vincolo, riceva o possa ricevere pregiudizio, adotta i provvedimenti previsti dall'art. 9 della
Art. 16. (Vigilanza e sanzioni).
1. Il Sindaco esercita la vigilanza sui territori e sui beni soggetti alla presente legge ai sensi dell'art. 4 della
2. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni e delle ordinanze di demolizione previste dall'art. 15 della
3. Il Sindaco accertata la realizzazione di opere non autorizzate, o in difformità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge, applica, entro trenta giorni dall'accertamento, le sanzioni previste dall'art. 15 della
4. L'applicazione dell'indennità pecuniaria prevista dall'art. 15 della
a) per le opere di cui alle lett. a), c), e), f), e g) del comma 1 dell'art. 13 e di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a L. 500.000;
b) per le opere di cui alle lett. b) e d) del comma 1 dell'art. 13 e di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% delle opere e comunque non inferiore a L. 1.000.000;
c) per le opere ricadenti nelle aree di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 13, il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a L. 2.000.000.
5. L'applicazione dell'indennità pecuniaria prevista dall'art. 15 della
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono cumulabili a quelle previste da eventuali altre leggi fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 della
7. Oltre alle sanzioni previste dal presente articolo è fatto obbligo di ripristinare i luoghi nel rispetto delle indicazioni che sono formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale; a tal fine il Sindaco è tenuto a inviare al Presidente della Giunta Regionale copia del verbale riportante l'oggetto di violazione.
8. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 della
8 bis. La competenza di cui all'articolo 167 del
9. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 della
Art. 17. (Norma di coordinamento).
1. Al primo comma dell'art. 77 della
Art. 18. (Norma finanziaria).
1. Agli oneri finanziari per la predisposizione dei Piani di cui alla presente legge, previsti, per l'anno finanziario 1989 in 1.000 milioni ed in 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
Art. 19. (Norme transitorie).
1. Le domande di autorizzazione relative agli interventi di cui all'art. 13, pervenute alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 82 del
2. Trascorso il termine di cui al precedente comma gli aventi titolo, ai sensi della presente legge, possono rivolgersi direttamente ai Comuni di competenza.
Art. 20. (Dichiarazione di urgenza).
1. La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato «A» [23]
Agnellasca
Agogna
Airola
Albedosa
Annunziata
Anza
Arisola
Artogna
Armarengo
Arzola di Rastegassi
Banna
Bedale Insertile
Belbo
Bendola
Berria
Besante
Bicogno
Bogliona
Bogna
Borbera
Borbore
Bormida
Bormida di Millesimo
Bormida di Spigno
Bousset
Branzola
Brella
Brevettola
Brobbio
Bronda
Brutto
Bucera
Bulè
Caldo
Campiglia
Canale Cavour
Canale dei Molini
Canale di Orbassano
Cannobino
Cantogno
Caramagna
Carreghino
Casotto
Castellania
Casternone
Cenischia
Ceronda
Cervo
Cevetta
Cherasca
Chiabriera
Chiamogna
Chisola
Chisone
Chisonetto
Chiusella
Clarea
Claretto
Colla
Comba di Dronereto
Corsaglia
Corvorant
Crosa
Curone
Devero
Diveria
Dora Baltea
Dora di Bardonecchia
Dora Riparia
Ellero
Elvo
Erno
Erro
Fisca
Forzo
Fosso delle Monache
Fosso di Lunetta
Freddo di Casalgrasso
Gallenga
Gaminella
Garino
Gerardo
Germanasca
Germanasca di Massello
Germanasca di Salza
Gesso
Gesso della Valletta
Gesso di Entracque
Gherlobbia
Ghiandone
Ghisone
Gilba
Gora di Castellamonte
Gordenella
Gorzente
Grana
Grana di Bagnolo
Grana di Montemagno
Grana-Mellea
Gravio
Gronda
Grue
Lantonzo
Lemina
Lemme
Lurisia
Luvia
Maira
Malesina
Malone
Marchiazza
Marcova
Marmora
Marone
Massa
Mastallone
Maudagna
Meina
Melezzo
Meletta
Mellea
Molina
Mondalavia
Mongia
Negrone
Nizza
Noce
Oitana
Olobbia
Orba
Orbagna
Orco
Ormea
Oropa
Ostola
Ovesca
Parone
Pellice
Pescone
Pesio
Piccola Dora
Piota
Po
Pogliola
Prati della Chiesa
Preit
Quargnasca
Rea Alto
Riasco
Riavolo
Ribordone
Ricchiardo
Ricorrezzo
Ridone
Rile
Rio del Gorgo
Rio del Piz
Rio della Pissa
Rio della Torre
Rio di Canale
Rio di Vetria
Rio Moirano
Rio Verde
Ripa
Robeirano
Roboaro
Roburentello
Rodello
Roncomarso
Rotaldo
Rovasenda
Salessola
San Bernardino
San Giovanni di Intra
San Pietro
Sangone
Sangonetto di Piossasco
Sauglio
Savenca
Scrivia
Sermenza
Sesia
Sessera
Sisola
Soana
Sorba
Spinti
Stanavasso
Stanavazzo
Stellone
Strona di Boca
Strona di Omegna
Strona di Postua
Strona di Valduggia
Strona di Vallemosso
Stura del Monferrato
Stura di Ovada
Stura di Ala
Stura di Demonte
Stura di Lanzo
Stura di Vallegrande
Stura di Viù
Talloria
Talloria di Castiglione
Talu
Tanaro
Tatorba d'Olmo
Tepice
Tepice di Brasse
Terdoppio Novarese
Thuras
Ticino
Tiglione
Tinella
Toce
Torrente Ingagna
Torto
Torto di Roletto
Triversa
Uzzone
Valla
Vallara
Vallassa
Valle Aiello
Valle della Rocchea
Valle di Cortazzone
Valle Maggiore
Vallone d'Elva
Vallone dell'Arma
Vallone di Onerzio
Valsesio
Varaita
Varaita di Bellino
Varaita di Chianale
Veglia
Vermenagna
Versa
Vevera
Viona
Visone
Vogna
[1] Comma così modificato dall'art. 20 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[3] Articolo sostituito dall'art. 21 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 90 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 90 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 90 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 90 della
[9] La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 31 marzo 1994 n. 110, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, lett. a) della presente legge, limitatamente all'inciso:"nelle zone assimilate alle zone "A" e "B" del
[10] Articolo abrogato dall'art. 8 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 8 della
[12] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[13] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[14] Articolo inserito dall'art. 1 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 8 della
[16] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[17] Comma così sostituito dall'art. 27 della
[18] Comma inserito dall'art. 11 della
[19] Comma inserito dall'art. 27 della
[20] Comma abrogato dall'art. 27 della
[21] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[22] Comma inserito dall'art. 11 della
[23] Allegato aggiunto con