§ 4.6.31 - Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4.
Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 turismo
Data:24/01/2000
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Pianificazione e programmazione).
Art. 3.  (Strumenti di pianificazione e programmazione turistica a livello locale).
Art. 4.  (Ambiti e tipologie di intervento).
Art. 5.  (Azione di indirizzo e coordinamento).
Art. 6.  (Procedure istruttorie).
Art. 7.  (Beneficiari e finanziamenti).
Art. 8.  (Controlli, monitoraggio e vigilanza).
Art. 9.  (Relazione annuale).
Art. 10.  (Norma finanziaria).


§ 4.6.31 - Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4.

Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici.

(B.U. 26 gennaio 2000, n. 4 - 2° suppl.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Piemonte in conformità al principio del turismo sostenibile promuove lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino, il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti.

     2. Gli interventi sono attuati a favore di una pianificazione turistica che garantisca la compatibilità tra ambiente, società ed economia locale.

 

     Art. 2. (Pianificazione e programmazione).

     1. Lo sviluppo, la rivitalizzazione, il miglioramento qualitativo dei territori a vocazione turistica sono attuati mediante la pianificazione delle risorse naturali, sociali ed economiche.

     2. La pianificazione delle risorse è il risultato di una concertazione programmatica tra la Regione, gli enti locali e le realtà economico- sociali, imprenditoriali e culturali che insistono sul territorio.

 

     Art. 3. (Strumenti di pianificazione e programmazione turistica a livello locale).

     1. Gli strumenti per una corretta pianificazione e programmazione di sviluppo turistico locale sono:

     a) valutazione preliminare d'impatto ambientale degli effetti diretti ed indiretti della pianificazione secondo il dettato dell'articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione);

     b) studio di fattibilità per una preliminare valutazione delle caratteristiche ambientali, culturali, socio-economiche e della capacità di redditività del contesto, nel rispetto dello sviluppo turistico sostenibile;

     c) programma integrato sulla base delle risultanze dello studio di fattibilità per individuare le caratteristiche qualitative e quantitative del territorio, gli interventi da realizzare e la loro integrazione con gli interventi imprenditoriali privati, controllare gli impatti, prevedere la ricaduta economica e sociale rispetto alla popolazione residente, valutare l'evoluzione nel tempo e l'equilibrato utilizzo delle 14 risorse in rapporto agli obiettivi prefissati; il programma può altresì essere costituito da interventi unitari caratterizzati da particolare rilevanza territoriale o da accentuati elementi di sostenibilità turistica;

     d) progettazione degli interventi, nel rispetto della sostenibilità turistica ed in conformità al programma integrato, per accrescere l'offerta turistica naturale del territorio, con un'attenta valutazione delle problematiche di riduzione dell'inquinamento, della quantificazione dei rifiuti e del loro smaltimento, del fabbisogno energetico e dell'impatto ambientale.

 

     Art. 4. (Ambiti e tipologie di intervento).

     1. Gli ambiti di intervento della presente legge sono indirizzati a sostenere lo sviluppo, a rivitalizzare e a migliorare qualitativamente i territori a vocazione turistica mediante aiuti per la definizione degli studi di fattibilità, la predisposizione dei programmi integrati e dei progetti di intervento.

     2. Sono ammessi a finanziamento i progetti per:

     a) le infrastrutture atte alla fruizione di circuiti, percorsi e aree di sosta attrezzate, compreso l'acquisto di aree e di immobili;

     b) la riqualificazione ambientale di siti ed aree rurali ed urbane;

     c) gli impianti turistico-ricreativi e ricettivi, compreso l'acquisto di aree e di immobili;

     d) gli impianti di risalita, le piste da sci e gli impianti per la pratica dello sci di fondo;

     e) la realizzazione di strutture congressuali e per attività di rilevanza turistica, compreso l'acquisto di aree e di immobili;

     f) gli impianti per la fruizione di aree lacuali e fluviali;

     f bis) messa in sicurezza di strutture e acquisto di attrezzature o strutture mobili destinate all'organizzazione di manifestazioni con finalità di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui si svolgono [1].

 

     Art. 5. (Azione di indirizzo e coordinamento).

     1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, sentita la competente Commissione consiliare, il piano triennale degli interventi che definisce:

     a) le priorità di intervento rispetto alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1 e alle relative tipologie di intervento di cui all'articolo 4, comma 2;

     b) i contenuti ed i criteri di valutazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento;

     c) i termini per la presentazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento;

     d) le linee procedurali ed i supporti per una concertata predisposizione dei programmi al fine di agevolare una progettualità integrata di tipo pubblico-privata la favore del territorio, turistico;

     e) le modalità con cui viene garantito il vincolo di destinazione d'uso, per una durata minima di dieci anni, degli interventi finanziati ai sensi della presente legge e le procedure per l'eventuale revoca del finanziamento ed il relativo recupero delle somme erogate;

     f) l'entità delle risorse finanziarie necessarie per il conseguimento, nel periodo interessato degli obiettivi previsti dalla presente legge.

     2. Il piano triennale degli interventi di cui al comma 1 è attuato mediante piani annuali da approvarsi da parte della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ciascun anno.

     3. In relazione ai progetti di cui all'articolo 4, la Giunta regionale può costituire una struttura esterna di supporto organizzativo alla Direzione competente in materia di turismo per l'indirizzo, il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle strutture, di cui ai progetti dell'articolo 4, realizzate e da realizzare [2].

 

     Art. 6. (Procedure istruttorie).

     1. Le domande per la presentazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento sono presentate alla Regione nei tempi definiti dal programma triennale degli interventi.

     2. Le valutazioni istruttorie degli studi di fattibilità, dei programmi e dei progetti sono effettuate ed approvate dalle competenti strutture regionali entro i successivi novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

     3. La procedura adottata è quella negoziale così come definita dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59).

     4. La gestione dei contributi è demandata all'ente strumentale Finpiemonte SpA o ad istituti di credito, previa stipula di apposita convenzione.

     4 bis. Ai fini di cui al comma 4, la Regione trasferisce le risorse finanziarie agli enti gestori per la costituzione di uno specifico fondo [3].

     4 ter. Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione; tutte le somme residue, comprensive di eventuali crediti di gestione al netto degli impegni già formalmente assunti e perfezionati, sono riutilizzate per le finalità di cui all'articolo 1 e per il sostegno di programmi annuali di intervento da approvarsi con provvedimento della Giunta regionale [4].

     4 quater. Il fondo può essere costituito o alimentato con stanziamenti stabiliti con legge annuale di bilancio [5].

 

     Art. 7. (Beneficiari e finanziamenti).

     1. Le agevolazioni, nei limiti delle risorse individuate dal piano triennale degli interventi per il conseguimento dei fini della presente legge, sono concesse in forma cumulativa a favore di enti pubblici ed enti no-profit, nelle misure e per gli interventi di seguito indicati:

     a) lo studio di fattibilità: fino al 100 per cento del relativo costo con un tetto massimo di contribuzione di lire 100 milioni;

     b) il programma integrato: fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

     c) i progetti di intervento di cui all'articolo 4, comma 2: fino al 70 per cento della spesa ammissibile [6].

 

     Art. 8. (Controlli, monitoraggio e vigilanza).

     1. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli finalizzati alla corretta attuazione del programma annuale degli interventi e se del caso adotta provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e alla restituzione delle somme già corrisposte maggiorate degli interessi legali dovuti.

     2. La Regione effettua altresì un monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione del programma annuale degli interventi.

     3. La Finpiemonte SpA o gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una rendicontazione semestrale degli aiuti liquidati e dei risultati raggiunti.

 

     Art. 9. (Relazione annuale).

     1. La Giunta regionale, anche sulla base dei dati forniti da Finpiemonte SpA o dagli istituti di credito in sede di rendicontazione, presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'andamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria).

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il biennio 2000-2001, la spesa complessiva di lire 60 miliardi, così ripartita: lire 30 miliardi per l'anno 2000 e lire 30 miliardi per l'anno 2001.

     2. Nello stato di previsione della spesa per il corrente anno è conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Contributi in capitale ad enti pubblici per interventi per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo di territori turistici", con la dotazione indicata nel comma 1.

     2 bis. E' istituito altresì un apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese per la costituzione della struttura esterna di cui all'articolo 5", sempre nell'ambito della dotazione indicata al comma 1 [7].

     3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede come segue: per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione, per 30 miliardi ciascuno, del capitolo n. 27/70.

 

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 gennaio 2000, n. 5.

[3] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 3 agosto 2010, n. 19.

[4] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 3 agosto 2010, n. 19.

[5] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 3 agosto 2010, n. 19.

[6] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 2000, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 24 gennaio 2000, n. 5.