§ 3.5.80 - L.R. 10 marzo 1999, n. 11.
Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:10/03/1999
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto della legge).
Art. 2.  Funzioni di programmazione
Art. 3.  (Rapporto annuale).
Art. 4.  Attività consultive e di coordinamento
Art. 5.  (Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica").
Art. 6.  (Norma finanziaria).
Art. 7.  (Abrogazione).
Art. 8.  (Norma transitoria).


§ 3.5.80 - L.R. 10 marzo 1999, n. 11.

Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti.

(B.U. 19 marzo 1999, n. 8).

 

Art. 1. (Finalità e oggetto della legge).

     1. La Regione Toscana, al fine di contribuire all'educazione alla legalità, allo sviluppo della coscienza civile e democratica, alla pratica della democrazia e quindi alla lotta contro la criminalità organizzata, e diffusa, la mafia, il terrorismo e tutte le sue forme di finanziamento e sostentamento e contro i diversi poteri occulti, attua interventi diretti e contribuisce al sostegno di iniziative di sensibilizzazione della società civile, con particolare riguardo ai giovani ed al sostegno per la vita sicura e solidale nella città [1].

     2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene:

     a) la raccolta e la diffusione delle informazioni a carattere bibliografico, documentario e statistico;

     b) la realizzazione di indagini e ricerche effettuate in collaborazione con l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), con università o istituti di ricerca [2];

     c) la valorizzazione delle ricerche effettuate da laureandi attraverso le tesi di laurea o da giovani neolaureati attraverso progetti di particolare interesse nonché da associazioni costituite ai sensi di legge il cui statuto preveda attività di studio e ricerca nel settore oggetto della presente legge [3];

     d) la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola organizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dall'Ufficio scolastico regionale, da istituzioni scolastiche autonome o reti di scuole, dagli enti locali e di corsi di sensibilizzazione e aggiornamento per operatori sociali [4];

     e) la realizzazione di incontri e manifestazioni promossi da Enti locali, da Università e da Scuole, da Comitati e Associazioni costituite ai sensi di legge operanti nella lotta alla criminalità organizzata e da chiunque svolga attività di sensibilizzazione alla educazione alla legalità e allo sviluppo della coscienza civile e democratica e di promozione della lotta alla criminalità organizzata;

     f) azioni tese a rendere sicura e solidale la vita nelle città.

     3. Le attività di cui al comma 2 sono promosse dalla Regione tramite iniziative assunte direttamente o attraverso l’IRPET, università e istituti di ricerca oppure attraverso il finanziamento di progetti presentati da soggetti esterni e mediante la concessione di borse di studio [5].

 

     Art. 2. Funzioni di programmazione [6]

     1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento le linee di programmazione pluriennale contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di economia e finanza regionale (DEFR) e alla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

     2. [Il Consiglio regionale approva, in attuazione del PRS, direttive pluriennali, di durata pari al PRS, aggiornabili annualmente in coerenza con il DEFR e della relativa nota di aggiornamento. Tali direttive si compongono di due parti, concernenti rispettivamente le attività dei soggetti destinatari dei contributi e i progetti di interesse regionale promossi dalla Regione] [7].

     3. [Le direttive di cui al comma 2, devono contenere, nella prima parte:

a) gli obiettivi specifici che si intendono perseguire;

b) le tipologie delle iniziative ammissibili al finanziamento;

c) le categorie dei soggetti destinatari del finanziamento;

d) le priorità ed i criteri di valutazione delle domande] [8].

     4. [Le direttive di cui al comma 2, devono contenere, nella seconda parte, relativa ai progetti di interesse regionale, gli obiettivi specifici che si intendono perseguire coi progetti stessi] [9].

     5. La Giunta regionale definisce annualmente, con deliberazione, le attività di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili [10].

 

     Art. 3. (Rapporto annuale).

     1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte in applicazione della presente legge, comprendente gli interventi diretti, quelli in collaborazione e quelli di sostegno a progetti esterni, con particolare riferimento a:

a) tipologie delle iniziative ammesse al finanziamento;

b) categorie dei soggetti destinatari del finanziamento;

c) priorità e criteri di valutazione delle domande [11].

 

     Art. 4. Attività consultive e di coordinamento [12]

     1. La Giunta regionale promuove, a fini consultivi, incontri periodici con i soggetti istituzionali e soggetti rappresentativi della società toscana con lo scopo di coordinare la promozione di attività sui temi della cultura della legalità di cui alla presente legge.

 

     Art. 5. (Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica").

     1. Il Centro di Documentazione sulla Criminalità Organizzata e i Poteri Occulti, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 ottobre 1994 n. 78, assume la nuova denominazione di "Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica".

     2. Il Centro ha sede presso la Giunta regionale e costituisce strumento di raccolta e di diffusione ai cittadini e alle istituzioni di ogni documentazione utile al perseguimento delle finalità della presente legge [13].

     2 bis. Il Centro, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 1, comma 2 , lettera b), elabora un rapporto annuale di analisi e rilevazione sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione criminale; il rapporto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana [14].

     3. L'organizzazione ed il funzionamento del Centro sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.

     4. [Il Centro si avvale della consulenza del Comitato tecnico- scientifico di cui all'art. 4] [15].

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per l'anno '99 con i fondi stanziati in bilancio sul capitolo 920, la cui declaratoria è così modificata: "Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti (L.R. 10.03.1999, n. 11)".

     2. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 7. (Abrogazione).

     1. La legge regionale 27 ottobre 1994 n. 78 "Provvedimenti in favore delle Scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica alla lotta contro la criminalità organizzata e i poteri occulti" e successive modificazioni è abrogata.

     2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte ai sensi della legge di cui al comma precedente.

 

     Art. 8. (Norma transitoria). [16]

     [1. In prima applicazione il Consiglio regionale approva le direttive entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. La Giunta regionale emana i bandi relativi all'anno 1999 entro i 60 giorni successivi.]


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 gennaio 2016, n. 7.

[2] Lettera già sostituita dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2013, n. 23 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 della L.R. 28 gennaio 2016, n. 7.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 28 gennaio 2016, n. 7.

[4] Lettera già sostituita dall'art. 5 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2013, n. 23.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 gennaio 2016, n. 7.

[6] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 maggio 2013, n. 23 e modificato dall'art. 4 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

[7] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 gennaio 2016, n. 7.

[8] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 gennaio 2016, n. 7.

[9] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 gennaio 2016, n. 7.

[10] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 gennaio 2016, n. 7.

[11] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 gennaio 2016, n. 7.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 maggio 2013, n. 23.

[13] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 gennaio 2016, n. 7.

[14] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 28 gennaio 2016, n. 7.

[15] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 9 maggio 2013, n. 23.

[16] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.