§ 2.2.3 - L.R. 3 maggio 1975, n. 47.
Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:03/05/1975
Numero:47


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 2.2.3 - L.R. 3 maggio 1975, n. 47.

Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.

(B.U. 7 maggio 1975, n. 19).

 

Art. 1.

     La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni da denominarsi «Veneto Sviluppo S.p.A.» di cui dovrà essere riservata alla Regione la maggioranza assoluta del capitale. Potranno essere soci della Veneto Sviluppo SpA, oltre alla Regione del Veneto, gli enti pubblici territoriali e non territoriali, le società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, i loro consorzi, le società che esercitano attività bancaria e finanziaria, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza, i fondi pensione, nonché le società controllate dagli enti anzidetti, con esclusione delle società fiduciarie [1].

     Il Consiglio regionale approverà con apposita deliberazione lo Statuto della «Veneto Sviluppo S.p.A.».

 

     Art. 2. [2]

     1. La Veneto Sviluppo S.p.A., in armonia con lo Statuto della Regione del Veneto e nei limiti imposti dalla Costituzione italiana, concorre:

     a) alla promozione dello sviluppo economico e sociale del Veneto, quale strumento di attuazione della programmazione regionale;

     b) alla promozione dell'attiva presenza e competitività, nei mercati interni ed esteri, delle imprese ed enti con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto, anche collaborando con soggetti pubblici e privati, secondo gli indirizzi della programmazione regionale;

     c) alla promozione della formazione e del consolidamento delle strutture finanziarie delle imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto;

     d) al superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti.

 

     Art. 3. [3]

     1. La società opera esclusivamente quale società di intermediazione finanziaria in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia.

     2. Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2, la società può, in particolare:

     a) promuovere e svolgere attività finanziarie, che attuino programmi di investimento in favore di settori rientranti nella programmazione regionale;

     b) prestare consulenza alle imprese ed enti in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese, nonché prestare consulenza nella gestione di patrimoni, che comunque presentino interesse per la realizzazione di programmi economici e di piani di sviluppo formulati dagli organi regionali;

     c) assumere partecipazioni o costituire società ed organismi strumentali che realizzino gli obiettivi della programmazione economica regionale;

     d) compiere operazioni finanziarie e concedere garanzie, fidejussorie o diverse, per facilitare il reperimento di mezzi finanziari necessari alle imprese ed ai consorzi, nonché a società, enti ed organismi di servizi alle imprese, l'attività dei quali presenti interesse per la realizzazione dei programmi economici e dei piani di sviluppo formulati dalla Regione;

     e) gestire per incarico conferito dalla Regione e/o secondo le direttive della Giunta regionale, fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nonché per eventuali interventi straordinari e servizi connessi;

     f) gestire, secondo gli indirizzi programmatici del Consiglio regionale, fondi destinati all'acquisizione e gestione di partecipazioni minoritarie al capitale di società ed enti;

     g) acquisire e gestire partecipazioni in nome proprio e per conto della Regione del Veneto;

     g bis) funzioni di cessione, anche pro soluto, al sistema creditizio dei crediti per spese di investimento, certi, liquidi ed esigibili, vantati dalle PMI con sede in Veneto nei confronti del sistema degli enti locali ed autonomie funzionali [4].

     3. Organismi strumentali, ai sensi del presente articolo, sono considerati quelle società e quei consorzi che svolgono le attività previste dal comma 2, con carattere di specializzazione per materia, area, settore o categoria economica, al fine di perseguire più efficacemente e più economicamente gli obiettivi della società.

 

     Art. 4. [5]

     1. Gli interventi di cui all'articolo 3 sono svolti dalla società, in ambito nazionale ed estero, secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente, in favore di imprese, consorzi ed enti con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere svolti anche in favore di imprese, consorzi ed enti con sede o stabilimento al di fuori del territorio del Veneto, qualora si tratti:

     a) di interventi finalizzati alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di specifico interesse per il contesto socio-economico regionale;

     b) di interventi in favore di imprese esercitate da società, nelle quali partecipino in misura rilevante imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto.

     3. Gli interventi della società di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, saranno prevalentemente indirizzati a favore di imprese con elevate potenzialità di sviluppo e con priorità per quelle che esercitano la loro attività nelle aree o nei settori da rafforzare, individuati dalla programmazione regionale.

 

     Art. 5. [6]

     La Veneto Sviluppo S.p.A presenta alla Giunta regionale, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione programmatica per l'anno successivo, conforme alle indicazioni della programmazione regionale e agli indirizzi operativi che la Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, fornirà alla società entro il 15 giugno. La relazione deve essere allegata al bilancio di previsione della Regione, ai sensi dell'articolo 58 dello statuto regionale. La Veneto Sviluppo predispone inoltre una relazione semestrale sulla attività svolta e su quella in corso di attuazione, da inviarsi alla Giunta entro novanta giorni dallo scadere del semestre.

 

     Art. 6.

     Il bilancio di esercizio della Veneto Sviluppo S.p.A. con le relazioni degli Amministratori e del Collegio sindacale e il verbale di approvazione dell'Assemblea, dovrà essere presentato al Consiglio regionale, a cura della Giunta, ai sensi dell'art. 62 dello Statuto regionale.

 

     Art. 7.

     La Regione sarà rappresentata nell'assemblea della Veneto Sviluppo S.p.A. dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

     La Regione provvederà a nominare propri rappresentanti, in proporzione alla partecipazione azionaria, nel Consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, a norma degli artt. 2458 c.c. e seguenti e dell'art. 50 dello Statuto regionale.

     Per la nomina dei componenti di spettanza della Regione nel Consiglio di amministrazione è assicurata la rappresentanza della minoranza e a tale scopo ciascun consigliere non può votare più di due terzi dei nomi proposti.

     Lo Statuto della Veneto Sviluppo S.p.A. stabilirà i requisiti per l'eleggibilità e le cause di incompatibilità con le cariche di amministratore o di sindaco della società, escludendone i membri del Consiglio regionale.

 

     Art. 8.

     Per la costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A. è autorizzata la sottoscrizione di azioni fino al complessivo importo di L. 255.000.000 pari al 51 per cento del capitale sociale [7].

     La Regione del Veneto concorre alle spese generali di funzionamento della Veneto Sviluppo S.p.A. con un'erogazione stabilita annualmente dalla legge di bilancio e disposta con atto della Giunta regionale, previa trasmissione, da parte della società stessa, del programma annuale di attività di cui all'articolo 5 [8].

     Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 1, la Giunta regionale, con le forme e le modalità stabilite dalla normativa vigente, è autorizzata ad approvare aumenti gratuiti del capitale sociale della "Veneto Sviluppo S.p.A." [9].

     La Giunta regionale è inoltre autorizzata ad approvare aumenti onerosi del capitale sociale della Veneto Sviluppo S.p.A. mediante conferimento di partecipazioni al capitale sociale detenute dalla Regione del Veneto in altre società, nell'ambito di un processo di razionalizzazione delle stesse, sentito il parere della competente Commissione consiliare ed entro il limite di euro 10.000.000,00 [10].

 

     Art. 9.

     Alla copertura degli oneri dipendenti dalla presente legge si provvede per l'esercizio 1975 mediante riduzione dell'importo di L. 500.000.000 dal fondo globale per il finanziamento di spesa in conto capitale derivante da provvedimenti legislativi in corso di formazione alla partita «Veneto Sviluppo S.p.A.» accantonati al cap. 7250 del bilancio di spesa esercizio 1975.

     Nel bilancio di spesa della Regione esercizio 1975 sono iscritti i seguenti capitoli:

     - al titolo I, Sez. IV - Rubrica I - il cap. 4030 del titolo «Concorso annuale della Regione agli oneri della S.p.A. Veneto Sviluppo», con lo stanziamento di L. 245.000.000. Lo stanziamento di cui sopra sarà ripetuto nei successivi esercizi;

     - al titolo II, Sez. I - Rubrica II - è iscritto solo per l'esercizio 1975 il cap. 5380 dal titolo «Partecipazione azionaria della Regione alla S.p.a. Veneto Sviluppo» con lo stanziamento di L. 255.000.000.

 

     Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Comma già modificato dall’art. 1 della L.R. 20 novembre 2003, n. 31 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 20 novembre 2003, n. 31.

[3] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 16 agosto 1983, n. 43 e dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 1987, n. 59 e sostituito dall’art. 3 della L.R. 20 novembre 2003, n. 31.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 68 della L.R. 27 aprile 2015, n. 6. L'art. 68, L.R. 6/2015, è stato abrogato dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2015, n. 17.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 20 novembre 2003, n. 31.

[6] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 novembre 1987, n. 59.

[7] Quota elevata a 5 miliardi dall'art. 1, L.R. n. 92/1979 e di ulteriori 5.100 milioni dall'art. 3, L.R. n. 59/1987.

[8] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 16 agosto 1983, n. 43, sostituito dall'art. 44 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6, dall'art. 10 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5.

[9] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 20 novembre 2003, n. 31.

[10] Comma aggiunto dall’art. 50 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.