Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.10 beni culturali |
Data: | 30/05/1980 |
Numero: | 68 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità). |
Art. 2. (Soggetti e attività ammessi a contributo). |
Art. 3. (Produzione e distribuzione). |
Art. 4. (Sperimentazione e ricerca). |
Art. 5. (Formazione). |
Art. 6. (Recupero e restauro delle strutture teatrali pubbliche). |
Art. 7. (Concessione di contributi). |
Art. 8. (Gruppo di lavoro per il teatro di prosa). |
Art. 9. (Presentazione delle domande). |
Art. 10. (Programmi degli Enti pubblici). |
Art. 11. (Erogazione dei contributi). |
Art. 12. (Relazione annuale). |
Art. 13. (Disposizioni finanziarie). |
§ 3.10.7 - Legge regionale 30 maggio 1980, n. 68. [1]
Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa.
(B.U. 11 giugno 1980, n. 24).
Art. 1. (Oggetto e finalità).
La Regione Piemonte, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto, dell'art. 49 del
Le funzioni regionali in ordine alle attività del teatro di prosa saranno adeguate alla legge nazionale di riforma del settore, secondo quanto previsto dall'art. 49 del
Art. 2. (Soggetti e attività ammessi a contributo).
La Regione, per conseguire le finalità indicate all'articolo 1, anche in concorso con lo Stato, eroga contributi sulla base di programmi di attività annuali o pluriennali:
a) agli Enti locali singoli o associati, in misura proporzionale ai loro stanziamenti, che promuovono programmi di attività teatrale sia direttamente o mediante aziende municipali, sia con specifiche convenzioni con Enti teatrali pubblici presenti sul territorio regionale o con cooperative o con imprese aventi forma associativa;
b) al Teatro Stabile di Torino, per la realizzazione della sua attività ordinaria di produzione, di promozione informativa, di servizio alla scuola e per l'azione di sostegno tecnico alle iniziative degli Enti locali singoli o associati;
c) ai soggetti che operano con continuità nel campo teatrale e con adeguate strutture, secondo princìpi e criteri di professionalità [3].
Art. 3. (Produzione e distribuzione).
La Regione eroga a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c), contributi per:
a) iniziative di produzione teatrale realizzate da aziende municipali, Enti teatrali pubblici, cooperative o imprese aventi forma associativa che abbiano fra le finalità la produzione teatrale nonchè un'adeguata organizzazione e strutture permanenti. Le iniziative di produzione usufruiscono del contributo regionale ove siano distribuite in più Province della Regione entro un biennio dalla prima rappresentazione;
b) attività di distribuzione programmate da Enti locali singoli o associati anche attraverso i servizi tecnici del Teatro Stabile di Torino;
c) iniziative di particolare rilevanza regionale per il livello culturale, artistico e professionale, concernenti:
- l'organizzazione di rassegne di spettacoli di prosa;
- la realizzazione di manifestazioni di studio su tematiche inerenti il lavoro teatrale;
- l'attività di documentazione di Enti pubblici ed Enti locali del lavoro teatrale nella sua storia regionale e nazionale.
Art. 4. (Sperimentazione e ricerca).
La Regione eroga a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 contributi per:
a) attività di sperimentazione professionale per il rinnovamento delle forme espressive realizzate da strutture produttive permanenti di accertata capacità di progettazione e con una programmazione pluriennale;
b) iniziative di ricerca, studio e documentazione a supporto diretto delle attività di produzione e distribuzione;
c) iniziative organizzate da Enti locali in collaborazione con strutture produttive teatrali o con singoli professionisti mediante specifiche convenzioni, al fine di far conoscere ai giovani la realtà del lavoro teatrale.
Art. 5. (Formazione).
Le iniziative di formazione e riqualificazione di personale tecnico nei vari settori sono assunte dagli Enti locali o dagli Enti teatrali pubblici, ai sensi della legge regionale di disciplina della formazione professionale.
Art. 6. (Recupero e restauro delle strutture teatrali pubbliche).
Al fine di estendere il sistema delle strutture teatrali pubbliche, favorendo la politica di diretta gestione delle sale teatrali da parte degli Enti locali, la Regione eroga contributi per il recupero, il restauro, la manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature teatrali.
Art. 7. (Concessione di contributi).
I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale sulla base di programmi di attività e delle iniziative di cui ai precedenti articoli e delle ipotesi di programmazione e di riequilibrio territoriale indicate dalla
Art. 8. (Gruppo di lavoro per il teatro di prosa).
Ai fini della presente legge la Consulta regionale per i beni e le attività culturali costituisce al suo interno un gruppo di lavoro per il teatro di prosa per l'istruzione delle pratiche relative e la predisposizione del parere.
Art. 9. (Presentazione delle domande).
Le domande di concessione di contributo devono essere presentate all'Amministrazione regionale entro il 28 febbraio di ogni anno corredate dai seguenti documenti:
a) relazione riassuntiva dell'attività eventualmente svolta in precedenza dal richiedente e conto consuntivo;
b) programma di attività annuale o pluriennale e relativo preventivo di spesa [4].
Gli Enti e le Associazioni che non hanno qualifica pubblica devono produrre, con la domanda, il proprio Statuto.
Art. 10. (Programmi degli Enti pubblici).
Gli organismi pubblici, ai fini del necessario coordinamento territoriale delle iniziative, devono integrare la domanda di cui all'articolo precedente, presentando i programmi dettagliati delle attività da essi promosse:
a) entro il 31 ottobre di ogni anno per la stagione invernale;
b) entro il 30 aprile di ogni anno per la stagione estiva.
Art. 11. (Erogazione dei contributi).
L'erogazione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito della presentazione, entro il 30 settembre di ogni anno, da parte dei soggetti interessati, dei documenti di cui alla lettera a) dell'art. 9.
La Giunta regionale può, su richiesta dei soggetti interessati e previo parere della Consulta regionale per i beni e le attività culturali, deliberare la erogazione, a titolo di acconto, di un'anticipazione del contributo fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento del programma di attività di cui all'art. 9, lettera b).
In caso di mancata o parziale effettuazione delle iniziative ammesse a contributo la Giunta regionale dispone la revoca o la riduzione del contributo.
Art. 12. (Relazione annuale).
La Giunta regionale presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente come allegato della relazione di cui all'articolo 3 della
Art. 13. (Disposizioni finanziarie).
Ai fini dell'attuazione della presente legge negli stati di previsione della spesa dei bilanci per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno istituiti i seguenti capitoli:
«Contributi ad Enti locali singoli od associati per la promozione di programmi di attività teatrale».
«Contributi al Teatro Stabile di Torino per la realizzazione dell'attività ordinaria di produzione, promozione informativa, servizio alla scuola, nonchè per l'azione di sostegno tecnico alle iniziative degli Enti locali singoli o associati».
«Contributi ad Enti locali associati o singoli, al Teatro Stabile di Torino e agli Enti e alle Associazioni culturali che operano con continuità nel campo teatrale e con adeguate strutture, secondo princìpi e criteri di professionalità, per la realizzazione di iniziative di produzione teatrale per lo svolgimento di attività di distribuzione e per iniziative di particolare rilevanza regionale per il livello culturale, artistico e professionale».
«Contributi ad Enti locali associati o singoli, al Teatro Stabile di Torino e agli Enti e Associazioni culturali che operano con continuità nel campo teatrale e con adeguate strutture, secondo princìpi e criteri di professionalità, per lo svolgimento di attività di sperimentazione e ricerca».
«Contributi in capitale a favore di Enti locali per il recupero, il restauro e la manutenzione straordinaria di impianti ed attrezzature teatrali».
Gli stanziamenti dei capitoli di cui al precedente comma saranno stabiliti, per gli anni finanziari 1981 e seguenti, con leggi di approvazione dei relativi bilanci.
[1] Abrogata dall'art. 45 della
[2] Comma così modificato dall'art. 59 della
[3] Lettera così modificata dall'art. 59 della
[4] Comma così modificato dall'art. 44 della