§ 34.2.74 - D.L. 1 agosto 2014, n. 109.
Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:01/08/2014
Numero:109


Sommario
Art. 1.  Europa
Art. 2.  Asia
Art. 3.  Africa
Art. 4.  Assicurazioni trasporti e infrastrutture, AISE, cessioni, cooperazione civile-militare, operazione di scorta marittima, assetti nazionali
Art. 5.  Disposizioni in materia di personale
Art. 6.  Disposizioni in materia penale
Art. 7.  Disposizioni in materia contabile
Art. 8.  Iniziative di cooperazione allo sviluppo
Art. 9.  Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
Art. 10.  Regime degli interventi, nonchè disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero
Art. 11.  Copertura finanziaria
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 34.2.74 - D.L. 1 agosto 2014, n. 109. [1]

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero.

(G.U. 4 agosto 2014, n. 179)

 

Capo I

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

 

Art. 1. Europa

     1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 36.002.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, di seguito elencate:

     a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

     b) Joint Enterprise.

     2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 138.933 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.742.940 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 652.610 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 31.830 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 133.921 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     6. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 7.732.311 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

 

     Art. 2. Asia

     1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 183.635.692 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28 [2].

     2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 9.124.600 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 333.009 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

     3-bis. Concluse le missioni in corso di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, la partecipazione dell'Italia ad ulteriori missioni militari in Afghanistan sarà valutata dal Governo italiano in presenza di una eventuale formale richiesta del Governo afgano e di concerto con le organizzazioni internazionali coinvolte; di essa deve essere data preventiva comunicazione alle Camere, che adottano le conseguenti deliberazioni [3].

     4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 76.223.973 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.236.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     6. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 61.100 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     7. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 64.230 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     8. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 188.558 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

 

     Art. 3. Africa

     1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 5.182.970 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 45.370 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.672.971 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 23.958.858 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. Concluse le missioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, la partecipazione dell'Italia alle predette operazioni sarà valutata in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri di marina del Battaglione San Marco attualmente trattenuti in India [4].

     5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 17.836.535 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonchè per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     6. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.408.035 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, nonchè per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Mali, di cui alla decisione 2014/219/PESC del Consiglio del 15 aprile 2014.

     7. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.987.065 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui alla decisione 2014/73/PESC del Consiglio del 10 febbraio 2014.

     7-bis. Perdurando la situazione di instabilità politica in Libia, il Governo riferisce alle Camere sull'eventuale sospensione totale o parziale delle missioni di cui ai commi 1, 2 e 3 [5].

     7-ter. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 150.000 per la partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM [6].

 

     Art. 4. Assicurazioni trasporti e infrastrutture, AISE, cessioni, cooperazione civile-militare, operazione di scorta marittima, assetti nazionali

     1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 8.140.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

     1-bis. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle comunicazioni al Parlamento previste dall'articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, informano le Commissioni parlamentari competenti in ordine alle modalità di impiego dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo, con dettagli di spesa, suddivisi per ciascuna attività e per area geografica [7].

     2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 4.862.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

     3. Il Ministero della difesa è autorizzato, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito:

     a) alle Forze armate della Repubblica di Gibuti: documentazione tecnica relativa ai veicoli blindati leggeri VBL Puma e ai semoventi M109 L. Per le finalità di cui alla presente lettera, è autorizzata la spesa di euro 333.000;

     b) alla Repubblica Islamica del Pakistan: n. 100 veicoli M113;

     c) alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia: n. 500 uniformi da combattimento;

     d) al Regno Hascemita di Giordania: n. 24 Blindo Centauro.

     4. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014»;

     b) le parole «euro 1.200.000 in Afghanistan» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.180.000 in Afghanistan»;

     c) le parole «euro 20.000 nei Balcani» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000 nei Balcani».

     4-bis. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 1.965.886 per il trasporto degli aiuti umanitari a favore della popolazione civile irachena effettuato nel mese di agosto, nonchè per il trasporto del materiale di armamento ceduto, a titolo gratuito, alla Repubblica dell'Iraq [8].

     5. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 1.942.394 per l'impiego di una unità navale della Marina militare nell'ambito dell'operazione di scorta marittima intesa ad assicurare condizioni di sicurezza all'attività internazionale di trasporto e neutralizzazione delle armi chimiche siriane, di cui alla risoluzione 2118 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 27 settembre 2013.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di personale

     1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

     2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

     3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

     a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite e il personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, nonchè il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa, nonchè nella Repubblica dell'Iraq e negli Emirati Arabi Uniti per le attività di cui all'articolo 4, comma 4-bis, e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman [9];

     b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

     c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia;

     d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonchè al personale impiegato nel Gruppo militare di osservatori internazionali EMOCHM, in attività di addestramento delle forze di polizia somale e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo [10];

     e) nell'ambito della missione EUBAM Libya, per il personale impiegato a Malta: diaria prevista con riferimento alla Libia;

     f) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles.

     4. Al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, comma 6, 3, comma 4, 4, comma 5, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

     5. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

     5-bis. Ogniqualvolta si impieghino nel contesto internazionale forze di polizia ad ordinamento militare, il Governo è tenuto a specificare, nella relazione quadrimestrale e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrano sotto il comando della Gendarmeria europea (Eurogendfor) [11].

     5-ter. I cittadini afgani che hanno effettuato prestazioni con carattere di continuità a favore del contingente militare italiano nell'ambito della missione ISAF di cui all'articolo 2, comma 1, e nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che qualora permangano in Afghanistan siano esposti al rischio di danni gravi alla persona, a domanda, possono essere trasferiti nel territorio nazionale, insieme con il coniuge e i figli nonchè i parenti entro il primo grado, per il riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Le modalità di attestazione della situazione di rischio per tutti gli interessati e di verifica delle condizioni per l'accesso degli stessi nel territorio nazionale nonchè le procedure di trasferimento sono definite d'intesa tra i Ministeri della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno con carattere di speditezza. Il periodo massimo di permanenza all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è di trentasei mesi, con verifiche a cadenza semestrale, ulteriormente prorogabile, soltanto in presenza di circostanze straordinarie e debitamente motivate, per due periodi successivi, ciascuno della durata di sei mesi [12].

     5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a euro 789.921 per l'anno 2014, a euro 44.739.525 per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e a euro 3.949.604 per l'anno 2018, si provvede, quanto all'anno 2014, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e, quanto agli anni dal 2015 al 2018, mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a euro 794.395 per l'anno 2016, a euro 779.275 per l'anno 2017, a euro 1.569.196 per l'anno 2018 e a euro 4.076.030 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 [13].

 

     Art. 6. Disposizioni in materia penale

     1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonchè al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO).

 

     Art. 7. Disposizioni in materia contabile

     1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

     2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1.

 

Capo II

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè disposizioni urgenti per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero.

 

     Art. 8. Iniziative di cooperazione allo sviluppo

     1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 34.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonchè a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Ciad, Giordania, Iraq, Libano, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen, Palestina e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale "Donne, pace e sicurezza - WPS 2014-2016", predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile, nonchè per lo sviluppo delle capacità locali di autogoverno e la tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute. Sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonchè progetti di carattere sanitario, con particolare riguardo a interventi sanitari per il contrasto dell'epidemia del virus Ebola nei Paesi da esso colpiti secondo quanto certificato dall'Organizzazione mondiale della sanità. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale in materia. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla pubblicazione telematica, nel sito internet istituzionale dedicato alla cooperazione italiana allo sviluppo, delle informazioni specifiche concernenti i singoli progetti di cooperazione di cui al presente comma e i risultati ottenuti [14].

     2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

 

     Art. 9. Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

     1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 618.044 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto.

     2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 1.300.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina [15].

     3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.250.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonchè per contributi allo UN Staff college di Torino.

     4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.896.200 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, nonchè allo European Institute of Peace.

     5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 8.845.090 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.

     6. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 5.400.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori [16].

     6-bis. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 600.000 per la prima fase della realizzazione, da parte del Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e successive modificazioni, e agli articoli 5, commi 2 e 3, lettera d), 6, comma 1, e 7, comma 1, del presente decreto. I manufatti realizzati a seguito degli interventi di cui al primo periodo sono assunti in carico dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale [17].

     7. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 906.036 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonchè per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali [18].

     8. È autorizzata, in esecuzione alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013, la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del presente decreto.

     9. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni, è assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di euro 50.000 per l'anno 2014.

 

     Art. 10. Regime degli interventi, nonchè disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero

     1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

     2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° luglio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

     3. All'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1.1. A domanda dell'elettore, in deroga al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le credenziali informatiche per l'espressione del voto possono essere consegnate anche tramite posta elettronica non certificata. I componenti dei seggi, individuati dal comitato elettorale circoscrizionale, non ricevono alcun compenso o rimborso spese comunque denominato.»;

     b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le elezioni si svolgono con le modalità di votazione per corrispondenza e di scrutinio di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, con l'ammissione al voto degli elettori che abbiano fatto pervenire all'ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione nell'elenco elettorale almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni. Gli uffici consolari danno tempestiva comunicazione di tale adempimento alle comunità italiane del luogo a mezzo avvisi da affiggere nella sede della rappresentanza e da pubblicare sui rispettivi siti internet, nonchè tramite ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.» [19].

     4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 6.946.878.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 11. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10, pari complessivamente a euro 453.400.633 per l'anno 2014, si provvede [20]:

     a) quanto a euro 200.000.000, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

     b) quanto a euro 8.537.318, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

     c) quanto a euro 14.179.554, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 14.179.554 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera c) [21];

     d) quanto a euro 213.000.000, mediante una riprogrammazione straordinaria per l'anno 2014, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre 2014. Nelle more della definizione dei suddetti interventi di riprogrammazione, sono accantonate le risorse corrispondenti all'importo di cui al primo periodo assicurando comunque la prosecuzione degli interventi previsti dal presente decreto fino al 31 dicembre 2014. Per le finalità di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa;

     e) quanto a euro 1.136.883, mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa relativamente al contributo per la partecipazione italiana all'Unione Latina, di cui alla legge 11 febbraio 1958, n. 340, e all'articolo 4, comma 246, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

     f) quanto a euro 15.645.275, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     g) quanto a euro 901.603, a valere sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118.

     1-bis. La legge 11 febbraio 1958, n. 340, è abrogata [22].

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 12. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109. (TESTO ORIGINALE)

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Visto il decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

     Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero entro il 2014;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

 

     Art. 1. Europa

     1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 36.002.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, di seguito elencate:

     a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

     b) Joint Enterprise.

     2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 138.933 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.742.940 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 652.610 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 31.830 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 133.921 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     6. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 7.732.311 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

 

     Art. 2. Asia

     1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 185.082.639 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 9.124.600 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 333.009 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

     4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 76.223.973 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.236.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     6. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 61.100 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     7. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 64.230 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     8. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 188.558 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

 

     Art. 3. Africa

     1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 5.182.970 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 45.370 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.672.971 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 23.958.858 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 17.836.535 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonchè per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

     6. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.408.035 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, nonchè per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Mali, di cui alla decisione 2014/219/PESC del Consiglio del 15 aprile 2014.

     7. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.987.065 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui alla decisione 2014/73/PESC del Consiglio del 10 febbraio 2014.

 

     Art. 4. Assicurazioni trasporti e infrastrutture, AISE, cessioni, cooperazione civile-militare, operazione di scorta marittima, assetti nazionali

     1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 8.140.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

     2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 4.862.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

     3. Il Ministero della difesa è autorizzato, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito:

     a) alle Forze armate della Repubblica di Gibuti: documentazione tecnica relativa ai veicoli blindati leggeri VBL Puma e ai semoventi M109 L. Per le finalità di cui alla presente lettera, è autorizzata la spesa di euro 333.000;

     b) alla Repubblica Islamica del Pakistan: n. 100 veicoli M113;

     c) alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia: n. 500 uniformi da combattimento;

     d) al Regno Hascemita di Giordania: n. 24 Blindo Centauro.

     4. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014»;

     b) le parole «euro 1.200.000 in Afghanistan» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.180.000 in Afghanistan»;

     c) le parole «euro 20.000 nei Balcani» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000 nei Balcani».

     5. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 1.942.394 per l'impiego di una unità navale della Marina militare nell'ambito dell'operazione di scorta marittima intesa ad assicurare condizioni di sicurezza all'attività internazionale di trasporto e neutralizzazione delle armi chimiche siriane, di cui alla risoluzione 2118 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 27 settembre 2013.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di personale

     1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

     2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

     3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

     a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite e il personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, nonchè il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

     b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

     c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia;

     d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonchè al personale impiegato in attività di addestramento delle forze di polizia somale e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;

     e) nell'ambito della missione EUBAM Libya, per il personale impiegato a Malta: diaria prevista con riferimento alla Libia;

     f) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles.

     4. Al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, comma 6, 3, comma 4, 4, comma 5, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

     5. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

 

     Art. 6. Disposizioni in materia penale

     1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonchè al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO).

 

     Art. 7. Disposizioni in materia contabile

     1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

     2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1.

 

Capo II

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè disposizioni urgenti per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero.

 

     Art. 8. Iniziative di cooperazione allo sviluppo

     1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 34.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonchè a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica centrafricana, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile. Sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi la tutela e la promozione dei diritti dei minori. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale in materia.

     2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

 

     Art. 9. Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

     1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 618.044 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto.

     2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 1.300.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America centrale.

     3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.250.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonchè per contributi allo UN Staff college di Torino.

     4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.896.200 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, nonchè allo European Institute of Peace.

     5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 8.845.090 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.

     6. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 6.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.

     7. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 906.036 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonchè per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto del personale del Ministero degli affari esteri inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

     8. È autorizzata, in esecuzione alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013, la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del presente decreto.

     9. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni, è assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di euro 50.000 per l'anno 2014.

 

     Art. 10. Regime degli interventi, nonchè disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero

     1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

     2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° luglio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

     3. All'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1.1. A domanda dell'elettore, in deroga al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le credenziali informatiche per l'espressione del voto possono essere consegnate anche tramite posta elettronica non certificata. I componenti dei seggi, individuati dal comitato elettorale circoscrizionale, non ricevono alcun compenso o rimborso spese comunque denominato.»;

     b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le elezioni si svolgono con le modalità di votazione per corrispondenza e di scrutinio di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, con l'ammissione al voto degli elettori che abbiano fatto pervenire all'ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione nell'elenco elettorale almeno cinquanta giorni prima della data stabilita per le votazioni. Gli uffici consolari danno tempestiva comunicazione di tale adempimento alle comunità italiane del luogo a mezzo avvisi da affiggere nella sede della rappresentanza e da pubblicare sui rispettivi siti internet, nonchè tramite ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.».

     4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 6.946.878.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 11. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10, pari complessivamente a euro 452.731.694 per l'anno 2014, si provvede:

     a) quanto a euro 200.000.000, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

     b) quanto a euro 8.537.318, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

     c) quanto a euro 13.510.615, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 13.510.615 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera c);

     d) quanto a euro 213.000.000, mediante una riprogrammazione straordinaria per l'anno 2014, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre 2014. Nelle more della definizione dei suddetti interventi di riprogrammazione, sono accantonate le risorse corrispondenti all'importo di cui al primo periodo assicurando comunque la prosecuzione degli interventi previsti dal presente decreto fino al 31 dicembre 2014. Per le finalità di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa;

     e) quanto a euro 1.136.883, mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa relativamente al contributo per la partecipazione italiana all'Unione Latina, di cui alla legge 11 febbraio 1958, n. 340, e all'articolo 4, comma 246, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

     f) quanto a euro 15.645.275, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     g) quanto a euro 901.603, a valere sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 12. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 1 ottobre 2014, n. 141.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma inserito dalla L. di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[7] Comma inserito dalla L. di conversione.

[8] Comma inserito dalla L. di conversione.

[9] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[10] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 11 del D.L. 30 ottobre 2015, n. 174, convertito dalla L. 11 dicembre 2015, n. 198.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[17] Comma inserito dalla L. di conversione.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[19] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[20] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[21] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[22] Comma inserito dalla L. di conversione.