Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 formazione professionale |
Data: | 10/08/2012 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e oggetto |
Art. 2. Misura del contributo |
Art. 3. Modalità di richiesta del contributo |
Art. 4. Durata |
Art. 5. Norma finanziaria |
§ 5.4.105 - L.R. 10 agosto 2012, n. 37.
Contributi a favore degli organismi di formazione accreditati.
(B.U. 17 agosto 2012, n. 67)
Art. 1. Finalità e oggetto
1. In via eccezionale, in relazione alle difficoltà derivanti dalla crisi economica, la Giunta regionale, al fine di garantire il diritto all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, connesso al diritto-dovere all’istruzione e formazione di cui alla
Art. 2. Misura del contributo
1. Fermo restando il limite di dotazione delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto delle regole sul patto di stabilità interno, il contributo integrativo di cui all’articolo 1 è commisurato al tasso attivo di interesse applicato dal tesoriere regionale sulle giacenze di cassa, conformemente alla vigente convenzione di tesoreria, calcolato sull’importo del credito di cui all’articolo 1 ottenuto dall’organismo di formazione richiedente il contributo.
Art. 3. Modalità di richiesta del contributo
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione delle domande per accedere al contributo integrativo di cui all’articolo 1, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili e le relative procedure di erogazione.
Art. 4. Durata
1. La presente legge rimane in vigore fino al 31 dicembre 2014 [1].
Art. 5. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0175 "Formazione Professionale" del bilancio di previsione 2012.
[1] Comma così modificato dall'art. 14 della