§ 2.5.17 - L.R. 2 luglio 1999, n. 16.
Testo unico delle leggi sulla montagna.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 comunità montane
Data:02/07/1999
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 1 bis.  (Natura giuridica delle comunità montane).
Art. 1 ter.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Territori montani).
Art. 3.  (Delimitazione delle zone omogenee).
Art. 4.  (Classificazione per fasce).
Art. 5.  (Costituzione della Comunità montana).
Art. 6.  (Variazioni territoriali delle zone omogenee)
Art. 7.  (Variazioni nella costituzione della Comunità montana).
Art. 8.  (Costituzione di nuove Comunità montane).
Art. 9.  (Finalità delle comunità montane).
Art. 9 bis.  (Funzioni delle comunità montane)
Art. 9 ter.  (Funzioni proprie delle comunità montane)
Art. 9 quater.  (Gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali)
Art. 10.  (Attribuzioni).
Art. 11.  (Statuto).
Art. 11 bis.  (Assemblea dei sindaci)
Art. 12.  (Adozione dello Statuto).
Art. 13.  (Regolamenti).
Art. 14.  (Organi della Comunità montana).
Art. 15.  (Composizione dell'organo rappresentativo).
Art. 15 bis.  (Sistema elettorale)
Art. 15 ter.  (Organo rappresentativo)
Art. 15 quater.  (Composizione e nomina dell'organo esecutivo)
Art. 15 quinquies.  (Organo esecutivo)
Art. 15 sexies.  (Surrogazione)
Art. 15 septies.  (Decadenza)
Art. 15 octies.  (Indennità)
Art. 16.  (Competenze del Consiglio).
Art. 17.  (Durata in carica e rinnovo dell’organo rappresentativo).
Art. 18.  (Incompatibilità, convalida, cessazione e sostituzione dei Consiglieri).
Art. 19.  (Organo esecutivo).
Art. 20.  (Elezione della Giunta).
Art. 21.  (Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione).
Art. 22.  (Attribuzioni della Giunta).
Art. 23.  (Il Presidente della Comunità montana).
Art. 24.  (Personale della Comunità montana).
Art. 25.  (Ufficio di Statistica).
Art. 25 bis.  (Norma di rinvio)
Art. 26.  (Formazione, adozione ed approvazione del piano, pluriennale di sviluppo socio-economico).
Art. 27.  (Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico).
Art. 27 bis.  (Raccordo con gli altri strumenti di programmazione)
Art. 28.  (Programmi annuali operativi).
Art. 29.  (Progetti integrati).
Art. 31.  (Gestione da parte della Comunità montana di funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, da esercitarsi in forma associata).
Art. 32.  (Comunità montana. Unione di Comuni).
Art. 33.  (Servizi. Forme associative di cooperazione).
Art. 34.  (Revisore dei conti).
Art. 35.  (Controllo sugli organi e sugli atti della Comunità montana).
Art. 36.  (Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane).
Art. 37.  (Sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale).
Art. 38.  (Gestione del patrimonio forestale).
Art. 39.  (Piccole opere di manutenzione ambientale).
Art. 39 bis.  (Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunità montane).
Art. 40.  (Difesa dalle valanghe).
Art. 41.  (Incentivi per l'insediamento nelle zone montane).
Art. 42.  (Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori).
Art. 42 bis.  (Compendio unico agricolo di montagna).
Art. 42 ter.  (Superficie minima indivisibile).
Art. 43.  (Turismo rurale in ambiente montano).
Art. 44.  (Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane).
Art. 45.  (Trasporti).
Art. 46.  (Valorizzazione della cultura della montagna piemontese).
Art. 47.  (Informatizzazione).
Art. 47 bis.  (Servizio scolastico)
Art. 48.  (Servizio scolastico).
Art. 48 bis.  (Principi per la determinazione dell’ammontare dei costi e dei finanziamenti per interventi in zone montane).
Art. 49.  (Individuazione delle località abitate).
Art. 50.  (Fondo regionale per la montagna)
Art. 51.  (Utilizzo del Fondo regionale per la montagna)
Art. 52.  (Riparto dei fondi statali della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modifiche e integrazioni).
Art. 53.  (Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità montane).
Art. 54.  (Finalità).
Art. 55.  (Attività di analisi e di studio del territorio montano piemontese).
Art. 56.  (Sistema informativo regionale sulla montagna).
Art. 57.  (Programma di attività annuale).
Art. 57 bis.  (Provvedimenti conseguenti al riordino territoriale delle comunità montane).
Art. 57 ter.  (Adeguamenti statutari e degli strumenti di programmazione)
Art. 57 quater.  (Composizione provvisoria dell’organo esecutivo).
Art. 57 quinquies.  (Provvedimenti conseguenti alla costituzione di nuove comunità montane).
Art. 58.  (Norme abrogative).
Art. 59.  (Oneri finanziari).
Art. 60.  (Norma transitoria).


§ 2.5.17 - L.R. 2 luglio 1999, n. 16. [1]

Testo unico delle leggi sulla montagna.

(B.U. 7 luglio 1999, n. 27).

 

CAPO I

FINALITA'. DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità) [2].

     1. La Regione Piemonte, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 44, ultimo comma, della Costituzione, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), promuove la salvaguardia del territorio con particolare attenzione all'ambiente naturale e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane.

     2. [3].

     3. [4].

 

     Art. 1 bis. (Natura giuridica delle comunità montane). [5]

     1. Ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del d.lgs. 267/2000, le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti tra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l’esercizio di funzioni proprie e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.

     2. In base alle disposizioni dell’articolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000, possono far parte delle comunità montane anche comuni non montani, fatto salvo quanto previsto all’articolo 1 ter, comma 2.

 

     Art. 1 ter. (Ambito di applicazione). [6]

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell’articolo 3 ed ai territori classificati montani pur non ricadenti in comunità montane a norma dell’articolo 27, comma 5 del d.lgs. 267/2000.

     2. I comuni di cui all’articolo 1 bis, comma 2 non sono destinatari degli interventi e dei finanziamenti previsti ai capi VI e VII.

 

     Art. 2. (Territori montani).

     1. I territori montani della Regione Piemonte, individuati per Comune di appartenenza, sono elencati nell'allegato A alla presente legge.

 

     Art. 3. (Delimitazione delle zone omogenee). [7]

     1. In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), la Regione dispone il riordino territoriale delle comunità montane, individuando nel numero massimo di ventitre le zone omogenee in cui includere i territori di cui all'articolo 2.

     2. Il riordino territoriale è disposto con deliberazione del Consiglio regionale, sentita la Conferenza permanente Regione - autonomie locali, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 2, comma 18, lettera a) della l. 244/2007 e sulla base di quanto definito nel comma 3.

     3. Per ciascuna provincia le zone omogenee non sono superiori rispettivamente al numero di:

a) due per Alessandria;

b) tre per Biella;

c) sei per Cuneo;

d) sei per Torino;

e) quattro complessivamente per Verbano Cusio Ossola e Novara, di cui una interprovinciale;

f) una per Vercelli;

g) una per Asti.

 

     Art. 4. (Classificazione per fasce). [8]

     1. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi da parte della Regione e delle comunità montane, nell'ambito territoriale delle singole comunità montane, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000, i comuni montani e parzialmente montani inclusi nelle zone omogenee di cui all'articolo 3 sono classificati per fasce, sulla base della consistenza territoriale, dell'altimetria, dell'andamento demografico e della realtà socio-economica delle zone interessate.

     2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina con deliberazione il numero e i caratteri delle fasce di cui al comma 1 ed individua i comuni da sottoporre a classificazione, ripartendoli nelle relative fasce ed indicando contestualmente i comuni e le località di cui all'articolo 41, comma 3.

     3. La classificazione prevista dal comma 2 è sottoposta a revisione periodica.

 

     Art. 5. (Costituzione della Comunità montana). [9]

     1. Tra i comuni il cui territorio, o parte di esso, ricade in ciascuna delle zone omogenee di cui all’articolo 3, è costituita, in attuazione degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 267/2000, la comunità montana.

     2. La costituzione della comunità montana avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale [10].

     2 bis. Nel provvedimento di cui al comma 2 il Presidente della Giunta regionale:

     a) fissa la data delle elezioni del presidente della comunità montana, nei termini di cui all'articolo 15 ter, comma 1;

     b) comunica all'ente la rispettiva fascia di popolazione, ai fini della determinazione del numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere;

     c) indica le regole procedurali relative agli adempimenti di sua competenza [11].

 

     Art. 6. (Variazioni territoriali delle zone omogenee) [12].

     1. Le variazioni delle zone omogenee di cui all'articolo 3 sono disposte, seguente e Comunità montane ed i Comuni interessati, previa intesa con la Conferenza Permanente Regione-Autonome Locali di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) [13].

     2. Le leggi regionali che, nell’ambito dei territori montani di cui all’articolo 2, comma 1, istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni territoriali dei comuni esistenti ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 267/2000, dispongono altresì circa le conseguenti modifiche delle zone omogenee [14].

     3. [15].

 

     Art. 7. (Variazioni nella costituzione della Comunità montana). [16]

 

     Art. 8. (Costituzione di nuove Comunità montane). [17]

 

     Art. 9. (Finalità delle comunità montane). [18]

     1. Le comunità montane promuovono lo sviluppo socio-economico del proprio territorio e perseguono l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita e assicurando, in raccordo con gli altri livelli di governo, il mantenimento dei servizi essenziali sul proprio territorio e una più efficace erogazione dei servizi comunali.

     2. Le comunità montane concorrono, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale, tutelano e valorizzano la cultura locale e favoriscono l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane anche attraverso un'adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità delle realtà montane.

     3. Le comunità montane realizzano le proprie finalità istituzionali di valorizzazione delle zone montane attraverso:

     a) l'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale previsti dagli articoli 26, 28 e 37 secondo le metodologie definite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 2;

     b) la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di cui alla lettera a), anche con le modalità e secondo i criteri e le priorità di cui all'articolo 29, ricercando ogni sinergia con altri enti e soggetti e perseguendo la qualità, la coerenza e l'efficacia della progettazione;

     c) lo svolgimento delle funzioni proprie di cui all'articolo 9 ter e delle altre funzioni finalizzate al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle zone montane, di tutela ambientale e di protezione dal rischio idrogeologico;

     d) la gestione in forma associata di funzioni e dei servizi comunali, in particolare per i comuni di minore dimensione demografica;

     e) l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 9 bis. (Funzioni delle comunità montane) [19]

     1. Le comunità montane sono titolari:

     a) delle funzioni relative alla gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge nazionale e regionale;

     b) delle funzioni proprie ad esse attribuite da leggi regionali o statali;

     c) di ogni altra funzione conferita dalle province e dalla Regione;

     d) delle funzioni e dei servizi propri dei comuni ad esse attribuiti per delega;

     e) delle funzioni per le quali la legge regionale dispone l'esercizio obbligatorio in forma associata.

     2. Oltre alle funzioni settoriali attribuite con i provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), le comunità montane esercitano, in particolare, le funzioni di consorzio di bonifica montana.

     3. La Regione riconosce il ruolo delle comunità montane nell'ambito del governo del territorio al fine di attuare la pianificazione strategica a livello intercomunale.

     4. Le comunità montane concorrono alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano, anche attraverso le indicazioni urbanistiche di cui all'articolo 27 bis.

 

     Art. 9 ter. (Funzioni proprie delle comunità montane) [20]

     1. In applicazione degli articoli 3, 8 e 97 dello Statuto, la Regione riconosce alle comunità montane il ruolo di agenzie di sviluppo del territorio montano.

     2. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 38, 43, 44 e 46, le comunità montane sono titolari di funzioni proprie in materia di:

     a) artigianato artistico e tipico;

     b) energia;

     c) patrimonio forestale;

     d) produzioni tipiche;

     e) turismo;

     f) usi civici.

     3. Le funzioni di cui al comma 2 possono essere esercitate dalle comunità montane singole o associate.

 

     Art. 9 quater. (Gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali) [21]

     1. I comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 3 organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, attribuiti alla rispettiva competenza da disposizioni di legge regionale, a livello di comunità montana.

     2. I comuni di cui al comma 1 organizzano altresì, a livello di comunità montana, l'esercizio associato di funzioni proprie o ad essi delegate da disposizioni di legge nazionale.

     3. Sono individuate con apposita legge regionale le funzioni e i servizi comunali da esercitare obbligatoriamente in forma associata a livello di comunità montana.

     4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, i consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla comunità montana d'intesa con i comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i comuni e la comunità montana.

     5. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superano l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la comunità montana, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente, può essere delegata da tutti o parte dei propri comuni a far parte di consorzi fra enti locali, costituiti ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli comuni aderenti. In tal caso il presidente della comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei comuni deleganti alla comunità montana.

     6. La comunità montana non può partecipare a consorzi di cui fanno parte tutti i comuni che la costituiscono.

     7. I comuni possono delegare alle comunità montane la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa depositi e prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

 

     Art. 10. (Attribuzioni). [22]

     [1. In applicazione dell’articolo 4 del d.lgs. 267/2000, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e della L.r.. 34/1998 nell'organizzare, attraverso gli Enti locali, l'esercizio delle funzioni amministrative di interesse locale, la legge regionale determina quelle da attribuire alla competenza delle Comunità montane, adeguando la scelta alla peculiarità del territorio montano [23].]

 

     Art. 11. (Statuto). [24]

     1. La comunità montana adotta il proprio statuto nel rispetto della normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali.

     2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente e definisce l’ordinamento dei propri uffici e dei servizi pubblici, in armonia con i principi dettati dagli articoli 88 e seguenti del d.lgs. 267/2000.

     3. Nel quadro delle disposizioni statali e di quelle dettate dal capo II, lo statuto stabilisce, in particolare, i principi che regolano il funzionamento degli organi e le rispettive competenze [25].

     4. Lo statuto disciplina le forme della collaborazione fra la comunità montana e gli altri enti operanti sul territorio e le modalità della partecipazione popolare e dell’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi [26].

     5. Lo statuto determina infine le forme e i modi di partecipazione e rappresentanza dei comuni non montani inclusi nella zona omogenea.

     6. Lo statuto determina altresì la sede e la denominazione dell’ente.

 

     Art. 11 bis. (Assemblea dei sindaci) [27]

     1. Lo statuto della comunità montana prevede l'assemblea dei sindaci, quale organismo consultivo, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali e sulle strategie di sviluppo del territorio.

     2. L'assemblea dei sindaci è composta dai sindaci, o loro delegati, di tutti i comuni che fanno parte della comunità montana.

     3. L'assemblea dei sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.

     4. Lo statuto della comunità montana definisce le modalità di funzionamento e di partecipazione al governo dell'ente dell'assemblea dei sindaci.

 

     Art. 12. (Adozione dello Statuto). [28]

     1. Lo statuto è approvato dall’organo rappresentativo della comunità montana.

     2. Nella predisposizione dello statuto la comunità montana valuta le relazioni funzionali con gli statuti dei comuni che la costituiscono.

     3. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'organo rappresentativo. Se tale maggioranza non viene raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi ad intervallo non minore di trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'organo rappresentativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello statuto [29].

     4. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

 

     Art. 13. (Regolamenti). [30]

 

CAPO II.

ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA

 

     Art. 14. (Organi della Comunità montana). [31]

     1. La comunità montana è dotata di un organo rappresentativo, di un organo esecutivo e di un presidente.

 

     Art. 15. (Composizione dell'organo rappresentativo). [32]

     1. L'organo rappresentativo è composto:

     a) da trentasei membri nelle comunità montane con popolazione complessiva uguale o superiore a trentamila abitanti;

     b) da ventiquattro membri nelle comunità montane con popolazione complessiva uguale o superiore a diecimila abitanti e inferiore a trentamila;

     c) da dodici membri nelle comunità montane con popolazione complessiva inferiore a diecimila abitanti.

     2. Il numero dei consiglieri assegnati alla comunità montana non deve essere inferiore al numero dei comuni che ne fanno parte, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 1.

     3. La popolazione di ciascuna comunità montana è determinata sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili.

 

     Art. 15 bis. (Sistema elettorale) [33]

     1. Il presidente della comunità montana è eletto dall'assemblea congiunta dei consigli dei comuni che ne fanno parte, contestualmente all'elezione dell'organo rappresentativo.

     2. Possono candidarsi alla carica di presidente della comunità montana e di componente l'organo rappresentativo i consiglieri e i sindaci dei comuni che ne fanno parte, se non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla legislazione vigente in materia di enti locali.

     3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

     4. È proclamato eletto alla carica di presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi.

     5. Alla lista collegata al candidato alla carica di presidente che ha riportato il maggior numero di voti validi è attribuito il sessanta per cento dei seggi dell'organo rappresentativo, con arrotondamento all'unità superiore se il numero dei componenti da assegnare alla lista contiene una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono attribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

     6. Le liste per l'elezione dell'organo rappresentativo comprendono un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere e non inferiore ai tre quarti e rappresentano almeno i due terzi dei comuni che compongono la comunità montana.

     7. Nessun amministratore può accettare la candidatura in più liste.

     8. Con la lista di candidati viene anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della comunità montana e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio della stessa.

     9. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata.

     10. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 25 bis, comma 1, definisce con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo, previa informativa alla commissione consiliare competente.

 

     Art. 15 ter. (Organo rappresentativo) [34]

     1. L'organo rappresentativo della comunità montana svolge un ruolo di indirizzo e di controllo. Le sue attribuzioni sono definite dallo statuto.

     2. L'organo rappresentativo dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la data di comunicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

     3. L'elezione del nuovo organo rappresentativo viene disposta a seguito della scadenza contestuale del mandato amministrativo della maggioranza dei comuni facenti parte della comunità montana e, comunque, decorsi cinque anni dall'elezione.

     4. La prima seduta del nuovo organo rappresentativo è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione per la discussione del programma amministrativo.

     5. La convocazione della prima seduta del nuovo organo rappresentativo è disposta dal presidente neo eletto ed è presieduta dallo stesso.

 

     Art. 15 quater. (Composizione e nomina dell'organo esecutivo) [35]

     1. L'organo esecutivo della comunità montana è composto dal presidente della comunità montana, che lo presiede, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, non superiore a quattro per le comunità montane con popolazione complessiva inferiore ai trentamila abitanti, e a sei per le comunità montane con popolazione complessiva uguale o superiore a trentamila.

     2. Il presidente della comunità montana nomina tra i componenti l'organo rappresentativo i componenti dell'organo esecutivo, designando tra essi un vicepresidente e ne dà comunicazione all'organo rappresentativo nella seduta di cui all'articolo 15 ter, comma 4.

     3. Il presidente della comunità montana può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione all'organo rappresentativo della comunità montana.

 

     Art. 15 quinquies. (Organo esecutivo) [36]

     1. L'organo esecutivo collabora con il presidente della comunità montana nel governo dell'ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

     2. L'organo esecutivo compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non sono riservati dalla legge o dallo statuto all'organo rappresentativo o al presidente.

 

     Art. 15 sexies. (Surrogazione) [37]

     1. Il seggio dell'organo rappresentativo che durante il mandato rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

 

     Art. 15 septies. (Decadenza) [38]

     1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente della comunità montana, l'organo esecutivo decade e si procede allo scioglimento dell'organo rappresentativo.

     2. L'organo rappresentativo e l'organo esecutivo rimangono in carica sino alla elezione del nuovo organo rappresentativo e del nuovo presidente. Sino alle elezioni, le funzioni del presidente della comunità montana sono svolte dal vicepresidente.

     3. In caso di scioglimento dei consigli comunali i consiglieri della comunità montana decadono se non eletti al successivo turno elettorale.

     4. Il presidente eletto che nel corso del suo mandato perde il requisito di amministratore comunale, rimane in carica fino allo scadere del mandato se ottiene entro dieci giorni la fiducia  dell'organo rappresentativo della comunità montana.

     5. Lo scioglimento dell'organo rappresentativo determina in ogni caso la decadenza del presidente della comunità montana e dell'organo esecutivo.

 

     Art. 15 octies. (Indennità) [39]

     1. In armonia con i principi stabiliti dall'articolo 2, comma 18, lettera c) della l. 244/2007, le indennità del presidente e dei componenti l'organo esecutivo della comunità montana sono rapportate a quelle degli amministratori dei comuni con popolazione da cinquemilauno fino a diecimila abitanti, indipendentemente dalla popolazione montana complessiva dell'ente.

 

     Art. 16. (Competenze del Consiglio).

     1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità montana.

     2. Il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:

     a) lo Statuto dell'Ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

     b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d'uso del suolo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;

     c) l'accettazione di deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia o dalla Regione;

     d) la presa d'atto dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione;

     e) le relazioni previsionali e programmatiche;

     f) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

     g) i conti consuntivi;

     h) la contrazione dei mutui e relativi piani finanziari;

     i) i pareri da rendere in relazione agli atti suddetti;

     l) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

     m) le convenzioni con gli altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative, compresi gli accordi di programma di cui alla l. 142/1990;

     n) la costituzione, i compiti di aziende speciali ed istituzioni, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità montana a società di capitali;

     o) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;

     p) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permute;

     q) gli appalti e le concessioni di opere che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei funzionari;

     r) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni;

     s) i piani regolatori intercomunali e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi.

     3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva all'adozione, da tenersi entro sessanta giorni, pena la decadenza.

 

     Art. 17. (Durata in carica e rinnovo dell’organo rappresentativo). [40]

     [1. L’organo rappresentativo della comunità montana dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni i cui rappresentanti fanno parte dell’organo rappresentativo della comunità montana.

     2. L’organo rappresentativo della comunità montana si intende rinnovato con l’avvenuta designazione dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei comuni interessati.

     3. La convocazione della prima seduta del nuovo organo rappresentativo è disposta dal presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla comunità montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.

     4. La seduta di cui al comma 3 è presieduta dal consigliere più anziano di età.

     5. I rappresentanti dei comuni non interessati dal turno elettorale restano in carica nell’organo rappresentativo della comunità montana sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del comune dei propri rappresentanti.

     6. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali cui sia interessata la maggioranza dei comuni i cui rappresentanti fanno parte dell’organo rappresentativo della comunità montana, l’organo rappresentativo della stessa si limita, fino al rinnovo di cui al comma 2, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.]

 

     Art. 18. (Incompatibilità, convalida, cessazione e sostituzione dei Consiglieri). [41]

 

     Art. 19. (Organo esecutivo). [42]

     [1. A norma dell’articolo 47 del d.lgs. 267/2000, l’organo esecutivo è costituito dal presidente, dal vice presidente e da un numero di componenti stabiliti dallo statuto.

     2. Il numero dei componenti dell’organo esecutivo non è superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei componenti l’organo rappresentativo; in ogni caso non può superare il numero di 12.

     3. Lo statuto stabilisce le competenze, il numero dei componenti e le modalità di elezione dell’organo esecutivo della comunità montana.]

 

     Art. 20. (Elezione della Giunta). [43]

 

     Art. 21. (Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione). [44]

 

     Art. 22. (Attribuzioni della Giunta). [45]

 

     Art. 23. (Il Presidente della Comunità montana). [46]

 

     Art. 24. (Personale della Comunità montana). [47]

 

     Art. 25. (Ufficio di Statistica).

     1. Lo Statuto della Comunità montana prevede l'istituzione di un ufficio di statistica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24, legge 23 agosto 1988, n. 400), anche per le finalità di cui all'articolo 47, comma l.

 

     Art. 25 bis. (Norma di rinvio) [48]

     1. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente capo, si fa rinvio alla disciplina nazionale vigente in materia di enti locali e alle norme di legge statale relative all'elezione degli organi dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, in quanto compatibili.

     2. Trova applicazione, in particolare, l'articolo 52 del d.lgs. 267/2000.

 

CAPO IV.

PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO.

PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI.

PROGETTI INTEGRATI DI INTERVENTO SPECIALE PER LA MONTAGNA

 

     Art. 26. (Formazione, adozione ed approvazione del piano, pluriennale di sviluppo socio-economico).

     1. Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, la Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all’articolo 28 del d.lgs. 267/2000 [49].

     2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.

     3. L’organo esecutivo della Comunità montana predispone il piano pluriennale di sviluppo socio-economico tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati [50].

     4. L’organo rappresentativo della Comunità montana adotta il piano e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia che lo approva con deliberazione consiliare entro novanta giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato salvo che pervengano alla Comunità montana richieste di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizioni. In tal caso il termine di novanta giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta di chiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano approvato è trasmessa dalla Comunità montana alla Giunta regionale [51].

     5. La procedura di cui al comma 4 si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

 

     Art. 27. (Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico). [52]

     1. Il piano di sviluppo socio-economico è il principale strumento di programmazione della comunità montana e viene redatto a seguito dell'analisi del contesto e tenendo conto degli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa dell'Unione europea e da quella statale e regionale e affidati alla competenza della comunità montana. Il piano di sviluppo socio-economico:

     a) individua gli obiettivi di sviluppo;

     b) definisce le strategie con le quali perseguire gli obiettivi di sviluppo;

     c) specifica conseguentemente, con le relative priorità e le risorse occorrenti, tutti gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la comunità montana, nel periodo di pianificazione, intende realizzare.

     2. La Giunta regionale definisce le metodologie uniformi per la predisposizione e la trasmissione dei piani di cui al comma 1, indicando altresì gli elementi per la redazione dei programmi previsti dall'articolo 28.

 

     Art. 27 bis. (Raccordo con gli altri strumenti di programmazione) [53]

     1. Il piano di sviluppo socio-economico si raccorda con gli altri strumenti di programmazione della comunità montana e con quelli omologhi dei diversi livelli di governo.

     2. L'individuazione e la collocazione cartografica delle opere e degli interventi previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituiscono le indicazioni urbanistiche di cui all'articolo 28, comma 4 del d.lgs. 267/2000, le quali concorrono alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici a tali indicazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6 del d.lgs. 267/2000 e della legge urbanistica regionale vigente.

     3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è corredato da una tavola denominata Carta di destinazione d'uso del suolo contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.

     4. La Carta di destinazione d'uso del suolo, elaborata in scala 1:25000, individua le aree di prevalente interesse agro-silvo-forestale, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale.

     5. La Carta di destinazione d'uso del suolo concorre alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 2, lettera c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), da ultimo modificata dalla legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1.

 

     Art. 28. (Programmi annuali operativi).

     1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

     2. Il programma annuale operativo è redatto secondo le modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 2 ed è trasmesso alla provincia e alla Giunta regionale [54].

     3. Per l'attuazione dei programmi annuali operativi la Comunità montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso accordi di programma di cui all’articolo 34 del d.lgs. 267/2000 [55].

 

     Art. 29. (Progetti integrati). [56]

     1. La Regione finanzia o concorre a finanziare progetti integrati elaborati dalle comunità montane singolarmente o d'intesa fra loro, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed attuativi del programma operativo annuale, idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale, demografico ed occupazionale, il miglioramento e l'implementazione dei servizi gestiti a livello sovracomunale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

     2. Alla realizzazione dei progetti integrati possono concorrere altri enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

     3. Se più soggetti concorrono al finanziamento dei progetti integrati, i relativi rapporti e impegni sono regolati da apposita convenzione con la comunità montana. Se concorrono al finanziamento soltanto altri enti pubblici, la convenzione è sostituita dalle deliberazioni degli organi competenti degli enti stessi, comprovanti la copertura finanziaria del relativo impegno.

     4. Entro il 30 novembre di ogni anno, la Giunta regionale definisce:

     a) i criteri di ammissibilità, la documentazione necessaria a corredo del progetto, ivi compresa quella di cui al comma 3, nonché il livello progettuale richiesto, in rapporto all'oggetto e alle finalità delle diverse tipologie di intervento;

     b) le priorità rispetto al finanziamento o al cofinanziamento, in base agli indirizzi di politica regionale per la montagna definiti con lo stesso provvedimento;

     c) la misura massima del finanziamento o cofinanziamento e le relative modalità di concessione, tenendo conto della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento, della localizzazione rispetto alla classificazione di cui all'articolo 4, dei benefici ambientali che ne derivano, del miglioramento atteso nei servizi erogati e della rilevanza dei servizi di nuova erogazione.

     5. Non sono ammissibili progetti integrati non coerenti rispetto al piano di sviluppo socio-economico o al programma annuale operativo adottato entro il 15 gennaio o che sono attuativi di variazioni e aggiornamenti del piano, deliberati nell'anno di riferimento e non motivati da eventi non precedentemente programmabili.

     6. I progetti integrati sono presentati alla Giunta regionale.

     7. La relativa graduatoria, predisposta sulla base dei criteri di cui al comma 4, è approvata dalla Giunta regionale su proposta di uno specifico nucleo di valutazione tecnica costituito con atto amministrativo, che può disporre a tal fine l'audizione delle comunità montane proponenti.

 

CAPO V.

RAPPORTI ISTITUZIONALI. [57]

 

    Art. 30. (Convenzioni). [58]

     1. La Regione promuove i rapporti convenzionali tra la comunità montana ed il comune parzialmente montano escluso dalla medesima in attuazione dell’articolo 27, comma 5 del d.lgs. 267/2000, per la realizzazione, da parte della comunità montana, degli interventi speciali per la montagna, in forza di normative dell’Unione europea e di leggi statali o regionali, nella parte di territorio classificata montana del comune interessato.

     2. La convenzione regola espressamente i rapporti finanziari, conseguenti alla sua attuazione, tra la comunità montana ed il comune interessato.

 

     Art. 31. (Gestione da parte della Comunità montana di funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, da esercitarsi in forma associata). [59]

     [1. I Comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 2 organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di Comunità montana.

     2. I Comuni di cui al comma 1 organizzano altresì, a livello di Comunità montana, l'esercizio associato di funzioni ad essi delegate.

     3. [60].

     4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana.

     5. I comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani possono disporre che il conferimento alla comunità montana di funzioni proprie o conferite, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (recante disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sullo sviluppo della montagna), anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4 della l. 93/1981, sono regolati da apposita convenzione [61].

     6. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti locali, costituiti ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 267/2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità montana [62].

     7. La Comunità montana non può partecipare a Consorzi qualora facciano parte dei medesimi tutti i Comuni che la costituiscono.

     8. Ai sensi degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 267/2000, le Comunità montane, singolarmente o in consorzio con altri enti montani, esercitano in forma associata le funzioni comunali, nonché la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni, con particolare riguardo ai seguenti settori [63]:

     a) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; disincentivo alla produzione, riduzione, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione a fini energetici dei rifiuti tossico-nocivi e degli oli esausti di origine domestica, delle macerie e degli inerti;

     b) organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico;

     c) organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;

     d) realizzazione di strutture di servizi sociali per gli anziani, nonché gestione delle attività socio assistenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali);

     e) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani;

     f) realizzazione di opere pubbliche di interesse collettivo;

     g) organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;

     h) realizzazione delle funzioni di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modifiche ed integrazioni, relative alla progettazione, all'appalto e alla direzione lavori di opere pubbliche e di opere tecnico- manutentive del territorio.

     9. 1 Comuni possono delegare alle Comunità montane la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovraccomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

     10. La Regione riconosce priorità nell'assegnazione di finanziamenti ai servizi svolti in forma associata dalle Comunità montane.]

 

     Art. 32. (Comunità montana. Unione di Comuni). [64]

 

     Art. 33. (Servizi. Forme associative di cooperazione).

     1. La Comunità montana costituisce, per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali, istituzioni e consorzi nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente. Può altresì partecipare a società per azioni in relazione alla natura del servizio da erogare [65].

     2. Si applicano, in quanto compatibili, le nonne di cui agli articoli 30, 31 e 114 del d.lgs. 267/2000 [66].

 

     Art. 34. (Revisore dei conti). [67]

 

     Art. 35. (Controllo sugli organi e sugli atti della Comunità montana). [68]

 

     Art. 36. (Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane).

     1. è costituita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane quale organo consultivo della Giunta regionale. Della Conferenza fanno parte i Presidenti delle Comunità montane, la Giunta esecutiva della Delegazione regionale dell'Unione nazionale Comuni, Comunità, enti montani (UNCEM) e due rappresentanti dell'Unione Province piemontesi (UPP).

     2. La Conferenza è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente della Giunta regionale.

 

CAPO VI.

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

E PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE MONTANE

 

     Art. 37. (Sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale).

     1. Le Comunità montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana ad esse trasferite dalla legge regionale 4 settembre 1975, n. 50 (Trasferimento alle Comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana), individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del bacino idrografico di competenza. Esse formano a tal fine un programma pluriennale; in tale programma sono compresi anche i territori montani limitrofi non ricadenti nella Comunità montana che costituiscono naturale completamento del bacino idrografico.

     2. Le Comunità montane predispongono il programma di interventi di cui al comma 1 promuovendo conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove nonne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, con la Regione e l'Autorità di bacino di cui all'articolo li della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

     3. Alle Comunità montane è demandato il compito di gestire la realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico- forestale previsti dal programma pluriennale di cui al comma I.

     4. La sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale di cui al presente articolo contempla interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e può essere realizzata secondo le modalità previste all'articolo 17 della 1. 97/1994.

     5. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 38. (Gestione del patrimonio forestale).

     1. Le Comunità montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato agendo attraverso:

     a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;

     b) accordi di programma con enti pubblici;

     c) eventuale costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi;

     d) attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, della l. 97/1994.

     2. Le Comunità montane svolgono specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi. A tal fine svolgono le seguenti attività:

     a) manutenzione delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale;

     b) mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale.

     3. Le Comunità montane, su delega dei Comuni, gestiscono le proprietà silvo-pastorali dei Comuni stessi.

     4. Le Comunità montane possono affidare la realizzazione delle attività di cui al comma 3 ai soggetti di cui all'articolo 17 della l. 97/1994, nei limiti e con le modalità di cui al medesimo articolo.

     5. La Regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione dello specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali in un'ottica di filiera, anche tramite il conferimento della delega alle Comunità montane.

 

     Art. 39. (Piccole opere di manutenzione ambientale).

     1. Le Comunità montane, anche in applicazione dell'articolo 7 della l. 97/1994, possono concedere contributi fino ad un massimo del settantacinque per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprietà agro-silvo-pastorali.

     2. Possono beneficiare del contributo imprenditori agricoli singoli od associati, anche non a titolo principale.

     3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e gli ambiti applicativi del presente articolo.

 

     Art. 39 bis. (Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunità montane). [69]

     1. A partire dall’anno 2004 gli impianti funicolari aerei, i palorci, i fili a sbalzo, i telefori, comunque denominati, esistenti in zone ricadenti nel territorio di una comunità montana, sono esentati dal pagamento di canoni di concessione in relazione all’attraversamento o utilizzo di aree o altri beni demaniali regionali.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli impianti destinati al trasporto di cose, funzionanti con la forza di gravità ovvero muniti di forza motrice.

 

     Art. 40. (Difesa dalle valanghe).

     1. Le Comunità montane costituiscono, ai sensi dell'articolo 33, Commissioni locali valanghe per l'esercizio dell'attività di controllo dei fenomeni nuvologici ed al fine di segnalare il pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche ed impianti o infrastrutture di interesse pubblico.

     2. Le Commissioni di cui al comma 1 devono svolgere l'attività di controllo sulla base della metodologia indicata dal competente Settore regionale.

     3. La Regione Piemonte, con apposito regolamento, fornisce le modalità di costituzione e gestione delle Commissioni.

 

     Art. 41. (Incentivi per l'insediamento nelle zone montane).

     1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunità montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica in Comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

     2. Il beneficiario dei contributi di cui al comma 1 deve impegnarsi per un decennio a non modificare residenza e dimora abituale e a non trasferire l'attività economica, pena la revoca del beneficio concesso ed il recupero del contributo ricevuto maggiorato degli interessi legali.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei comuni montani con meno di mille abitanti e alle località abitate non capoluogo con meno di cinquecento abitanti appartenenti alle fasce rispettivamente individuate a tal fine con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2 [70].

     4. Le Comunità montane, a valere sul finanziamento loro concesso ai fini dell'attuazione della presente legge, possono erogare contributi al fine di favorire i collegamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale.

     5. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di concessione e la misura massima del contributo per ogni tipo di intervento; tale determinazione è soggetta a revisione biennale. Le Comunità montane stabiliscono di conseguenza l'entità del contributo. Tale entità può essere diversificata per sub aree in relazione alle loro caratteristiche.

 

     Art. 42. (Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori).

     1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della 1. 97/1994, la Regione e la Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 (Provvedimenti a favore di varie Regioni d'Italia meridionale e delle isole), accordano la preferenza del finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del trenta per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

     a) coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni, residenti nelle zone montane;

     b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della 1. 97/1994;

     c) cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il trenta per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni residenti in Comuni montani.

     2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane possono concedere, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta di terreni.

 

     Art. 42 bis. (Compendio unico agricolo di montagna). [71]

     1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 bis della l. 97/1994, il compendio unico è costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purchè destinati in modo unitario all’esercizio dell’impresa agricola, siti nei territori delle comunità montane, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnino:

     a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall’acquisto;

     b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui all’articolo 42 ter, per un periodo di quindici anni dall’acquisto.

 

     Art. 42 ter. (Superficie minima indivisibile). [72]

     1. La superficie minima indivisibile di cui all’articolo 5 bis, commi 1 e 6, della l. 97/1994, rappresenta l’estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l’esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall’acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell’articolo 42 bis.

     2. Al fine di garantire le condizioni idonee all’esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all’ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l’estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura di cinque ettari.

 

     Art. 43. (Turismo rurale in ambiente montano).

     1. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le Comunità montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente rurale e naturale.

     2. Le Comunità montane promuovono progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in collaborazione con gli Enti di gestione delle aree protette.

     3. A tal fine la Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale, individua le caratteristiche del turismo rurale nella montagna piemontese.

     4. Le Comunità montane possono concedere incentivi per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico paesaggistico e architettonico, nonché per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando tipologie edilizie tradizionali.

     5. La concessione degli incentivi di cui al comma 4 è subordinata al rispetto del principio comunitario del "de minimis".

 

     Art. 44. (Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane).

     1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna piemontese.

     2. Le Comunità montane definiscono, nell'ambito del proprio programma operativo annuale, gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla Giunta regionale e individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi.

     3. L'erogazione di eventuali contributi nell'ambito degli interventi e delle azioni previste dal comma 2 è subordinata al rispetto del principio comunitario del Me minimis".

 

     Art. 45. (Trasporti).

     1. Per i Comuni montani con meno di cinquemila abitanti nonché per le località abitate con meno di cinquecento abitanti comprese in Comuni montani aventi più di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunità montane, su delega dei Comuni, provvedono ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti.

     2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1, è attivato garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, agli invalidi ed agli anziani.

     3. Le Comunità montane delegate possono stipulare convenzioni con i Comuni interessati per estendere il servizio suddetto anche a territori limitrofi, anche se non compresi nelle Comunità montane.

     4. L'organizzazione del servizio è definita da un apposito regolamento approvato dal Consiglio della Comunità montana a norma dell'articolo 23 della I. 97/1994.

     5. La Giunta regionale assegna annualmente alle Comunità montane delegate, nell'ambito degli interventi di settore, i fondi necessari per l'espletamento del servizio.

     6. Le Comunità montane delegate possono concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.

     7. I compiti di cui all'articolo 23 della l. 97/1994, attribuiti alla Regione, sono delegati alle Comunità montane competenti per territorio. Il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Comunità montane è subordinato al nullaosta preventivo della Provincia competente per territorio.

 

     Art. 46. (Valorizzazione della cultura della montagna piemontese).

     1. La Regione riconosce nei valori affermati dalla cultura tradizionale piemontese e dalle culture delle minoranze etniche, linguistiche e religiose il mezzo fondamentale per rendere la gente di montagna consapevole delle proprie origini e della propria identità e protagonista attiva dello sviluppo socioeconomico.

     2. La Regione, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane, provvede ad istituire e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area montana piemontese.

 

     Art. 47. (Informatizzazione).

     1. Al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le Comunità montane operano quali sportelli del cittadino mediante un adeguato sistema informatico ai sensi dell'articolo 24 della 1. 97/1994, in collaborazione con le Province, i Comuni e gli uffici periferici dell'amministrazione pubblica.

     2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive per la progettazione del predetto sistema informatico e per determinare i relativi finanziamenti.

     3. La Giunta regionale, conformemente a quanto stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione econonomica (CIPE), definisce direttive per il decentramento, nei Comuni montani, di attività e servizi ai sensi dell'articolo 14 della l. 97/1994.

 

     Art. 47 bis. (Servizio scolastico) [73]

     1. Gli enti locali in territorio montano e le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello territoriale, previa intesa con l'autorità scolastica competente.

     2. La Giunta regionale, annualmente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, prevede il finanziamento di progetti volti al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici in territorio montano.

 

     Art. 48. (Servizio scolastico).

     1. I Comuni e le Comunità montane, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello provinciale, previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.

     2. Le Comunità montane possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa fra i quattordici e i venticinque anni residenti nei Comuni montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitari.

     3. Le Comunità montane possono concedere contributi per il mantenimento delle strutture scolastiche materne, elementari e medie sul loro territorio.

 

     Art. 48 bis. (Principi per la determinazione dell’ammontare dei costi e dei finanziamenti per interventi in zone montane). [74]

     1. Nella determinazione dell’ammontare dei finanziamenti per opere pubbliche o di interesse pubblico, o comunque realizzate con l’apporto di fondi di origine pubblica, si tiene conto delle particolari condizioni e delle peculiarità delle zone montane interessate da dette opere.

     2. In particolare, la quantificazione dei costi, a misura o complessivi, per la realizzazione di opere infrastrutturali nelle zone montane e la commisurazione dei relativi limiti massimi di finanziamento, sono adeguatamente differenziate rispetto alle analoghe grandezze riferite alle zone montane.

 

     Art. 49. (Individuazione delle località abitate).

     1. L'individuazione dei comuni montani con meno di mille abitanti e delle località abitate aventi meno di cinquecento abitanti ricomprese negli altri comuni montani, deliberata ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della 1. 97/1994 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale da parte della Giunta regionale.

 

CAPO VII.

FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 50. (Fondo regionale per la montagna) [75]

     1. Per lo svolgimento delle funzioni delle forme associative montane è istituito un fondo regionale, denominato Fondo regionale per la montagna, alla cui copertura finanziaria si provvede attraverso:

a) una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di IRAP nell'esercizio precedente all'imposta versata dai soggetti obbligati presenti nei comuni appartenenti alle preesistenti comunità montane [76];

b) una quota dei proventi del diritto di escavazione per esercenti di cave e di miniere, rideterminando le percentuali delle tariffe del diritto di escavazione stabilite dall'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);

c) una quota dei proventi derivanti dai canoni per l’uso delle acque pubbliche;

d) una quota dei proventi derivanti dai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento;

e) una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente..

 

     Art. 51. (Utilizzo del Fondo regionale per la montagna) [77]

     1. Le risorse costituenti il Fondo regionale per la montagna sono ripartite:

a) in proporzione a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 50;

b) in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;

c) in proporzione diretta alla superficie delle zone montane;

d) secondo criteri premianti la montanità e marginalità socio-economica dei singoli comuni [78].

     2. Una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, mediante spese e contributi ad enti e privati.

     3. Il programma delle iniziative di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

 

     Art. 52. (Riparto dei fondi statali della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modifiche e integrazioni).

     1. I fondi assegnati alla Regione ai fini della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), cosi come successivamente modificata ed integrata, sono ripartiti tra le Comunità montane per la redazione e l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico, secondo i seguenti criteri:

     a) cinque decimi in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;

     b) cinque decimi in proporzione diretta alla superficie delle zone montane.

     2. Il riparto di cui al comma 1 è determinato con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 53. (Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità montane).

     1. Alle Comunità montane, per le spese di funzionamento dei loro uffici, è concesso un contributo nella misura annua di lire 6 milioni.

     2. E' concesso inoltre un contributo aggiuntivo di lire 500 per ogni ettaro di superficie delle zone classificate montane ai sensi di legge e di lire 500 per ogni abitante residente nelle stesse zone montane in base agli ultimi dati disponibili sulla consistenza della popolazione montana [79].

     3. Al fine dell'applicazione dei commi 1 e 2, il corrispondente stanziamento di spesa è determinato, con la legge di approvazione del bilancio regionale.

 

CAPO VIII

ATTIVITÀ PERMANENTE DI ANALISI E DI STUDIO DEL TERRITORIO MONTANO PIEMONTESE [80]

 

     Art. 54. (Finalità).

     1. La Regione, al fine di realizzare gli obiettivi della presente legge, promuove un'attività permanente di analisi e di studio del territorio montano piemontese [81].

     2. A tal fine la Giunta regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari per la conoscenza delle caratteristiche socio-economiche, ambientali e territoriali del territorio montano nonché quelli relativi all'attuazione dei piani, programmi e interventi indirizzati alla tutela delle risorse territoriali e allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione.

 

     Art. 55. (Attività di analisi e di studio del territorio montano piemontese). [82]

     1. Le attività di analisi e di studio del territorio montano previste dall'articolo 54, sono realizzate tenendo conto delle politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali per la montagna.

     2. Le attività di cui al comma 1 concorrono, in particolare:

a) alla programmazione regionale;

b) alla redazione della relazione annuale sullo stato della montagna prevista dall'articolo 24 della l. 97/1994;

c) alla valutazione dell'efficacia degli interventi comunitari, nazionali, regionali e locali interessanti la montagna piemontese;

d) alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati relativi alla situazione economico-finanziaria delle comunità montane;

e) alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati relativi alla situazione e alle problematiche del territorio montano piemontese, allo scopo di migliorarne la conoscenza.

     3. La Regione persegue le finalità di cui al comma 2 sulla base di criteri e modalità definiti con apposito atto della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

 

     Art. 56. (Sistema informativo regionale sulla montagna). [83]

     1. Le basi dati e le elaborazioni necessarie alla realizzazione delle attività di cui all’articolo 55 sono assicurate dal sistema informativo regionale sulla montagna, (di seguito denominato sistema) gestito dalla competente struttura regionale.

     2. Il sistema persegue i seguenti obiettivi:

     a) promozione del coordinamento dei sistemi informativi già istituiti nella Regione Piemonte, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 54;

     b) acquisizione sistematica dei dati raccolti dai sistemi informativi già istituiti dalla Regione Piemonte e da strutture regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie attraverso la creazione e la gestione di un apposito centro di documentazione;

     c) aggiornamento ed elaborazione dei dati disponibili per la realizzazione degli strumenti di informazione periodica di cui all’articolo 55, comma 3, lettera c).

 

     Art. 57. (Programma di attività annuale). [84]

     [1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti nel presente capo coerentemente alle finalità della programmazione regionale, l'Osservatorio regionale sulla montagna predispone entro il mese di settembre di ogni anno un programma di attività, da svolgersi nell'anno successivo, corredato da apposito preventivo finanziario.

     2. [85].]

 

CAPO VIII BIS

Disciplina conseguente al riordino territoriale delle comunità montane [86]

 

     Art. 57 bis. (Provvedimenti conseguenti al riordino territoriale delle comunità montane). [87]

     1. Il Presidente della Giunta regionale, se intervengono disposizioni di riordino territoriale adottate ai sensi dell'articolo 6, nel decreto di cui all'articolo 5, comma 2, indica altresì la segreteria della comunità montana o gli altri uffici competenti alla ricezione delle candidature, individuati nel regolamento di cui all'articolo 38, comma 2 della deliberazione legislativa di modifica della presente legge approvata in data 27 giugno 2008.

     2. Se le disposizioni di riordino territoriale prevedono la costituzione di nuove comunità montane che derivano dall'aggregazione o dalla scissione di comunità montane preesistenti, nel decreto di cui all'articolo 5, comma 2, il Presidente della Giunta regionale affida le funzioni di commissario ai presidenti uscenti per ciascuna delle comunità preesistenti. In tal caso, il decreto viene notificato anche al commissario, che cura direttamente gli adempimenti, previsti nel regolamento di cui all'articolo 38, comma 2 della deliberazione legislativa di modifica della presente legge approvata in data 27 giugno 2008, entro quarantotto ore dalla notifica.

     3. Il Presidente della Giunta regionale può adottare ogni atto necessario alla successione delle nuove comunità montane nei rapporti giuridici facenti capo a quelle preesistenti, tenendo conto, ai fini dell'eventuale suddivisione delle risorse, dei criteri previsti dall'articolo 51 per il riparto del fondo regionale per la montagna.

 

     Art. 57 ter. (Adeguamenti statutari e degli strumenti di programmazione) [88]

     1. Le comunità montane ridelimitate per effetto di disposizioni di riordino territoriale adottate ai sensi dell'articolo 6, adeguano i propri statuti entro sei mesi dalla loro costituzione.

     2. Le comunità montane di cui al comma 1 provvedono inoltre all'adeguamento del piano pluriennale di sviluppo socio-economico previsto dall'articolo 26 e dello strumento di programmazione disciplinato dall'articolo 37 entro un anno dalla costituzione..

 

     Art. 57 quater. (Composizione provvisoria dell’organo esecutivo). [89]

     [1. Nella seduta di cui all’articolo 57 ter, comma 4, l’organo rappresentativo provvede alla elezione dell’organo esecutivo, del presidente e del vice presidente.

     2. L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei componenti l’organo rappresentativo, contenente la lista dei candidati alla carica di presidente, di vice presidente e di componenti dell’organo esecutivo. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di presidente.

     3. L’elezione avviene secondo le norme dello Statuto. Nel caso non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede all’indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, l’organo rappresentativo è sciolto secondo le procedure previste dall’articolo 141 del d.lgs. 267/2000.

     4. Fino all’approvazione dei nuovi statuti, la composizione numerica dell’organo esecutivo della comunità montana resta quella prevista dagli statuti di ciascuna comunità montana.]

 

     Art. 57 quinquies. (Provvedimenti conseguenti alla costituzione di nuove comunità montane). [90]

     [1. Nel caso di costituzione di nuove comunità montane che derivino dalla fusione o dalla scissione di comunità montane preesistenti, il Presidente della Giunta regionale, oltre ad assumere i provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 2 e di cui all’articolo 57 bis, con proprio decreto, nomina un commissario per ciascuna delle comunità preesistenti.

     2. Il commissario viene individuato, di norma, tra i sindaci dei comuni componenti la comunità montana ed assume i poteri degli organi delle stesse sino all’insediamento degli organi rappresentativi delle nuove comunità ed all’elezione degli organi esecutivi e del presidente, effettuate con le procedure di cui agli articoli 57 ter e 57 quater.]

 

CAPO IX.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 58. (Norme abrogative).

     1. Sono abrogati:

     a) l'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 (Aggiornamento ed integrazione della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 avente per oggetto: "Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità montane, a partire dalla data in cui esplica la sua efficacia, ai sensi dell'articolo 60, la delimitazione delle zone montane omogenee prevista dall'articolo 3 della presente legge;

     b) l'articolo 2 della L.r.. 50/1979;

     c) la legge regionale 22 giugno 1981, n. 22 (Aggiornamento dell'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50. Modificazione della zona montana omogenea n. Il dei Comuni delle Valli Monregalesi (Provincia di Cuneo), a partire dalla data di cui alla lettera a), n. I);

     d) la legge regionale 15 gennaio 1982, n. 1 (Integrazione agli articoli 5 e 6 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17, concernente "Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità montane"

     e) la legge regionale 30 marzo 1982, n. 9 (Modifiche alla legge regionale Il agosto 1973, n. 17 concernente: "Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità montane);

     f) la legge regionale 11 gennaio 1983, n. 2 (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1973 n. 17, concernente: "Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità montane);

     g) la legge regionale 3 settembre 1986, n. 40 (Comunità montane. Integrazioni delle norme in materia di garanzia fidejussoria di cui alla l.r.. n. 50/79, articolo 3);

     h) la legge regionale 19 dicembre 1991, n. 60 (Contributo straordinario alle Comunità montane);

     i) la legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 (Ordinamento delle Comunità montane);

     l) la legge regionale 18 giugno 1992, n. 29 (Modificazioni alla legge "Ordinamento delle Comunità montane approvata dal Consiglio regionale in data 12 maggio 1992);

     m) la legge regionale 11 aprile 1995, n. 54 (Individuazione delle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica nell'ambito delle Comunità montane. Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28), a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 3;

     n) la legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 (Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28, già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29);

     o) la legge regionale 6 agosto 1996, n. 58 (Sostituzione dell'articolo 11 e del comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 "Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29);

     p) la legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2 (Modifiche della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 "Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29", così come modificata dalla legge regionale 6 agosto 1996, n. 58);

     q) la legge regionale 21 gennaio 1998, n. 4 (Modificazioni alla legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 "Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29", così come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2);

     r) la legge regionale 28 luglio 1998, n. 19 (Modifica dell'articolo 38 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 "Ordinamento delle Comunità montane". Sostituzione del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 "Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29", cosi come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 1998, n. 4).

     2. è inoltre abrogata ogni altra norma o disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 59. (Oneri finanziari).

     1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.

 

     Art. 60. (Norma transitoria).

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 che modificano la delimitazione delle zone omogenee vigente alla data di entrata in vigore della presente legge esplicano la loro efficacia dopo la scadenza dell'attuale mandato amministrativo ovvero con il rinnovo dei Consigli delle Comunità montane. Fino a tale data resta operante la delimitazione in atto.

 

Allegato A.

(art. 4)

(TERRITORI MONTANI DELLA REGIONE PIEMONTE, INDIVIDUATI

PER COMUNE DI APPARTENENZA (ARTICOLO 4)) [91]

 

     I Comuni il cui territorio è interamente montano vengono elencati senza alcuna specificazione.

     Per i comuni il cui territorio è parzialmente montano vengono indicati i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio montano, ovvero i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio non montano; in quest’ultimo caso il territorio montano è individuato per differenza.

     a) Provincia di Alessandria:

     1) Albera Ligure

     2) Arquata Scrivia (territori montani: 6p; 7; 8; 12p; 13p; 14; 15; 16p; dal 17 al 27)

     3) Avolasca

     4) Borghetto Borbera

     5) Bosio

     6) Brignano Frascata

     7) Cabella Ligure

     8) Cantalupo Ligure

     9) Carrega Ligure

     10) Carrosio

     11) Cartosio

     12) Casaleggio Boiro

     13) Casasco

     14) Cassinelle

     15) Castellania

     16) Castelletto d’Erro

     17) Cavatore

     18) Costa Vescovato

     19) Denice

     20) Dernice

     21) Fabbrica Curone

     22) Fraconalto

     23) Garbagna

     24) Gremiasco

     25) Grondona

     26) Lerma

     27) Malvicino

     28) Merana

     29) Molare

     30) Momperone

     31) Mongiardino Ligure

     32) Monleale

     33) Montacuto

     34) Montechiaro d’Acqui

     35) Montegioco

     36) Montemarzino

     37) Morbello

     38) Mornese

     39) Pareto

     40) Ponzone

     41) Pozzol Groppo

     42) Roccaforte Ligure

     43) Rocchetta Ligure

     44) San Sebastiano Curone

     45) Serravalle Scrivia (territori montani: 13; 16p)

     46) Spigno Monferrato

     47) Stazzano

     48) Tagliolo Monferrato

     49) Vignole Borbera

     50) Voltaggio

     b) Provincia di Asti:

     1) Bubbio

     2) Cassinasco

     3) Cessole

     4) Loazzolo

     5) Mombaldone

     6) Monastero Bormida

     7) Olmo Gentile

     8) Roccaverano

     9) San Giorgio Scarampi

     10) Serole

     11) Sessame

     12) Vesime

     c) Provincia di Biella:

     1) Ailoche

     2) Andorno Micca

     3) Biella (territori montani: 1; 2; 3; 4; 5; 6p; dal 12 al 19; 20p; 21p; 33p; 35; 36; 37p; 39p; dal 68 al 75)

     4) Bioglio

     5) Callabiana

     6) Camandona

     7) Camburzano

     8) Campiglia Cervo

     9) Caprile

     10) Casapinta

     11) Cerreto Castello

     12) Coggiola

     13) Cossato (territori montani: dall’1 al 15; 16p; dal 17 al 21; 22p; 23p; 24p)

     14) Crevacuore

     15) Crosa

     16) Curino

     17) Donato

     18) Graglia

     19) Lessona (territori montani: 1; 3p; 4; 5; 7)

     20) Magnano

     21) Mezzana Mortigliengo

     22) Miagliano

     23) Mongrando

     24) Mosso

     25) Muzzano

     26) Netro

     27) Occhieppo Inferiore

     28) Occhieppo Superiore

     29) Pettinengo

     30) Piatto

     31) Piedicavallo

     32) Pollone

     33) Portula

     34) Pralungo

     35) Pray Biellese

     36) Quaregna

     37) Quittengo

     38) Ronco Biellese

     39) Rosazza

     40) Sagliano Micca

     41) Sala Biellese

     42) San Paolo Cervo

     43) Selve Marcone

     44) Soprana

     45) Sordevolo

     46) Sostegno

     47) Strona

     48) Tavigliano

     49) Ternengo

     50) Tollegno

     51) Torrazzo

     52) Trivero

     53) Valdengo

     54) Vallanzengo

     55) Valle Mosso

     56) Valle S.Nicolao

     57) Veglio

     58) Vigliano Biellese (territori montani: dall’1 all’8)

     59) Zimone

     60) Zubiena

     61) Zumaglia

     d) Provincia di Cuneo:

     1) Acceglio

     2) Aisone

     3) Albaretto della Torre

     4) Alto

     5) Argentera

     6) Arguello

     7) Bagnasco

     8) Bagnolo Piemonte (territori non montani: dal 4 al 17; 18p; 19; dal 33 al 35)

     9) Barge (territori non montani: dall’1 al 46; 47p; 52p; dal 53 al 59)

     10) Battifollo

     11) Bellino

     12) Belvedere Langhe

     13) Benevello

     14) Bergolo

     15) Bernezzo

     16) Bonvicino

     17) Borgo San Dalmazzo (territori non montani: dall’1 al 9; dal 15 al 18)

     18) Borgomale

     19) Bosia

     20) Bossolasco

     21) Boves (territori non montani: dall’1 all’8, dal 10 al 12, 20)

     22) Briaglia

     23) Briga Alta

     24) Brondello

     25) Brossasco

     26) Busca (territori non montani: dall’1 al 62; dal 67 al 71)

     27) Camerana

     28) Canosio

     29) Caprauna

     30) Caraglio (territori non montani: dall’1 al 32; 50)

     31) Cartignano

     32) Casteldelfino

     33) Castellar

     34) Castelletto Uzzone

     35) Castellino Tanaro

     36) Castelmagno

     37) Castelnuovo di Ceva

     38) Castino

     39) Celle di Macra

     40) Cerreto Langhe

     41) Cervasca

     42) Ceva

     43) Chiusa Pesio

     44) Cigliè

     45) Cissone

     46) Cortemilia

     47) Costigliole Saluzzo (territori non montani: dall’1 all’8; dal 19 al 21)

     48) Cravanzana

     49) Crissolo

     50) Demonte

     51) Dronero

     52) Elva

     53) Entracque

     54) Envie (territori non montani: dal 4 al 12; dal 19 al 21)

     55) Feisoglio

     56) Frabosa Soprana

     57) Frabosa Sottana

     58) Frassino

     59) Gaiola

     60) Gambasca

     61) Garessio

     62) Gorzegno

     63) Gottasecca

     64) Igliano

     65) Isasca

     66) Lequio Berria

     67) Lesegno

     68) Levice

     69) Limone Piemonte

     70) Lisio

     71) Macra

     72) Magliano Alpi (territori montani: dal 29 al 32)

     73) Marmora

     74) Marsaglia

     75) Martiniana Po

     76) Melle

     77) Moiola

     78) Mombarcaro

     79) Mombasiglio

     80) Monastero Vasco

     81) Monasterolo Casotto

     82) Monesiglio

     83) Montaldo Mondovì

     84) Montemale di Cuneo

     85) Monterosso Grana

     86) Montezemolo

     87) Murazzano

     88) Niella Belbo

     89) Nucetto

     90) Oncino

     91) Ormea

     92) Ostana

     93) Paesana

     94) Pagno

     95) Pamparato

     96) Paroldo

     97) Perletto

     98) Perlo

     99) Peveragno (territori non montani: dall’1 al 4; dal 7 al 13; 15; 16; dal 18 al 21)

     100) Pezzolo Valle Uzzone

     101) Pianfei (territori montani: dal 16 al 20)

     102) Piasco

     103) Pietraporzio

     104) Pontechianale

     105) Pradleves

     106) Prazzo

     107) Priero

     108) Priola

     109) Prunetto

     110) Revello (territori montani: dal 44 al 52)

     111) Rifreddo

     112) Rittana

     113) Roaschia

     114) Roascio

     115) Robilante

     116) Roburent

     117) Rocca Cigliè

     118) Roccabruna

     119) Roccaforte Mondovì

     120) Roccasparvera

     121) Roccavione

     122) Rocchetta Belbo

     123) Rossana

     124) Sale delle Langhe

     125) Sale San Giovanni

     126) Saliceto

     127) Sambuco

     128) Sampeyre

     129) San Benedetto Belbo

     130) San Damiano Macra

     131) San Michele Mondovì

     132) Sanfront

     133) Scagnello

     134) Serravalle Langhe

     135) Somano

     136) Stroppo

     137) Torre Bormida

     138) Torre Mondovì

     139) Torresina

     140) Valdieri

     141) Valgrana

     142) Valloriate

     143) Valmala

     144) Venasca

     145) Vernante

     146) Verzuolo (territori non montani: 3p; dal 4 all’11; dal 21 al 26. Comune censuario di Villanovetta: 1p; 2; 3; 4)

     147) Vicoforte

     148) Vignolo

     149) Villanova Mondovì (territori montani: 26p; 27; 28p; 31p; dal 32 al 43)

     150) Villar San Costanzo

     151) Vinadio

     152) Viola

     e) Provincia di Novara:

     1) Armeno

     2) Massino Visconti

     3) Nebbiuno

     f) Provincia di Torino:

     1) Ala di Stura

     2) Alice Superiore

     3) Almese

     4) Alpette

     5) Andrate

     6) Angrogna

     7) Avigliana (territori montani: dal 14 al 16)

     8) Balangero

     9) Balme

     10) Bardonecchia

     11) Bibiana

     12) Bobbio Pellice

     13) Borgiallo

     14) Borgone di Susa

     15) Bricherasio

     16) Brosso

     17) Bruzolo

     18) Bussoleno

     19) Cafasse

     20) Canischio

     21) Cantalupa

     22) Cantoira

     23) Caprie

     24) Carema

     25) Caselette

     26) Castellamonte

     27) Castelnuovo Nigra

     28) Ceres

     29) Ceresole Reale

     30) Cesana Torinese

     31) Chialamberto

     32) Chianocco

     33) Chiesanuova

     34) Chiomonte

     35) Chiusa S. Michele

     36) Cintano

     37) Claviere

     38) Coassolo Torinese

     39) Coazze

     40) Colleretto Castelnuovo

     41) Condove

     42) Corio

     43) Cumiana (territori montani: dall’1 al 23; 34; dal 36 al 39; Tavernette 1,7)

     44) Cuorgnè

     45) Exilles

     46) Fenestrelle

     47) Forno Canavese

     48) Frassinetto

     49) Frossasco

     50) Germagnano

     51) Giaglione

     52) Giaveno

     53) Givoletto

     54) Gravere

     55) Groscavallo

     56) Ingria

     57) Inverso Pinasca

     58) Issiglio

     59) La Cassa

     60) Lanzo Torinese

     61) Lemie

     62) Levone

     63) Locana

     64) Lugnacco

     65) Luserna S. Giovanni

     66) Lusernetta

     67) Massello

     68) Mattie

     69) Meana di Susa

     70) Meugliano

     71) Mezzenile

     72) Mompantero

     73) Monastero di Lanzo

     74) Moncenisio

     75) Noasca

     76) Nomaglio

     77) Novalesa

     78) Oulx

     79) Pecco

     80) Perosa Argentina

     81) Perrero

     82) Pertusio

     83) Pessinetto

     84) Pinasca

     85) Pinerolo (territori montani: dall’1 al 7; Abbadia A. 1; 2)

     86) Piossasco (territori montani: dal 5 al 9; 13; 14; 28; 29; 31; 32; 33; 36)

     87) Pomaretto

     88) Pont Canavese

     89) Porte

     90) Pragelato

     91) Prali

     92) Pramollo

     93) Prarostino

     94) Prascorsano

     95) Pratiglione

     96) Quassolo

     97) Quincinetto

     98) Reano

     99) Ribordone

     100) Rivara

     101) Roletto

     102) Ronco Canavese

     103) Rorà

     104) Roure

     105) Rubiana

     106) Rueglio

     107) S.Didero

     108) S.Ambrogio di Torino

     109) S.Antonino di Susa

     110) S.Colombano Belmonte

     111) S.Germano Chisone

     112) S.Giorio di Susa

     113) S.Pietro Val Lemina

     114) S.Secondo di Pinerolo

     115) Salbertrand

     116) Salza di Pinerolo

     117) Sangano

     118) Sauze d’Oulx

     119) Sauze di Cesana

     120) Sestriere

     121) Settimo Vittone

     122) Sparone

     123) Susa

     124) Tavagnasco

     125) Torre Pellice

     126) Trana

     127) Trausella

     128) Traversella

     129) Traves

     130) Usseaux

     131) Usseglio

     132) Vaie

     133) Val della Torre

     134) Valgioie

     135) Vallo Torinese

     136) Valperga

     137) Valprato Soana

     138) Varisella

     139) Venaus

     140) Vico Canavese

     141) Vidracco

     142) Villar Dora

     143) Villar Focchiardo

     144) Villar Pellice

     145) Villar Perosa

     146) Vistrorio

     147) Viù

     g) Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

     1) Antrona Schieranco

     2) Anzola d’Ossola

     3) Arizzano

     4) Arola

     5) Aurano

     6) Baceno

     7) Bannio Anzino

     8) Baveno

     9) Bee

     10) Beura Cardezza

     11) Bognanco

     12) Brovello Carpugnino

     13) Calasca Castiglione

     14) Cambiasca

     15) Cannero Riviera

     16) Cannobio

     17) Caprezzo

     18) Casale Corte Cerro

     19) Cavaglio Spoccia

     20) Ceppo Morelli

     21) Cesara

     22) Cossogno

     23) Craveggia

     24) Crevoladossola

     25) Crodo

     26) Cursolo Orasso

     27) Domodossola

     28) Druogno

     29) Falmenta

     30) Formazza

     31) Germagno

     32) Ghiffa

     33) Gignese

     34) Gravellona Toce

     35) Gurro

     36) Intragna

     37) Loreglia

     38) Macugnaga

     39) Madonna del Sasso

     40) Malesco

     41) Masera

     42) Massiola

     43) Mergozzo

     44) Miazzina

     45) Montecrestese

     46) Montescheno

     47) Nonio

     48) Oggebbio

     49) Omegna

     50) Ornavasso

     51) Pallanzeno

     52) Piedimulera

     53) Pieve Vergonte

     54) Premeno

     55) Premia

     56) Premosello Chiovenda

     57) Quarna Sopra

     58) Quarna Sotto

     59) Re

     60) San Bernardino Verbano

     61) Santa Maria Maggiore

     62) Seppiana

     63) Stresa (territori non montani: 6p; 7p; 11p; 12p; dal 13 al 17; 19p; dal 20 al 38)

     64) Toceno

     65) Trarego Viggiona

     66) Trasquera

     67) Trontano

     68) Valstrona

     69) Vanzone con San Carlo

     70) Varzo

     71) Viganella

     72) Vignone

     73) Villadossola

     74) Villette

     75) Vogogna

     h) Provincia di Vercelli:

     1) Alagna Valsesia

     2) Balmuccia

     3) Boccioleto

     4) Borgosesia

     5) Breia

     6) Campertogno

     7) Carcoforo

     8) Cellio

     9) Cervatto

     10) Civiasco

     11) Cravagliana

     12) Fobello

     13) Guardabosone

     14) Mollia

     15) Pila

     16) Piode

     17) Postua

     18) Quarona

     19) Rassa

     20) Rima S. Giuseppe

     21) Rimasco

     22) Rimella

     23) Riva Valdobbia

     24) Rossa

     25) Sabbia

     26) Scopa

     27) Scopello

     28) Valduggia

     29) Varallo

     30) Vocca.


[1] Abrogata dall'art. 22 della L.R. 28 settembre 2012, n. 11, ad eccezione degli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 50 e 51, con la decorrenza ivi prevista. Abrogata dall'art. 15 della L.R. 14 marzo 2014, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Rubrica così modificata dall’art. 35 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[3] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[4] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[5] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[6] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[7] Articolo già sostituito dall’art. 5 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[8] Articolo modificato dall’art. 6 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19 e così sostituito dall'art. 27 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[10] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[11] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[12] Rubrica così sostituita dall’art. 8 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[13] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[14] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[15] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[16] Articolo abrogato dall’art. 35 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[17] Articolo abrogato dall’art. 35 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[18] Articolo modificato dagli artt. 9 e 35 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[19] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[20] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[21] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[22] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[23] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[24] Articolo così sostituito dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[25] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[26] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[27] Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[28] Articolo così sostituito dall’art. 12 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[29] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[30] Articolo abrogato dall’art. 35 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[31] Articolo così sostituito dall’art. 13 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[32] Articolo già sostituito dall’art. 14 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19 e così ulteriormente sostituito dall'art. 18 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[33] Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[34] Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[35] Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[36] Articolo inserito dall'art. 22 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[37] Articolo inserito dall'art. 23 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[38] Articolo inserito dall'art. 24 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[39] Articolo inserito dall'art. 25 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[40] Articolo sostituito dall’art. 15 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19 e abrogato dall'art. 40 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[41] Articolo abrogato dall’art. 35 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[42] Articolo sostituito dall’art. 16 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19 e abrogato dall'art. 40 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[43] Articolo abrogato dall’art. 35 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[44] Articolo abrogato dall’art. 35 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[45] Articolo abrogato dall’art. 35 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[46] Articolo abrogato dall’art. 35 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[47] Articolo abrogato dall’art. 35 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[48] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[49] Comma così modificato dall’art. 17 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[50] Comma così modificato dall’art. 17 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[51] Comma già modificato dall’art. 17 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[52] Articolo modificato dall’art. 18 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[53] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[54] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[55] Comma così modificato dall’art. 19 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[56] Articolo modificato dagli artt. 20 e 35 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19 e così sostituito dall'art. 11 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[57] Rubrica così modificata dall'art. 40 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[58] Articolo così sostituito dall’art. 21 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[59] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[60] Comma abrogato dall’art. 22 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[61] Comma così sostituito dall’art. 22 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[62] Comma così modificato dall’art. 22 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[63] Alinea così modificato dall’art. 22 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[64] Articolo abrogato dall’art. 35 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[65] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[66] Comma così modificato dall’art. 23 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[67] Articolo abrogato dall’art. 35 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[68] Articolo abrogato dall’art. 35 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[69] Articolo aggiunto dall’art. 24 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[70] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[71] Articolo aggiunto dall’art. 25 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[72] Articolo aggiunto dall’art. 26 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[73] Articolo inserito dall'art. 25 della L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

[74] Articolo aggiunto dall’art. 27 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[75] Articolo sostituito dall'art. 19 della L.R. 28 settembre 2012, n. 11.

[76] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 14.

[77] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 settembre 2012, n. 11.

[78] Lettera così modificata dall'art. 19 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 18.

[79] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[80] Rubrica già sostituita dall'art. 4 della L.R. 2 aprile 2007, n. 7 e così ulteriormente sostituita dall'art. 12 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[81] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[82] Articolo già sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 aprile 2007, n. 7 e così ulteriormente sostituito dall'art. 13 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[83] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 aprile 2007, n. 7.

[84] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 2 aprile 2007, n. 7.

[85] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[86] Capo aggiunto dall’art. 29 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.

[87] Articolo aggiunto dall’art. 30 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19 e così sostituito dall'art. 32 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[88] Articolo aggiunto dall’art. 31 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19 e così sostituito dall'art. 33 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[89] Articolo aggiunto dall’art. 32 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19 e abrogato dall'art. 40 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[90] Articolo aggiunto dall’art. 33 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19 e abrogato dall'art. 40 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[91] Allegato così sostituito dall’art. 4 della L.R. 22 luglio 2003, n. 19.