§ 6.2.88 – L.R. 29 novembre 2001, n. 39.
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:29/11/2001
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Finanza regionale e strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
Art. 2.  Legge finanziaria.
Art. 3.  Bilancio pluriennale.
Art. 4.  Leggi di spesa ad effetti pluriennali.
Art. 5.  Copertura finanziaria delle leggi di spesa.
Art. 6.  Analisi economico-finanziaria dei progetti di legge.
Art. 7.  Formazione e approvazione del bilancio di previsione annuale.
Art. 8.  Contenuti del bilancio di previsione annuale.
Art. 9.  Documento tecnico di accompagnamento al bilancio e Bilancio finanziario gestionale
Art. 10.  Classificazione delle entrate.
Art. 11.  Classificazione delle spese.
Art. 12.  Saldo finanziario.
Art. 13.  Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati.
Art. 14.  Equilibrio del bilancio di previsione annuale.
Art. 15.  Esercizio provvisorio.
Art. 15 bis.  Gestione provvisoria.
Art. 16.  Tipologia di fondi e norme comuni.
Art. 17.  Fondo di riserva per le spese obbligatorie.
Art. 18.  Fondo di riserva per le spese impreviste.
Art. 19.  Fondo di riserva di cassa.
Art. 20.  Fondi speciali.
Art. 20 bis.  Fondi Rischi spese legali
Art. 20 ter.  Fondi crediti di dubbia esigibilità
Art. 20 quater.  Fondo rischi per escussione garanzie
Art. 21.  Assestamento del bilancio.
Art. 22.  Variazioni al bilancio.
Art. 22 bis.  Variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato
Art. 23.  Variazioni relative a tardive assegnazioni vincolate statali e comunitarie.
Art. 24.  Cofinanziamento regionale.
Art. 25.  Ricorso all'indebitamento.
Art. 26.  Mutui e prestiti obbligazionari.
Art. 27.  Anticipazioni di cassa.
Art. 28.  Metodica di budget.
Art. 29.  Documento di direttive per la formulazione delle proposte di budget finanziario.
Art. 30.  Centri di responsabilità.
Art. 31.  Verifica e revisione dei budget.
Art. 32.  Rapporto annuale sulla gestione dei budget.
Art. 33.  Controllo di gestione.
Art. 34.  Struttura organizzativa del controllo di gestione.
Art. 35.  Struttura tecnico-contabile e processo del controllo di gestione.
Art. 36.  Norme comuni agli atti, ai documenti e ai procedimenti contabili.
Art. 37.  Fasi della gestione contabile delle entrate.
Art. 38.  Accertamento delle entrate.
Art. 39.  Riscossione e versamento delle entrate.
Art. 40.  Residui attivi.
Art. 41.  Fasi della gestione contabile delle spese.
Art. 42.  Impegni di spesa.
Art. 43.  Verifica della regolarità contabile degli impegni di spesa.
Art. 44.  Liquidazione delle spese.
Art. 45.  Cessioni di credito.
Art. 46.  Ordinativi di pagamento.
Art. 47.  Altre forme di pagamento.
Art. 48.  Esecuzione e quietanza dei pagamenti.
Art. 49.  Budget operativi.
Art. 50.  Fondi economali.
Art. 51.  Residui passivi ed economie di spesa.
Art. 51 bis.  Copertura finanziaria dei residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento
Art. 51 ter.  Aggiornamento dei residui presunti iscritti in bilancio.
Art. 52.  Servizio di tesoreria.
Art. 53.  Rendiconto generale.
Art. 54.  Conto del bilancio e conto generale del patrimonio.
Art. 55.  Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.
Art. 56.  Entrate e spese degli enti locali per funzioni delegate.
Art. 57.  Autonomia contabile.
Art. 58.  Attività informativa.
Art. 59.  Attività di controllo.
Art. 60.  Norme transitorie.
Art. 61.  Entrata in vigore.
Art. 62.  Abrogazioni.


§ 6.2.88 – L.R. 29 novembre 2001, n. 39.

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione.

(B.U. 4 dicembre 2001, n. 109).

 

CAPO I

Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

 

Art. 1. Finanza regionale e strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

     1. La Regione disciplina il proprio ordinamento di bilancio e di contabilità in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 "Principi fondamentali e norme di coordinamento di bilancio e di contabilità, in attuazione dell'articolo 1, comma 4 della legge 25 giugno 1999, n. 208".

     2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi comuni in coerenza con i vincoli posti dalla normativa statale.

     3. Gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio adottati dalla Regione sono:

     a) il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) e i piani di attuazione e spesa (PAS) di cui alla legge regionale sulla programmazione;

     b) la legge finanziaria;

     c) il bilancio pluriennale;

     d) il bilancio di previsione annuale.

 

     Art. 2. Legge finanziaria.

     1. La Regione approva ogni anno la legge finanziaria, contestualmente alla legge di bilancio.

     2. La legge finanziaria contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale.

     3. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce:

     a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

     b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce;

     c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;

     d) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale;

     e) gli importi dei fondi speciali.

     4. La legge finanziaria può, altresì, stabilire norme il cui contenuto sia finalizzato direttamente ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale.

     5. In apposite tabelle allegate alla legge finanziaria, i fondi speciali sono articolati in singole partite che indicano sia l'oggetto dell'iniziativa legislativa, sia le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e al riscontro della copertura finanziaria pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte d'investimento.

     6. La Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.

 

          Art. 3. Bilancio pluriennale.

     1. La Regione approva ogni anno il bilancio pluriennale, contestualmente al bilancio di previsione annuale.

     2. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale ed ha una durata minima di tre anni finanziari ed una durata massima di cinque anni finanziari.

     3. Il bilancio pluriennale rappresenta, in termini di competenza, il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato in base alla legislazione statale e regionale vigente, nonché ai nuovi provvedimenti legislativi.

     4. Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria, anche mediante l'iscrizione di appositi fondi speciali, di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi a cui il bilancio stesso si riferisce.

     5. Il bilancio pluriennale è formulato tenendo conto delle obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti i cui effetti abbiano una ricaduta negli esercizi compresi nel bilancio stesso.

     6. L'approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione alla gestione delle entrate e delle spese in esso comprese.

     7. Le entrate e le spese del bilancio pluriennale sono classificate in base ai criteri adottati per il bilancio di previsione annuale.

     8. Il bilancio pluriennale può essere rappresentato in un unico documento con il bilancio di previsione annuale.

 

     Art. 4. Leggi di spesa ad effetti pluriennali.

     1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo sia a carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire [1].

     2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l’onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio [2].

     2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l’ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell’autorizzazione complessiva di spesa [3].

     3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più annualità indicano il numero complessivo delle annualità e l'importo massimo delle obbligazioni pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.

     4. L'importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in chiusura dell'esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di impegno.

 

     Art. 5. Copertura finanziaria delle leggi di spesa.

     1. La copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, avviene nel rispetto degli equilibri di bilancio, dei vincoli di destinazione e della natura economica delle entrate e delle spese.

     2. Alla copertura finanziaria delle leggi si procede con riferimento al bilancio di previsione annuale e pluriennale:

     a) mediante utilizzo o rideterminazione degli accantonamenti nei fondi speciali;

     b) mediante riduzione di stanziamenti di spesa;

     c) in corrispondenza a nuove o maggiori entrate.

     3. Per le leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a valere su più di un esercizio finanziario, il riscontro della copertura finanziaria avviene per ciascun anno di riferimento del bilancio pluriennale.

 

     Art. 6. Analisi economico-finanziaria dei progetti di legge.

     1. I progetti di legge sono corredati da una scheda di analisi economico-finanziaria, predisposta dalla struttura regionale competente per materia e verificata dalla struttura regionale preposta al bilancio.

     2. Nella scheda di analisi economico-finanziaria sono rappresentati, in particolare:

     a) il contesto socio-economico cui si riferisce il progetto di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale;

     b) i potenziali fruitori delle attività, degli interventi e dei contributi previsti dal progetto di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati;

     c) gli oneri finanziari distintamente per la spesa corrente e per la spesa d'investimento, con l'indicazione degli elementi e dei criteri adottati per la quantificazione degli stessi, ponendo in evidenza anche gli eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi d'investimento; qualora gli oneri previsti dal progetto di legge abbiano un'incidenza su più di un esercizio, essi vanno evidenziati in corrispondenza di ciascuno degli esercizi interessati del bilancio pluriennale;

     d) gli aspetti procedurali e quelli organizzativi, indicando le modalità e i tempi di attuazione delle procedure, nonché le conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale del progetto di legge.

     3. Il Presidente del Consiglio regionale, nell'assegnare i progetti di legge di iniziativa consiliare alle competenti commissioni, richiede la scheda di analisi economico-finanziaria alla Giunta regionale che deve fornirla entro i trenta giorni successivi.

 

CAPO II

Bilancio di previsione annuale

 

     Art. 7. Formazione e approvazione del bilancio di previsione annuale.

     1. Il bilancio di previsione annuale è formulato con riferimento all'anno finanziario che coincide con l'anno solare.

     2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale le proposte di legge finanziaria, di bilancio di previsione annuale e di bilancio pluriennale per l'anno finanziario successivo.

     3. Il Consiglio regionale disciplina la sessione di bilancio, nonché le modalità di esame, discussione e votazione dei documenti di bilancio nell'ambito del proprio regolamento interno, in conformità allo Statuto.

 

     Art. 8. Contenuti del bilancio di previsione annuale.

     1. Le previsioni di bilancio sono formulate in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi di universalità ed integrità, e sono articolate in unità previsionali di base, ad eccezione delle contabilità speciali che sono articolate in capitoli.

     2. Per ogni unità previsionale di base e per ogni capitolo delle contabilità speciali sono indicati:

     a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce;

     c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

     3. Tra le entrate o le spese di cui al comma 2, lettera b) è iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce tenendo distinta la quota del saldo medesimo determinata da economie di spesa correlate ad entrate vincolate a specifica destinazione, dalla quota dello stesso determinata dalla mancata stipulazione di mutui e prestiti già autorizzati [4].

     4. Tra le entrate di cui al comma 2, lettera c) è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

 

     Art. 9. Documento tecnico di accompagnamento al bilancio e Bilancio finanziario gestionale [5].

     1. La Giunta regionale, nella prima seduta successiva all’approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio regionale, approva per ciascun esercizio la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio [6].

     2. Entro i cinque giorni lavorativi successivi all’approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, il Segretario Generale della Programmazione o, un direttore regionale da lui delegato, provvede per ciascun esercizio a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all’articolo 30, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. I capitoli in entrata e gli articoli in spesa sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario. Tale ripartizione costituisce il Bilancio Finanziario Gestionale [7].

     2 bis. Al fine di recepire quanto previsto all’articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, i capitoli di spesa del bilancio regionale sono ripartiti in articoli corrispondenti al quarto livello del Piano dei Conti integrato di cui all’Allegato n. 6/1 del medesimo decreto legislativo [8].

     2 ter. Fermo restando quanto ulteriormente stabilito al comma 4 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, spettano alla Giunta regionale le variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato [9].

     3. [La Giunta regionale provvede, altresì, all'assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'articolo 30] [10].

     3 bis. [Il responsabile finanziario della Regione, successivamente all’assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità disposta ai sensi del comma 3, provvede alla ripartizione dei capitoli di spesa in articoli] [11].

     4. [In corso d'esercizio la Giunta regionale può modificare la ripartizione delle unità previsionali in capitoli:

     a) mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità, a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

     b) mediante modifiche rese necessarie da leggi che comportano variazioni di entrata e di spesa] [12].

     4 bis. [Eventuali ripartizioni compensative fra articoli del medesimo capitolo di spesa, sono effettuate con provvedimento del responsabile finanziario della Regione o di un suo delegato] [13].

     4 ter. La Giunta regionale, in conseguenza di variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento dalla stessa apportate, può, ai fini dell’efficientamento del procedimento amministrativo, apportare anche le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale [14].

     5. [Le modifiche di cui al comma 4 sono comunicate mensilmente al Consiglio regionale] [15].

     6. Nello stesso capitolo non possono essere comprese entrate di provenienza comunitaria, statale e proprie.

     7. Per consentire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, ad ogni capitolo di entrata e di spesa sono attribuiti codici di riclassificazione.

 

     Art. 10. Classificazione delle entrate.

     1. Nel bilancio di previsione annuale le entrate sono classificate in titoli, in categorie secondo la natura dei cespiti e in unità previsionali di base.

     2. Le contabilità speciali non sono articolate in unità previsionali di base ma in capitoli.

     3. Le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

     a) Titolo I: Entrate tributarie;

     b) Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;

     c) Titolo III: Entrate extratributarie;

     d) Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

     e) Titolo V: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

     f) Titolo VI: Entrate per contabilità speciali.

 

     Art. 11. Classificazione delle spese.

     1. Nel bilancio di previsione annuale le spese sono classificate in:

     a) funzioni obiettivo, corrispondenti agli ambiti di intervento individuati dalle politiche regionali;

     b) aree omogenee, corrispondenti alle materie di competenza regionale e relative a gruppi omogenei di attività all'interno della medesima funzione obiettivo;

     c) unità previsionali di base, determinate nell'ambito delle aree omogenee e corrispondenti alle singole finalità di spesa previste dalla legislazione vigente.

     2. Le contabilità speciali non sono classificate in unità previsionali di base ma in capitoli.

     3. Le unità previsionali di base, ai soli fini della successiva amministrazione e gestione contabile, sono articolate in capitoli.

     4. Le unità previsionali di base sono rappresentate distintamente per le spese correnti, le spese d'investimento e le spese per rimborso di prestiti.

 

     Art. 12. Saldo finanziario.

     1. Il saldo finanziario negativo, presunto o definitivo, risultante dalla gestione dell'esercizio precedente, deve trovare immediata copertura nel bilancio in cui è iscritto.

     2. Il saldo finanziario positivo, presunto o definitivo, risultante dalla gestione dell'esercizio precedente, è destinato esclusivamente:

     a) in via prioritaria, alla copertura delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione e delle reiscrizioni relative a economie su residui passivi per le obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti;

     b) in subordine, al finanziamento di spese d'investimento e di spese correnti che non costituiscono avvio di spesa continuativa.

     3. Nel caso in cui il saldo finanziario di cui al comma 2 non fosse sufficiente a coprire le spese di cui alla lettera a), la differenza deve trovare immediata copertura nell'ambito del bilancio in cui il saldo è iscritto.

     3 bis. Il saldo positivo annuo determinato in sede di rendiconto generale è destinato in via prioritaria alla riduzione del disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto [16].

 

     Art. 13. Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati.

     1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli con riguardo all'entrata e per funzioni obiettivo con riguardo alla spesa, i totali riferiti ai residui presunti, agli stanziamenti di competenza e agli stanziamenti di cassa.

     2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", al quadro generale riassuntivo sono allegati:

     a) un prospetto che mette a raffronto, per unità previsionale di base, gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, indicando la rispettiva destinazione derivante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, con i correlati stanziamenti di competenza di spesa;

     b) un quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato;

     c) un elenco delle garanzie, principali o sussidiarie, prestate dalla Regione.

 

     Art. 14. Equilibrio del bilancio di previsione annuale.

     1. Nel bilancio di previsione annuale:

     a) il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo saldo negativo sia coperto da mutui o da prestiti obbligazionari;

     b) il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenuto conto del saldo iniziale di cassa.

     2. Ai fini del calcolo del saldo negativo di cui al comma 1, lettera a) non si tiene conto delle spese correlate ad assegnazioni statali e comunitarie o all'utilizzazione di fondi speciali, qualora le stesse siano imputate all'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'iscrizione delle corrispondenti entrate, fino a quando non sia stato approvato il rendiconto di quest'ultimo esercizio.

 

     Art. 15. Esercizio provvisorio.

     1. L'esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi; il disegno di legge è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

     2. La legge di esercizio provvisorio autorizza la gestione delle entrate e delle spese sulla base del progetto di bilancio presentato al Consiglio regionale e può introdurre limitazioni all'esecuzione di spese discrezionali.

 

     Art. 15 bis. Gestione provvisoria. [17]

     1. La gestione provvisoria del bilancio è attuata nel rispetto dei principi stabiliti al punto 8 dell’Allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

 

     Art. 16. Tipologia di fondi e norme comuni.

     1. Nel bilancio di previsione sono iscritti, per competenza e per cassa:

     a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie;

     b) il fondo di riserva per le spese impreviste;

     c) il fondo speciale per le spese correnti e il fondo speciale per le spese d'investimento;

     d) eventuali altri fondi speciali [18].

     2. Nella parte di cassa del bilancio di previsione è iscritto il fondo di riserva di cassa [19].

     3. I fondi di cui ai commi 1 e 2 non sono utilizzabili per l'imputazione diretta di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento agli stanziamenti di spesa esistenti o, quando consentito, per la dotazione finanziaria di nuove unità previsionali di base e dei relativi capitoli dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi o amministrativi che autorizzano le spese medesime.

 

     Art. 17. Fondo di riserva per le spese obbligatorie. [20]

     1. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

     2. Il fondo di riserva per spese obbligatorie non può essere utilizzato per l’imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti.

     3. Il responsabile finanziario della Regione, o un direttore regionale da lui delegato, dispone i prelievi del fondo e l’iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti di spesa del bilancio.

     4. L’elenco dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio è allegato al bilancio di previsione.

 

     Art. 18. Fondo di riserva per le spese impreviste.

     1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa del bilancio, quando ciò non costituisca un principio di spesa continuativa.

     2. I prelievi dal fondo per le spese impreviste e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio sono disposti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 19. Fondo di riserva di cassa.

     1. Il fondo di riserva di cassa è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa di cassa.

     2. L'entità del fondo di riserva di cassa è individuata nella misura massima di un dodicesimo dell'autorizzazione a pagare disposta nel bilancio di previsione annuale.

     3. Il responsabile finanziario della Regione, o un direttore regionale da lui delegato, dispone i prelievi del fondo e l’iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti di spesa del bilancio [21].

     4. [Fino all'approvazione della legge di assestamento del bilancio, il responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria può effettuare prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell'esercizio precedente, non previsti o previsti in misura inadeguata nel bilancio in corso] [22].

 

     Art. 20. Fondi speciali.

     1. Il fondo speciale per le spese correnti, il fondo speciale per le spese d'investimento e gli eventuali altri fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.

     2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente al termine dell'esercizio restano ferme l'assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e l'iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell'esercizio successivo.

     3. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine dell'esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma 2, costituiscono economie di spesa.

 

     Art. 20 bis. Fondi Rischi spese legali [23]

     1. In applicazione del comma 3, dell’articolo 46, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, nel bilancio di previsione sono iscritti il “Fondo Rischi spese legali - parte corrente” e il “Fondo Rischi spese legali - parte conto capitale” per l’accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio.

     2. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento a una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata.

     3. I fondi di cui al comma 1, rientrano nell’elenco previsto dal comma 3 dell’articolo 17 e non sono utilizzabili per l’imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti.

     4. La Giunta regionale dispone i prelievi dai fondi di cui al comma 1 e l’iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti di spesa del bilancio.

 

     Art. 20 ter. Fondi crediti di dubbia esigibilità [24]

     1. In applicazione dell’articolo 46, del decreto legislativo 118/2011, nel bilancio di previsione sono iscritti il “Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente” e il “Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte conto capitale”.

     2. L’ammontare dei fondi di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell’Allegato n. 4/2, punto 3.3, del decreto legislativo 118/2011.

     3. Sui fondi di cui al comma 1 non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, sono solo possibili variazioni per adeguarne i valori in corso d’anno.

 

     Art. 20 quater. Fondo rischi per escussione garanzie [25]

     1. Nel bilancio di previsione è iscritto il “Fondo rischi per escussione garanzie”.

     2. Sul fondo di cui al comma 1 non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, sono solo possibili variazioni per adeguarne i valori in corso d’anno.

 

     Art. 21. Assestamento del bilancio.

     1. Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva con legge l'assestamento del bilancio sulla base delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio precedente.

     2. Con l'assestamento del bilancio si provvede:

     a) alla determinazione dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     b) alla determinazione dell'ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce;

     c) alla determinazione del saldo finanziario positivo o negativo risultante alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     d) alle variazioni degli stanziamenti di cassa necessarie a seguito della determinazione dei residui di cui alla lettera a);

     e) all'applicazione del saldo positivo o negativo, così come definitivamente determinato alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce e alle variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa necessarie in correlazione all'applicazione del saldo stesso;

     f) ad eventuali altre variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in relazione all'andamento delle politiche regionali.

     3. La legge di assestamento può autorizzare operazioni di indebitamento nel maggiore limite, rispetto a quello stabilito dalla legge finanziaria, commisurato al peggioramento dell'equilibrio del bilancio, verificatosi nel corso dell'esercizio di riferimento, conseguente al minore saldo positivo o al maggiore saldo negativo definitivo dell'esercizio precedente o conseguente alla gestione delle entrate e delle spese di competenza.

     4. L'assestamento del bilancio non può essere approvato prima che sia stato presentato al Consiglio regionale il rendiconto generale dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione annuale.

 

     Art. 22. Variazioni al bilancio.

     1. Le variazioni al bilancio sono disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito diversamente dalla legge.

     2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni al bilancio nel corso dell'esercizio:

     a) per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altri soggetti, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte [26];

     b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

     c) [per l'adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali] [27];

     d) conseguenti all'attuazione del ricorso all'indebitamento con oneri a carico dello Stato;

     e) per l'approvazione o la variazione di un Piano di attuazione e spesa.

     3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con entrate vincolate di cui agli allegati 4/1 e 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 e dalle relative quote regionali di cofinanziamento [28].

     4. Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre salvo quelle previste al comma 2, lettere a), c) e d), nonché quelle necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.

 

     Art. 22 bis. Variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato [29]

     1. Ai sensi del comma 4, dell’articolo 51, del decreto legislativo 118/2011, le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione riguardanti il fondo pluriennale vincolato, di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, non riservate alla competenza della Giunta regionale, sono effettuate con provvedimento del responsabile finanziario della Regione.

 

     Art. 23. Variazioni relative a tardive assegnazioni vincolate statali e comunitarie.

     1. In caso di tardiva assegnazione di risorse vincolate statali e comunitarie, allorché non sia possibile procedere, entro il termine dell'esercizio a cui si riferisce l'assegnazione, all'impegno delle corrispondenti spese, le stesse possono essere attribuite alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo.

     2. Nel caso di cui al comma 1, la variazione è disposta dalla Giunta regionale sull'esercizio in chiusura per la parte relativa all'entrata e sul nuovo esercizio per la parte relativa alla spesa, anche in pendenza dell'approvazione del bilancio di previsione annuale del nuovo esercizio.

     3. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione annuale i pagamenti sono disposti nel rispetto della disciplina dell'esercizio provvisorio.

 

     Art. 24. Cofinanziamento regionale.

     1. Nel bilancio di previsione sono individuati, in apposite unità previsionali di base, uno o più stanziamenti non utilizzabili per imputazione diretta di spese e destinati al cofinanziamento delle attività che realizzano le politiche comunitarie finanziate con risorse dell'Unione europea e dello Stato.

     2. La Giunta regionale utilizza gli stanziamenti di cui al comma 1 per l'iscrizione in unità previsionali di base esistenti o in nuove unità previsionali di base delle quote di cofinanziamento regionale assegnate alle specifiche attività.

     3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per il cofinanziamento regionale delle attività che derivano da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

     4. [Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 6 settembre 1996, n. 30, il bilancio di previsione annuale e le variazioni allo stesso sono corredati da prospetti sintetici che espongono, per ciascun intervento dell'Unione Europea, il piano di finanziamento articolato per fonte di finanziamento comunitaria, statale e regionale] [30].

 

CAPO III

Indebitamento

 

     Art. 25. Ricorso all'indebitamento.

     1. La Regione può contrarre mutui o ricorrere a prestiti obbligazionari, con oneri a proprio carico, per provvedere a spese d'investimento, nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali.

     2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 è consentito per la copertura del disavanzo risultante tra il totale delle spese che si prevede di impegnare e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento, nel limite di un importo non superiore al totale cumulato delle spese d'investimento e delle spese per l'assunzione di partecipazioni a società finanziarie regionali, se non finanziate con entrate a destinazione vincolata.

     3. Il ricorso all'indebitamento con oneri a carico del bilancio regionale è autorizzato esclusivamente con legge di bilancio o con legge di assestamento, per il solo esercizio a cui l'autorizzazione si riferisce.

     4. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento a carico della Regione per l'indebitamento in estinzione nell'esercizio di riferimento non può superare il venti per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell'ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di riferimento [31].

     5. Il ricorso ad indebitamento non può essere autorizzato in mancanza di approvazione del rendiconto generale del penultimo esercizio rispetto a quello cui l'autorizzazione all'indebitamento si riferisce.

     6. La Giunta regionale provvede al ricorso all'indebitamento, con oneri a carico dello Stato, direttamente sulla base delle relative leggi statali di autorizzazione.

 

     Art. 26. Mutui e prestiti obbligazionari.

     1. Per i mutui e i prestiti obbligazionari, la legge di bilancio o la legge di assestamento individuano l'entità massima del tasso e la durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza dei relativi oneri finanziari sull'esercizio in corso e sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

     2. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalità per l'esecuzione delle operazioni di indebitamento autorizzate.

     3. Le entrate derivanti da mutui stipulati, anche in forma condizionata, ma non riscosse entro il termine dell'esercizio sono iscritte tra i residui attivi.

     4. Costituiscono minori entrate le somme corrispondenti a mutui autorizzati ma non stipulati e a titoli di prestiti obbligazionari non collocati entro il termine dell'esercizio.

     5. [Al perfezionamento delle operazioni di mutuo e dei prestiti obbligazionari autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa] [32].

     6. La Giunta regionale è autorizzata a ridefinire il debito derivante dal ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di tassi o l'uso di strumenti operativi previsti dalla consuetudine dei mercati finanziari.

 

     Art. 27. Anticipazioni di cassa.

     1. La Giunta regionale, per far fronte a temporanee deficienze di cassa, provvede al ricorso ad anticipazioni di cassa, disponendo con lo stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

     2. L'importo delle anticipazioni di cassa non può eccedere l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie regionali come desunte dall'ultimo rendiconto approvato.

     3. Le anticipazioni di cassa devono essere estinte entro l'esercizio finanziario nel quale sono state contratte.

 

 

CAPO IV

Budget e controllo di gestione

 

     Art. 28. Metodica di budget. [33]

     1. La Regione adotta la metodica di budget allo scopo di pervenire, su base annuale e con riferimento alle scelte della programmazione regionale, alla formulazione di previsioni articolate per centri di responsabilità relativamente ai risultati da conseguire, alle attività correnti e di investimento da realizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, ai fattori operativi da utilizzare.

     2. Il processo di formulazione del budget si avvia con l'emanazione da parte della Giunta regionale del documento di direttive di cui all'articolo 29.

     3. Il processo di formulazione del budget si conclude con la formalizzazione e l'attribuzione da parte della Giunta regionale del budget a ciascun centro di responsabilità; l'insieme dei budget assegnati ai centri di responsabilità costituisce il budget regionale.

     4. La metodica di budget rappresenta la base per la formulazione del bilancio annuale di previsione.

 

     Art. 29. Documento di direttive per la formulazione delle proposte di budget finanziario. [34]

     1. Nel processo di formulazione del bilancio di previsione, la Giunta regionale adotta, su proposta della struttura regionale preposta al bilancio, il documento di direttive per la formulazione delle proposte di budget finanziario.

     2. Il documento di direttive, tenendo conto del quadro di riferimento di finanza pubblica, indica linee guida, criteri, vincoli e parametri per la formulazione delle proposte di budget finanziario da parte dei centri di responsabilità. Tali proposte si concretizzano nella previsione delle risorse da acquisire e da impegnare nel triennio cui il bilancio di previsione si riferisce.

     3. La Giunta regionale può adottare in corso d’anno ulteriori direttive in ordine alla gestione del bilancio di previsione.

 

     Art. 30. Centri di responsabilità.

     1. I centri di responsabilità corrispondono ad entità organizzative esistenti individuate dalla Giunta regionale.

     2. Ai centri di responsabilità compete l’elaborazione delle proposte di budget finanziario nell’ambito delle linee guida, dei criteri, dei vincoli e dei parametri posti dal documento di direttive di cui all’articolo 29 [35].

     3. Con la formalizzazione da parte del Segretario Generale della Programmazione o da parte del suo delegato, del Bilancio Finanziario Gestionale di cui all’articolo 9, è assegnata al dirigente preposto a ciascun centro di responsabilità individuato, specifica responsabilità gestionale [36].

 

     Art. 31. Verifica e revisione dei budget. [37]

     1. I budget dei centri di responsabilità sono sottoposti a verifica dello stato di avanzamento allo scopo di porre in evidenza, rispetto alle previsioni originarie, gli eventuali scostamenti già intervenuti e gli elementi che possono determinare scostamenti nel prosieguo della gestione.

     2. I budget dei centri di responsabilità possono essere variati nel corso del periodo di vigenza mediante il processo di revisione.

     3. La revisione dei budget dei centri di responsabilità deve essere operata in corso d'anno qualora intervengono variazioni di bilancio che comportano l'esigenza di integrare o di modificare gli obiettivi rappresentati nei budget stessi.

     4. I budget dei centri di responsabilità sottoposti a revisione vengono riadottati e riassegnati ai centri di responsabilità dalla Giunta regionale.

 

     Art. 32. Rapporto annuale sulla gestione dei budget. [38]

     1. Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui il budget si riferisce, la struttura regionale preposta al bilancio predispone per la Giunta regionale il rapporto annuale sulla gestione dei budget.

     2. Il rapporto contiene il raffronto tra le quantità rappresentate a preventivo nei budget e i risultati conseguiti.

 

     Art. 33. Controllo di gestione.

     1. La Regione applica il controllo di gestione allo scopo di riscontrare il grado di efficacia e di efficienza dei processi di acquisizione e di impiego delle risorse.

     2. Le componenti del controllo di gestione sono:

     a) la struttura organizzativa;

     b) la struttura tecnico-contabile;

     c) il processo di controllo.

     3. Il controllo di gestione è strutturato dal punto di vista organizzativo, tecnico-contabile e di processo in aderenza alla specifica normativa in materia e in modo tale da consentire l'analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni amministrative.

 

     Art. 34. Struttura organizzativa del controllo di gestione.

     1. La struttura organizzativa del controllo di gestione è costituita dai centri di responsabilità e dall'unità organizzativa preposta all'attuazione del processo di controllo di gestione.

     2. All'unità organizzativa di cui al comma 1 spetta, in particolare, il coordinamento dell'attuazione del controllo di gestione in ognuna delle componenti individuate.

 

     Art. 35. Struttura tecnico-contabile e processo del controllo di gestione.

     1. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione è costituita dall'insieme organizzato degli strumenti informativi che consentono la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni per lo svolgimento del processo di controllo di gestione.

     2. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione utilizza i dati e le informazioni sistematicamente rilevati dalla contabilità, dalla metodica di budget, nonché da ogni altra parte del sistema informativo regionale che offre flussi informativi significativi per le finalità perseguite.

     3. Il processo di controllo di gestione è articolato in modo da favorire il decentramento della funzione presso i centri di responsabilità e si basa sulla rilevazione degli scostamenti tra dati di previsione e dati di consuntivo.

 

CAPO V

Gestione delle entrate e delle spese

 

     Art. 36. Norme comuni agli atti, ai documenti e ai procedimenti contabili.

     1. Tutti gli atti ed i documenti contabili che realizzano le fasi gestionali delle entrate e delle spese devono contenere:

     a) gli elementi che ne consentono l'identificazione univoca e l'ordinamento progressivo;

     b) la data di emissione e la sottoscrizione nelle forme di legge;

     c) gli estremi degli atti e documenti che ne costituiscono il presupposto procedimentale e i necessari riferimenti al bilancio di previsione annuale.

     2. Alla struttura regionale preposta alla ragioneria spetta il controllo di regolarità contabile, nonché il riscontro degli adempimenti e dei termini stabiliti nel presente titolo.

 

     Art. 37. Fasi della gestione contabile delle entrate.

     1. Le fasi della gestione contabile delle entrate sono:

     a) l'accertamento;

     b) la riscossione;

     c) il versamento.

 

     Art. 38. Accertamento delle entrate.

     1. Le entrate sono accertate quando, da parte dei dirigenti delle strutture regionali competenti, sono appurate le ragioni del credito della Regione e il soggetto debitore.

     2. La struttura regionale preposta alla ragioneria procede alla registrazione contabile delle somme accertate, per la parte che viene a scadenza nell'esercizio.

     3. L'impegno di somme nei capitoli di spesa delle contabilità speciali genera un accertamento per pari importo nei corrispondenti capitoli dell'entrata.

 

     Art. 39. Riscossione e versamento delle entrate.

     1. Le entrate sono riscosse, di norma, dal tesoriere regionale sulla base di ordinativi di riscossione emessi dal dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria; in questo caso, la riscossione coincide con il versamento dell'entrata.

     2. Gli ordinativi di riscossione sono corredati di tutti gli elementi che ne consentono l'esecuzione da parte del tesoriere regionale e sono emessi, separatamente per competenza e residui, anche in corrispondenza di più capitoli.

     3. Il tesoriere regionale rilascia una bolletta di quietanza per ciascuna riscossione effettuata, dandone immediata comunicazione alla struttura regionale preposta alla ragioneria.

     4. In ogni caso il tesoriere regionale non può ricusare la riscossione delle somme, anche in mancanza di ordinativo di riscossione, pagate in favore della Regione e deve tenere dette somme in deposito fino al ricevimento del correlato ordinativo di riscossione.

     5. Le entrate per le quali non risulta possibile o conveniente la riscossione tramite il tesoriere regionale possono essere incassate da dipendenti specificamente incaricati, con l'obbligo da parte degli stessi di rendicontare le somme incassate e di procedere al successivo versamento nella tesoreria regionale.

 

     Art. 40. Residui attivi.

     1. Formano residui attivi le somme accertate e non riscosse o versate entro il termine dell'esercizio, per le quali il dirigente della struttura regionale competente dichiara il permanere delle condizioni che hanno originato il correlato accertamento.

     2. I dirigenti delle strutture regionali competenti devono promuovere le azioni per evitare l'eventuale prescrizione dei crediti vantati dalla Regione e, comunque, quelle atte a rimuovere ostacoli alla regolare riscossione delle entrate.

     3. La struttura regionale preposta alla ragioneria procede alla cancellazione delle registrazioni contabili degli accertamenti e dei residui attivi previa comunicazione del dirigente della struttura regionale competente che attesta l'inesigibilità o l'insussistenza delle correlative entrate.

 

     Art. 41. Fasi della gestione contabile delle spese.

     1. Le fasi della gestione contabile delle spese sono:

     a) l'impegno;

     b) la liquidazione;

     c) l'ordinazione;

     d) il pagamento.

 

     Art. 42. Impegni di spesa.

     1. La Giunta regionale e i dirigenti delle strutture regionali competenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumono gli impegni di spesa per le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione si perfezioni entro il termine dell'esercizio; gli impegni sono assunti, entro la scadenza dell'esercizio di riferimento, nei limiti degli stanziamenti di competenza.

     2. Con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e delle successive variazioni, costituiscono comunque impegni di spesa, e come tali sono rilevati, senza la necessità di ulteriori atti, le somme stanziate nei capitoli relativi:

     a) alle indennità al Presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta e del Consiglio regionale;

     b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;

     c) alle spese e agli oneri per il personale dipendente ed alle altre spese di natura assimilabile;

     d) agli oneri di ammortamento relativi ai mutui e ai prestiti obbligazionari.

     3. Il dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria provvede alla prenotazione degli impegni di spesa relativi a quote di obbligazioni pluriennali, derivanti dall'approvazione di piani e programmi adottati dalla Giunta regionale.

     4. L'accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilità speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti capitoli della spesa.

     5. Quando l'obbligazione risulta definitivamente estinta per un importo inferiore a quello del corrispondente impegno, il dirigente della struttura regionale competente deve darne tempestiva comunicazione alla struttura regionale preposta alla ragioneria, la quale procede per la parte inutilizzata:

     a) all'immediato ripristino della disponibilità sullo stanziamento di bilancio, qualora l'impegno sia stato assunto sulla competenza dell'esercizio in corso;

     b) alla cancellazione della correlata posta di residuo passivo, qualora l'obbligazione derivi da esercizi precedenti.

     6. Per le risorse disposte dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cofinanziamento nazionale, nonché per le risorse disposte dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto, possono essere assunte obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in corrispondenza con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte.

 

     Art. 43. Verifica della regolarità contabile degli impegni di spesa.

     1. Gli atti amministrativi che dispongono impegni di spesa sono trasmessi preventivamente al dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta:

     a) l'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno;

     b) la corretta imputazione della spesa;

     c) la disponibilità nell'ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.

     2. All'apposizione del visto di cui al comma 1 corrisponde la prenotazione contabile dell'impegno di spesa, con la quale si rendono indisponibili le relative somme sullo stanziamento di riferimento.

     3. In caso di revoca in corso d'anno della prenotazione contabile, la struttura regionale preposta alla ragioneria ricostituisce la disponibilità sul corrispondente stanziamento.

     4. Il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria, in caso di non apposizione del visto, comunica la propria determinazione motivata al dirigente della struttura regionale competente.

 

     Art. 44. Liquidazione delle spese.

     1. Il dirigente della struttura regionale competente liquida le spese nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto, determinando la somma da pagare in base ai titoli e ai documenti che comprovano il diritto acquisito dal creditore.

     2. La liquidazione è trasmessa alla struttura regionale preposta alla ragioneria e, oltre a tutti gli elementi necessari per consentire l'emissione dell'ordinativo di pagamento e l'estinzione dello stesso, deve contenere:

     a) nel caso di acquisizione di beni e servizi, l'attestazione che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti;

     b) nel caso di erogazione di contributi o di ogni altro tipo di spesa diversa da quella di cui alla lettera a), l'attestazione che si sono realizzate le condizioni stabilite.

 

     Art. 45. Cessioni di credito.

     1. Le cessioni di credito hanno effetto nei confronti della Regione qualora siano alla stessa notificate presso la sede legale ed accettate con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, prima della liquidazione della correlata spesa.

 

     Art. 46. Ordinativi di pagamento.

     1. Il dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria emette in capo al tesoriere regionale gli ordinativi di pagamento corredati di tutti gli elementi che ne consentono l'esecuzione.

     2. Gli ordinativi di pagamento sono emessi, separatamente per competenza e residui, nei limiti della disponibilità dei corrispondenti stanziamenti di cassa autorizzati.

     3. Gli ordinativi di pagamento da eseguire mediante quietanza diretta da parte del creditore, interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre, sono commutati dal tesoriere regionale in assegni circolari o in altri mezzi di pagamento equipollenti offerti dal sistema bancario e postale.

     4. Prima dell'approvazione del rendiconto generale, possono essere emessi ordinativi di pagamento in conto residui purché il relativo importo trovi corrispondenza fra le somme che, sulla base delle registrazioni contabili, risultino da mantenere a residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto generale stesso.

 

     Art. 47. Altre forme di pagamento.

     1. Il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria può emettere nei confronti del tesoriere regionale:

     a) ruoli di spesa fissa, per i pagamenti da effettuare periodicamente e dei quali risultano determinati sia l'ammontare che la scadenza;

     b) sospesi di cassa, per i pagamenti in valuta estera o relativi a spese per le quali sussiste una scadenza non dilazionabile e che non possono essere eseguiti in tempo utile con le modalità ordinarie;

     c) ordini di domiciliazione, per i pagamenti relativi a canoni, utenze e ad altre spese assimilabili.

     2. I pagamenti di cui al comma 1, lettere b) e c), una volta eseguiti dal tesoriere regionale, devono essere sollecitamente liquidati dalle strutture regionali competenti, al fine dell'emissione dei conseguenti ordinativi di pagamento a copertura.

 

     Art. 48. Esecuzione e quietanza dei pagamenti.

     1. Gli ordinativi di pagamento, i ruoli di spesa fissa, i sospesi di cassa e gli ordini di domiciliazione sono trasmessi al tesoriere regionale che provvede alla loro esecuzione e all'ottenimento del rilascio da parte del creditore della quietanza incondizionata nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

 

          Art. 49. Budget operativi.

     1. La Giunta regionale, quando non sia possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione della spesa, può assegnare ai dirigenti titolari di centri di responsabilità uno o più budget operativi.

     2. Ogni budget operativo è riferito ad un capitolo di spesa ed è attribuito di risorse corrispondenti ad una parte o all'intero stanziamento del capitolo stesso, per importi comunque equivalenti in termini di competenza e di cassa.

     3. Con l'assegnazione dei budget operativi o, in corrispondenza alla loro variazione in corso d'esercizio, sono stabiliti per ciascuno:

     a) la durata, comunque non eccedente il termine dell'anno di riferimento;

     b) la tipologia delle spese da gestire;

     c) gli eventuali vincoli, condizioni e limiti alla gestione.

     4. Il provvedimento di assegnazione dei budget operativi è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

     5. Il dirigente titolare di budget operativo liquida le spese ed emette direttamente gli ordinativi di pagamento su apposite posizioni di conto aperte presso il tesoriere regionale, osservando le disposizioni sulla liquidazione e sul pagamento delle spese stabilite dalla presente legge.

     6. Il dirigente titolare di budget operativo, nel termine di trenta giorni dalla chiusura del budget, e comunque con riferimento al 31 dicembre dell'anno a cui il budget stesso si riferisce, predispone il consuntivo delle spese sostenute e lo invia alla struttura regionale preposta alla ragioneria, corredato dei documenti giustificativi in originale.

     7. Gli importi del budget operativo eventualmente non utilizzati:

     a) ricostituiscono la disponibilità del capitolo di riferimento, se rilevati in corrispondenza della chiusura in corso d'anno del budget operativo stesso;

     b) originano economie di spesa, se rilevati in sede di chiusura dell'esercizio.

 

     Art. 50. Fondi economali.

     1. I fondi economali sono attribuiti agli economi regionali che provvedono direttamente al pagamento delle spese per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie modalità di pagamento o all'assegnazione di budget operativi.

     2. I pagamenti delle spese a carico dei fondi economali possono essere eseguiti in qualsiasi forma consentita dall'ordinamento, comprese le modalità di tipo elettronico.

     3. Gli economi regionali predispongono il rendiconto dei pagamenti effettuati e lo inviano alla struttura regionale preposta alla ragioneria, corredato dei documenti giustificativi in originale, nel termine di trenta giorni dalla data di richiesta di reintegro o di chiusura del fondo economale e, comunque, con riferimento al 31 dicembre dell'anno a cui il fondo stesso si riferisce.

     4. Le somme assegnate agli economi regionali sono impegnate in via provvisoria e sono successivamente imputate in via definitiva ai capitoli di riferimento, sulla base dei relativi rendiconti.

 

     Art. 51. Residui passivi ed economie di spesa.

     1. Formano residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio, per le quali il dirigente della struttura regionale competente dichiara la necessità di mantenimento a bilancio.

     2. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui:

     a) se relative a spese correnti, per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato;

     b) se relative a spese d'investimento, per non più di sette anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

     3. Alla liquidazione delle spese relative ai residui passivi eliminati,anche per decorrenza dei termini di mantenimento di cui al comma 2, di cui è data evidenza in apposito allegato del rendiconto generale previsto dall'articolo 53, i dirigenti delle strutture regionali competenti assumono, con proprio atto, un impegno sullo stanziamento di competenza del bilancio di previsione annuale del capitolo su cui originariamente è stato assunto l'impegno, e il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria dispone le correlate registrazioni contabili [39].

     4. Costituiscono economie di spesa le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate entro il termine dell'esercizio.

 

     Art. 51 bis. Copertura finanziaria dei residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento [40]

     1. Nel bilancio di previsione sono iscritti il “Fondo residui radiati - parte corrente” e il “Fondo residui radiati - parte conto capitale” per la copertura delle spese relative ai residui passivi eliminati ai sensi del comma 2 dell’articolo 51.

     2. I fondi di cui comma 1 rientrano nell’elenco previsto dal comma 3, dell’articolo 17, e sugli stessi non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

     3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità di gestione dei fondi di cui al comma 1, secondo quanto previsto dal comma 3, dell’articolo 51, subordinandone l’utilizzo ai soli casi di mancanza o insufficiente stanziamento negli specifici capitoli su cui è stato assunto l’impegno.

     4. Il responsabile finanziario della Regione, o suo delegato, provvede a trasferire dai fondi di cui al comma 1 le somme occorrenti al pagamento dei residui passivi eliminati, con reiscrizione nei capitoli di provenienza ovvero nei capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quelli di provenienza siano stati soppressi.

 

     Art. 51 ter. Aggiornamento dei residui presunti iscritti in bilancio. [41]

     1. Nelle more dell’approvazione del riaccertamento di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli aggiornamenti degli importi dei residui presunti sono effettuati con provvedimento del responsabile finanziario della Regione, o di un direttore regionale da lui delegato.

 

     Art. 52. Servizio di tesoreria.

     1. Il servizio di tesoreria è affidato in conformità alle vigenti disposizioni di legge [42].

     2. Entro i tre mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio il tesoriere regionale deve rendere il conto della gestione del servizio svolto contenente tutti gli elementi necessari per il riscontro sistematico dei movimenti di cassa, nonché dei depositi in titoli e valori sia cauzionali che di proprietà della Regione.

 

CAPO VI

Rendiconto

 

     Art. 53. Rendiconto generale.

     1. Il rendiconto generale è composto dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio.

     2. Entro il 31 maggio di ogni anno il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il rendiconto generale dell'anno finanziario scaduto il 31 dicembre precedente.

     3. Il rendiconto generale è approvato con legge regionale entro il 30 giugno successivo al termine dell'esercizio cui si riferisce.

     4. Al rendiconto generale è allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

 

     Art. 54. Conto del bilancio e conto generale del patrimonio.

     1. Nel conto del bilancio sono esposte le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura classificatoria adottata per il bilancio di previsione annuale.

     2. Il conto generale del patrimonio indica la consistenza iniziale, le variazioni intervenute, le poste rettificative e la consistenza finale relative a:

     a) attività e passività finanziarie;

     b) beni immobili e mobili;

     c) ogni altra attività e passività.

     3. Il conto generale del patrimonio contiene, inoltre, la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità di bilancio e le poste patrimoniali, nonché l'indicazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica.

     4. Al conto generale del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio a cui il conto stesso si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e del reddito da essi prodotto.

     5. Al fine di consentire l'armonizzazione del conto del patrimonio regionale con quello dello Stato, la Regione predispone le riclassificazioni stabilite dalla normativa statale in materia.

 

     Art. 55. Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.

     1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali sono:

     a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, mediante specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;

     b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla normativa regionale in materia;

     c) pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

     2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 56. Entrate e spese degli enti locali per funzioni delegate.

     1. Nei bilanci e nei rendiconti degli enti locali le entrate e le spese relative all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione sono rappresentate in appositi stanziamenti, nell'ambito dei criteri di classificazione vigenti per tali enti, in modo da mantenere la corrispondenza con i relativi stanziamenti regionali e consentire, in allegato al rendiconto, la rappresentazione dell'impiego dei fondi relativi alle funzioni delegate.

     2. Gli enti locali delegati presentano alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto relativo al precedente esercizio delle spese effettuate nell'ambito delle funzioni delegate e una relazione che evidenzia i risultati conseguiti.

     3. Al fine di consentire adeguate forme di controllo economico e finanziario sulle attività delegate agli enti locali, la Giunta regionale emana apposite direttive per la predisposizione e presentazione del rendiconto e della relazione di cui al comma 2.

 

 

CAPO VII

Consiglio regionale

 

     Art. 57. Autonomia contabile.

     1. L'autonomia contabile del Consiglio regionale è assicurata nelle forme, nei modi e nei contenuti stabiliti dall'ordinamento vigente in materia.

 

     Art. 58. Attività informativa.

     1. La Giunta regionale, in accompagnamento al disegno di legge di Rendiconto generale, presenta al Consiglio regionale una relazione che:

     a) illustra le attività e i risultati delle politiche regionali di settore;

     b) esprime la valutazione, sotto il profilo economico e finanziario, delle risultanze annuali della gestione dell'entrata e della spesa.

     2. La Giunta regionale, su richiesta del Consiglio regionale o delle commissioni consiliari competenti, fornisce lo stato di attuazione in corso d'anno della programmazione regionale e della spesa regionale.

     3. La Giunta regionale definisce, d'intesa con la commissione consiliare competente, le direttive per una raccolta sistematica delle informazioni necessarie all'attività di controllo del Consiglio regionale.

     4. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il bilancio di esercizio degli enti, aziende, agenzie regionali e società con partecipazione maggioritaria della Regione ed una relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali.

     5. La Giunta regionale comunica mensilmente al Consiglio regionale tutte le variazioni adottate con atto amministrativo.

 

     Art. 59. Attività di controllo. [43]

     1. E' istituito presso la Commissione consiliare competente in materia di bilancio un osservatorio avente il compito di monitorare e verificare gli effetti diretti e indiretti delle leggi di spesa.

     2. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modifiche "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione", l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua risorse e personale da destinare all'attività di cui al presente articolo.

 

 

CAPO VIII

Norme finali

 

     Art. 60. Norme transitorie.

     1. Per consentire il graduale adeguamento della gestione di bilancio e contabile all'eliminazione dell'istituto della perenzione amministrativa, ai residui passivi derivanti da impegni assunti fino al 31 dicembre del 2001 si applicano, a tutto l'esercizio 2008, le norme di cui all'articolo 83 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335" [44].

     2. Fino all'applicazione della forma del documento informatico con firma digitale agli ordinativi di riscossione e di pagamento, la trasmissione in via elettronica al tesoriere regionale di tali ordinativi può essere accompagnata da un unico documento cartaceo riepilogativo contenente tutti gli elementi degli ordinativi trasmessi.

     3. Il rendiconto generale dell'esercizio 2001 è redatto secondo le norme della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

 

     Art. 61. Entrata in vigore.

     1. Le norme di cui alla presente legge si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2002.

 

     Art. 62. Abrogazioni.

     1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 60, dal 1° gennaio 2002 sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed, in particolare:

     a) la legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come novellata da:

     1) legge regionale 7 settembre 1982, n. 43;

     2) legge regionale 12 dicembre 1985, n. 64;

     3) legge regionale 3 agosto 1993, n. 42;

     4) articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35;

     5) articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1984, n. 33;

     6) articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32;

     7) comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1;

     8) lettere l) e m), comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;

     9) articoli 1, 2, 3, 4 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 28;

     10) articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41;

     11) articoli 2, 3, 4, 5 della legge regionale 25 febbraio 1996, n. 6;

     12) articolo 46 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28;

     13) articolo 33 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6;

     14) articolo 17 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31;

     15) articolo 21 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29;

     16) articolo 36 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7;

     b) gli articoli 10 e 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6;

     c) il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.


[1] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 44 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 30 luglio 2024, n. 18.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 44.

[3] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 44.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2014, n. 41.

[5] Rubrica così sostituita dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 22.

[6] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 22.

[7] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 22.

[8] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2014, n. 41.

[9] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 8.

[10] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 22.

[11] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 44 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 22.

[12] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 6 aprile 2017, n. 9.

[13] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 44 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 32.

[14] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 6 aprile 2017, n. 9.

[15] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 6 aprile 2017, n. 9.

[16] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 32.

[17] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2014, n. 41.

[18] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 8.

[19] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 8.

[20] Articolo così sostituito dall'art.  8 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 8.

[21] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 8.

[22] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 8.

[23] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 44.

[24] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 44.

[25] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 44.

[26] Lettera così modificata dall’art. 49 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[27] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 8.

[28] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 22.

[29] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 44.

[30] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 22.

[31] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 novembre 2012, n. 45.

[32] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 8.

[33] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 22.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 22.

[35] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 22.

[36] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 22.

[37] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 22.

[38] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 22.

[39] Comma così sostituito dall’art. 49 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[40] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 44.

[41] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 20 aprile 2021, n. 5.

[42] Comma così sostituito dall'art. 94 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1.

[43] Articolo abrogato dall'art. 62 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53.

[44] Comma così modificato dall’art. 29 della L.R. 3 febbraio 2006, n. 2.