§ 4.3.24 - L.R. 2 ottobre 2018, n. 54.
Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 cave torbiere e miniere
Data:02/10/2018
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformità volumetriche sino all'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Inserimento dell'articolo 58 bis nella [...]


§ 4.3.24 - L.R. 2 ottobre 2018, n. 54.

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014).

(B.U. 10 ottobre 2018, n. 45)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014);

 

Considerato quanto segue:

1. A seguito dei controlli effettuati nelle cave del distretto apuo versiliese, sono state rilevate difformità nell'attività di escavazione che potrebbero dar luogo alla decadenza delle autorizzazioni rilasciate e alla conseguente cessazione dell'attività;

2. È emerso che alcuni comuni del distretto apuo versiliese non hanno contestato tali difformità in virtù di un'interpretazione estesa del perimetro autorizzato, inteso come complessivo compendio estrattivo, ingenerando l’affidamento degli operatori in ordine alla conformità volumetrica dell’attività di escavazione;

3. In considerazione della non chiarezza degli atti autorizzatori che hanno dato luogo a tale ambiguità, è necessario che il comune si adegui ad una rigorosa e corretta interpretazione del perimetro estrattivo corrispondente a quello del progetto di coltivazione; al tal fine si prevede un periodo transitorio di adeguamento durante il quale – anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali - è esclusa l’immediata applicazione della più grave misura sanzionatoria della decadenza dell’autorizzazione;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformità volumetriche sino all'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Inserimento dell'articolo 58 bis nella l.r. 35/2015

1. Dopo l'articolo 58 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014) è inserito il seguente:

“Art. 58 bis. Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformità volumetriche sino all'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane

1. Fino all'approvazione dei piani attuativi previsti dall'articolo 113 della l.r. 65/2014 e comunque non oltre la data del 5 giugno 2019, qualora il titolare di un'autorizzazione in corso di validità abbia realizzato una difformità volumetrica superiore ai 1000 metri cubi rispetto al progetto di coltivazione autorizzato, ma comunque all'interno dell'area in disponibilità a destinazione estrattiva, il comune ordina la cessazione immediata dell'attività nell'area oggetto della difformità e la presentazione di una perizia giurata attestante la ricorrenza del presupposto di cui al comma 4 del presente articolo. L’ordinanza dispone altresì la presentazione e realizzazione di un progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell'area che tenga conto degli impatti complessivi derivanti dalle lavorazioni difformi, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 52, comma 4.

2. L'autorizzazione in essere è sospesa sino all'approvazione del progetto di cui al comma 1 ed al completamento delle opere di messa in sicurezza dell'area in conformità al medesimo progetto. Il comune, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 3, approva il progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione, fermi restando i termini previsti per il rilascio di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa statale di riferimento.

3. Nel caso in cui il titolare non ottemperi agli obblighi stabiliti con l’ordinanza di cui al comma 1 nei termini assegnati, e non realizzi le opere di risistemazione ambientale entro centottanta giorni dall'approvazione del relativo progetto, nonché nel caso in cui, a seguito di nuovo accertamento, venga rilevata una ulteriore difformità, il comune dispone la decadenza dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21, comma 3, e, qualora si tratti di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, la conseguente decadenza della concessione ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera f).

4. La presente disposizione si applica esclusivamente alle difformità eseguite sino alla data dell'entrata in vigore de lla legge regionale 2 ottobre, 2018, n. 54 (M odifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014).

5. Nelle aree di cui al comma 1, ottemperati gli obblighi stabiliti con l’ordinanza di cui al medesimo comma 1 nei termini assegnati e realizzate le opere di risistemazione ambientale entro centottanta giorni dall'approvazione del progetto, può essere autorizzato un nuovo progetto di coltivazione ai sensi dell'articolo 17, nei limiti e alle condizioni previsti nel piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”).

6. I comuni provvedono, ove necessario, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell a l.r. 54/2018, al l’adeguamento delle autorizzazioni rilasciate, in conformità al progetto di coltivazione autorizzato.”.