Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.3 emigrazione e immigrazione |
Data: | 30/05/2012 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica destinata a garantire l'operatività degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, in attesa del [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 10.3.219 - D.L. 30 maggio 2012, n. 67. [1]
Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.
(G.U. 31 maggio 2012, n. 126)
1. Al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica destinata a garantire l'operatività degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, in attesa del generale riordino della normativa che disciplina la composizione e le modalità di elezione, con riduzione dei relativi costi, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della
1.1. A domanda dell'elettore, in deroga al
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, alla
a) all'articolo 14, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 16, comma 5, le parole: «, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali» sono soppresse;
c) l'articolo 17 è abrogato;
d) all'articolo 18, il primo periodo del comma 1 è soppresso e i commi 2 e 3 sono abrogati;
e) gli articoli 19 e 20 sono abrogati [4].
1-ter. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza il regolamento può essere adottato [5].
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.
2-bis. Fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le elezioni si svolgono con le modalità di votazione per corrispondenza e di scrutinio di cui alla
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3-bis. I risparmi di spesa, pari a 3.539.000 euro per l'anno 2012, derivanti dal rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero sono destinati:
a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
b) per un ammontare pari a 1.339.000 euro per l'anno 2012 al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;
c) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2012 al funzionamento dei COMITES [7].
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 ed 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rinviare ulteriormente le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero, al fine di razionalizzare la relativa spesa in attesa del generale riordino della materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica destinata a garantire l'operatività degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, in attesa del generale riordino della normativa che disciplina la composizione e le modalità di elezione, con riduzione dei relativi costi, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[3] Comma inserito dall'art. 10 del
[4] Comma inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma inserito dalla L. di conversione.
[6] Comma inserito dall'art. 10 del
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.