Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.3 emigrazione e immigrazione |
Data: | 23/07/2012 |
Numero: | 118 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero, è convertito in legge con le modificazioni [...] |
§ 10.3.223 - L. 23 luglio 2012, n. 118.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.
(G.U. 30 luglio 2012, n. 176)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 2012, N. 67
All'articolo 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica destinata a garantire l'operatività degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, in attesa del generale riordino della normativa che disciplina la composizione e le modalità di elezione, con riduzione dei relativi costi, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, alla
a) all'articolo 14, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 16, comma 5, le parole: «, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali» sono soppresse;
c) l'articolo 17 è abrogato;
d) all'articolo 18, il primo periodo del comma 1 è soppresso e i commi 2 e 3 sono abrogati;
e) gli articoli 19 e 20 sono abrogati.
1-ter. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza il regolamento può essere adottato»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I risparmi di spesa, pari a 3.539.000 euro per l'anno 2012, derivanti dal rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero sono destinati:
a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
b) per un ammontare pari a 1.339.000 euro per l'anno 2012 al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;
c) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2012 al funzionamento dei COMITES».