Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 24/02/2009 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...] |
§ 34.2.47 - L. 24 febbraio 2009, n. 12. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
(G.U. 26 febbraio 2009, n. 47)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 209
All'articolo 1 è premesso il seguente:
«Art. 01. - (Interventi di cooperazione allo sviluppo). - 1. Per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 45.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, assegnando priorità assoluta all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali.
3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, per esigenze cui non è possibile provvedere con il personale in servizio, può conferire incarichi temporanei ad enti e organismi specializzati nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi di cui al presente comma sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.
4. È autorizzata la spesa di euro 250.000 a decorrere dall'anno 2009 per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale, con particolare riferimento alla partecipazione italiana, negli aspetti sia civili sia militari, alle missioni internazionali, nell'ambito delle procedure di collegamento tra Governo e Parlamento.
5. Al personale di cui all'articolo 16 della
6. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al presente articolo si applicano l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del
7. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 5:
al comma 2, dopo le parole: «nei territori» sono inserite le seguenti: «o nell'alto mare»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, inclusi i reati a danno dello Stato o dei cittadini italiani che partecipano alla missione di cui all'articolo 3, comma 14, commessi in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati durante la medesima missione, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale e la competenza è attribuita al tribunale di Roma»;
al comma 5:
il primo periodo è soppresso;
al secondo periodo, dopo le parole: «o fermo» sono inserite le seguenti: «ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere» e le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5 e 6».
All'articolo 7, al comma 1, le parole da: «763.135.522 per l'anno 2009» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «808.385.522 per l'anno 2009 e a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 808.135.522 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
b) quanto a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
[1] Abrogata dall'art. 2268 del