Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.2 artigianato |
Data: | 09/12/1992 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. Finalità della legge. |
Art. 2. Attività di estetista. |
Art. 3. Conseguimento della qualificazione professionale. |
Art. 4. Requisiti delle imprese. |
Art. 5. Programmazione delle attività. |
Art. 6. Regolamento comunale. |
Art. 7. (Dichiarazione di inizio attività) |
Art. 8. Sospensione e revoca dell'autorizzazione. |
Art. 9. Equiparazione ai dipendenti di impresa |
Art. 10. Composizione della Commissione comunale. |
Art. 11. Corsi di Formazione Professionale. |
Art. 12. Compiti delle Unità Socio Sanitarie Locali. |
Art. 13. Vigilanza e sanzioni amministrative. |
Art. 14. Norme transitorie. |
Art. 15. Attività di estetista - parrucchiere. |
§ 4.2.6 - Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54.
Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista.
(B.U. 30 dicembre 1992, n. 53).
Art. 1. Finalità della legge.
1. La presente legge disciplina e programma, nel quadro della vigente legislazione statale, l'attività di estetista, nel territorio della Regione Piemonte.
Art. 2. Attività di estetista.
1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'Allegato «A» alla presente legge e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla
3. L'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui al comma 2, è aggiornato, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, a seguito degli eventuali aggiornamenti introdotti con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi della
4. L'attività di estetista non comprende le prestazioni dirette a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.
Art. 3. Conseguimento della qualificazione professionale.
1. La qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso di qualificazione istituito o espressamente autorizzato dalla Regione presso gli Enti di cui alla
b) oppure da un anno di attività lavorativa «qualificata in qualità» di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato, legittimato all'esercizio dell'attività di estetista, oppure una impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla
c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione tecnica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro dovrà essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
2. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 11.
Art. 4. Requisiti delle imprese.
1. L'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa nel rispetto delle norme vigenti [2].
2. [Nel caso di imprese artigiane esercitate in forma di società, la maggioranza dei soci deve esercitare l'attività manuale di estetista e deve essere in possesso della relativa qualificazione professionale di cui all'articolo 3 della presente legge; analogamente i dipendenti delle imprese artigiane costituite in cooperative debbono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3 della presente legge solo se esercitano professionalmente l'attività di estetista] [3].
3. [Nelle imprese diverse da quelle previste dalla
4. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
5. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 6.
6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
Art. 5. Programmazione delle attività.
1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze sociali, la Regione, in armonia con gli indirizzi del Piano regionale di Sviluppo, programma un'equilibrata distribuzione sul territorio delle attività di estetista. A tal fine si avvale di:
a) regolamenti comunali previsti dall'articolo 6;
b) corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale.
2. [La dislocazione degli esercizi è programmata dai Comuni nel rispetto della vigente legislazione] [5].
3. I corsi di Formazione Professionale sono programmati dalla Regione, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Art. 6. Regolamento comunale.
1. I Comuni adottano appositi regolamenti, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per disciplinare l'attività di estetista ai sensi delle norme contenute nella
2. I regolamenti vengono adottati dai Comuni, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'articolo 3 della
3. Tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista, siano esse in forma individuale o in forma societaria, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento.
4. Lo stesso si applica altresì alle attività di estetista svolte, anche in modo parziale nell'ambito di palestre, imprese di vendita di cosmetici, di studi medici specializzati, centri di abbronzature e saune od in altre imprese che comunque effettuino prestazioni o trattamenti compresi tra quelli previsti nell'attività di estetista, come definite dalla
5. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:
a) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di estetista;
b) [la distribuzione degli esercizi a livello territoriale, tenuto conto del numero degli esercizi già esistenti, degli addetti occupati e delle superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività] [6];
c) [le disposizioni atte a stabilire la distanza fra esercizi in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante, al numero degli esercizi medesimi ed ai relativi addetti, nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia] [7];
d) le modalità di presentazione della dichiarazione di inizio attività per l'avvio dell'attività e per il trasferimento dell'esercizio di estetista in altra sede [8];
e) [i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio dell'attività di estetista in altra sede] [9];
f) le caratteristiche e la destinazione d'uso nonché i requisiti igienici e di sicurezza dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, nonché i requisiti sanitari e di sicurezza per gli addetti;
g) l'obbligo dell'esposizione delle tariffe professionali;
h) le discipline degli orari e il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi;
6. [Le imprese e le attività già esistenti, di cui al comma 4, che non rispondono ai requisiti stabiliti dal regolamento, di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 debbono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo di dodici mesi dall'approvazione della presente legge, fissato dal Comune ai sensi della
7. Il regolamento comunale può essere adottato anche attraverso l'adeguamento o l'integrazione di quello già previsto ai sensi della
Art. 7. (Dichiarazione di inizio attività) [11]
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del
2. La DIA deve essere corredata dalle documentazioni relative agli apparecchi elettro meccanici per uso estetico impiegati e ai requisiti di idoneità dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di estetista, nonché alle eventuali altre prescrizioni contenute nel regolamento comunale di cui all'articolo 6 e dalla dichiarazione della direzione dell'impresa stessa da parte di persona in possesso della qualificazione professionale.
3. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.
4. Il Comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette altresì copia alla Camera di Commercio competente per territorio.
5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4.
6. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo.
Art. 8. Sospensione e revoca dell'autorizzazione.
1. Il Sindaco può sospendere l'autorizzazione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti nella stessa previsti, e contestualmente notifica all'estetista apposita diffida a rimuovere, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data della sospensione le cause che l'hanno motivata.
2. Qualora, trascorso inutilmente tale termine, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause che hanno motivato la sospensione, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.
3. Il Sindaco provvede alla revoca dell'autorizzazione qualora l'attività di estetista non venga più esercitata, senza giustificato motivo, per il periodo di un mese.
4. Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione qualora l'attività di estetista venga esercitata in difformità delle disposizioni contenute nel regolamento comunale, nella presente legge e nella
Art. 9. Equiparazione ai dipendenti di impresa [12].
1. [La Commissione provinciale per l'artigianato, previa valutazione dei titoli e dei documenti presentati, accerta ed attesta il periodo di attività lavorativa qualificata e lo svolgimento del rapporto di apprendistato, ai fini dell'ammissione ai corsi di formazione teorico pratica previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) ] [13].
2. [La Commissione provinciale per l'artigianato certifica altresì la qualificazione professionale dell'estetista conseguita a norma dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3] [14].
3. Ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, i soci partecipanti ed i collaboratori familiari sono equiparati ai dipendenti di impresa.
4. [Contro la decisione della Commissione provinciale per l'artigianato, l'interessato può presentare ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione stessa] [15].
Art. 10. Composizione della Commissione comunale.
1. La Commissione comunale di cui all'articolo 3 della
1 bis. In nessun caso alle determinazioni relative all'accertamento dei requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista possono partecipare rappresentanze dei soggetti in attività [17].
Art. 11. Corsi di Formazione Professionale.
1. I Corsi di Formazione Professionale di cui all'articolo 3, sono istituiti dalla Regione annualmente con deliberazione della Giunta Regionale ed organizzati presso gli Enti di cui all'articolo 5 della
2. I contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame sono stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale in relazione a quanto previsto dalla
3. I soggetti gestori dei corsi di cui al comma 1, dovranno garantire l'idoneità dei locali e le norme di funzionamento e di sicurezza degli impianti e delle eventuali apparecchiature utilizzate a scopo didattico, certificate dal Comune. La Regione esercita la vigilanza tecnica sulle attività di estetista attraverso le Unità Socio Sanitarie Locali nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e delle disposizioni emanate dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ai sensi dell'articolo 10 della
4. Per l'espletamento degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, la Regione nomina Commissioni d'esame ai sensi della
a) un funzionario regionale della Formazione Professionale con funzione di presidente;
b) un esperto designato dal Provveditorato agli Studi;
c) un esperto designato dall'Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione;
d) due esperti designati dagli organi provinciali delle Organizzazioni delle categorie a struttura nazionale;
e) due esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;
f) il presidente della Commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;
g) due docenti delle materie fondamentali impartite nei corsi previsti dalla
5. La Regione Piemonte a seguito del superamento dell'esame teorico pratico, rilascia un attestato di specializzazione professionale di estetista.
Viene altresì rilasciato, al termine del corso biennale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e previo superamento di apposito esame presso le Commissioni di cui al comma 4, attestato di qualifica professionale ai sensi della
Art. 12. Compiti delle Unità Socio Sanitarie Locali. [18]
[1. Le Unità Socio Sanitarie Locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, esprimono al Sindaco il parere di competenza circa l'idoneità igienico sanitaria dei locali adibiti all'esercizio di tali prestazioni così come previsto dall'articolo 6, lettera accertano lo stato di manutenzione delle apparecchiature utilizzate sia nello svolgimento delle attività di estetica che nelle strutture formative presso le quali si svolgono attività corsuali autorizzate dalla Regione, nonché i requisiti igienico sanitari relativi ai procedimenti tecnici impiegati in tale attività, nel territorio di rispettiva competenza.
2. Allo stesso fine, le Unità Socio Sanitarie Locali effettuano controlli sui procedimenti impiegati nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, nel rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministero della Sanità ai sensi della
Art. 13. Vigilanza e sanzioni amministrative.
1. La vigilanza sulle osservazioni delle disposizioni di cui alla
2. Chi esercita attività di estetista senza il possesso dei requisiti professionali prescritti dalla
3. L'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al secondo comma è il Sindaco del Comune in cui è avvenuta l'infrazione.
Art. 14. Norme transitorie.
1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) siano titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di estetista ai sensi della
b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) e siano in possesso della qualificazione professionale di cui alla
c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).
2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1, è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1.
3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonchè dai dipendenti di studi medici specializzati che abbiano svolto l'attività di cui al comma 1, lettera a), per un periodo non inferiore ai tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.
4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ivi indicati, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare su domanda, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, corsi straordinari, della durata di duecentotrenta ore, istituiti o autorizzati dalla Regione con le modalità di cui all'articolo 11, al termine dei quali è rilasciato un apposito attestato di frequenza. Il possesso dei requisiti necessari per frequentare tali corsi viene accertato dalle Commissioni provinciali per l'artigianato.
5. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita, previo superamento dell'esame di cui all'articolo 11, comma 4, da coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente alla durata di un anno, dimostrino di aver frequentato un corso professionale della durata triennale presso scuole professionali per estetiste ai sensi della
6. Gli allievi che abbiano conseguito l'attestato di frequenza biennale a seguito di un corso della durata di novecento ore annue frequentate presso una scuola professionale per estetista, alla data di entrata in vigore della Presente legge e limitatamente alla durata di un anno, possono sostenere dinanzi alle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 11, comma 4, le prove d'esame valide per il rilascio dell'attestato di qualifica di cui alla
7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e limitatamente alla durata di un anno, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini, ai sensi della
cinquecentocinquanta ore istituito od autorizzato dalla Regione e dovranno sostenere l'esame teorico pratico di cui all'articolo 11, comma 4.
8. [Fino a quando i Comuni non avranno provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 5, spetta alle Commissioni provinciali per l'artigianato l'accertamento dei requisiti della qualificazione professionale di estetista] [20].
Art. 15. Attività di estetista - parrucchiere.
1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dalla
2. I barbieri ed i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
Allegato A
ELENCO DEGLI APPARECCHI
ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO
Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a quattro milliampere (mA).
Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
Lampade abbronzanti UV-A.
Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
Scaldacera per cerette.
Rulli elettrici e manuali.
Vibratori elettrici oscillanti.
Attrezzi per ginnastica estetica.
Attrezzature per manicure e pedicure.
Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
Depilatori elettrici ed elettronici.
Apparecchi per massaggi subacquei.
Apparecchi per presso massaggio.
Elettrostimolatore ad impulsi.
Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
Laser estetico.
Saune.
[1] Lettera così modificata dall'art. 12 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 12 della
[3] Comma abrogato dall'art. 22 della
[4] Comma abrogato dall'art. 22 della
[5] Comma abrogato dall'art. 22 della
[6] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[7] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[8] Lettera così sostituita dall'art. 12 della
[9] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[10] Comma abrogato dall'art. 22 della
[11] Articolo così sostituito dall'art. 12 della
[12] Rubrica così sostituita dall'art. 22 della
[13] Comma abrogato dall'art. 24 della
[14] Comma abrogato dall'art. 24 della
[15] Comma abrogato dall'art. 24 della
[16] Comma così modificato dall'art. 12 della
[17] Comma aggiunto dall'art. 12 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[19] Comma così modificato dall'art. 24 della
[20] Comma abrogato dall'art. 24 della