Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 30/12/2008 |
Numero: | 209 |
Sommario |
Art. 01. (Interventi di cooperazione allo sviluppo). |
Art. 1. Interventi per le esigenze di prima necessità della popolazione locale |
Art. 2. Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione |
Art. 3. Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia |
Art. 4. Disposizioni in materia di personale |
Art. 5. Disposizioni in materia penale |
Art. 6. Disposizioni in materia contabile |
Art. 7. Copertura finanziaria |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 34.2.46 - D.L. 30 dicembre 2008, n. 209. [1]
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
(G.U. 31 dicembre 2008, n. 304)
CAPO I
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE
Art. 01. (Interventi di cooperazione allo sviluppo). [2]
1. Per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 45.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, assegnando priorità assoluta all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali.
3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, per esigenze cui non è possibile provvedere con il personale in servizio, può conferire incarichi temporanei ad enti e organismi specializzati nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi di cui al presente comma sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.
4. È autorizzata la spesa di euro 250.000 a decorrere dall'anno 2009 per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale, con particolare riferimento alla partecipazione italiana, negli aspetti sia civili sia militari, alle missioni internazionali, nell'ambito delle procedure di collegamento tra Governo e Parlamento.
5. Al personale di cui all'articolo 16 della
6. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al presente articolo si applicano l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del
7. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 1. Interventi per le esigenze di prima necessità della popolazione locale
1. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa complessiva di euro 10.273.400 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.770.000 in Libano, euro 7.103.400 in Afghanistan, euro 1.400.000 nei Balcani.
Art. 2. Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 2.500.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza alle autorità locali per la riforma del settore sicurezza in Kosovo e al reinserimento nella vita civile dei militari in esubero in Bosnia Erzegovina.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 613.905 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonchè ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 13.596.012 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 124.310 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate Italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 247.560 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 880.483 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.
7. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al presente articolo si applicano l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 6.546.081 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 236.335 per la prosecuzione dell'attività formativa in Italia relativa al corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 2, comma 11, del
CAPO II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
Art. 3. Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 242.368.418 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 2, del
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 192.102.649 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego del gruppo navale European Maritime Force (EUROMARFOR) nella componente navale della missione UNIFIL, di cui all'articolo 3, comma 1, del
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 7.849.728 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 3, comma 3, del
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 97.540.539 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del
a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
c) Albania 2, in Albania.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 17.918.470 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 590.816 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 3, comma 6, del
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 241.177 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 5.573.720 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission In Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 3, comma 8, del
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 9.905.126 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui all'articolo 3, comma 9, del
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 254.448 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominate EUPOL RD CONGO ed EUSEC RD Congo, di cui all'articolo 3, comma 10, del
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 135.913 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 3, comma 11, del
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 732.720 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 12, del
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 1.223.397 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 1, comma 1, del
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 8.736.930 per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, denominata Atalanta, di cui all'azione comune n. 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008.
15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 16.369.062 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.
16. E' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 77.839.084 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e la spesa di euro 32.738.183 per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.
17. Il Ministero della difesa è autorizzato, nell'anno 2009, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi materiali di ricambio per elicotteri AB 205, escluso il materiale d'armamento. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 1.200.000.
18. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica dell'Uzbekistan materiali di attendamento. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 100.000.
19. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate dell'Ecuador il galleggiante ex unità navale ausiliaria portaacqua in disarmo dal 31 ottobre 2008.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 3.445.285 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 15, del
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 703.580 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 343.760 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 16, del
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 gennaio 2009, la spesa di euro 4.550 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'articolo 3, comma 17, del
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 32.430 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 18, del
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 703.856 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 3, comma 19, del
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 4.822.102 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 3, comma 20, del
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 1.536.862 e di euro 533.218 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 21, del
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 815.386 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 22, del
28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 185.146 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 23, del
29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 429.655 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui all'articolo 3, comma 24, del
30. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 216.500 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.
31. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 257.419 per la proroga della partecipazione di cinque magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).
32. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 367.307 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione internazionale in Afghanistan, di cui all'articolo 3, comma 26, del
33. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali per la pace a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.
Art. 4. Disposizioni in materia di personale
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al
a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint Enterprise, Albania 2, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah, UNAMID, MINUSTAH;
b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, nonchè al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unità di coordinamento JMOUs, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat,;
c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;
d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, EUSEC RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonchè al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, il NATO HQ Tirana, l'OHQ Parigi e il FHQ EU della missione EUFOR Tchad/RCA;
e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;
f) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, a decorrere dal 21 settembre 2008.
g) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale che partecipa alla missione EUFOR Tchad/RCA.
2. All'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 3, comma 12, non si applica l'articolo 28, comma 1, del
3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applica il trattamento economico previsto dalla
4. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della
5. Il personale militare impiegato dall'ONU nella missione UNIFIL con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al comma 1, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
7. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della
8. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della
9. Nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonchè sui mezzi aerei e unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, in assenza di personale medico, al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato è consentita, nei casi di urgenza ed emergenza, l'effettuazione di manovre per il sostegno di base ed avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base ed avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato. Negli stessi casi di urgenza ed emergenza, in assenza di personale sanitario, ai militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, formati quali soccorritori militari è consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
10. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del
11. A decorrere dall'anno 2010, al personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per esigenze di servizio non si applica l'articolo 1, comma 213, della
Art. 5. Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
2. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate [6].
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma.
4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui all'articolo 3, comma 14, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale e la competenza è attribuita al tribunale di Roma [7].
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 9, commi 5 e 6, del
6. A seguito del sequestro, l'autorità giudiziaria può disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile catturati con atti di pirateria.
6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali. In attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, e della
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le comunicazioni sono trasmessi con modalità telematica [10].
Art. 6. Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, del
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 del
3. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto, e comunque non inferiore a euro 120.000.000 dei quali euro 100.000.000 destinati al Ministero della difesa, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 7.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 7. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 808.385.522 per l'anno 2009 e a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 808.135.522 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
b) quanto a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri [11].
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il
Visto il
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
CAPO I
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE
Art. 1. Interventi per le esigenze di prima necessità della popolazione locale
1. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa complessiva di euro 10.273.400 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.770.000 in Libano, euro 7.103.400 in Afghanistan, euro 1.400.000 nei Balcani.
Art. 2. Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 2.500.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza alle autorità locali per la riforma del settore sicurezza in Kosovo e al reinserimento nella vita civile dei militari in esubero in Bosnia Erzegovina.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 613.905 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonchè ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 13.596.012 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 124.310 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate Italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 247.560 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 880.483 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.
7. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al presente articolo si applicano l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 6.546.081 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 236.335 per la prosecuzione dell'attività formativa in Italia relativa al corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 2, comma 11, del
CAPO II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
Art. 3. Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 242.368.418 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 2, del
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 192.102.649 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego del gruppo navale European Maritime Force (EUROMARFOR) nella componente navale della missione UNIFIL, di cui all'articolo 3, comma 1, del
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 7.849.728 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 3, comma 3, del
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 97.540.539 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del
a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
c) Albania 2, in Albania.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 17.918.470 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 590.816 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 3, comma 6, del
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 241.177 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 5.573.720 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission In Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 3, comma 8, del
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 9.905.126 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui all'articolo 3, comma 9, del
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 254.448 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominate EUPOL RD CONGO ed EUSEC RD Congo, di cui all'articolo 3, comma 10, del
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 135.913 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 3, comma 11, del
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 732.720 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 12, del
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 1.223.397 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 1, comma 1, del
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 8.736.930 per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, denominata Atalanta, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008.
15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 16.369.062 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.
16. E' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 77.839.084 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e la spesa di euro 32.738.183 per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.
17. Il Ministero della difesa è autorizzato, nell'anno 2009, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi materiali di ricambio per elicotteri AB 205, escluso il materiale d'armamento. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 1.200.000.
18. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica dell'Uzbekistan materiali di attendamento. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 100.000.
19. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate dell'Ecuador il galleggiante ex unità navale ausiliaria portaacqua in disarmo dal 31 ottobre 2008.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 3.445.285 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 15, del
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 703.580 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 343.760 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 16, del
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 gennaio 2009, la spesa di euro 4.550 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'articolo 3, comma 17, del
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 32.430 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 18, del
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 703.856 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 3, comma 19, del
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 4.822.102 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 3, comma 20, del
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 1.536.862 e di euro 533.218 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 21, del
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 815.386 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 22, del
28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 185.146 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 23, del
29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 429.655 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui all'articolo 3, comma 24, del
30. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 216.500 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.
31. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 257.419 per la proroga della partecipazione di cinque magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).
32. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 367.307 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione internazionale in Afghanistan, di cui all'articolo 3, comma 26, del
33. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali per la pace a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.
Art. 4. Disposizioni in materia di personale
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al
a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint Enterprise, Albania 2, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah, UNAMID, MINUSTAH;
b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, nonchè al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unità di coordinamento JMOUs, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat,;
c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;
d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, EUSEC RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonchè al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, il NATO HQ Tirana, l'OHQ Parigi e il FHQ EU della missione EUFOR Tchad/RCA;
e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;
f) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, a decorrere dal 21 settembre 2008.
g) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale che partecipa alla missione EUFOR Tchad/RCA.
2. All'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 3, comma 12, non si applica l'articolo 28, comma 1, del
3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applica il trattamento economico previsto dalla
4. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della
5. Il personale militare impiegato dall'ONU nella missione UNIFIL con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al comma 1, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
7. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della
8. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della
9. Nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonchè sui mezzi aerei e unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, in assenza di personale medico, al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato è consentita, nei casi di urgenza ed emergenza, l'effettuazione di manovre per il sostegno di base ed avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base ed avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato. Negli stessi casi di urgenza ed emergenza, in assenza di personale sanitario, ai militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, formati quali soccorritori militari è consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
10. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del
11. Per l'anno 2009, al personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per esigenze di servizio non si applica l'articolo 1, comma 213, della
Art. 5. Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
2. I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma.
4. Per i reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e per quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, commessi in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati durante la missione di cui all'articolo 3, comma 14, la competenza territoriale è del tribunale di Roma.
5. I reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale, sia se commessi in alto mare sia, nei casi previsti dal presente decreto, in acque territoriali altrui. Nei casi di arresto in flagranza o fermo per i reati di cui al comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 9, comma 5, del
6. A seguito del sequestro, l'autorità giudiziaria può disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile catturati con atti di pirateria.
Art. 6. Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, del
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 del
3. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto, e comunque non inferiore a euro 120.000.000 dei quali euro 100.000.000 destinati al Ministero della difesa, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 7.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 7. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 763.135.522 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo premesso dalla L. di conversione.
[3] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della
[4] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 ottobre 2009 dall'art. 2 della
[5] Comma così modificato dall'art. 3 del
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma sostituito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1 del
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[10] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.